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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2020
Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane.
GU n.214 del 28-8-2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Materia: Pubblica amministrazione/attività
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2020 

Finanziamento  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria   e
incremento dell'efficienza energetica  delle  scuole  di  province  e
citta' metropolitane. (20A04624) 
(GU n.214 del 28-8-2020)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in  particolare,  l'art.  1,
commi 63 e 64, che  prevedono  lo  stanziamento  di  risorse  per  il
finanziamento  di  interventi  di   manutenzione   straordinaria   ed
efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'
metropolitane; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica; 
  Visto in particolare, l'art.  38-bis,  comma  3,  lettera  b),  del
predetto decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art.  1,
comma 63, della citata legge n. 160 del 2019,  prevede  che  «per  il
finanziamento  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed
efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»; 
  Visto il  citato  art.  38-bis,  comma  3,  lettera  c),  che,  nel
modificare l'art. 1, comma 64, della citata legge n.  160  del  2019,
prevede altresi' che -con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del  31  marzo  2020,
sono individuati le risorse per  ciascun  settore  di  intervento,  i
criteri di riparto e le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,  ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate- e
che  con  successivo  «decreto  del  Ministero  dell'istruzione,   di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono  individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al  finanziamento  e  il
relativo importo»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 229 del 2011, in  cui  si  prevede  l'obbligo  per  le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in  particolare
l'art. 11, comma 4-sexies, che prevede l'istituzione, nello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  del  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica,  nel  quale
confluiscono tutte le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato
comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca,  e  in
particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.   18,   recante
interventi urgenti  per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con
particolare riferimento a situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
Mezzogiorno, e in particolare l'art. 7-bis, comma 2, come  modificato
dall'art. 1, comma 310, della  citata  legge  n.  160  del  2019  che
prevede: «Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto  delle
risorse dei programmi di spesa in  conto  capitale  finalizzati  alla
crescita o al sostegno degli investimenti  da  assegnare  sull'intero
territorio  nazionale,  che  non  abbia  criteri  o   indicatori   di
attribuzione gia' individuati alla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, deve  essere  disposto  anche  in  conformita'
all'obiettivo di  destinare  agli  interventi  nel  territorio  delle
Regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari  in
conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica
nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio
2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto  il  Protocollo  d'intesa  AOOUFGAB000001  tra  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019 relativo all'attuazione del  nuovo
Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in  sicurezza
e realizzazione delle scuole; 
  Ritenuto di dover dare attuazione  ai  richiamati  commi  63  e  64
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  26
febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  l'ex
AVCP  (ora  ANAC)  del  2  agosto  2013,  concernente   «lo   scambio
automatizzato delle informazioni contenute  nei  rispettivi  archivi,
concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del
CUP che del CIG», nonche' il relativo allegato tecnico del  5  agosto
2014; 
  Attese le esigenze di semplificazione  procedimentale  realizzabili
mediante la concentrazione degli adempimenti in capo alle province  e
citta' metropolitane assegnatarie del contributo di cui  al  presente
decreto; 
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 21 maggio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott.  Riccardo  Fraccaro,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1. Il presente decreto individua i criteri di riparto delle risorse
destinate  al  finanziamento  degli  interventi  relativi  ad   opere
pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
delle scuole di province e citta' metropolitane di  cui  all'art.  1,
comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le  modalita'
di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di  utilizzo  dei
ribassi d'asta,  di  monitoraggio,  anche  in  termini  di  effettivo
utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, e
le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme  non
utilizzate. 
                               Art. 2 
 
             Criteri di riparto e modalita' di utilizzo 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 63, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, nel limite massimo di 90 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni  dal  2022  al  2034,  sono  assegnate  a  Province   e   Citta'
metropolitane  per  interventi  di  manutenzione   straordinaria   ed
efficientamento energetico sulla base dei seguenti criteri utilizzati
in pari misura e ponderazione: 
    a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di  secondo  grado  presenti   in   ciascuna   provincia   e   citta'
metropolitana, nella misura del 50%; 
    b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico  per  scuole
secondarie  di  secondo  grado  presenti  nelle  province  e   citta'
metropolitane, nella misura del 50%. 
  2. Gli importi spettanti alle Province e alle Citta' metropolitane,
sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono definiti  con  decreto
del  Ministro  dell'istruzione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   entro novanta   giorni   dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  3. L'attribuzione del contributo sulla base dei criteri di  cui  al
comma 1 assicura, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto
dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
in materia di assegnazione differenziale di risorse  aggiuntive  alle
Province  e  Citta'  metropolitane  appartenenti  alle  regioni   ivi
indicate. 
  4. Entro i successivi quaranta giorni dall'adozione del decreto  di
cui al comma 2, le Province e le Citta' metropolitane sono  tenute  a
presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che
intendono realizzare nei limiti delle risorse a  ciascuna  spettante,
individuati prioritariamente: 
    a) nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020; 
    b) nell'ambito degli interventi resisi  necessari  a  seguito  di
verifiche di vulnerabilita'  sismica  gia'  espletate  sugli  edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2; 
    c) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito  delle
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; 
    d) nell'ambito di  ulteriori  interventi  urgenti  per  garantire
l'agibilita' delle scuole  e  il  diritto  allo  studio  in  ambienti
sicuri. 
  5. L'elenco degli interventi di cui al comma  4  e'  approvato  con
decreto del Ministro dell'istruzione. Con il medesimo  decreto  sono,
altresi',  individuati  i  termini  di  aggiudicazione  dei  relativi
interventi. 
                               Art. 3 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione
generale competente del Ministero  dell'istruzione  in  favore  degli
enti locali beneficiari nel seguente modo: 
    a) fino al 20% del finanziamento, a  richiesta  dell'ente  locale
beneficiario; 
    b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori e delle spese maturate dall'ente  cosi'  come  risultanti  dal
sistema di cui al comma 4, debitamente certificati  dal  Responsabile
unico del procedimento, fino al raggiungimento del  90%  della  spesa
complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato
a seguito dell'avvenuto collaudo  e/o  del  certificato  di  regolare
esecuzione. 
  2. Le economie di gara  non  sono  nella  disponibilita'  dell'ente
locale e sono destinate a ulteriori interventi  che  dovranno  essere
autorizzati   con   apposito   successivo   decreto   del    Ministro
dell'istruzione. 
  3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica delle  Province
e  delle  Citta'  metropolitane   e   sono   gestite   con   separata
contabilizzazione e rendicontazione. 
  4. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le  opere
sotto la  voce  «LB  2020 -  comma  63 -  Efficientamento  energetico
scuole». 
  5. La documentazione di cui al comma  1  del  presente  decreto  e'
inserita nel sistema di monitoraggio del Ministero dell'istruzione. 
                               Art. 4 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
dei termini di aggiudicazione fissati con  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione di cui all'art. 2, comma 5, e nel caso di  violazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
risulti assegnatario di altro finanziamento  nazionale,  regionale  o
comunitario per le stesse finalita'. 
  3. Nelle ipotesi di revoca di cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse
ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del presente decreto sono versate da parte delle Province
o delle Citta' Metropolitane all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma  4-sexies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la crescita del Paese. 
    Roma, 7 luglio 2020 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                              Fraccaro 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                              Azzolina 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1776 























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