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Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: principali novità
di Leila Tessarolo 13 marzo 2023
Materia: servizi pubblici / disciplina

Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: principali novità

 

1. Premessa

L’art. 8 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118) ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico. A tal fine sono stati puntualmente individuati i principi ed i criteri direttivi da rispettare.

Con il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2022, è stata data attuazione alla delega.

 

2. Ambito di applicazione ed entrata in vigore

Le disposizioni del decreto legislativo 201/22 si applicano, per espressa previsione, a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e prevalgono sulle normative di settore. Resta in ogni caso ferma la disciplina di settore, attuativa del diritto dell’Unione Europea, relativa ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2022. Non sono previste disposizioni transitorie.

 

3. Definizioni

Il decreto legislativo (art. 2) identifica i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” con i servizi di interesse economico generale, secondo la formulazione europea, e li definisce “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

Il decreto distingue, poi, tra servizi a rete e non a rete. In particolare, i servizi a rete sono definiti “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente”.

4. Gli obblighi di servizio pubblico

L’art. 12 del d.lgs 201/2022 prevede che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato.

Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

 

5. I diritti esclusivi o speciali

Alle imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale e alle quali sono imposti obblighi di servizio pubblico possono essere concessi diritti esclusivi o speciali. Il d.lgs 201/2022 contiene, all’art. 13, una definizione di diritto esclusivo e di diritto speciale nonché la specifica regolamentazione.

Il diritto esclusivo è definito come il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un’attività in un ambito determinato.

Il diritto speciale è definito, invece, come il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un’attività in un ambito determinato.

L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi è ammessa, in conformità al diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della libertà d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica.

L'ente locale deve dare conto dell'analisi e della valutazione circa la necessità di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di istituzione del servizio.

 

6. Organizzazione del servizio

I servizi pubblici locali vengono divisi in (art. 10 d.lgs 201/2022):

-          servizi “obbligatori: quelli attribuiti per legge agli enti competenti;

-          servizi “ulteriori”: quelli ritenuti necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. Tali servizi possono essere istituiti in esito ad una apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui deve risultare che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali;

-          servizi erogati dal mercato: quelli resi liberamente in condizioni di mercato senza l’intervento dell’ente competente. In tale caso, per garantire le esigenze delle comunità locali, è prevista la possibilità di introdurre misure agevolative per la fruizione di servizi non ricompresi nel perimetro dei servizi pubblici locali (art. 11 d.lgs 201/2022).

 

7. Le aggregazioni

Il decreto legislativo 201 del 2022 inserisce dei meccanismi di incentivazione delle aggregazioni, al fine di sviluppare e potenziare la gestione integrata dei servizi pubblici locali.

In particolare, l’art. 5 prevede che il comune capoluogo di città metropolitana possa essere delegato, dai comuni ricompresi nella medesima città metropolitana, a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali, per conto e nell’interesse degli altri comuni, fermo restando il rispetto delle leggi regionali.

Con l’obiettivo di consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, superando l’attuale assetto e dirigendo l’organizzazione preferibilmente su scala regionale, è data, poi, la possibilità alle regioni, con la collaborazione delle province e il coinvolgimento degli enti locali interessati, di riorganizzare gli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza.

Le misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 

8. La gestione dei servizi

8.1 Le forme di gestione

L’articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico tra cui l’ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Le modalità di gestione previste sono:

a) affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione. Con l’art. 15, il Legislatore ha espresso una netta preferenza per l’affidamento dei servizi mediante concessione, in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, al fine di assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore;

b) affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016. L’art. 17 del d.lgs 201/22 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Il PEF deve essere aggiornato ogni triennio.

Il contratto può essere stipulato dopo un periodo di standstill di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata. Fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge (1).

d) gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La gestione in economia consente l’assunzione diretta del servizio mediante l’utilizzazione dell’apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell’ente affidante; l’attività di gestione del servizio viene esercitata dall’amministrazione locale attraverso l’utilizzazione del personale dell’amministrazione medesima. L’azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del d.lgs 267/00 - TUEL).

8.2. La scelta della modalità di gestione

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente affidante deve predisporre una relazione nella quale dà atto delle specifiche valutazioni che ha effettuato. In particolare, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione occorre altresì tener conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nella relazione sono evidenziate, inoltre, le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

 

9. La gestione delle reti

Secondo l’art. 21 del d.lgs 201/22, gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale devono individuare, in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni le reti se separata, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. Le dotazioni patrimoniali essenziali, una volta individuate, sono destinate alla gestione del servizio pubblico per l’intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali.

La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio.

Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali è affidata dagli enti competenti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs 201/22.

Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferirne la proprietà a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alle società che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).

 

10. La regolazione

10.1. La separazione tra regolazione e gestione

Il decreto legislativo 201/2022 ha fissato in materia netta il principio di separazione tra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete (art. 6).

Al fine di garantire il rispetto di tale principio gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.

Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento.

Per garantire la separazione tra regolazione e gestione la norma prevede, poi, una serie di divieti di conferimento di incarichi professionali.

10.2. Le competenze regolatorie

Il nuovo decreto di riordino dei servizi pubblici locali ha distinto le competenze regolatorie nei servizi a rete e nei servizi non a rete.

In particolare, nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione devono individuare, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi. Inoltre, devono predisporre schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo (2) (art. 7).

Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione (3) e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

Per i servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un’autorità di regolazione, è stata individuata una specifica competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 (art. 8).

Specifiche competenze sono, poi, riconosciute direttamente dagli enti locali che, sulla base degli atti e degli indicatori individuati, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale devono rispettare le condizioni, i principi, gli obiettivi e gli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

10.3. Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione

Il contratto di servizio è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico (nonché con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali). Nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, il contratto è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara (art. 24).

Il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il d.lgs 201/22 prevede un contenuto minimo del contratto, relativo ai seguenti aspetti:

 a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

 b) la durata del rapporto contrattuale;

 c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

 d) gli obblighi di servizio pubblico;

 e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;

 f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;

 g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;

 h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione

del rapporto;

 i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;

 l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;

 m) le garanzie finanziarie e assicurative;

 n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;

 o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

 a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

 b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;

 c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;

 d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

10.4. Le tariffe

Le tariffe sono definite come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte (art. 1, c. 1 lett. h) d.lgs 221/2022 e devono essere determinate dagli enti affidanti in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

In particolare, per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

 a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

 b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

 c) valutazione dell’entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

 d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Possono in ogni caso essere previste tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

Il “price cap”, da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, viene riconosciuto quale criterio generale di aggiornamento delle tariffe.

La determinazione del price cap deve intervenire sulla base dei seguenti parametri:

 a) tasso di inflazione programmata;

 b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

 c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

 d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

La disciplina tariffaria si pone, dunque, come un sistema finalizzato al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi e come promozione della tutela degli interessi di utenti e consumatori.

In ogni caso, gli enti affidanti possono disporre l’aggiornamento con un metodo diverso nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.

La disciplina appena descritta si applica a tutti quei servizi per i quali non sia stata dettata dal legislatore una disciplina specifica e, non sia stata assegnata la competenza alla determinazione delle tariffe del servizio ad una autorità di regolazione.

10.5. La qualità del servizio e la tutela degli utenti

L’art. 25 del d.lgs 201/22 ha ribadito l’obbligo del gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica di redigere ed aggiornare la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo che la stessa sia corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa. La carta di servizi deve essere pubblicata sul sito internet del gestore.

Il gestore deve, inoltre, dare adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.

La tutela degli utenti è garantita, altresì, attraverso il rinvio alla risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e anche attraverso una adeguata partecipazione ed informazione relativa al servizio medesimo. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, l’art. 31 del decreto impone la pubblicazione dei principali atti e dati nonché del contratto di servizio sul sito istituzionale dell'ente affidante e la trasmissione all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» (4) dando evidenza della data di pubblicazione.

I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento.

Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili:

 a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

 b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

 

11. La vigilanza e le verifiche periodiche

Gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione (art. 28) sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

Per garantire la vigilanza, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. Tali dati possono essere resi pubblici dall’ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese.

La garanzia del rispetto della qualità e degli standard del servizio è, inoltre, assicurata attraverso un’ulteriore incombenza attribuita agli enti locali (in particolare ai comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti), che, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, devono effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi (art. 30). Tale ricognizione deve rilevare, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo. La ricognizione deve rilevare altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

La ricognizione deve essere fatta, in prima applicazione della norma, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (dunque entro il 31 dicembre 2023).

 

12. Previsioni relative a specifici settori

12.1. Trasporto pubblico locale

Relativamente al trasporto pubblico locale l’art. 32 afferma l’applicabilità delle disposizioni di cui al titolo III (Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché degli articoli 29 (Rimedi non giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del decreto 201/22.

Sono previste, poi, delle norme speciali:

-          nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio si tiene anche conto anche di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l’applicabilità dell'articolo14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17;

-          ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali) e al titolo IV (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali) e V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell’utenza) del decreto 201/22, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore;

-          ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

12.2. Servizio idrico e gestione rifiuti

Per il servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani l’art. 33 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali - ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto – consente agli enti di governo dell’ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del decreto medesimo, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006), a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Infine, si ammette la gestione in economia o mediante aziende speciali anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

12.3. Farmacie

Per le farmacie l’art. 34 chiarisce che il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del decreto.

Inoltre, in caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n.175 del 2016 , trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12.4. Servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Infine, gli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 201/2022 dispongono la non applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea) e agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

 

 

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NOTE

 

1)  Si veda in tal senso il Comunicato del presidente dell’ANAC del 22.02.2023 che invita gli enti interessati all’attenta applicazione del decreto legislativo n. 201 del 2022 per gli affidamenti successivi alla sua entrata in vigore (31.12.2022) e a provvedere anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma.

2) L’ARERA (Autorità per la regolazione per l’energia reti e ambiente) è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 originariamente con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas in seguito estese ad altri settori attraverso alcuni interventi normativi (servizi idrici, teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati). L’ART (Autorità di regolazione dei trasporti) è stata istituita ai sensi dell’art. 37 del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’Autorità è competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori.

3) Si vedano le delibere dell’ARERA nn. https://www.arera.it/it/docs/23/050-23.htm50 e 51 del 14.02.2023 che hanno dato avvio al procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della gestione del servizio idrico integrato.

4) Il portale della Trasparenza SPL è raggiungibile al seguente indirizzo https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl .

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