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“L’affidamento del servizio di trasporto ferroviario e la proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 1370/2007”,
a cura di Sergio Massimiliano Sambri[1]
Sommario
1. La disciplina degli affidamenti
2. Gli affidamenti e la disciplina del periodo transitorio
3. Il c.d. “quarto pacchetto ferroviario” e la proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 1370/2007
4. L’affidamento del servizio di trasporto ferroviario e l’accesso al materiale rotabile
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1. La disciplina degli affidamenti
La disciplina degli affidamenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale (di seguito, anche, “TPL”) è quella che più di tutte è stata coinvolta dalle vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra normativa di settore e normativa generale nel corso degli ultimi anni: oggi, detta disciplina è in primo luogo contenuta nel Regolamento (CE) n. 1370/2007.[2]
Una siffatta circostanza si è verificata per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sui servizi pubblici locali (i.e. dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011)[3] da un lato e, dall’altro, a seguito dell’emanazione dell’art. 61 della L. n. 99/2009 che ha consentito di applicare, anche in deroga alla disciplina di settore, alcune disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 in materia di affidamenti,[4] abrogando di fatto l’obbligo di affidamento con gara previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 422/1997 (“Decreto Burlando”)[5].
Il richiamato regolamento si applica all’esercizio dei servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e ad altri modi di trasporto su rotaia e su strada, con esclusione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico e del loro valore turistico.
Gli Stati membri hanno poi la facoltà, ma non l’obbligo, di applicare il regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3572/1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione di servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).
Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 si applicano, inoltre, solamente nel caso in cui i contratti di servizio pubblico per la fornitura e gestione di servizi di trasporto di passeggeri assumono la forma di concessione di servizi; diversamente, quando detti contratti assumono la forma dell’appalto pubblico, a questi ultimi si applicano le disposizioni delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, alle quali è stata data attuazione nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 163/2006 (i.e. il “Codice dei Contratti Pubblici”).
Quando si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla concessione di servizi, l’affidamento della fornitura e della gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri (ad eccezione di quelli dinanzi menzionati) è disciplinato dalle disposizioni del regolamento in parola, il quale consente alle autorità plurime modalità di affidamento.
E segnatamente: (i) l’affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica (cfr. art. 5, par. 3)[6], anche nella modalità della cosiddetta procedura “a doppio oggetto”;[7] (ii) l’affidamento c.d. “in house” (cfr. art. 5, par. 2);[8] (iii) l’affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario, ad eccezione di metropolitana e tram (cfr. art. 5, par. 6);[9] (iv) l’affidamento diretto c.d. sotto soglia (cfr. art. 5, par. 4);[10] (v) l’affidamento diretto in casi di emergenza (cfr. art. 5, par. 5)[11].
Da tale quadro descrittivo si evince che il Regolamento (CE) n. 1370/2007 consente agli Stati membri un ampio spettro di scelte organizzative, senza privilegiarne alcuna.
Sennonché, lo stesso legislatore comunitario, ben conoscendo il diverso stato d’apertura dei mercati nazionali, non ha voluto imporre alcun arretramento generalizzato delle liberazioni nei paesi in cui tali processi si erano già avviati. Infatti, l’art. 5, parr. 2, 4 e 6 del regolamento in commento, nel delineare le modalità d’affidamento diverse dalla gara, stabilisce altresì il principio che esse sono esperibili “almeno che non sia vietato dal legislatore nazionale”.
Le considerazioni che precedono devono nondimeno leggersi alla luce di quanto recentemente prescritto dall’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012,[12] secondo cui l'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di un’apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; inoltre definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.
Nella predetta relazione, l’ente affidante deve indicare le ragioni che l’hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di affidamento, anche ai sensi dell’art. 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”).[13] Va invero evidenziato come l’obbligo di pubblicità delle scelte dell’ente fosse già stato imposto a livello comunitario per il settore in commento dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.[14]
2. Gli affidamenti e la disciplina del periodo transitorio
La disciplina del periodo transitorio nel settore del trasporto pubblico locale è contenuta sia in disposizioni comunitarie sia in disposizioni nazionali. Per quel che riguarda la disciplina nazionale, il D.Lgs. n. 422/1997, in accoglimento dei suggerimenti avanzati dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (“AGCM”), ha introdotto dapprima l’obbligo della trasformazione delle aziende speciali e consortili in società di capitali (da attuarsi entro il 2000) e, in seguito, l’obbligo della messa in concorrenza dei servizi entro una data prestabilita.
