Commissione europea
IP/09/436
Bruxelles, 19 marzo 2009
Appalti pubblici: procedimento d’infrazione contro l’Italia in merito all’affidamento diretto di servizi di consulenza gestionale per le farmacie comunali senza previa gara d’appalto
La Commissione europea ha deciso di inviare all’Italia un parere motivato in merito all’affidamento in concessione, senza previa gara d’appalto, della prestazione di servizi di consulenza gestionale alle farmacie. Il parere motivato rappresenta la seconda fase del procedimento d’infrazione di cui all’articolo 226 del trattato CE. In assenza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione ha facoltà di adire la Corte europea di Giustizia.
Nel 1998 e nel 2002, due amministrazioni comunali italiane avevano affidato in concessione la prestazione di servizi di consulenza gestionale per le farmacie comunali; nel primo caso, la concessione aveva una durata di dieci anni, nel secondo caso il contratto era a tempo indeterminato. I due Comuni non avevano alcun rapporto di natura gestionale col concessionario né poteri di controllo su di esso.
Le autorità italiane hanno sostenuto che i Comuni in questione avrebbero apportato una serie di modifiche allo statuto del concessionario in modo da istituire con esso un rapporto di tipo “interno”, senza peraltro acquisire nessuna partecipazione al suo capitale. Il governo italiano ha inoltre sottolineato che, in base alla legge italiana, i Comuni interessati dovevano effettuare un’analisi economica generale per decidere se mantenere la concessione del servizio senza previa gara o se lanciare un bando di gara per l’affidamento della concessione a un’impresa mista pubblico-privata.
La Commissione non ha accolto le tesi dl governo italiano ed ha ribadito che l’affidamento diretto di cui trattasi è in contrasto con i principi generali del trattato CE, secondo i quali deve sempre essere garantito un livello adeguato di trasparenza e pubblicità verso tutti gli operatori economici potenzialmente interessati, esigenza che si realizza in particolare mediante l’esperimento di una pubblica gara.
E invero, secondo la giurisprudenza della Corte europea di Giustizia, non vi è obbligo di esperire una gara pubblica (neppure quando l’altro contraente è un soggetto giuridicamente distinto dall’amministrazione aggiudicatrice) soltanto nell’ipotesi in cui l’autorità pubblica, che è l’amministrazione aggiudicatrice, esercita sul soggetto distinto un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e se l’altro soggetto svolge la parte più importante delle sue attività con l’ente o con gli enti pubblici che lo detengono (il c.d. affidamento in house o in-house providing). Questa situazione non si verifica nel procedimento in parola poiché nessuno dei Comuni implicati intratteneva alcun tipo di rapporto col concessionario.
La Commissione ha altresì respinto la giustificazione basata sulla particolare situazione normativa in Italia, richiamando al riguardo la costante giurisprudenza della Corte europea, secondo cui uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi e situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inadempimento degli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario.
Le più recenti informazioni sui procedimenti di infrazione promossi contro tutti gli Stati membri figurano al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm
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