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Appunti sullo "scorporo" (scissione) delle reti, impianti ed altre dotazioni ex articolo 35, comma 9, della legge 448/01.
di Giosuè Nicoletti  (nicoletti@pubblitecnicabrescia.it) 26 novembre 2003
Materia: servizi pubblici / disciplina

Appunti sullo “scorporo” (scissione) delle reti, impianti ed altre dotazioni ex articolo 35, comma 9, della legge 448/01

 

Giosuè Nicoletti – Partner Pubblitecnica Brescia srl

 

 

Il comma 9 dell’articolo 35 della Legge 448/01 stabilisce che:

“In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell’articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione dei servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l’esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell’intero ramo d’azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell’articolo 113 del medesimo testo unico.”

 

La norma non è stata modificata dal decreto legge 269/03 che, tuttavia, ha variato il comma 13 dell’articolo 113 prevedendo che la società beneficiaria della scissione debba essere a capitale interamente pubblico (e non a maggioranza, come nel testo originario).

Quanto al termine (un anno e cioè 31.12.2002) previsto dalla Legge per attuare la scissione occorre rilevare che non è stabilita alcuna sanzione, salva la preclusione contenuta nel comma 10 di cedere la partecipazione nelle società per la gestione dei servizi.

Va ricordato inoltre che per effetto delle modificazioni portate dal decreto legge 269 al comma 1 dell’articolo 113 le norme dell’articolo 35 ( e quindi anche l’obbligo di scorporo – scissione) non si applicano alle società che operano nell’area del gas metano e dell’energia elettrica.

 

Tornano anzitutto opportuni alcuni chiarimenti terminologici. Il termine “scorporo” impiegato dal Legislatore non è del tutto appropriato; si tratta infatti di “scissione”. Per scorporo o conferimento si intende l’operazione per cui un ‘azienda o un ramo di essa vengono apportati (conferiti) ad altra società esistente o di nuova costituzione ricevendo come contropartita non denaro, ma azioni della società conferitaria, ipotesi questa prevista dal decreto legislativo 164/00 (cosiddetto Letta) per il servizio gas, che ha previsto lo “scorporo” dell’attività di vendita.

Con la scissione il patrimonio, in tutto od in parte, vengono trasferiti ad altra società (od a più società) ma le azioni (o le quote) vengono assegnate non alla società “scissa” ma ai soci della stessa. Non si crea, come nell’ipotesi di “scorporo“, un gruppo, ma una pluralità di società che fanno capo allo stesso od agli stessi soci. Nell’ipotesi di conferimento il patrimonio ed il capitale sociale restano invariati (salvo i casi di plusvalenza o minusvalenza rilevata in sede di conferimento) in quanto in luogo di alcuni elementi dell’attivo troveremo la voce “partecipazioni”. Non così nel caso di scissione: se essa è totale, la società si estingue; in caso di scissione parziale il patrimonio ed il capitale sociale vengono ridotti.

Le ipotesi di scissione sono le seguenti:

- scissione totale a favore di più società esistenti

- scissione totale a favore di più società nuove

- scissione parziale a favore di una o più società esistenti

- scissione parziale a favore di una o più società nuove

Con la scissione il capitale sociale viene ridotto in relazione al valore del patrimonio trasferito riducendo il valore nominale delle azioni oppure (il risultato è identico) riducendone il numero.

Di norma con la scissione si lasciano invariati i rapporti tra i soci; quindi la scissione è di regola “proporzionale”.

L’attuale articolo 2504 octies del Codice Civile prevede che ”il progetto di scissione deve prevedere che ciascun socio possa optare per la partecipazione in tutte le società interessate all’operazione in relazione alla sua quota di partecipazione originaria”. Come già accennato vi possono essere ipotesi in cui questo rapporto muta (scissione non proporzionale). Infatti l’articolo 2504 novies prevede anche l’ipotesi di scissione non proporzionale, ma la subordina, a tutela del socio di minoranza all’adempimento che uno o più esperti redigano una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni.

