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MODIFICA ALLA COMUNICAZIONE SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 23-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 – AFFIDAMENTI IN HOUSE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
Provvedimento n. 22226((*))
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 16 marzo 2011;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168;
RITENUTA l’opportunità di aggiornare le modalità applicative del citato articolo 23-bis, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 168/10, allo scopo di rendere edotti gli enti locali circa le procedure da seguire in materia di affidamento in-house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai fini del rilascio del parere da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i profili di competenza;
DELIBERA
di adottare la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133”, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento e la relativa comunicazione saranno pubblicati sul Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
(*)Il Formulario per le richieste di parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 168/2010 è pubblicato sul sito web dell’Autorità e allegato al presente bollettino in formato compilabile (Word).
ALLEGATO
COMUNICAZIONE SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 23- BIS DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Ambito di applicazione
1. La presente comunicazione si applica agli Enti designati dalla legge per la scelta dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e fornisce alcune indicazioni in relazione ai compiti consultivi affidati all’Autorità dall’art. 23-bis, comma 3, del Decreto legge n. 112/2008 e dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 168/2010 (recante “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica”, a norma del comma
10 dell’art. 23-bis, di seguito “il Regolamento”).
Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica
2. Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.
Modelli di affidamento dei Servizi Pubblici Locali
3. L’art. 23-bis, dopo aver stabilito al comma 2 il principio generale per cui l’affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato, in via ordinaria, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, al successivo comma 3 prevede la possibilità di derogare a tale regola laddove sussistano “particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” che “non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”.
4. L’affidamento, nei casi disciplinati dal comma 3 dell’art. 23-bis, deve avvenire “nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria”. Tali principi riconducono l’utilizzabilità dell’istituto dell’affidamento diretto ad ipotesi eccezionali. Ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia e che qualificano il rapporto tra l’Ente competente e la società affidataria si aggiungono quelli esogeni inerenti le “particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento”, in maniera tale da circoscrivere ulteriormente l’ambito di applicazione dell’affidamento diretto attraverso modalità in-house.
5. Con esclusivo riferimento ai servizi relativi al settore idrico, l’art. 4, comma 2, del Regolamento prevede che l'ente affidante possa rappresentare “specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento: a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico; b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento; c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore”.
Presentazione della richiesta di parere
6. L’Ente competente che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi dell’art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 deve presentare una richiesta di parere, utilizzando il “Formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 23 bis del D.l. n. 112, del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133, del 6 agosto 2008” o, per il settore idrico, il “Formulario per la richiesta
di parere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168”, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Verdi 6/A, 00198 Roma, prima della delibera con la quale l’Ente stesso affiderà il servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere.
7. L’Ente competente deve fornire all’Autorità almeno:
a) una relazione contenente gli esiti dell’indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell’affidamento diretto rispetto all’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
b) informazioni circa le modalità con le quali sono resi pubblici gli elementi di cui al punto sub a);
c) tutte le indicazioni soggettive relative all’impresa/e interessata/e;
d) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione;
e) l’atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative al campo di attività della società affidataria;
f) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato tali da giustificare l’affidamento in-house;
g) indicazioni in merito ai principali concorrenti;
h) indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o di sussidio dell’attività oggetto di affidamento e delle attività a questa connesse.
Affidamenti nel settore idrico
8. Con riferimento ai servizi relativi al settore idrico, gli Enti competenti possono avvalersi della facoltà disciplinata all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 168/2010. In tal caso, essi devono fornire all’Autorità – mediante la compilazione dell’apposito “Formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168” – una relazione dalla quale risulti la sussistenza di tutte le condizioni di efficienza di cui all’art. 4, comma 2, nonché la dimostrazione dell’insussistenza di modelli alternativi di gestione che garantiscano condizioni più vantaggiose.
A tal fine, in relazione al criterio di valutazione previsto dall’art. 4, comma 2, lettera c), del Regolamento, l’Autorità potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.R.I.) per l’individuazione della “tariffa media di settore”.
9. Nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, l'ente affidante verifica annualmente il rispetto delle condizioni che legittimano l’affidamento in house e invia all'Autorità gli esiti di tale verifica ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 168/2010.
