Gare gas: proroghe e dilazioni per gli Ambiti facenti parte dei primi due raggruppamenti, non per gli altri
di Enrico Maria Curti 1
Con il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, il Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato le date limite per la pubblicazione dei bandi di gara per gli Ambiti ricadenti nel primo raggruppamento di cui all'allegato 1 al D.M. 12 novembre 2011, n. 226 2.
Con il medesimo provvedimento, il Ministero ha previsto che la sanzione 3 - per gli Ambiti ricadenti nel primo 4 e nel secondo raggruppamento 5 - per la mancata pubblicazione del bando di gara, possa applicarsi solo a decorrere dal 31 dicembre 2015.
Ciò significa che gli Ambiti ricadenti nei primi due raggruppamenti non incorreranno in alcuna decurtazione del canone di concessione se pubblicheranno il bando di gara entro la fine dell’anno corrente.
La ratio dell’introduzione di tali previsioni è comprensibile: il quadro normativo è tutt’ora incerto e agli Enti locali non sono ancora stati forniti gli elementi per poter adempiere ai compiti posti loro in capo dalla normativa di settore entro i termini precedentemente previsti.
Tali misure non sono stata invece estese anche agli Ambiti ricadenti nel terzo 6 e quarto 7 raggruppamento.
Tali Atem dovranno infatti necessariamente pubblicare il bando di gara entro:
- 11 settembre 2015 (Ambito del terzo raggruppamento, con Capoluogo di provincia al suo interno)
- 11 dicembre 2015 (Ambito del terzo raggruppamento, senza Capoluogo di provincia al suo interno)
- 11 novembre 2015 (Ambito del quarto raggruppamento, con Capoluogo di provincia al suo interno)
- 11 febbraio 2016 (Ambito del quarto raggruppamento, senza Capoluogo di provincia al suo interno).
Pertanto, laddove gli ambiti del terzo e quarto raggruppamento non traguardino le scadenze sopra elencate, incorreranno in:
- decurtazione del canone spettante ai Comuni come esito della gara in misura del 20% 8;
- commissariamento da parte della Regione competente 9.
Pare dunque che – ad avviso del Ministero - le incertezze che hanno portato (giustamente) a posticipare le date per la pubblicazione del bando di gara e l’applicazione di sanzioni per i primi due raggruppamenti, non sussistano per gli Ambiti appartenenti al terzo e quarto raggruppamento.
Dal punto di vista concreto, il quadro delineatosi non brilla certo per coerenza e logicità.
Si pensi ad un Ambito ricadente nel terzo raggruppamento, avente al suo interno un Comune capoluogo di Provincia.
Tale Atem è obbligato a:
- pubblicare il bando di gara d’Atem entro l’11 settembre 2015, pena la decurtazione del canone e l’intervento sostitutivo della Regione.
- trasmettere all’AEEGSI il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d’ambito con congruo anticipo rispetto alla data limite prevista per la pubblicazione degli atti di gara, di modo che l’Autorità abbia 30 giorni di tempo per compiere osservazioni sui documenti predisposti 10.
- qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, trasmettere i documenti relativi alla stima degli impianti all’AEEGSI, di modo che questa possa - nel termine di 90 giorni - esaminare la congruità dei valori calcolati 11.
Tuttavia rispettare tali rigide tempistiche non pare ad oggi possibile, anche per quegli Ambiti che hanno intrapreso la preparazione della documentazione per la gara già da mesi e con largo anticipo, poiché:
- per quanto concerne le regole di gara, gli Enti locali dovrebbero attenersi a quanto previsto in un Decreto Ministeriale pubblicato su un sito internet e non sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12;
- per quanto concerne i criteri per la stima degli impianti, gli Enti locali dovrebbero procedere sulla base di quanto previsto in un Decreto Ministeriale pubblicato su un sito internet e non sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel rispetto di previsioni contenute in un Decreto Ministeriale 13 oggetto di impugnazione dinnanzi al Tar del Lazio (l’udienza è fissata per il mese di ottobre 2015).
Tale incertezza normativa impedisce dunque agli Enti locali di poter sottoscrivere accordi sul valore degli impianti con i Gestori uscenti (che attendono l’esito del giudizio instauratosi dinnanzi al Tar Lazio) e anche di procedere alla predisposizione della documentazione di gara (poiché tale attività anderebbe svolta sulla base di una normativa non ancora in vigore).