Poniamo che nella società X il socio A possegga l’80% delle azioni ed il socio B il 20%; nella scissione proporzionale questo rapporto rimane identico sia nella società “scissa” che in quella derivata dalla scissione “beneficiaria” (che chiamiamo Y). Potrebbe invece darsi il caso che per accordo tra i soci (o come vedremo per obbligo di legge) i rapporti nella società scissa siano diversi da quelli che si verranno a stabilire nella beneficiaria; il socio A , ad esempio, nella beneficiaria potrà avere il 100%. Per raggiungere questo scopo si può effettuare la scissione proporzionale e poi il socio A acquista dall’altro socio le azioni della società Y: il rapporto di partecipazione nella società X resterà quindi invariato. Se si effettua la scissione non proporzionale si deve ridurre il numero delle azioni del socio A. In questo modo la partecipazione nella società X del socio B sarà accresciuta. Abbiamo previsto l’ipotesi che i valori di “libro” e cioè quelli risultanti dal bilancio rispecchino i valori correnti e, quindi, la scissione non comporti né plusvalenze né minusvalenze.

Il nuovo diritto societario (articolo 2506) prevede che è consentito che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.

In ogni caso di scissione (proporzionale o meno) il capitale sociale della “scissa” viene ridotto; questa eventualità peraltro potrebbe essere esclusa in caso di esistenza di riserve disponibili.

Torniamo all’articolo 35: Come già accennato con le modificazioni apportate dal decreto legge 269/03 all’articolo 113 comma 13, la società proprietaria degli assets (beneficiaria della scissione) deve essere a totale partecipazione degli enti locali. Nell’ipotesi quindi di società “mista” pubblico-privata si rende necessaria la scissione non proporzionale oppure, ipotesi che non comporterebbe (con il diritto attuale) esborsi dell’ente locale in quanto il socio privato vedrebbe accresciuta la sua partecipazione nella società scissa. Si potrebbe optare per la scissione proporzionale iniziale e la successiva liquidazione del socio privato nella società di proprietà. Il socio pubblico manterrebbe identica la partecipazione nella società scissa, ma dovrebbe sostenere l’onere per la liquidazione della partecipazione del socio privato nella società beneficiaria.

Il nuovo diritto societario prevede che:

“Qualora il progetto (di scissione) preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto di soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto”.

 

Questa situazione rappresenta una tutela anche maggiore del socio minoritario infatti si attribuisce al socio dissenziente il diritto di alienare le proprie partecipazioni (si deve intendere sia nella società scissa che in quella beneficiaria) a soggetto da indicare nel progetto di scissione introducendo un sostanziale diritto di recesso.

 

Nei prospetti allegati sono indicate le diverse ipotesi.

 

 

 

 

 

CONFERIMENTO

 

 

Società conferente

(madre)

 

Divisione A

 

Divisione B

 

________________ Società A

 

 

________________ Società B

 

 

 

 

SCISSIONE PROPORZIONALE

 

 

Socio A

 

Socio B

 

Socio A

 

Socio B

 

 

 

 

800 M€

(80%)

 

 

 

480 M€

(80%)

 

 

 

200 M€

(20%)

 

 

 

120 M€

(20%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società x che effettua

la scissione

Capitale sociale 1000 M€

 

Società y beneficiaria

Capitale sociale 600 M€

 

 

 

 

 

 

Società x

post scissione

Capitale sociale 400 M€

 

 

 

 

Società A

Società B

 

 

 

 

320 M€ (80%)

80 M€ (20%)

 

 

 

 

SCISSIONE NON PROPORZIONALE

 

Post scissione

(società scissa)

Ante scissione

 

 

Socio A

 

Socio B

 

Socio A

 

Socio B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 M€ (50%)

200 M€ (50%)

800 M€ (80%)

200 M€ (20%)

 

Società x scissa

Capitale sociale 400 M€

 

Società x che effettua

la scissione

Capitale sociale 1000 M€

 

 

Socio A

 

Socio B

 

 

 

 

 

 

600 m€ (100%)

 

//

 

 

 

 

Società y beneficiaria

Capitale sociale 600 M€

 

 

 

 

PER CHI DESIDERA APPROFONDIRE L’ARGOMENTO

 

M. Confalonieri: TRASFORMAZIONE, FUSIONE,CONFERIMENTO, SCISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ (Aggiornato con il nuovo diritto societario) EDITRICE IL SOLE 24 ORE, 2003

 

U. Belluzzo: (a cura di ) LE FUSIONI E LE SCISSIONI, ED. EUROCONFERENCE VERONA; 2003

 

G. Gelosa, M. Insalaco: FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETA’ EDITORE GIUFFRE’ 2002

 

F. Cintioli ed altri: I TRASFERIMENTI DI AZIENDA (con ampia bibliografia) GIUFFRE’ EDITORE 2000

 

G. Calmieri: SCISSIONI DI SOCIETA’ E CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA editore GIAPPICHELLI TORINO 1999

 

 

 

 

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