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Un parere giuridico di uno studio legale o una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza non esime un’impresa da un comportamento anticoncorrenziale né da un’ammenda
COMUNICATO STAMPA n. 73/13
di Corte di giustizia dell'Unione europea 18 giugno 2013
Materia: concorrenza / antitrust

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Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 73/13

Lussemburgo, 18 giugno 2013

 

Sentenza nella causa C-681/11

Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt / Schenker & Co. e a.

 

Un parere giuridico di uno studio legale o una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza non esime un’impresa da un comportamento anticoncorrenziale né da un’ammenda

 

Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono astenersi dall’infliggere un’ammenda soltanto in via eccezionale qualora l’impresa responsabile dell’infrazione abbia partecipato a un programma nazionale di clemenza

La Schenker e altre 30 società erano membri della conferenza austriaca degli spedizionieri per il trasporto a collettame Spediteur-Sammelladungs-Konferenz (SSK), gruppo d’interesse che riuniva una parte dei membri dell’associazione nazionale degli spedizionieri (Zentralverband der Spediteure), che, a sua volta, rappresentava gli interessi collettivi degli spedizionieri e degli operatori logistici muniti di licenza di trasporto.

Nel 1994, la SSK è stata costituita come società di diritto civile, sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio di conforme autorizzazione da parte del giudice austriaco competente in materia d’intese (il Kartellgericht) La SSK perseguiva l’obiettivo di offrire agli spedizionieri e al consumatore finale tariffe più convenienti per il trasporto su strada e su rotaia di merci a collettame. Attraverso la creazione di condizioni di concorrenza identiche, mirava a favorire una concorrenza leale tra i suoi membri.

Con decisione del 1996, il Kartellgericht ha constatato che la SSK costituiva un’intesa minore ai sensi del diritto austriaco. Uno studio legale austriaco specializzato in diritto delle intese, interpellato per consulenza, ha del pari ritenuto che la SSK rappresentasse un’intesa minore e che pertanto non fosse vietata.

L’11 ottobre 2007 la Commissione ha comunicato che alcuni suoi agenti avevano eseguito controlli a sorpresa nei locali commerciali di vari prestatori di servizi di trasporto internazionale e che essa aveva motivo di ritenere che le imprese interessate potessero avere violato disposizioni del diritto dell’Unione che vietano le pratiche commerciali restrittive della concorrenza.

L’Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale d’appello di Vienna), fondandosi su un’ordinanza del Kartellgericht che aveva dichiarato che il loro accordo configurava un’intesa minore, ha ritenuto che, concordando i prezzi, le imprese non avessero posto in essere una condotta colpevole. Secondo detto giudice, la condotta della SSK non aveva avuto effetti sul commercio tra gli Stati membri e non integrava alcuna infrazione al diritto dell’Unione. Il mancato riconoscimento di una condotta colpevole a carico delle imprese interessate trovava spiegazione anche nel fatto che esse avevano preventivamente richiesto, presso uno studio legale, un parere sulla legittimità del proprio comportamento.

Per quanto concerne l’impresa Schenker, che aveva presentato una domanda di trattamento favorevole e aveva collaborato con l’amministrazione nel procedimento d’indagine, la Bundeswettbewerbsbehörde (Autorità federale garante della concorrenza) ha chiesto la constatazione di un’infrazione al diritto dell’Unione e al diritto austriaco sulle intese, senza condanna a un’ammenda. Tale domanda è stata respinta con la motivazione che spetta unicamente alla Commissione constatare infrazioni senza infliggere ammende.

 

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L’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca), investito della controversia, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia due quesiti pregiudiziali. Si chiede alla Corte, in primis, se un’impresa che abbia violato il diritto della concorrenza dell’Unione possa sottrarsi ad un’ammenda, qualora l’infrazione sia originata da un suo errore sulla legittimità del proprio comportamento, a motivo del contenuto di un parere giuridico di un avvocato o di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza. Si chiede inoltre se, ove un’impresa partecipi a un programma di clemenza, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano, pur constatando un’infrazione, astenersi dall’infliggere un’ammenda.

La Corte ricorda anzitutto che il fatto che un’impresa abbia qualificato in modo giuridicamente erroneo il proprio comportamento non può avere come conseguenza di esonerarla da un’ammenda, salvo in casi eccezionali (qualora, per esempio, si applichi un principio generale del diritto dell’Unione, come il principio della tutela del legittimo affidamento). Tuttavia, nessuno può invocare una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento in mancanza di precise assicurazioni fornitegli dall’amministrazione competente. Ne consegue che un parere giuridico di un avvocato non può comunque fondare - in capo ad un’impresa - un legittimo affidamento quanto al fatto che il suo comportamento non viola il diritto della concorrenza dell’Unione o non darà luogo all’inflizione di un’ammenda.

Per quanto riguarda le autorità nazionali garanti della concorrenza, poiché esse non sono competenti a prendere una decisione che conclude per l’assenza di una violazione del diritto dell’Unione, non possono far sorgere in capo alle imprese un legittimo affidamento quanto al fatto che il loro comportamento non viola le norme sulla concorrenza. Inoltre, nel caso di specie, l’autorità nazionale aveva esaminato il comportamento delle imprese solamente alla luce del diritto nazionale della concorrenza.

Conseguentemente, la Corte dichiara che il diritto della concorrenza dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un’impresa che lo abbia violato non può sottrarsi ad un’ammenda, qualora l’infrazione abbia origine in un errore della medesima impresa quanto alla legittimità del proprio comportamento, a motivo del contenuto di un parere legale di un avvocato o di quello di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza.

In un secondo momento, la Corte ricorda che il diritto dell’Unione non prevede espressamente la competenza delle autorità nazionali a constatare un’infrazione alle norme europee in materia di concorrenza senza infliggere un’ammenda, ma neppure la esclude.

La Corte precisa che una siffatta non imposizione di un’ammenda può essere concessa in base ad un programma nazionale di clemenza soltanto qualora questo sia attuato in modo da non ledere l’esigenza di un’applicazione efficace ed uniforme del diritto della concorrenza dell’Unione.

Così, la Corte rammenta che la riduzione di un’ammenda da parte della Commissione, in base al proprio programma di clemenza, in caso di collaborazione delle imprese partecipanti ad infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione è giustificata solo laddove tale collaborazione faciliti il compito della Commissione ed attesti un vero spirito di cooperazione.

Infine, l’immunità da un’ammenda o la non imposizione della stessa possono essere concesse soltanto in situazioni rigorosamente eccezionali, come quelle in cui la collaborazione di un’impresa sia stata determinante per la scoperta e la repressione effettiva dell’intesa, al fine di non ledere l’applicazione effettiva ed uniforme del diritto dell’Unione.

Di conseguenza, la Corte decide che le autorità nazionali garanti della concorrenza possono, in via eccezionale, limitarsi a constatare l’infrazione senza infliggere un’ammenda, nel caso in cui l’impresa abbia partecipato a un programma nazionale di clemenza.

 

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

 

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ? (+352) 4303 2582

 

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