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Il nuovo regime del periodo transitorio nel settore del trasporto pubblico locale (art. 1, c. 393 e 394, l. 23 dicembre 2005, n. 266).
di Costantino Tessarolo  (costantino@tessarolo.it) 4 gennaio 2006
Materia: trasporti / trasporto pubblico locale

Il nuovo regime del periodo transitorio nel settore del trasporto pubblico locale (art. 1, c. 393 e 394, l. 23 dicembre 2005, n. 266).

 

1. La durata del periodo transitorio

 

Nel settore del  trasporto pubblico locale, la durata del periodo transitorio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003 (con il c- 3-bis dell’art. 18 del d.l.vo 422/97 aggiunto dall’art. 1, c. 6, del d.l.vo 20 settembre 1999, n. 400), è stata, poi, prorogata al 31 dicembre 2005 (con l’art. 23, c. 3-bis del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355 conv. dalla l. 27 febbraio 2004, n. 47) e, ora, al 31 dicembre 2006 (con l’art. 1, c. 394 della l. 23 dicembre 2005, n. 266). La durata al 31 dicembre 2006 del periodo transitorio è, comunque, quella massima e ciò nel senso che le regioni possono prevederne anche una minore (o, al limite, non prevederla affatto).

Nel corso del periodo transitorio, le regioni hanno, ai sensi del c. 3-bis dell’art. 18 del d.l.vo 422/97 (aggiunto, come detto, dall’art. 1, c. 6, del d.l.vo 400 del 1999), la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e consorzi. In sostanziale conformità, il c. 3-quater dell’art. 18 del d.l.vo 422/97 (aggiunto con l’art. 1, c. 393 della l. 266/05) prevede, a sua volta, che durante il periodo transitorio “i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati”.

 

2. La proroga del periodo transitorio.

 

La durata del periodo transitorio può dalle regioni essere prorogata agli “attuali esercenti” di un ulteriore anno, con conseguente slittamento della scadenza di detto periodo al 31 dicembre 2007, se ricorrono le condizioni stabilite dal c. 3- ter dell’art. 18 del d.l.vo 422/97 (aggiunto, al pari del già citato c. 3-quater e dei successivi commi 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies, dall’art. 1, c. 394 della l. 266/05).

Le condizioni previste dal c. 3-ter sono:

a) nel caso di aziende partecipate da regioni o enti locali, che, entro il 31 dicembre 2006, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di almeno il 20% del capitale sociale ovvero di almeno il 20% dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative o consorzi, purchè non partecipate da regioni o da enti locali;

b) in ogni altro caso, che, entro il suddetto termine del 31 dicembre 2006, si dia luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale, in modo che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto.

Le previsioni suddette mirano, in sostanza, a “premiare” le regioni e gli enti locali che procedono ad una, sia pure parziale, privatizzazione delle aziende pubbliche esercenti servizi di trasporto pubblico locale o della gestione dei servizi ad esse affidati (lett. a), nonché le società che, attraverso la creazione di un unico soggetto, provvedono ad un ampliamento dei bacini di traffico originariamente serviti (lett. b).

In ragione di quanto ora previsto dal c. 3-ter dell’art. 18 del d.l.vo 422/97 deve ritenersi venuto meno (fatto salvo quanto si dirà a proposito degli affidamenti in house) l’obbligo imposto, dal c. 3-bis del medesimo decreto, ai gestori a cui sono stati mantenuti gli affidamenti durante il periodo transitorio di cedere “quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti in essere se necessaria”. La cessione di una quota di servizi rappresenta, infatti, in base alla nuova norma (il c. 3-ter), una condizione per beneficiare della proroga di un anno della durata del periodo transitorio (e del conseguente affidamento del servizio) e non anche per continuare, da parte degli “attuali esercenti”, la gestione del servizio sino al 31 dicembre 2006, che non è sottoposta ad una tale condizione.

 

3. La salvezza delle procedure di gara già avviate o concluse.

 

Il citato c. 3-ter prevede, inoltre, che restano comunque ferme “le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse”. La disposizione, stando alla sua formulazione letterale, dovrebbe riguardare la sola proroga (ricorrendo le condizioni dianzi menzionate) di un anno del periodo transitorio e non anche il periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2006. In realtà, però, ove si tratti di procedure di gara già “concluse” (con l’aggiudicazione definitiva), non si vede come possa applicarsi la nuova disciplina del periodo transitorio prevista non solo dal c. 393 , ma anche  quella prevista dal c. 394 dell’ art. 1 della l. 266/05. In tal caso, infatti, l’aggiudicatario della gara ha definitivamente acquisito il diritto a gestire il servizio, sicchè la durata dell’affidamento non può essere che quella indicata nel bando di gara (che, come si sa, non dev’essere superiore a nove anni ex art. 18, c. 1, d.l.vo 422/97). Diversa appare la situazione ove la gara ad evidenza pubblica sia non conclusa, ma solo “avviata”, posto che se è vero che i concorrenti possono pretendere che l’amministrazione aggiudicatrice porti a termine la gara a cui essi partecipano, è, tuttavia, pur vero che l’amministrazione medesima, in presenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse (e tali ben possono essere quelli derivanti da una nuova normativa nel frattempo intervenuta), può sempre revocare la gara e non procedere alla relativa aggiudicazione. Il che induce a ritenere che con la previsione secondo cui  restano ferme le procedure di gara ad evidenza pubblica “già avviate”, si sia inteso non tanto obbligare l’amministrazione aggiudicatrice a concludere in ogni caso la gara, quanto, piuttosto, a consentire alla stessa amministrazione di concluderla, senza che gli “attuali gestori” possano pretendere di continuare a prestare il servizio sino alla scadenza ordinaria del periodo transitorio (31 dicembre 2006) o a quella prorogata (31 dicembre 2007).

