Il richiamo dell'Anac
L’Autorità evidenzia innanzitutto “una carenza istruttoria”: l’amministrazione, secondo Anac, ha per lo più dato importanza ai dati pregressi e alla flessibilità del modello in-house sotto il profilo organizzativo e gestionale. Invece non è stata svolta un’indagine puntuale, anche tramite consultazioni preliminari di mercato o ricorso ad esperti esterni, per accertare la presenza di altri operatori privati operanti nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, sia in termini di tipologia che di durata, e a condizioni economiche diverse da quelle proposte dalla propria società in-house.
Secondo Anac, inoltre, la modalità di affidamento pluriennale, arrivata dopo un affidamento provvisorio di un anno, è in contrasto con il codice dei contratti poiché l’amministrazione ha, di fatto, disposto un affidamento diretto sopra soglia non giustificato, dando un vantaggio competitivo alla società affidataria.
Non è, infatti, corretto predisporre l’appalto secondo i risultati conseguiti e l’esperienza maturata dalla società affidataria, durante il primo affidamento provvisorio di un anno: così facendo, rileva Anac, si realizza un affidamento “su misura” calcolato sulla proposta presentata da un solo offerente e non anche da altri operatori.
Quanto, infine, alla mancanza di convenzioni Consip Anac obietta che il Comune avrebbe potuto optare per le convenzioni esistenti e, invece di accorpare tutto in un unico servizio, avrebbe potuto procedere con lo scorporo delle prestazioni richieste tramite suddivisione in lotti, in modo da garantire il rispetto della concorrenza nonché la partecipazione delle piccole e medie imprese.
Anac ricorda, infine, che è proprio il Codice appalti a esprimere un principio di preferenza per la suddivisione degli appalti in lotti al fine di favorire la partecipazione di piccole e medie imprese.
L'Atto del Presidente