La data inizialmente fissata al 31 dicembre 2003 è stata prorogata di anno in anno, sino al dicembre 2007, per effetto dell’impatto che sul settore ha avuto l’applicazione delle norme generali in materia di servizi pubblici locali, più volte modificate in quegli anni.
Il periodo transitorio previsto dalla disciplina di settore è rimasto fermo al 2007 poiché le successive disposizioni in materia di servizi pubblici locali, applicabili anche al settore del trasporto pubblico, ne hanno determinato lo slittamento nel tempo.
Nel frattempo, la disciplina comunitaria contenuta nel Regolamento (CE) n. 1370/2007, ed entrata in vigore nel 2009, ha introdotto un periodo transitorio di 10 (dieci) anni (in scadenza al 3 dicembre 2019) entro il quale occorre che tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico siano conformi alle previsioni di cui all’art. 5 (del più volte citato regolamento) e poc’anzi illustrate.[15]
Sul punto, si ricorda che il legislatore italiano, con l’art. 61 della L. n. 99/2009, è intervenuto a dare specifica attuazione e recepimento alle disposizioni del cennato regolamento che disciplinano le modalità di affidamento e il periodo transitorio. Il richiamo a tali disposizioni sembrerebbe comunque consentire agli enti locali di affidare o mantenere le gestioni dei servizi di trasporto con modalità di aggiudicazione diverse da quelle contemplate nell’art. 5 cit.[16]
Il regolamento europeo impone poi che la Commissione presenti una relazione sull’attuazione del presente regolamento e sull’evoluzione della fornitura di trasporto pubblico di passeggeri nella Comunità europea; viene richiesta una valutazione particolareggiata dell’evoluzione qualitativa dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, degli effetti delle aggiudicazioni dirette, e, se necessario, anche delle opportune proposte di modifica al suddetto regolamento.
Riprendendo, da ultimo, quanto già detto in merito alla “relazione” da pubblicare sul sito internet dell’ente affidante quale atto prodromico e necessario all’affidamento dei servizi pubblici, si fa presente in questa sede che ai sensi dell’art. 34, comma 21, D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, gli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 con la pubblicazione, entro la stessa data, della relazione prevista al comma 20 del medesimo articolo.
Per quanto riguarda gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza, invece, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio, o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma de qua determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
Gli affidamenti diretti, assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa e a quelle da esse controllate a tale data, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.
3. Il c.d. “quarto pacchetto ferroviario” e la proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 1370/2007
Sotto l’impulso del legislatore comunitario, il settore del trasporto ferroviario è stato, a partire dagli anni Novanta, interessato da un processo di liberalizzazione che ha portato all’adozione di molti provvedimenti (i.e. direttive e regolamenti), ricompresi in gruppi, altrimenti noti, a seconda del loro momento di adozione, con il nome di “pacchetti ferroviari”. Il Regolamento (CE) n. 1370/2007, come anticipato, fa parte del terzo pacchetto ferroviario.
In data 30 gennaio 2013, la Commissione Trasporti dell’Unione Europea ha approvato il c.d. “quarto pacchetto ferroviario”, introducendo, al fine di riordinare l’intera normativa europea del settore, alcune significative novità: l’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità e di incrementare la capacità di offerta dei servizi ferroviari in tutta Europa.
Il percorso individuato dalla Commissione si sviluppa secondo quattro ambiti - direttive principali: (a) l’efficienza delle norme e delle omologazioni; (b) l’articolazione del sistema sulla base di una struttura funzionante (separazione della rete); (c) una migliore qualità e maggiore possibilità di scelta grazie all’ingresso di nuovi attori nella gestione dei servizi ferroviari (concorrenza); (d) una forza lavoro competente (garanzie per il personale anche con il passaggio ad un nuovo operatore).[17]
Allo scopo di promuovere il profilo sub (c), e per quanto qui evidentemente d’interesse, la proposta di regolamento (COM(2013)28), che modifica il Regolamento (CE) n. 1370/2007, sull’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, va ora ad imporre al riguardo norme comuni in materia di aggiudicazione dei contratti, insieme a misure di accompagnamento atte a migliorare l’esito delle procedure de quibus.
Per intensificare la pressione concorrenziale sui mercati ferroviari nazionali e aumentare conseguentemente la quantità dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri è stata così prevista l’obbligatorietà dell’aggiudicazione delle concessioni - anche in detto specifico settore - mediante procedura ad evidenza pubblica.
Più in particolare, ma sinteticamente, sono state proposte al Regolamento (CE) n. 1370/2007 le seguenti modifiche e sostituzioni.
