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Emendamenti agli artt. 14 (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) e 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali), presentati dal relatore Giorgio Pagliari (Pd) al DDL n. 1577.
di Roberto Pagliari 15 gennaio 2015
Materia: società / partecipazione pubblica

Gli emendamenti agli articoli 14 (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) e 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali), presentati dal relatore Giorgio Pagliari (Pd) al disegno di legge delega sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione (DDL n. 1577).

 

Proposta di modifica n. 14.500 al DDL n. 1577

 

 

14.500

PAGLIARI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

  (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione,  la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

 

Proposta di modifica n. 15.500 al DDL n. 1577

 

 

15.500

PAGLIARI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali  di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

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