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Niente conflitto di interessi senza elementi concreti di prova
di Michele Nico 13 ottobre 2022
Materia: pubblica amministrazione / attività

NIENTE CONFLITTO DI INTERESSI SENZA ELEMENTI CONCRETI DI PROVA

 

L’obbligo di astensione da parte del responsabile di procedimento, in caso di conflitto di interessi anche potenziale, emerge soltanto in presenza di una comprovata situazione di incompatibilità del dipendente, suscettibile di influenzare il contenuto del provvedimento facendolo divergere dalle finalità di interesse pubblico.

Con la sentenza n. 2069/2022 il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha evidenziato la necessità che l’azione amministrativa sia ispirata al principio di imparzialità di cui all’art. 97 Costituzione, il quale impone che “le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico”, ma delimita l’obbligo di astensione entro una nozione ben circoscritta del conflitto di interessi.

La pronuncia offre utili spunti per l’esercizio dell’azione amministrativa, anche tenuto conto del fatto che non esiste, nel vigente quadro normativo, una definizione univoca che prenda in rassegna tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi del conflitto di interessi.

La vicenda

Il caso in esame ha preso le mosse dalla presentazione alla Provincia autonoma di Bolzano di due richieste di contributo per la realizzazione di attività culturali e iniziative teatrali, da parte di un’associazione operante nel settore del volontariato.

In esito all’istruttoria, la Provincia ha rigettato le istanze per le seguenti ragioni:

a)   assenza del requisito prescritto da regolamento, secondo cui il beneficiario, per poter accedere al contributo, deve aver svolto un’attività continuativa da almeno due anni sul territorio;

b)  mancata registrazione dello statuto dell’associazione all’atto della presentazione della domanda, come previsto da apposita delibera provinciale;

c)   i nominativi degli organi sociali e lo statuto del sodalizio non risultavano ufficialmente approvati dai soci fondatori.

Al che l’associazione ha impugnato il diniego dinanzi al giudice amministrativo, adducendo l’asserita situazione di incompatibilità in cui avrebbe operato la dirigente responsabile del procedimento, che sarebbe stata da lungo tempo componente del comitato di un’altra associazione culturale, beneficiaria di consistenti contributi erogati dalla Provincia stessa.

Di qui la contestazione del vizio di eccesso di potere e di sviamento in ordine all’istruttoria conclusasi con il diniego delle domande.

L’assenza di incompatibilità

Nel confermare la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso, Palazzo Spada ha osservato che, in linea di principio, la mancata astensione del funzionario in conflitto d’interessi comporta una illegittimità procedimentale che si riflette sulla validità dell’atto finale, a meno che l’ente non dimostri che l’asserita situazione d’incompatibilità non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento, facendolo divergere dal fine di interesse pubblico.

Nel caso di specie, però, non solo la dipendente si era dimessa dalla “sua” associazione culturale alcuni mesi prima della presentazione delle domande di contributo oggetto di ricorso, ma il comitato di cui la stessa faceva parte, a titolo onorifico, era un organo consultivo che si limitava a esprimere pareri in merito alla qualità delle proposte artistiche.

Infine, all’interno della Provincia la dirigente non era il titolare dell’organo competente a decidere sull’ammissione dei contributi, ma rilasciava il visto sulla responsabilità amministrativa e contabile dei decreti di erogazione.

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