Rilascio del parere
10. L’Autorità rilascia il parere di cui all’art. 23-bis, comma 4, del Decreto Legge n. 112/2008 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dalla richiesta avanzata dall’ente competente, purché la medesima contenga tutte le informazioni previste dal formulario e sia corredata degli allegati e di tutti gli elementi essenziali ad una completa valutazione da parte dell’Autorità. In caso di incompletezza delle informazioni fornite dall’Ente, l’Autorità può fissare un termine per il completamento della richiesta di parere. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del parere decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni complete. In ogni caso, qualora lo ritenga necessario, l’Autorità può richiedere all’Ente ulteriori informazioni ai fini della valutazione.
11. L’Autorità ritiene che l’Ente competente è chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato.
12. La presente comunicazione sostituisce la precedente adottata dall’Autorità nell’adunanza del 16 ottobre 2008.
formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168
Sezione I - INFORMAZIONI DI BASE
1. Ente locale notificante
(indicare la denominazione dell'ente, la sua sede e i recapiti telefonici delle persone da contattare)
Denominazione dell’ente______________________________________________
Sede legale
Indirizzo___________________________ Città_________________Prov______
Persone da contattare ________________________________________
Telefono_________________________ fax _____________
Posta elettronica__________________@_______________
2. Società affidataria/e
(indicare la ragione sociale, la sede legale, e i recapiti telefonici delle persone da contattare
Ragione sociale_________________________________________________
Sede legale
Indirizzo___________________________ Città_________________Prov______
Telefono_________________________ fax _____________
Posta elettronica__________________@_______________
3. Data prevista di inizio________________ e durata dell'affidamento________
4. Rappresentanti legali:
per l’ente notificante_______________________carica____________________
Indirizzo___________________________ Città_________________Prov______
Telefono_________________________ fax _____________
Posta elettronica__________________@_______________
per la società affidataria____________________ carica____________________
Indirizzo___________________________ Città_________________Prov______
Telefono_________________________ fax _____________
Posta elettronica__________________@_______________
5. Indicazione delle Autorità di settore alle quali è stata o sarà inoltrata la richiesta di parere
__________________________________________________________________
Sezione II – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
6. Tipologia, caratteristiche del servizio in esame
(breve descrizione del servizio per il quale si intende procedere all'affidamento in-house)
(regime di proprietà e gestione dei beni oggetto di affidamento)
( breve descrizione della precedente gestione del servizio)
7. Valore del servizio (indicazione del valore complessivo e su base annua) ________________________________________
8. Ambito territoriale di riferimento
9. Popolazione interessata ____________________________
(numero abitanti)
10. Informazioni sulle modalità di pubblicità data alla scelta di affidare il servizio idrico in-house e sulla pubblicazione della tariffa media di settore
Sezione III - PARTECIPANTI E LEGAMI PERSONALI E FINANZIARI
11. Società affidataria/e del servizio
(assetto proprietario e di controllo della società affidataria, attività economica e dimensione complessiva della medesima)
( eventuali legami finanziari o personali con l'Ente locale)
(eventuali investimenti previsti dalla Società affidataria sui beni oggetto di affidamento e relativi piani di ammortamento)
(indicare se la società destinataria del proposto affidamento è già affidataria di altro servizio da parte del medesimo Ente locale o di altri Enti, specificandone le caratteristiche )
12. Elenco delle altre società partecipate e controllate dalla società affidataria del servizio (indicare la presenza su mercati diversi da quelli oggetto dell’affidamento)
Sezione IV - MERCATI INTERESSATI
13. Definizione del mercato
(breve descrizione del mercato rilevante sotto il profilo del prodotto e della dimensione geografica)
(breve descrizione delle caratteristiche del mercato)
14. Principali operatori del settore e relative quote di mercato
(a livello locale e nazionale)
Sezione V – CONDIZIONI DI EFFICIENZA E INDAGINE COMPARATIVA
15. Informazioni relative alla chiusura degli ultimi tre bilanci di esercizio in utile, fornendo, laddove possibile, dati relativi ai consuntivi di gestione
16. Informazioni relative al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento
17. Informazioni relative alla tariffa media applicata ed al metodo utilizzato per calcolare la tariffa media di settore
18. Specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house non distorsiva della concorrenza (descrizione dei risultati della consultazione del mercato)
ALLEGATI (inviabili anche in formato elettronico)
A) Indagine di mercato
B) Statuto ed atto costitutivo della società o delle società affidatarie
C) Ultimi tre bilanci approvati
D) Il piano d’ambito redatto ai sensi dell’art. 149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152