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Amministratori e dirigenti di società partecipate dagli enti locali: nuove regole in materia di accesso alle cariche di amministratori locali.
di La Redazione 2 settembre 2005
Materia: società / amministratori

 

Amministratori e dirigenti di società partecipate dagli enti locali: nuove regole in materia di accesso alle cariche di amministratori locali.

 

1. Con l’art. 14-decies della l. 17 agosto 2005, n. 168 (di conversione del d.l. 30 giugno 2005, n. 115) è stato modificato l’art. 60, comma 1, n. 10) del t.u. 18 agosto 2000, n. 267 (in prosieguo: TUEL) nel senso che la parola “maggioritario” è stata sostituita dalle parole “superiore al 50%”. A seguito di tale modifica, risulta, quindi, che non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale “i legali rappresentanti e i dirigenti  delle società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia”.

            Pertanto, la partecipazione di un ente locale in una società per azioni che, pur essendo di “maggioranza”, in quanto <prevalente> su quella di qualsiasi altro socio, non superi il 50% non rappresenta, per gli amministratori e i dirigenti di detta società, una causa di ineleggibilità alle summenzionate cariche di amministratore locale. E’, ad esempio, il caso delle società partecipate da più enti locali nelle quali nessun ente locale detenga una quota di partecipazione “superiore al 50%”. Gli amministratori e i dirigenti (1) di tali società, in virtù della nuova formulazione dell’art. 60, comma 1, n. 10), del TUEL, devono, perciò, considerarsi tutti eleggibili alle menzionate cariche di amministratore locale.

 

2. Con l’art. 14-decies della citata l. 168/2005 è stato, inoltre, modificato l’art. 63, comma 1, n. 1), del TUEL nel senso che dopo le parole “azienda soggetti a vigilanza” sono state aggiunte le parole “in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione”. A seguito di tale modifica risulta, quindi, che non possono ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale “l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 10% del totale delle entrate dell’ente”.

            Per comprendere la ragione della modifica in questione occorre considerare che la giurisprudenza (cfr. Cass. 7 aprile 2001, n. 2616) era orientata a ritenere che la partecipazione di un ente locale ad una società in veste di socio determina la situazione di incompatibilità, prevista dall’art. 63, comma 1, n. 1), del TUEL, tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di amministratore di detta società, a nulla rilevando che si tratti di partecipazione minoritaria, atteso che il socio è comunque in grado, indipendentemente dalla entità della quota sottoscritta, di concorrere alla formazione della volontà e, più in generale, al funzionamento dell’ente collettivo, a meno che risulti accertato che, per lo specifico atteggiarsi del caso concreto, alla partecipazione minoritaria corrisponda una capacità di incidenza sulle vicende della società così esigua da risultare eguale a zero.

            E’ evidente che, con la modifica apportata, con l’art. 14-decies della l. 169/2005, all’art. 63, comma 1, n. 1), del TUEL, il legislatore ha inteso superare il riferito orientamento giurisprudenzale, stabilendo che una partecipazione di un ente locale ad una società determina la situazione di incompatibilità prevista dalla citata norma del TUEL solo nel caso in cui si tratti di una partecipazione qualificata ossia pari o superiore al 20%.

            Con la modifica in questione sembra, quindi, che il legislatore abbia introdotto un criterio legale per stabilire quando le società partecipate dagli enti locali possono, per i fini di cui alla summenzionata norma del TUEL, considerarsi “vigilate” dagli stessi enti locali partecipanti. Ne deriva che agli amministratori e ai dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di una società partecipata da un ente locale è consentito ricoprire (anche) le cariche di amministratori dell’ente locale medesimo nel caso in cui la partecipazione di tale ente alla società non raggiunga la soglia minima del 20%, trattandosi di società che, per l’ente locale in questione, non può, in base al summenzionato criterio legale, essere qualificata come <vigilata>.

                                                          

(1) E’ ormai acquisito che la nozione di “dirigente” recepita dall’art. 60, c. 1, n. 10), del TUEL non è da intendere nel senso proprio dell’art. 2095 cod. civ. ed indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato, ma deve essere letta nel contesto normativo in cui è inserita, cioè con particolare riguardo alla disciplina giuridica delle società per azioni e quindi come riferimento alla posizione di quanti concorrono – come coloro che compongono il consiglio di amministrazione della società – all’elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa (Cass., ss.uu., 25 novembre 2003, n. 17981, Cass. 24 marzo 1993, n. 3508; Cass. 27 ottobre 1993, n. 10701; Cass. 6 marzo 2000, n. 2490; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1992). Nella nozione di “dirigenti”, usata dall’art. 60, c. 1, n. 10), del TUEL rientrano, pertanto, in primo luogo, gli amministratori della società per azioni, ossia coloro che istituzionalmente la dirigono. La norma citata, però, non ha ritenuto di limitare ad essi l’ineleggibilità e, perciò, non ha fatto specifico riferimento agli amministratori, utilizzando il termine più ampio di “dirigenti”, comprensivo anche di coloro che in ambito societario esercitano funzioni direttive, com’è, ad esempio, il caso dei direttori generali, i quali, infatti, non a caso, sono soggetti alle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (art. 2396 cod. civ.) (Cass., ss.uu. n. 17981/03, cit.).

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