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LIBERALIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI LE PRIME (DISCUTIBILI) PRONUNZIE DELL’AGCM
di Giosuè Nicoletti 4 maggio 2012
Materia: servizi pubblici / disciplina

LIBERALIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

LE PRIME (DISCUTIBILI) PRONUNZIE DELL’AGCM

 

Dr. Giosuè Nicoletti

 

Sul Bollettino 13 del 16 aprile 2012 l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato tre “pareri” relativi alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali richiesti da Enti locali ex articolo 4 comma 3, 138/2011 e ss.mm.. Questi pareri riguardano il trasporto pubblico locale, la gestione parcheggi e la gestione rifiuti.

Le risposte non brillano per chiarezza ed aprono più problemi di quelli che risolvono.

 

1.   Provincia di Imperia per t.p.l..

Secondo l’Autorità il fatto che i servizi di trasporto pubblico locale siano stati storicamente gestiti in regime di esclusiva non esclude, almeno in linea di principio, che sia possibile passare progressivamente ad un regime autorizzatorio, con tariffe regolate (attraverso, ad esempio, la fissazione di massimi tariffari), per segmenti o porzioni dei servizi per i quali le esigenze ambientali, di ordine pubblico e di profittabilità del servizio non precludono la possibile sovrapposizione di più operatori nello stesso mercato.

Ma sempre secondo l’Autorità in caso di liberalizzazione “avventata” il rischio di fenomeni di “cream skimming” nel settore in questione è particolarmente elevato e può, in definitiva, pregiudicare gli stessi risultati auspicati dalle recenti manovre di liberalizzazione.

Evidentemente l’Autorità ha ben presente l’esperienza della Gran Bretagna al tempo del Governo della signora Thatcher. Ma nonostante queste affermazioni, secondo l’Autorità, vanno sempre effettuate, da parte dell’Ente locale,   “simulazioni” o “analisi di redditività” che consentano, oltre ogni ragionevole dubbio, di aderire alla tesi della necessità di mantenere la gestione in esclusiva. Una “probatio diabolica” che nessun Ente è in grado di dare a priori. In altri termini: per accertare, in termini concreti, cosa succede con la liberalizzazione del servizio l’unico modo è “ liberalizzarlo”,  facendo semmai marcia indietro. Ma in tal modo non creeremmo confusione tra l’utenza?

 

2.   Provincia di Imperia per smaltimento rifiuti solidi.

Secondo l’Autorità l’Ente locale dovrebbe espletare un’analisi di  tipo verticale ossia orientata a verificare in quali segmenti della filiera produttiva vi siano possibili spazi per la concorrenza nel mercato, con specifico riferimento soprattutto alle attività di raccolta porta a porta, al trasporto, al recupero e al riciclo nonché alla gestione degli impianti di smaltimento e/o recupero.

L’Autorità ignora totalmente che la raccolta “porta a porta” non è che una modalità di effettuazione del servizio alternativa ai cassonetti o similari  ma che il servizio è comunque coperto da un corrispettivo (tassa o tariffa in questa sede  è indifferente) corrisposto dall’utente, indipendentemente dall’utilizzo e dalle modalità del servizio. Quanto al recupero o riciclo, il Codice ambiente (decreto legislativo  152/2006) prevede che, in ogni ATO, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RSU di almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. Lo stesso articolo prevede una penalty (cioè un’addizionale del venti per cento del tributo di conferimento in discarica).

Orbene, se liberalizziamo come si verifica il raggiungimento della percentuale di legge? E anche in questo settore non si può verificare il fenomeno di cream skimming?

 

3.   Comune di Tricase (LE) gestione  parcheggi pubblici a pagamento.

In questo caso il Comune ha indetto una gara per l’affidamento della gestione  senza la previa verifica della liberalizzabilità; quindi ha realizzato una concorrenza “per” il mercato anziché “nel mercato”. L’Autorità ignora che i parcheggi sussistono su suolo pubblico, altrimenti non richiedono alcuna autorizzazione o concessione, salvo quelle edilizie o dei VVFF, e l’occupazione del suolo pubblico non è “liberalizzabile”. Comunque si pone, nel caso di parcheggi sul suolo pubblico, il problema della scelta del gestore nell’ipotesi di più aspiranti: esattamente quello che il Comune ha fatto con il bando in discussione.

 

4.   Comune di Ponte San Pietro (BG) 

In questo caso l’Autorità ha preso atto che, nel caso di specie (gestione parcheggi), la carenza di interesse degli operatori economici – evidenziata dall’Ente – a fornire gli stessi servizi nel medesimo contesto geografico, pare ragionevolmente escludere la possibilità di una gestione degli stessi in regime di concorrenza “nel mercato”, confermando la necessità di mantenere il regime di esclusiva. 

L’Autorità è stata, in questo caso, molto comprensiva; d’altronde si tratta di un Comune non grande (11.500 abitanti).

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