Consultazione: Determinazione delle tariffe a conguaglio per gli anni 2010 e 2011 per le gestioni ex-Cipe
Il documento per la consultazione 143/2014/R/idr, che si inquadra nell'ambito dei provvedimenti relativi alla definizione delle tariffe per il settore idrico, riporta gli orientamenti dell'Autorità in merito ai criteri per la determinazione dei conguagli tariffari che le gestioni ex-Cipe dovranno riconoscere per gli anni 2010 e 2011.
Le gestioni dei servizi idrici ex-Cipe si attestano a circa 1.400 e interessano una popolazione servita di circa 10 milioni di abitanti.
Il documento per la consultazione, illustrato il quadro giuridico di riferimento, considera la regolazione tariffaria attuata dal Cipe fino all'anno 2009, basata sul riconoscimento dei costi attraverso l'imposizione di un vincolo alla dinamica di crescita dei corrispettivi.
La presenza di determinazioni tariffarie diverse, benché derivate tutte dal metodo Cipe a parità di costi sottostanti, ha portato l'Autorità a specificare nel periodo 2012-2013 il metodo tariffario applicabile a tali gestioni (differenziandolo da quello per le gestioni che applicavano il metodo tariffario normalizzato - MTN) e a prevedere uniformità delle regole di aggiornamento delle tariffe solo a partire dal 2014.
Da tale periodo (2014) per le gestioni ex-Cipe si è definito il recupero tramite conguaglio degli aggiornamenti tariffari per gli anni 2010 e 2011. Ciò significa prevedere per gli utenti la riscossione (in caso di conguagli positivi) o la restituzione (in caso di conguagli negativi) dell'eventuale differenza tra quanto fatturato e la nuova determinazione delle tariffe relative agli anni 2010 e 2011.
Il documento per la consultazione precisa che :
gli incrementi tariffari ammissibili per la determinazione delle tariffe 2010-2011 devono essere ricompresi in quelli del metodo tariffario idrico (MTI) per il 2014;
i conguagli devono essere regolati solo nel caso in cui il gestore sia ancora operante sul territorio.
Relativamente alle regole per la determinazione dei conguagli, l'orientamento proposto prevede che all'articolazione della tariffa 2009 si applichi un moltiplicatore tariffario, che non considera i parametri relativi agli investimenti già considerati ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno 2012.
Pertanto, il moltiplicatore tariffario dovrà tenere in considerazione il solo parametro dell'inflazione, evitando così di duplicare la quantificazione dei parametri relativi agli investimenti e alla produttività. Come parametro dell'inflazione, avvenendo la determinazione delle tariffe in un momento successivo alla loro applicazione, si considera la variazione dei prezzi al consumo effettivamente rilevata e calcolata in maniera coerente con quanto già definito per la determinazione delle tariffe delle altre gestioni nel periodo transitorio.
In tal modo il documento per la consultazione prevede che il tasso di inflazione da applicare alle tariffe del 2009 sia pari alla variazione percentuale della media - calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per famiglie di Operai e Impiegati (FOI senza tabacchi) - riferita al periodo che va da luglio di due anni precedenti a giugno dell'anno precedente.
Infine il documento individua i casi specifici di esclusione dall'aggiornamento tariffario a fronte di specifiche casistiche (gestioni con titolo ad esercire il servizio dichiarato invalido o su cui è pendente un contenzioso, gestioni che non hanno provveduto alla prevista consegna degli impianti, gestioni che non avevano adottato la Carta dei servizi e gestioni che, in violazione alla normativa, fatturavano alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato).
E' possibile inviare commenti e osservazioni agli orientamenti del Documento per la consultazione entro il 28 aprile 2014 utilizzando l'apposito modulo. |