HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
VALUTAZIONI SULLA DISCIPLINA TARIFFARIA CONTENUTA NELLA PROPOSTA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
di Marco Costantini 9 novembre 2022
Materia: servizi pubblici / disciplina

 

 

 

 

 

di Marco Costantini (*)

 

 

 

 

Il Consiglio dei ministri, in data 16 settembre 2022 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

 

Il decreto ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi di pubblici locali di rilevanza economica (anche definiti servizi di interesse economico generale di livello locale).

 

Tra i diversi aspetti disciplinati vi è anche quello relativo alle tariffe (articolo 26).

 

La disciplina generale tariffaria proposta non prevale (a differenza di altri corpi di disciplina contenuti nel decreto) sulle discipline di settore e non incide sulle competenze delle autorità di regolazione.

 

Trova pertanto un’applicazione residuale limitatamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica le cui tariffe non sono regolate da autorità di regolazione e/o da discipline speciali.

 

Si tratta di un’applicazione residuale potenzialmente ampia:

      per la vastità dell’insieme dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (anche in considerazione della circostanza che, in tale insieme, gravitano la maggior parte dei servizi sociali di interesse generale di livello locale);

      in considerazione del fatto che per alcune tipologie di servizi pubblici non esistono delle discipline tariffarie speciali.

 

La disciplina in oggetto dispone che (comma 1) “gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività”. Vi deve inoltre essere una “correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario”. E’ ammessa (comma 3) la determinazione di tariffe agevolate solo per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale, o diversamente abili, con corrispondente compensazione in favore dei gestori. Viste le citate due norme (commi 1 e 3) sembrerebbe potersi dedurre che per tutti gli altri utenti è possibile determinare un’unica tariffa corrispondente a quella che garantisce la copertura integrale dei costi.

 

La disciplina in oggetto prevede, inoltre, che l’aggiornamento delle tariffe avvenga nel rispetto del “metodo del price cap e che gli enti affidanti possano prevedere l’aggiornamento con metodi diversi solo nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio.”.

 

Alla luce di tutto quanto sopra, la disciplina generale per la determinazione e per l’aggiornamento delle tariffe contenuta nella proposta di decreto in oggetto appare complessa in termini applicativi ed operativi in particolare per i piccoli comuni (necessità di individuare indicatori del disagio economico e sociale, certificazioni di disabilità, applicazione metodo price-cap ecc.).

 

Ma soprattutto è una disciplina che sembra limitare fortemente le politiche tariffarie a prescindere dalle specificità locali e dalle tipologie di servizio pubblico.

 

Un ente locale, anche in condizioni economiche e finanziarie eccellenti, pare non possa, infatti, scegliere tariffe agevolate in favore della propria popolazione (tranne che per limitate categorie di utenti). Pare invece costretto ad individuare ed applicare una tariffa in grado di coprire tutti i costi di gestione.

 

Un servizio pubblico locale è un’attività di prestazione nei confronti della quale l’ente locale decide di intervenire a “protezione” dei cittadini/utenti. A tale fine l’ente locale impone al gestore del servizio pubblico standard minimi di quantità e di qualità ed in particolare deve poter liberamente imporre l’applicazione di un prezzo (tariffa) tale da tutelare gli utenti e garantire un accesso facilitato al servizio, anche attraverso la scelta di una tariffa “sotto costo”, finanziando lo squilibrio economico mediante trasferimenti compensativi in favore del gestore. Le predette protezioni corrispondono ai cosiddetti obblighi di servizio pubblico.

 

La disciplina in oggetto parrebbe, come già detto, impedire quanto sopra ed obbligare la copertura integrale dei costi di gestione. A meno che, laddove la norma dispone che “gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione” si dia per scontata la possibilità degli enti affidanti di poter liberamente fissare (da 0 a 99,9%) un tasso di copertura dei costi di gestione da conseguire mediante tariffa e conseguentemente disporre un trasferimento compensativo in favore del gestore del servizio (da aggiungere ai ricavi di gestione) assicurando in tal modo l’equilibrio economico-finanziario della gestione e degli investimenti. Se questa fosse l’interpretazione corretta della norma, l’ente locale potrebbe determinare una tariffa “ordinaria” per la generalità degli utenti calcolata per coprire una certa percentuale di costi liberamente scelta dall’ente locale. Qualora tale percentuale fosse inferiore al 100% l’ente locale dovrebbe prevedere una compensazione in favore del gestore. In aggiunta a questa tariffa “ordinaria” l’ente locale potrebbe introdurre altre tariffe “agevolate” per le predette specifiche categorie di utenti con ulteriori compensazioni in favore del gestore.

 

Alla luce di tutto quanto sopra si osserva che la formulazione della disciplina, per la rilevanza della materia trattata, avrebbe bisogno di maggiore chiarezza.

 

 

 

(*) Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano la posizione dell'ente di appartenenza.

 

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici