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La circolare del Dipartimento delle politiche comunitarie 29 aprile 2004 - Commento breve.
di Giosuè Nicoletti  (nicoletti@pubblitecnicabrescia.it) 22 luglio 2004
Materia: appalti / appalti pubblici di forniture

LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE 29 aprile 2004 -

Commento breve

 

Il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del consiglio ha emanato la circolare sopra indicata per richiamare i principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell’indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria in virtù del richiamo degli Organi comunitari ed al fine di prevenire infrazioni e sanzioni.

In verità l’oggetto della circolare non risponde pienamente al suo contenuto in quanto le indicazioni comunitarie riguardano gli appalti (di forniture) sia sopra che sotto soglia comunitaria; solo che il Ministero presuppone che questi principi siano normalmente applicati nelle fornitura “sopra” e spesso derogati “sotto soglia”. Ricordiamo che il dipartimento P.C. ha emanato altra circolare (n°8756 del giugno 2002) riguardante specificatamente la materia degli appalti “sotto soglia”.

L’oggetto di questi principi di cui si tratta riguarda il divieto di introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con una particolare procedimento e che hanno l’effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti.

In effetti non è raro trovare nei bandi (o negli inviti a offrire) richieste di n…. automezzi FIORINO FIAT oppure telai IVECO ; automezzi APE PIAGGIO ;automezzo per raccolta rifiuti side loader OMB, ecc senza altra indicazione. I tecnici aziendali giustificano la richiesta della marca per ragioni di uniformità ed intercambiabilità,soprattutto per le dotazione dei ricambi da tenere a magazzino. Inoltre la indicazione della marca semplifica la gara rendendo superflua la elencazione delle specifiche tecniche del prodotto richiesto. Per specifiche tecniche (vedi direttiva 93/36 CEE allegato III) s’intende l’insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l’altro nei capitolati d’oneri che definiscono le caratteristiche di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale od una fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà dell’utilizzazione,la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto,ad un materiale o ad una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità,la terminologia,i simboli,le prove ed i metodi di prova,l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura tali da consentire l’obbiettiva individuazione di un materiale , di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all’uso cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice.

Nel medesimo allegato III della Direttiva CEE in parola vengono anche definiti i significati di “norma” , “norma europea”,omologazione tecnica europea”, “ prescrizione tecnica comune”.

 Al fine di giustificare la scelta di una marca e di un prodotto specifico le aziende talvolta i evidenziano che la gara viene, comunque, effettuata tra concessionari, normalmente plurimi almeno nelle città medie e grandi; ma è chiaro di in questo modo si limita notevolmente la concorrenza. In altri casi vengono invocati gli oneri connessi con il cambio di marca (ad esempio per i lubrificanti peraltro oggi assai più compatibili che in passato).

Il principio enunziato dalla U.E. e richiamato dal dipartimento delle politiche comunitarie prescinde ovviamente dalle motivazioni strettamente aziendali e si basa sulla necessità di assicurare l’accesso alle gare da parte di tutte le Ditte che abbiano prodotti similari. D’altronde con il sistema in uso presso alcune imprese si finisce a perpetuare il fornitore (o meglio il prodotto).

La difficoltà di indicare le specifiche tecniche viene riconosciuta dall’U.E. che ammette l’indicazione di marchi, tipi determinati purché accompagnata dalla menzione “equivalente” quando l’oggetto dell’appalto non può essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati. (vedi articolo 8,comma 6 del decreto l.vo 358/92)

Un problema serio si presenta per i pezzi di ricambio in quanto diversi produttori subordinano le garanzie all’uso dei ricambi originali. Altrettanto dicasi per toner e cartucce di stampanti, fax vendute a prezzi allettanti nella prospettiva dei consumi successivi che possono superare nel giro di pochi mesi il costo dell’apparecchiatura.

Può soccorrere,al riguardo, la disposizione di cui al comma 3 lettera c) del citato articolo 8 che consentono di derogare ai principi di cui sopra qualora la loro applicazione obblighi le amministrazioni aggiudicatici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà tecniche sproporzionate purchè la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio entro un periodo determinato norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni.

 Peraltro l’utilizzo dell’epressione “ricambi originari od equivalenti” è frequente (si vedano i recenti bandi ATM Milano per ricambi Mercedes ; GTT Torino per ricambi IVECO; le società hanno indicato nei bandi “od equivalenti”)

 

Nel caso in cui esiste una situazione di monopolio di diritto o di fatto può essere ammissibile l’indicazione della marca: la situazione si verifica nel settore del software per quanto riguarda la Microsoft, per cui deve ritenersi legittima la richiesta di “office”, o di “ word” “power point” ecc. In questa ipotesi, come sopra accennato la gara può essere condotta fra i concessionari o i rivenditori a qualsiasi titolo.

Sentenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, 29/4/2004 n.
Circolare 29 aprile 2004 - Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria.

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