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Con l’emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, non si richiede di dover attendere il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna (civile, penale o amministrativa), essendo il danno concreto e attuale già con l’esborso consequenziale alla soccombenza in giudizio dell’Amministrazione, in quanto è già in quel momento che si verifica la diminuzione del patrimonio dell’ente danneggiato, che integra l’evento dannoso, Corte conti, sez. II Centr., sentenza n. 30/2022.
Sotto il profilo soggettivo o psicologico, una condotta intenzionale e consapevole teleologicamente rivolta alla sciente violazione di esse e, contemporaneamente, degli obblighi discendenti dal rapporto di servizio intercorrente con la Pubblica Amministrazione va considerata dolosa, quale comportamento realizzato con coscienza e volontà di trasgredire gli obblighi di servizio nell’espletamento delle funzioni esercitate, Corte conti, sez. giur. Veneto, 10 gennaio 2023, n. 1.
La risarcibilità del danno all’immagine, tradizionalmente inquadrato in termini di danno evento da ascrivere alla categoria del c.d. danno esistenziale, rileva ex se nell’ambito della clausola generale contenuta nell’art. 2043 c.c.: il pregiudizio, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione economica sotto il profilo delle spese necessarie per il ripristino del bene giuridico leso, onde la qualificazione di “danno patrimoniale indiretto” o “in senso lato”, Corte conti, sez. giur. Lombardia, 29 settembre 2020, n. 140. |