Alla luce delle semplici considerazioni sopra esposte è dunque necessario che il Ministero dello Sviluppo Economico – stante l’attuale quadro normativo e regolatorio a dir poco incerto –onde evitare ingiuste penalizzazioni per gli Enti locali ricadenti nel terzo e nel quarto raggruppamento, estenda anche a questi Ambiti le misure previste dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.
Note
1 Avvocato amministrativista, Studio legale Radice & Cereda.
2 3-quater D.L. 31.12.2014, n. 192. “I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all' allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.
3 3-ter D.L. 31.12.2014, n. 192. “Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2015”.
4 Alessandria 2 – Centro; Belluno; Bologna 1 - Città e Impianto di Bologna Nota 1; Lecco 1 – Nord; Livorno; Lodi 1 – Nord; Massa – Carrara; Milano 1 - Città e Impianto di Milano; Monza e Brianza 1 – Est; Parma; Pesaro e Urbino; Roma 1 - Città e Impianto di Roma; Torino 1- Città di Torino; Alessandria 1 – Nord; Alessandria 3 - Sud – Ovest; Brescia 1 - Nord – Ovest; Macerata 2 - Nord – Est; Padova 2 - Euganei e Ovest; Pavia 1 - Lomellina Ovest; Pavia 4 - Oltrepò Pavese; Perugia 2 - Sud e Est; Torino 2- Impianto di Torino; Trento 2 - Nord e Est; Trento 3 - Sud – Ovest; Reggio nell'Emilia.
5 Ascoli Piceno; Biella; Gorizia; Padova 1 - Città di Padova e Nord; Prato; Siena Nota 1; Trieste; Vicenza 1 - Città di Vicenza e Sud – Est; Alessandria 4 - Sud – Est; Como 1- Triangolo Lariano e Brianza Comasca; Como 3 – impianto di Cernobbio e Nord – Sondrio; Cremona 2 – Centro; L'Aquila 3 – Est; Lodi 2 – Sud; Milano 3 - Provincia Sud; Milano 4 - Provincia Nord – Est; Modena 2 – Sud; Padova 3 - Bassa Padovana; Pavia 3 - Campagna Sottana e Lomellina Est; Torino 3 - Sud – Ovest; Torino 5 - Nord – Est; Udine 1 – Nord; Verona 2 - Pianure Veronesi; Vicenza 2 - Nord – Est; Bologna 2 – Provincia.
6 Ancona; Arezzo; Asti; Cremona 3 – Sud; Fermo; L'Aquila 1 - Nord – Ovest; Lucca; Macerata 1 - Città di Macerata e Ovest; Pavia 2 - Città e Impianto di Pavia; Perugia 1 - Città di Perugia e Nord – Ovest; Rieti; Trento 1 - Impianto di Trento; Varese 2 – Centro; Vercelli; Viterbo; Bergamo 1 - Nord – Ovest; Bergamo 6 - Sud – Est; Brescia 4 - Sud – Ovest; Como 2- Como e Olgiatese; Lecco 2 – Sud; Monza e Brianza 2 – Ovest; Roma 2 - Litorale Nord; Venezia 2 - Entroterra e Veneto Orientale; Modena 1 – Nord; Rovigo.
7 Caserta 1 - Sud – Est; Cuneo 2 - Città di Cuneo e Sud; Firenze 1 - Città e Impianto di Firenze; Novara 2 – Sud; Piacenza 1 – Ovest; Pordenone Nota 1; Rimini; Savona 2 - Nord – Est; Udine 2 - Città di Udine e Centro; Venezia 1 - Laguna Veneta; Bergamo 2 - Nord – Est; Bergamo 5 - Sud – Ovest; Chieti 2 - Est e Sud; Cuneo 1 - Nord – Ovest; Cuneo 3 - Nord – Est; Genova 2 – Provincia;
Milano 2 - Provincia Nord – Ovest; Novara 1 – Nord; Roma 3 - Valle del Tevere e Tiburtino Savona 1 - Sud – Ovest; Torino 4 - Nord – Ovest; Treviso 2 – Nord; Udine 3 – Sud; Vicenza 4 - Valli dell'Agno e del Chiampo; Ferrara.
8Art. 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art.4, c.5: “Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente”.
9 Art. 4, D.L. 21 giugno 2013, n.69. art.4, c.3: “(..) scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.
10 Art. 9, c.2 D.M. 226/2011: “2. La stazione appaltante invia i all’Autorità, secondo modalità stabilite dall’Autorità, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1. L’Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante”.
11 Art. 1, c. 16 D.L. 145/2013: “Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara”.
12 Il Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 “Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”, è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, ma non sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
13 Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014) “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”.
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