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Corte dei Conti: nessun parere preventivo per le società in house dell’idrico
La decisione dei Comuni dell’ambito di partecipare alla società affidataria in house non è soggetta al controllo preventivo della Corte dei Conti di cui all’art. 5 del TUSP
di Sara Sileoni e Leonardo Archimi 14 febbraio 2024
Materia: acqua / servizio idrico

Corte dei Conti: nessun parere preventivo per le società in house dell’idrico

La decisione dei Comuni dell’ambito di partecipare alla società affidataria in house non è soggetta al controllo preventivo della Corte dei Conti di cui all’art. 5 del TUSP

 

È noto che la normativa in materia di società partecipate, al fine di evitare lo spreco di risorse pubbliche, pone rigidi limiti alla costituzione di società da parte di enti pubblici.

In tale contesto si inserisce il controllo preventivo assegnato alla Corte dei Conti, che deve esprimersi con apposito parere nei casi di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite.

 

A tal fine la delibera dell’ente pubblico deve contenere l’analitica motivazione prevista dall’art. 5 del Testo Unico delle Società Partecipate, D.Lgs. n. 175/2016, in ordine sia alla meritevolezza della scelta, ossia alla necessaria funzionalizzazione della società al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico, sia alla convenienza economica. E la delibera va inviata alla Corte dei Conti affinché valuti, in via preventiva dunque prima della costituzione della società, la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa e la compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dellazione amministrativa.

 

Tale tortuoso percorso non si applica nei casi in cui “la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative” (v. incipit dell’art. 5 comma 1 del Testo Unico Società Partecipate).

 

In tale eccezione ricade, secondo quanto ha statuito la stessa Corte dei Conti, la società affidataria in house del Servizio Idrico Integrato.

 

L’indirizzo, avviato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte (Deliberazione n. 34/2023/SRCPIE/PASP), poggia sulla considerazione specifica della normativa dettata in materia di servizio idrico, che prevede che l’Ente di governo dell’ambito deliberi la forma di gestione del servizio scegliendo tra quelle previste dall’ordinamento europeo.

Fra le varie modalità di affidamento vi è quello per la gestione in house, prevista espressamente dallart. 149-bis, primo comma, ultimo periodo, del Testo Unico Ambiente, D.Lgs. n. 152/2006: Laffidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dallordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nellambito territoriale ottimale.

 

La Corte dei Conti ha rammentato che la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in materia di affidamento del servizio idrico ha chiaramente affermato che, una volta che l’Autorità d’ambito ha scelto l’affidamento a società pubblica in house, i Comuni dell’ambito hanno l’obbligo di aderire alla società (v. Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 4478/2005; T.A.R. Piemonte, n. 1229/2016: anche Corte dei Conti, Sezione reg. controllo Piemonte n. 108/2022/SRCPIE/PAR del 26 settembre 2022, n. 199/2022/SRCPIE/PASP del 2 dicembre 2022 e n. 218/2022/SRCPIE/PASP del 14 dicembre 2022).

Da ciò consegue, secondo la stessa Corte dei Conti, che, con riferimento specifico al servizio idrico integrato, “lacquisto di partecipazione nella società in house affidataria rientra fra le eccezioni di cui al comma 1 dellart. 5 del TUSP nel testo novellato, in quanto acquisto di partecipazione avvenuto in conformità a espresse previsioni legislative”, le quali, anzi, …prevedono lobbligo della partecipazione in capo ai Comuni ricompresi nellambito territoriale ottimale; con la conseguenza del venir meno dellobbligo di motivazione analitica di cui allo stesso comma e, quindi, del presupposto per procedere alla peculiare forma di controllo di cui allart. 5, comma 3, del TUSP.

Tale conclusione appare condivisibile, tanto da essere stata confermata e condivisa anche dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti del Molise (Deliberazione n. 19/2023/PASP) e della Sicilia (Deliberazione n. 268/2023/PASP).

 

Macerata, li 14.02.2024

Avv. Sara Sileoni

Avv. Leonardo Archimi

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