CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/56/CR05/C7
Concorso straordinario assegnazioni sedi farmaceutiche
(D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012. Modifiche ed integrazioni da richiedere)
Proroga graduatoria
“Si propone la seguente modifica da apportare all'art. 11, comma 6, DL 1/12 e s.m.i. (art. 23, comma 12-duodevicies, lettera c), DL 95/12, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012):
- le parole “valida per due anni dalla data della sua pubblicazione” sono soppresse;
- dopo le parole “deve essere utilizzata” aggiungere le parole “per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario”.
Relazione
L’art. 11, comma 6 del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 e s.m.i. stabilisce che la graduatoria del concorso straordinario per sedi farmaceutiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, sia valida per due anni dalla data di pubblicazione.
Detta graduatoria deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura sia delle sedi farmaceutiche risultanti dagli elenchi allegati ai singoli bandi regionali sia delle sedi che si rendono vacanti –in quanto rinunciate- a seguito delle scelte effettuate dai singoli vincitori di concorso.
(Da considerare anche che nei bandi di concorso è stato stabilito un arco temporale di 6 mesi (termine decadenziale) per l'apertura della nuova farmacia una volta assegnata - se si fa riferimento al tempo massimo, l'assegnatario potrebbe non riuscire ad aprire in tempo utile - tale farmacia andrebbe quindi posta nuovamente nell'elenco delle farmacie oggetto di interpello e così via.).
Tuttavia, l’attuale decorrenza dei termini di validità della graduatoria vanifica di fatto l’esito del concorso straordinario stesso; ciò principalmente in considerazione dei ricorsi avverso le graduatorie presentati nei diversi gradi di giudizio, che non consento di procedere con l’interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il rischio assolutamente reale è quello di assegnare, nella migliore dell’ipotesi, solo un numero esiguo di sedi, pregiudicando le aspettative dei candidati e sottraendo, nel contempo, al cittadino la possibilità di usufruire di un servizio farmaceutico più efficiente.
Lo scorrimento della graduatoria, così come concepito, richiede l’attivazione di più interpelli nel tempo e, alla luce degli sviluppi pratici, due anni sono sostanzialmente insufficienti.
Si ritiene che la tempistica proposta possa da una parte ovviare ai freni derivanti dai procedimenti giurisdizionali in corso e dall’altro consentire nel tempo l’effettuazione di più interpelli.
Attribuzione punteggio “rurali”
“Il punteggio massimo stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221”.
Relazione
L’art. 5 “Valutazione dei titoli”, comma 1, lettera b), DPR 298/1994 stabilisce: “ Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.”, dove i commissari, ai sensi dell’art. 3 del medesimo DPR, sono 5.
L’art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, nel quadro delle provvidenze attribuite alle farmacie rurali, prevede, nei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, un punteggio aggiuntivo in favore farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori.
La disposizione è finalizzata a riconoscere un incentivo in favore dei professionisti che hanno esercitato l’attività in sedi disagiate, garantendo il servizio pubblico farmaceutico nell’intero territorio nazionale.
La formula linguistica utilizzata dal legislatore è incentrata sulla locuzione “maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli”.
Dal combinato disposto delle due citate norme, l’incremento percentuale non può determinare, in nessun caso, un superamento del tetto che la normativa vigente prevede per la valutazione dei titoli si servizio (35 punti).
Dall’entrata in vigore del più volte citato DPCM 298/94 tutte le Regioni d’Italia hanno applicato la norma in questione secondo il principio sopra esposto.
Tuttavia un isolato precedente giurisprudenziale ha rimesso in discussione detto principio, interferendo pesantemente sull’espletamento delle procedure in corso relative al concorso straordinario ex art. 11, DL n. 1/2012. Per gli effetti, infatti, i provvedimenti di approvazione della graduatoria del concorso straordinario di diverse regioni sono stati impugnati dai candidati prospettando la tesi interpretativa secondo cui il punteggio aggiuntivo consentirebbe di “sfondare” il tetto dei 35 punti previsto per il servizio professionale con superamento quindi anche del punteggio complessivo di 50 punti.
Con riferimento al concorso straordinario occorre sottolineare che la struttura complessiva dello stesso prevede un tetto massimo di punteggio per i titoli professionali tanto per la candidatura singola quanto per la candidatura presentata in forma associata (costituita da 2 o più candidati).
Risulta evidente che il beneficio per i farmacisti rurali, già particolarmente significativo per la sua entità, non potrebbe ragionevolmente spingersi fino ad alterare il rapporto descritto dalla disciplina regolamentare, ma deve collocarsi all’interno della valutazione complessiva dei titoli professionali del “singolo” o dell’”associazione”.
Si deve inoltre tener conto che le “associazioni” sono state costituite ai fini della partecipazione al concorso straordinario, secondo la normativa vigente e consolidata che attribuiva un massimo di 35 punti alla somma dei titoli di servizio dei candidati (in tal senso è stata strutturata da parte del Ministero della salute, la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica di cui all’art. 23, comma 12-septiesdecies, Dl. N. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012) .
Tuttavia, nonostante la chiarezza del testo normativo, della sua ratio, oltre che, come più volte ribadito, della prassi consolidata circa la sua applicazione su tutto il territorio nazionale, sulla scorta di un isolato precedente giurisprudenziale (reso, peraltro, in un giudizio a cui sono rimaste estranee le amministrazioni statali, titolari del potere di disciplinare le linee generali del concorso per sedi farmaceutiche), numerosi partecipanti ai concorsi straordinari in atto o da poco conclusi, hanno presentato istanze di revisione in autotutela o ricorsi avverso i provvedimenti di approvazione della graduatoria, prospettando la tesi interpretativa secondo cui il punteggio aggiuntivo consentirebbe di sfondare il tetto dei 35 punti per il servizio e quindi anche il superamento dei 50 punti complessivi.
Si rende opportuno, pertanto, adottare una norma di legge di interpretazione autentica che confermi, in modo esplicito e incontrovertibile, l’unica lettura ermeneutica compatibile con la finalità perseguita dalla disciplina vigente e con il suo dettato testuale. Ciò al fine di scongiurare, in futuro, l’apertura di dispendiosi procedimenti giurisdizionali in occasione di concorsi unici ordinari per titoli ed esami indetti ai sensi della L. n. 326/2003 e, nell’immediato, l’ingiustificato procrastinarsi della conclusione dei concorsi straordinari nelle singole Regioni.
Roma, 14 aprile 2016
|