(i) Massimali per l’aggiudicazione diretta di contratti di volume esiguo e per l’aggiudicazione diretta a piccole e medie imprese
La disposizione introduce massimali di valore specifici per l’aggiudicazione diretta di contratti di volume esiguo nel trasporto ferroviario. I limiti vigenti sono mirati al trasporto con autobus o a modi di trasporto su rotaia diversi dalla ferrovia. Il massimale proposto per la ferrovia si iscrive nella logica di permettere l’aggiudicazione diretta nel caso in cui il costo dell’organizzazione di una procedura di gara sia superiore ai vantaggi attesi. Il corrispondente limite espresso in treno-chilometro rispecchia il costo unitario medio della fornitura di trasporto ferroviario.[18]
(ii) Obbligatorietà dell’aggiudicazione dei contratti di trasporto ferroviario mediante gara
Con la soppressione dell’art. 5, par. 6, è preclusa alle autorità competenti la possibilità di decidere, nel settore ferroviario, se aggiudicare un contratto di servizio pubblico direttamente o mediante gara. La regola generale della procedura di gara si applicherà anche alla ferrovia.[19]
(iii) Restrizioni all’aggiudicazione
Per aumentare la concorrenza, una volta introdotte le procedure di gara per i contratti di trasporto ferroviario, la disposizione permette alle autorità competenti di aggiudicare alle diverse imprese ferroviarie i contratti di trasporto passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine l’autorità competente può decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi in una procedura di gara.[20]
(iv) Periodo di transizione per l’aggiudicazione mediante gara
La disposizione precisa che il periodo decennale di transizione fino al 2 dicembre 2019 si applica soltanto all’art. 5, par. 3, relativo all’obbligo delle autorità competenti di indire una procedura di gara. Tutte le altre disposizioni dell’art. 5 (e.g. la possibilità di aggiudicazione diretta a un operatore interno per un contratto di volume esiguo o quale misura di emergenza) sono di applicazione immediata.[21]
(v) Periodo di transizione per i vigenti contratti di trasporto ferroviario aggiudicati direttamente
La disposizione introduce un altro periodo di transizione per i contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario aggiudicati direttamente tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019; tali contratti potranno restare in vigore fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2022. Si lascerà così alle imprese ferroviarie, cui è stato aggiudicato direttamente un contratto di servizio pubblico, il tempo sufficiente per adattarsi e prepararsi alle procedure di gara.[22]
4. L’affidamento del servizio di trasporto ferroviario e l’accesso al materiale rotabile
Come è noto, l’approssimarsi della scadenza del termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2003 per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario locale, mediante l’espletamento di gare da parte delle Regioni ex Decreto Burlando, aveva posto in evidenza il problema del reperimento del materiale rotabile [23] necessario per lo svolgimento del servizio stesso; e questo perché la quasi totalità del materiale utilizzato fino ad allora era di esclusiva proprietà di Trenitalia S.p.A.,[24] il solo gestore in affidamento diretto di molti servizi regionali.[25]
Di tale evidenza veniva prontamente informata l’AGCM, la quale non mancava di riconoscere nella realtà dei fatti un problema di ordine concorrenziale “… che rischia di vanificare il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario locale e che rende difficile sia la predisposizione concreta dei bandi di gara sia la partecipazione alle procedure competitive di imprese ferroviarie diverse da Trenitalia, tenuto conto, in particolare, che al materiale rotabile esistente non può essere attribuito carattere di “risorsa essenziale” e che, di conseguenza, non può essere riconosciuto un obbligo a contrarre in capo a Trenitalia”.[26]
Al fine di favorire il processo di liberalizzazione dei servizi, la stessa AGCM suggeriva pertanto alle Regioni, già in possesso del materiale rotabile, di aggiudicare il servizio ad un’ impresa in grado di garantirne la gestione più efficiente, suggerendo inoltre di mettere a disposizione dell’aggiudicatario le proprie locomotive e vagoni.
