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Decreto legge, 08 settembre 2020
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
GU n.223 del 8-9-2020
Decreto legge
Materia: Pubblica amministrazione/attività


DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 Disposizioni  urgenti 
per  far  fronte  a   indifferibili   esigenze finanziarie e di sostegno per
l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 
(GU n.223 del 8-9-2020)
  Vigente al: 9-9-2020   

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre
misure indifferibili in connessione all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale  e  scolastico,  di
lavoro agile e congedi  in  casi  di  quarantena  obbligatoria  degli
studenti, nonche' per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la
sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per
imprese a Lampedusa e Linosa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  dell'economia  e   delle   finanze,   dell'interno,   delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute  e  per
le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali, per  la  pubblica  amministrazione,
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
di cui al  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e  al  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2020, n.  74,  le  risorse  dell'articolo  44,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre
che per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  dell'articolo  200  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per  il  finanziamento,  nel
limite di 300 milioni di euro, di  servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
per   fronteggiare   le    esigenze    trasportistiche    conseguenti
all'attuazione    delle    misure    di    contenimento     derivanti
dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti  e
le modalita' organizzative per il contenimento della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le  Linee  Guida  per  il
trasporto scolastico dedicato, ove i  predetti  servizi  nel  periodo
ante COVID abbiano  avuto  un  riempimento  superiore  all'80%  della
capacita'. 
  2.  Ciascuna  Regione   e   Provincia   autonoma   e'   autorizzata
all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei  limiti
del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili  applicando  alla
spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di  ripartizione
previste  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al  medesimo  articolo  44,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n.  104  si  provvede  alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione  e  Provincia
autonoma per le finalita' indicate al  comma  1  e  alla  conseguente
ripartizione delle risorse, anche attraverso  compensazioni  tra  gli
enti stessi. 
                               Art. 2 
 
           Disposizioni in materia di trasporto scolastico 
 
  1. Al fine di consentire  l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto
scolastico  in  conformita'  alle  misure   di   contenimento   della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  nonche'  quelle
attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio  2020  il
cui comunicato e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188  del  28
luglio  2020,  possono  essere  utilizzate  dai  comuni,  nel  limite
complessivo di 150  milioni,  per  il  finanziamento  di  servizi  di
trasporto scolastico aggiuntivi. A  tal  fine,  ciascun  comune  puo'
destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel
limite del 30% della spesa sostenuta per le  medesime  finalita'  nel
2019. 
                               Art. 3 
 
      Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento 
                   dell'anno scolastico 2020-2021 
 
  1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento  di  spazi
per garantire il corretto e regolare  avvio  e  regolare  svolgimento
dell'anno scolastico 2020-2021, e' autorizzata la spesa di 3  milioni
di euro per l'anno 2020 e 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Le
risorse di cui al presente comma sono destinate a favore  degli  enti
locali per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 2, lettera  a),
del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  prioritariamente  per
affitti di spazi e relative spese di conduzione  e  adattamento  alle
esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.  Con  decreto
del  Ministro  dell'istruzione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma  1  si  provvede,  quanto  a  1,5
milioni di euro per l'anno  2020  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse previste dall'articolo 1, comma  717,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni  2020  e  2021  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  risorse  previste  dall'articolo  3,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  in  aggiunta  alle
misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32,
comma 2, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  il  Ministero
dell'istruzione destina un importo pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli  enti  locali  per  la
realizzazione   di   interventi   strutturali   o   di   manutenzione
straordinaria finalizzati all'adeguamento e  all'adattamento  a  fini
didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti  in  locazione.
Ai relativi  oneri  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  previste
dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157.
Alle  medesime  finalita'  il   Ministero   dell'istruzione   destina
ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio,
in conto residui,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  58-octies  del
decreto-legge  n.  124   del   2019.   Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
di cui al primo periodo. 
                               Art. 4 
 
Sospensione versamenti tributari e contributivi,  nonche'  interventi
  finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e
  della pesca, per Lampedusa e Linosa 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa,  i
versamenti  dei  tributi  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le  malattie  professionali,  in  scadenza  entro  il  21
dicembre 2020, sono  effettuati  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi  entro  la  medesima  data.  Resta  ferma  la  facolta'  di
avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi  degli
articoli  126  e  127  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
della rateizzazione fino a un massimo di  ventiquattro  rate  mensili
prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. In considerazione  dei  flussi  migratori  e  delle  conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19, al fine di  consentire  il  pieno  rilancio  dell'attivita'
turistica  ed  alberghiera,  alle  imprese  del  settore   turistico,
agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di  Lampedusa
e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12  dicembre  2019,  n.  156.  A  tali
agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea e le disposizioni della medesima  in  materia  di
aiuti di Stato per i settori interessati. 
  3. I criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazioni  di
cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo e del Ministro  delle  politiche
agricole e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dell'interno, da emanare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata  la  spesa
di 0,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma -Fondi di
riserva e speciali- della missione -Fondi da ripartire-  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
                               Art. 5 
 
Lavoro agile e  congedo  straordinario  per  i  genitori  durante  il
  periodo  di  quarantena  obbligatoria  del  figlio  convivente  per
  contatti scolastici 
 
  1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere  la  prestazione
di  lavoro  in  modalita'  agile  per  tutto  o  parte  del   periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente,
minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di  prevenzione
della  ASL  territorialmente  competente  a   seguito   di   contatto
verificatosi all'interno del plesso scolastico. 
  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa
essere svolta in modalita'  agile  e  comunque  in  alternativa  alla
misura  di  cui  al  comma  1,  uno  dei  genitori,  alternativamente
all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di
anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della  ASL
territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi
all'interno del plesso scolastico. 
  3. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  2  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  6,
un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, a eccezione  del  comma  2  del  medesimo  articolo.  I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle  misure  di
cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro  titolo  l'attivita'
di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge  alcuna  attivita'
lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di  fruire  di  alcuna
delle predette misure. 
  5.  Il  beneficio  di  cui  al  presente   articolo   puo'   essere
riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi
entro il 31 dicembre 2020. 
  6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e' riconosciuto nel limite
di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  7. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5,  e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro
per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,
primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  successive
modificazioni. 
  9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 settembre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                De    Micheli,     Ministro     delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Azzolina, Ministro dell'istruzione 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Bonetti,   Ministro   per   le   pari
                                opportunita' e la famiglia 
 
                                Catalfo, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione 
 
                                Franceschini, Ministro per i  beni  e
                                le  attivita'  culturali  e  per   il
                                turismo 
 
                                Bellanova, Ministro  delle  politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 


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