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ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE SE IL TERZO HA ESEGUITO IL CONTRATTO IRREGOLARE SENZA LA COMUNICAZIONE DELLA COPERTURA DI SPESA
di Michele Nico 9 gennaio 2023
Materia: enti locali / responsabilità

ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE SE IL TERZO HA ESEGUITO IL CONTRATTO IRREGOLARE SENZA LA COMUNICAZIONE DELLA COPERTURA DI SPESA

 

L’inderogabilità della disciplina prevista dall’ordinamento contabile degli enti locali, nonché la rilevanza esterna della determinazione riguardante l’impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria escludono sia l’incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell’eventuale condotta della Pa contraria alla buona fede, ai fini della responsabilità precontrattuale ex articolo 1338 del codice civile.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, con sentenza n. 5267/2022.

La vicenda

Nel caso in esame, una società ha proposto ricorso alla Suprema Corte contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano in data 5 novembre 2020, che ha rigettato la domanda della ricorrente per la condanna di un Comune al pagamento di una somma, a titolo di saldo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori commissionati con un contratto stipulato nel 2010 o, in via gradata, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento della Pa.

Va tenuto presente che tale contratto era stato sottoscritto dal Comune in carenza di impegno di spesa e di attestazione finanziaria, tant’è che la Corte d’Appello – nonostante l’osservanza della forma scritta richiesta ad substantiam per la stipula negoziale – aveva dichiarato la nullità del contratto privo di copertura, in conformità a una pacifica giurisprudenza in materia.

In tale contesto la società ricorrente si è rivolta alla Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 192 del Tuel, là dove ai fini della validità del contratto la sentenza impugnata:

-         aveva ritenuto che la società dovesse essere a conoscenza della determinazione del responsabile di procedimento di spesa;

-         non aveva tenuto conto della condotta contraria alla buona fede da parte del Comune, che aveva omesso di informarla al riguardo.

La Sezione ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.

La tesi dei giudici

La Sezione ha osservato in primo luogo che l’effettuazione di spese da parte degli enti è consentita soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell’attestazione di copertura finanziaria.

Di contro, se vi è stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione alle procedure previste in materia di spesa, il rapporto obbligatorio non vincola l’ente, ma intercorre “tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura” (art. 191, comma 4, del Tuel).

Ora, l’articolo 192, primo comma, stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

A questo riguardo, l’articolo 191 di cui sopra prevede, al comma 1, che nel caso di spese a carico dell’ente locale, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno, e il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Con tale previsione la normativa del Tuel offre al terzo contraente la facoltà di non eseguire la prestazione fino a quando l’ente non comunica le informazioni relative alla copertura di spesa.

Si tratta di una garanzia “forte” che il terzo ha il diritto di pretendere dalla Pa, e che ha indotto i giudici della Suprema Corte a confermare la sentenza impugnata, favorevole al Comune.   

 

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