Laddove, invece, le amministrazioni regionali non fossero state titolari di materiale rotabile proprio, queste ultime avrebbero dovuto comunque garantire parità di trattamento a tutti i partecipanti alle gare, al fine di evitare di discriminare i soggetti non proprietari e mettere il vincitore nelle condizioni migliori per poter reperire il materiale rotabile, (data l’assenza sia di un mercato italiano dell’usato che di società di locazione), in tempi congrui.[27]
La data del 31 dicembre 2003 è stata più volte prorogata e la materia del TPL è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali; da qui, anche per le difficoltà appena menzionate, i contratti di servizio sono stati stipulati quasi tutti con l’operatore incumbent Trenitalia S.p.A. mediante affidamento diretto, considerato v’è più che ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.L. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, veniva autorizzata una spesa pari a 480 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 “al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia”.[28]
In molti paesi europei le autorità pubbliche non finanziano direttamente il materiale rotabile, ma stabiliscono nei contratti di servizio le caratteristiche tecniche e la tipologia degli investimenti da effettuare. Le modalità più diffuse di finanziamento sono quella tradizionale del ricorso al debito, del project financing, di nuove forme di agevolazione al credito, del leasing o la formazione di un “pool” tra le aziende e le autorità pubbliche di trasporto.[29]
In merito, giova segnalare che in Gran Bretagna, proprio in considerazione delle difficoltà cui si è fatto cenno, nell’ambito della riorganizzazione del trasporto ferroviario, sono state costituite le c.d. Rolling Stock Companies (ROSCOS), [30] società indipendenti preposte alla gestione e messa a disposizione - mediante, come detto, contratti di leasing - del materiale rotabile in precedenza gestito dalla British Rail.
Una simile esperienza sembra apprezzabile come una delle possibili modalità attraverso cui favorire lo sviluppo di un mercato del materiale rotabile e, dunque, anche una più rapida liberalizzazione del trasporto ferroviario regionale.
Al riguardo, in Regione Lombardia, Trenord S.p.A. (controllata da FNM S.p.A. e Trenitalia S.p.A.), gestore dei servizi di trasporto su ferrovia, ha recentemente ordinato 10 (dieci) nuovi treni per i pendolari: l’investimento è di 67 milioni di euro. L’iniziativa rientra nel piano di rinnovamento del materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per il quale la società costituita nel maggio del 2011 ha stanziato 485 milioni fino al 2015.
I treni saranno consegnati in 18 - 20 mesi. Il primo entrerà in esercizio entro la fine del 2013. Si tratta del modello Coradia Meridian della soc. Alstom Ferroviaria S.p.A. (“Alstom”), lo stesso attualmente in uso per il servizio del Malpensa Express da Milano - Cadorna e da Milano - Centrale in 14 esemplari.
Tecnicamente, sarà FNM S.p.A. ad esercitare l’opzione prevista nel contratto quadro con Alstom e Trenord S.p.A., che per l’appunto gestisce il servizio, a prendere il materiale in affitto. Trattasi a grandi linee dello “schema” inglese della ROSCO: FNM S.p.A. (ROSCO) acquisterà pertanto il materiale sulla base dell’impegno di Trenord S.p.A. a corrisponderle un canone d’affitto a copertura integrale dell’investimento.[31]
Come puntualmente evidenziato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (“AVLP”),[32] il servizio di trasporto ferroviario regionale è stato comunque messo a gara in pochissimi casi (e.g. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), a volte solo parzialmente, e il vincitore è risultato essere sempre Trenitalia S.p.A., in alcuni casi in associazione temporanea con altre imprese.[33]La Regione Emilia Romagna ha in programma di bandire la nuova gara per l’affidamento dei servizi ferroviari entro la fine del corrente anno.
L’esigenza di espletare le gare per l’affidamento degli oneri di servizio pubblico emerge nondimeno dalle norme istitutive dell’Autorità di regolazione dei trasporti; tra i compiti assegnati dall’art. 37 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/201 e modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, ritroviamo, infatti, proprio quello di “definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare”.
Ciò detto, l’UE, che per molto tempo non si era occupata della questione, ha invero proposto di imporre agli Stati membri l’obbligo di assicurare agli operatori interessati (a prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia) un accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile, permettendo così di superare un grande ostacolo all’effettiva concorrenza nei contratti di servizio che il solo obbligo di aggiudicare le concessioni, seguendo procedure competitive, non garantisce a sufficienza.
Negli Stati membri, privi di un mercato funzionante di noleggio del materiale rotabile ferroviario come quello italiano, dovrebbero pertanto essere le autorità competenti ad adottare misure tali da assicurare l’accesso al materiale de qua al fine di aprire effettivamente il mercato.
La Commissione, preso atto di quanto precede, ha pertanto deciso di inserire nella proposta di regolamento (COM(2013)28) l’art. 5 bis, che, considerate le peculiarità dei vari paesi, lascia comunque agli Stati membri un ampio margine di manovra nella scelta del modo più opportuno per conseguire l'obiettivo in parola, ancorché sia ivi indicato il range delle misure da applicarsi (i.e. l’assunzione del rischio da parte dell’autorità sul valore residuo del materiale rotabile qualora richiesto dai partecipanti alla gara mediante: (i) l’acquisto del materiale prima della gara; (ii) il rilascio di una garanzia per il finanziamento; (iii) l’acquisto del materiale dopo la gara).[34]
Le modalità della procedura e le misure atte ad assicurare l’accesso al materiale rotabile saranno stabilite entro 18 (diciotto) mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento in atti di esecuzione basati sulla procedura d’esame prevista all’art. 9 bis del regolamento stesso.[35]
[1] Sergio Massimiliano Sambri è responsabile del dipartimento di diritto amministrativo di un primario studio internazionale. Questo breve contributo è stato scritto in collaborazione con l’avv. Giovanni Giustiniani.
[2] Sotto l’impulso del legislatore comunitario, il settore del trasporto ferroviario è stato a partire dagli anni Novanta interessato da un processo di liberalizzazione che ha portato all’adozione di molti provvedimenti (i.e. direttive e regolamenti), ricompresi in gruppi, altrimenti noti, a seconda del loro momento di adozione, con il nome di “pacchetti ferroviari”. Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 fa parte del c.d. “terzo pacchetto ferroviario”.
[3] In breve, l’art. 23 bis del D.L. n. 122/2008, convertito in L. n. 133/2008, fatta eccezione per i servizi pubblici esclusi (e.g. il trasporto ferroviario regionale), ha dettato una disciplina generale della materia volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi de quibus, consentiti solo in casi eccezionali e al ricorrere di specifiche condizioni. Con referendum popolare 12/13 giugno 2011, la predetta normativa è stata abrogata, concretizzandosi così l’intento referendario di escludere l’applicazione delle norme più restrittive ivi contenute, che limitavano, proprio con riferimento al diritto comunitario, i casi di affidamento diretto e, segnatamente, quelli di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica. A distanza di pochissimo tempo, il Governo è intervenuto nuovamente in materia, adottando l’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, che ha previsto una disciplina contraddistinta dalla stessa ratio di quella abrogata, ossia finalizzata ad operare un ridimensionamento del modello (di gestione) in house dei servizi, e riproduttiva, in buona parte, di molte disposizioni dell’art. 23 bis cit. Per quanto qui d’interesse, con le modifiche all’art. 4 del D.L. cit., introdotte dall’art. 25 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, il trasporto ferroviario regionale veniva (anch’esso) ricompreso nell’ambito di operatività della norma, facendo tuttavia salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità al Regolamento (CE) n. 1370/2007. In quanto (sostanzialmente, ma non solo) riproduttivo dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, abrogato dalla richiamata consultazione referendaria, la Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 cit. poiché “la disposizione impugnata viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale”.
[4] “Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007”.
[5] Ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis, del Decreto Burlando: “… tutti i servizi vengono affidati tramite procedura concorsuale …”.
[6] “L’autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, ad esclusione dei casi contemplati nei paragrafi 4, 5 e 6. La procedura di gara è equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione. Dopo la presentazione delle offerte e un’eventuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati, nel rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi”.
[7] Tale procedura, seppur non espressamente disciplinata dal regolamento, deve intendersi pacificamente ammessa a seguito delle Comunicazioni della Commissione europea e dei pronunciamenti della Corte di Giustizia sui cc.dd. “partenariati pubblico privati” e nel rispetto delle condizioni ivi previste.
[8] Le autorità locali hanno la facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri (produzione del servizio in economia) o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. La disposizione, ad oggi, è l’unica che disciplini espressamente l’istituto in esame e che, si rammenta, è di derivazione giurisprudenziale, stabilisce le condizioni per la legittimità di tali affidamenti.
[9] “A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3 (che prevede una durata dei contratti di servizio pari a quindici anni, ndr), la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l’articolo 4, paragrafo 4 (che prevede termini di durata differenti, ad esempio, nel caso in cui l’affidatario “fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”, ndr).” La disposizione del par. 6 trova la sua giustificazione nel 25° considerando del regolamento, secondo cui “Il trasporto di passeggeri per ferrovia pone problemi particolari legati all’entità degli investimenti e al costo delle infrastrutture” e precipuo scopo dell’atto comunitario è quello di “Definire un quadro giuridico per le compensazioni e/o diritti di esclusiva per i contratti di servizio pubblico e non di realizzare un’ulteriore apertura del mercato dei servizi ferroviari”.
[10] “A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l’anno. Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600 000 chilometri l’anno”.
[11] “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”.
[12] In breve, preso atto della pronuncia d’incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, il legislatore ha adottato l’art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, rinviando con ciò alla più permissiva disciplina comunitaria. Oggi, gli enti locali sono pertanto liberi di scegliere di affidare la gestione dei servizi pubblici locali: (i) al mercato, tramite una gara pubblica; (ii) a una società mista, con la selezione del socio privato (operativo), sempre tramite gara (e senza vincoli rispetto alla percentuale di capitale da collocare sul mercato); (iii) a una società in house, purché in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e codificati in materia di TPL dal Regolamento (CE) n. 1370/2007. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, l’affidamento del servizio sarà inoltre disposto sulla base di una relazione ad hoc, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che, come già detto, (1) dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’UE per il tipo di affidamento prescelto; (2) definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche previste. La norma de qua ha, dunque, “istituzionalizzato” l’obbligo di motivare, e pubblicizzare, il percorso individuato dall’amministrazione per l’affidamento dei servizi pubblici di competenza. Una siffatta scelta, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 11 febbraio 2013, n. 762, “ … deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: - valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; - individuazione del modello più efficiente ed economico; - adeguata istruttoria e motivazione …”. Trattandosi di una valutazione discrezionale, la stessa sarà eventualmente sindacabile dal giudice amministrativo solo qualora appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, ovvero palesemente illogica o irrazionale.
[13] “1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni”.
[14] “Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all’anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete dei trasporti pubblici e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi”.
[15] Ai sensi dell’art. 8, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007: “(…) l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all’articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all’articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto”.
[16] Quanto al trasporto ferroviario regionale, la I Sezione del T.A.R. Piemonte, con sentenza 21 dicembre 2012, n. 1381, ha affermato che: “Il Regolamento CEE 1907/2007 (rectius: Regolamento (CE) N. 1370/2007, ndr) ha dato termine agli Stati Membri sino al 3 dicembre 2019 per adeguarsi alle disposizioni in esso previste, finalizzate alla armonizzazione del processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, compreso quello ferroviario: il combinato disposto degli artt. 8 comma 2 e 5 comma 5 (rectius: comma 6, ndr) di detto Regolamento, allo scopo di pervenire al graduale adeguamento del mercato interno al nuovo sistema, consente espressamente alle amministrazioni aggiudicatici di affidare il servizio di trasporto ferroviario in via diretta con contratti della durata massima di dieci anni per tutta la durata del periodo transitorio. La legislazione nazionale ha poi recepito le suddette previsioni all’art. 61 della legge n. 99/09, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni di avvalersi delle previsioni delle sopra citate norme del Regolamento CEE 1907/2007 (rectius: Regolamento (CE) N. 1370/2007, ndr). Infine l’art. 7 comma 3 ter del D.L 5/2009, convertito nella L. 33/09, ha modificato l’art. 18 comma 1 del D. L.vo 422/97 introducendo il principio per cui la durata di qualsiasi contratto relativo all’affidamento di un servizio pubblico ferroviario non possa essere inferiore a sei anni, rinnovabile per ulteriori sei anni, al fine di garantire l’efficacia pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale. L’affidamento diretto a favore di Trenitalia S.p.A. per la durata di anni sei, deliberato con D.G.R. del 30 novembre 2010, non presenta dunque alcun profilo di illegittimità connesso alla natura diretta dell’affidamento o alla durata di esso”.
[17] Più in particolare, il pacchetto comprende: la comunicazione “Quarto pacchetto ferroviario - Completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee” (COM(2013)25); una proposta di regolamento relativa alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26); una proposta di regolamento relativa all’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie (COM(2013)27); una proposta di regolamento sull’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28); una proposta di direttiva sullo spazio ferroviario europeo (COM(2013)29); una proposta di direttiva (COM(2013)30) e una relazione (COM(2013)32) relative all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo; una proposta di direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31); una relazione sul profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante (COM(2013)33); una relazione sulla liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri (COM(2013)34).
[18] L’art. 5 è così modificato: il par. 4 è sostituito dal seguente: “4. A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico (a) il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR o inferiore a 5 000 000 EUR per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia, oppure (b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o inferiore a 150 000 chilometri l'anno per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia. Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000 chilometri l’anno”.
[19] L’art. 5 è così modificato: il par. 6 è sostituito dal seguente: “Le autorità competenti possono, per aumentare la concorrenza nel settore, decidere di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine, prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi”.
[20] cfr. nota che precede.
[21] L’art. 8 è così modificato: al par. 2, il primo comma è sostituito dal seguente: “2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, eccettuati altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram, si conforma all'articolo 5, paragrafo 3, a decorrere dal 3 dicembre 2019. Tutti i contratti di servizio pubblico inerenti ad altri modi di trasporto su rotaia o al trasporto su strada devono essere stati aggiudicati in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, entro il 3 dicembre 2019. Durante il periodo di transizione fino al 3 dicembre 2019 gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto”.