 

4. L’integrazione del contratto di servizio.

 

Il c. 3-quater dell’art. 18 del d.l.vo 422/97 ha, inoltre, previsto che durante il periodo transitorio (ordinario e prorogato) gli enti locali possono integrare il contratto di servizio in essere con gli attuali gestori e ha posto a carico degli stessi gestori determinati compiti che, peraltro, considerata la durata del detto periodo, appaiono di assai improbabile attuazione.

Lo scopo che si intende realizzare con l’integrazione del contratto di servizio è quello di assicurare agli attuali gestori l’equilibrio economico attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 e succ. modif.. La circostanza che il citato c. 3-quater rinvii all’art. 17 del d.l.vo 422/97 fa ritenere che l’integrazione del contratto di servizio possa avvenire non solo in relazione agli obblighi di servizio pubblico già imposti ai gestori “prorogati”, ma, altresì, a quelli che potranno eventualmente essere ad essi imposti durante il periodo transitorio. Non sembra, invece, che tra gli obblighi di servizio pubblico rientrino i particolari compiti assegnati ai gestori dal citato c. 3-quater, apparendo gli stessi più che altro come una sorta di corrispettivo da essi dovuto a fronte del vantaggio ottenuto di poter gestire il servizio attualmente affidato per tutta la durata del periodo transitorio (ordinario e prorogato). Ed, invero, mentre per obblighi di servizio pubblico “si intendono gli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni” (art. 3 reg. n. 1191/69, cit.), i particolari compiti assegnati ai gestori “prorogati” dal c. 3-quater attengono: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell’informazione resa all’utenza e all’accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto attraverso l’integrazione modale e cioè, come dispone il successivo c. 3-quinquies, “attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro, individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto”.  Trattasi, in definitiva, di compiti che, non riguardando gli aspetti commerciali, bensì quelli gestionali-organizzativi del servizio, non possono essere remunerati mediante l’attribuzione di specifiche “compensazioni economiche”, ma in altro modo, quale appunto è quello di consentire agli “attuali gestori” di continuare a prestare il servizio per tutta la durata del periodo transitorio (ordinario e prorogato).

 

5. Gli affidamenti in house.

 

Con il c. 3-sexies dell’art. 18 del d.l.vo 422/97 è stato disposto che i soggetti titolari di affidamenti in house di servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti ad affidare, entro il 1 gennaio 2007, “con procedure ad evidenza pubblica, una quota di almeno il 20% dei servizi eserciti a soggetti privati o a società purchè non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi”.

Dalla surriferita disposizione si desume che gli affidamenti in house di servizi di trasporto pubblico locale, effettuati prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 48, della l. 15 dicembre 2004, n. 308, vengono mantenuti sino alla scadenza prevista nel provvedimento di affidamento o nel contratto di servizio, alla sola condizione che i titolari degli affidamenti stessi cedano la sopra indicata quota di servizi eserciti. A tale conclusione si perviene, considerando che, altrimenti, il c. 3-sexies risulterebbe meramente ripetitivo del c. 3-ter nella parte (v. lett. a) in cui prevede che le regioni possono prorogare, fino ad un massimo di un anno, gli affidamenti in essere in favore delle aziende partecipate dalle regioni medesime o da enti locali nel caso in cui sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20% dei servizi da esse esercitati. Le società in house hanno, infatti, diritto, come tutti gli attuali gestori, a beneficiare della proroga al 31 dicembre 2006 e, in quanto aziende partecipate (anche totalmente) da regioni o da enti locali, a beneficiare, altresì, della proroga al 31 dicembre 2007 se ricorrono le condizioni di cui al c. 3-ter lett. a) dell’art. 18 del d.l.vo 422/97 e, quindi, tra l’altro, se cedono una quota di almeno il 20% dei servizi eserciti. Il c. 3-sexies deve, di conseguenza, avere un significato diverso da quello che (già) si desume dal c. 3-ter lett. a) e tale significato non può essere altro che, come dianzi precisato, gli affidamenti in house vengono mantenuti sino alla scadenza prevista nel provvedimento di affidamento o nel contratto di servizio, semprechè la società titolare dell’affidamento, oltre a cedere la predetta quota di servizi, sia in possesso dei caratteri necessari per configurarsi come un organismo in house.

 

6. Il divieto di partecipare a procedure ad evidenza pubblica.

 

Il c. 3-septies dell’art. 18 del d.l.vo 422/97, infine, introduce una parziale deroga al c. 2, lett. a), del medesimo art. 18 nella parte in cui prevede che dalle gare per la scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico locale sono escluse le società che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica e le società dalle stesse controllate.

In base al c. 3- septies risulta, invece, che:

a) alle gare suddette non possono partecipare tutte le società che fruiscono della proroga sino al 31 dicembre 2006 (c. 3-bis) e della ulteriore proroga al 31 dicembre 2007 (c. 3-ter) “per tutta la durata della proroga stessa”, siano o non siano tali società affidatarie dirette del servizio;

b) il divieto di partecipazione alle gare riguarda le procedure ad evidenza pubblica “attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi”, per cui il detto divieto non vale per le procedure ad evidenza pubblica attivate nel territorio in cui operano le società beneficiarie della proroga e, quindi, in definitiva, per le procedure che hanno ad oggetto i servizi già espletati da tali società.

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Avvertenza: si informa che, successivamente alla pubblicazione del presente articolo, con l'art. 3, c. 2-bis della l. 23 febbraio 2006, n. 51 di conv. del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 il termine di <un anno> previsto dall'art. 1, c. 394 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (con il quale è stato introdotto il c. 3-ter dell'art. 18 del d.l.vo 19 novembre 1997, n. 422) è stato sostituito con quello di <due anni>.

 

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