[22] All’art. 8 è inserito il seguente par. 2 bis: “2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati direttamente tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla data di scadenza. Tuttavia, essi non vanno in nessun caso oltre il 31 dicembre 2022”.
[23] Il materiale rotabile è costituito da tutti i veicoli che si muovono sulla rete ferroviaria. Siffatti prodotti si distinguono in due principali categorie: veicoli di trazione e veicoli trainati. I primi sono dotati di motore di trazione e sono distinguibili in veicoli trainanti, la cui funzione è di trainare altri veicoli come carri e carrozze, e automotori, cioè veicoli equipaggiati essi stessi per il trasporto di persone. I veicoli trainati, invece, non sono dotati di motori e, pertanto, non possono circolare autonomamente. Essi sono destinati al trasporto di passeggeri (carrozze) e al trasporto di merci (carri).
[24] L’attuale assetto organizzativo del Gruppo Ferrovie dello Stato è quello di un gruppo industriale con una capogruppo, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a cui fanno capo alcune società operative nei diversi settori della filiera e altre società di servizio e di supporto al Gruppo. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato cui è attribuito il ruolo pubblico di gestore dell’infrastruttura, mentre Trenitalia S.p.A., anch’essa controllata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., è la società che gestisce le attività di trasporto passeggeri e di logistica.
[25] Quanto sopra eccetto alcuni casi residuali: in Regione Lombardia, ad esempio, parte del materiale rotabile utilizzato per l’esercizio di servizi ferroviari di competenza regionale, e di proprietà del demanio della Regione, veniva concesso in uso gratuito alla soc. Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. (“F.N.M.E.”), incaricata di provvedere all’ammortamento. Si segnala che anche in Lombardia, come a suo tempo avvenuto in ambito nazionale, l’asseto societario di F.N.M.E è stato modificato e le varie competenze ripartite all’interno del Gruppo FNM S.p.A., dove FERROVIENORD S.p.A. gestisce l’infrastruttura ferroviaria e Trenord S.p.A. (gestisce) il servizio di trasporto.
[26] L’AGCM ha, quindi, ritenuto che al materiale rotabile manchi uno dei requisiti necessari per applicare l’“essential facility doctrine” e cioè la “non duplicabilità” del materiale a costi socialmente sostenibili.
[27] Cfr. Segnalazione AS 262 dell’8 luglio 2003: “Segnalazione sul materiale rotabile ferroviario necessario per l’espletamento delle gare per l’aggiudicazione dei servizi ferroviari di competenza regionale”.
[28] Riguardo a quanto sancito dall’art. 25, comma 2, del D.L. 185/2008, l’AGCM nella Segnalazione AS 528 del 1.06.2009 ha evidenziato come tale misura abbia “l’effetto di rendere certa la disponibilità di spesa delle Regioni per i prossimi tre anni, ma vincola esplicitamente la destinazione di tali contributi ai nuovi contratti con Trenitalia, con effetto evidentemente discriminatorio fra imprese ferroviarie e disincentivante in relazione alle gare che dovrebbero essere bandite, essendo scaduti i contratti di servizio precedentemente stipulati”.
[29] Il leasing si configura come un contratto di locazione a medio - lungo periodo. Il locatore (solitamente una società controllata da una banca) acquista, attraverso un prestito, il materiale rotabile e lo mette a disposizione in cambio di un canone per tutta la durata del contratto. Il leasing facilita l’accesso al mercato di nuovi operatori, in quanto riduce l’ammontare degli investimenti iniziali per disporre del materiale rotabile necessario per l’esercizio del trasporto pubblico. Il locatore, inoltre, si assume il rischio dell’investimento ed è anche responsabile della manutenzione del materiale rotabile. Con un contratto di leasing finanziario, invece, il locatario si assume il rischio di investimento mentre il locatore solo quelli legati al prestito. Le operazioni di leasing si fondano sulla circostanza che ogni asset possa essere considerato come il sottostante di un’opzione di riacquisto da parte degli azionisti di una società a responsabilità limitata che hanno come strike price della propria opzione il valore del debito assunto dalla società per realizzare l’acquisto dell’asset. Il leasing è un contratto atipico, che racchiude in sé sia elementi dell’affitto che della vendita. Secondo l’approccio di Williamson, il leasing rappresenta il caso nel quale la struttura finanziaria del progetto di investimento rende minimi i costi di transazione per il reperimento dei fondi ed inferiori alla creazione di una società dedicata che imporrebbe, per la realizzazione del medesimo progetto, significativi costi di gerarchia. Sotto il profilo contrattuale esistono essenzialmente due tipi di leasing: il primo è il leasing finanziario, più diffuso e contraddistinto da un rapporto tra il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario acquistando il bene dal fornitore, e il locatario che utilizza il bene a fronte di un canone. Il secondo, il leasing operativo, prevede che il locatore si assuma una larga parte di proprietà del materiale rotabile, del rischio dell’investimento e provvede anche alla manutenzione. Un’altra opzione per le Amministrazioni pubbliche, utilizzata in particolare in Svezia e Germania, è quella di creare dei consorzi (“pool”) di autorità di trasporto pubblico (PTA) interessate al materiale rotabile. Attraverso tali consorzi, l’amministrazione pubblica finanzia direttamente il materiale rotabile e lo rende disponibile agli operatori nelle aree di competenza; ciò consente alle piccole imprese di competere nell’assegnazione del servizio e di sfruttare le economie di scala negli approvvigionamenti, ottenendo quindi un costo più basso. Nei fatti il pool rappresenta un bacino complesso di asset concessi in regime di lease operativo a singoli utilizzatori che sono soci del consorzio. Questi asset, nella disponibilità dei membri del pool e nella proprietà dello stesso pool come entità diversa dai suoi membri, sono assimilabili ad un bene comune: come le terre sulle quali pascola il gregge di una comunità di pastori (cfr. C. Bargero e M. Lo Cicero, Il finanziamento del materiale rotabile nel trasporto pubblico locale, in www.finanzaecomunicazione.it).
[31] Cfr. http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/662302/.
[32] Cfr. deliberazione 6 marzo 2013, n. 8, “Richiesta di esenzione dall’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici da parte di Trenitalia S.p.A. (ai sensi dell’articolo 30 della Direttiva 2004/17/CE”.
[33] Per il trasporto ferroviario regionale, l'elenco delle gare portate a termine, in tutta Italia, è alquanto modesto. (a) Lombardia - Linea S5, pari a circa il 6% dei servizi ferroviari regionali, bandita nel 2004 e aggiudicata a inizio 2005 a un raggruppamento di imprese formato dalle aziende già operanti in Regione (Trenitalia, LeNORD e ATM), che hanno presentato l’unica offerta valida; servizio a gara dal luglio 2008, per 9 anni. (b) Emilia Romagna - intero servizio regionale, aggiudicata a Trenitalia insieme con FER, ACT di Reggio Emilia e ATC di Modena, cioè anche in questo caso gli operatori preesistenti (riuniti nel “Consorzio Trasporti Integrati”); servizio a gara dal luglio 2008 per 6 anni. (c) Veneto - circa il 75% del servizio, aggiudicata a Trenitalia, insieme con Sistemi Territoriali, unica offerta valida e ovviamente operatori preesistenti; servizio a gara dal 2006 fino a dicembre 2011.
[34] E’ inserito il seguente art. 5 bis: “Articolo 5 bis Materiale rotabile: 1. Gli Stati membri adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l’accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto. 2. Se, nel pertinente mercato del trasporto, non opera nessuna società di noleggio di materiale rotabile che offra, a tutti gli operatori di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia interessati, il noleggio del materiale rotabile di cui al paragrafo 1 a condizioni non discriminatorie e sostenibili sotto il profilo commerciale, gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente assuma, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, il rischio sul valore residuo del materiale rotabile laddove gli operatori che hanno l'intenzione e la capacità di partecipare a procedure di gara inerenti a contratti di servizio lo chiedano come presupposto della loro partecipazione alla gara. L’autorità competente può assolvere l'obbligo sancito al primo comma in uno dei modi seguenti: (a) acquistando essa stessa il materiale rotabile necessario per l’esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore di servizio pubblico selezionato al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 6 e, se applicabile, dell’allegato; (b) prestando una garanzia per il finanziamento del materiale rotabile necessario per l’esecuzione del contratto di servizio pubblico, al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 e, se applicabile, dell'allegato. La garanzia può coprire il rischio sul valore residuo, sempre nel rispetto, ove applicabili, delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato; (c) impegnandosi, nel contratto di servizio pubblico, ad acquisire il materiale rotabile al prezzo di mercato alla scadenza del contratto. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l’autorità competente ha il diritto d'imporre all’operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l’appalto. L’autorità competente ha facoltà d’imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata alle quotazioni di mercato. 3. Se il materiale rotabile è ceduto a un nuovo operatore di trasporto pubblico, l’autorità competente indica nei documenti di gara informazioni particolareggiate sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile. 4. Entro il [18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta le misure che illustrano la procedura da seguire per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2”.
[35] E’ inserito il seguente art. 9 bis: “Articolo 9 bis. Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato sullo spazio ferroviario europeo unico istituito dall'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011”. |
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