Sulla revoca e sulla nomina degli amministratori di società pubbliche da parte dei Sindaci neoeletti.
A cura di Avv. Andrea Arduini e Dott. Roberto Camporesi – Studio BP & Associati
A pochi giorni dall’esito delle elezioni amministrative 2024 e a poche ore dall’esito dei ballottaggi, per i Sindaci neoeletti è di centrale rilevanza il tema delle eventuali revoche e quello delle nomine degli amministratori delle società a partecipazione pubblica comunale.
Pertanto, in questo breve articolo si cercherà di tracciare un vademecum in merito, che tiene conto della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale in materia.
Sul potere di revoca.
Principiando dal potere di revoca che, salvo scadenza naturale dei mandati o differenti cause interruttive dei rapporti gestori in essere, precede quello di nomina, va rilevato che, a livello generale, il Sindaco può revocare gli amministratori delle società partecipate dal Comune, ove previsto dai relativi statuti, ai sensi dell’art. 2449 c.c., laddove sussista una giusta causa di revoca.
Va precisato che l’eventuale sindacato sulla sussistenza o meno di una giusta causa di revoca è ad oggi pacificamente devoluto alla giurisdizione ordinaria, in quanto l’atto di revoca è ritenuto espressione di capacità e di poteri di diritto privato.
Va altresì precisato che, laddove tale sindacato accerti l’insussistenza di una giusta causa di revoca, gli amministratori avranno diritto, non già alla reintegrazione, ma al risarcimento dei danni.
In merito si rinvia a Cass., Sez. Un., n. 29078/2019.
Con riferimento alla tematica in esame, ovverosia con riferimento alla fase di insediamento dei nuovi Sindaci e dei nuovi Consigli Comunali, quanto alla revoca degli amministratori delle società partecipate dai Comuni, va rilevato il progressivo superamento dell’orientamento che riteneva che, anche in tali situazioni, fosse comunque necessaria la sussistenza di una giusta causa di revoca che andava individuata in carenze dimostrate dagli amministratori nell’espletamento dei loro compiti e/o nella loro incapacità di mutare indirizzo secondo le nuove linee indicate dall’Ente.
La Corte di Cassazione infatti, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16335 del 18.6.2019 ha affermato che “L'elezione di un nuovo Sindaco e di un nuovo consiglio comunale, ex art. 50, commi 8 e 9, T.u.e.l. rappresenta ex sé “giusta causa” oggettiva di revoca della carica degli amministratori nella società partecipata dal comune, e non sussiste, quindi, il diritto degli amministratori revocati al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. L'art. 50, commi 8 e 9, T.u.e.l., prevede espressamente un meccanismo di spoils system, integra ex sé una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori ed è coerente all'art. 97 Cost., qualora riferito a soggetti titolari di organi di vertice dell'amministrazione e che debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico.”
Ne consegue, pertanto, che, entro i primi 45 giorni dall’insediamento, i Sindaci potranno revocare, ai sensi dell’art. 2449 c.c. eterointegrato dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), gli amministratori delle società partecipate dal Comune, anche in assenza di una specifica giusta causa (soggettiva), senza che poi costoro possano richiedere il risarcimento dei danni.
Si precisa, peraltro, che tale arresto è stato recentemente richiamato e condiviso anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4067 del 2023, ove si legge “In conclusione le Sezioni Unite (…) qualificano l’art. 50 T.u.e.l. come giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori, per consentire al Sindaco di scegliere persone in linea con l’indirizzo politico e imprenditoriale dell’amministrazione comunale”.
In definitiva, i Sindaci neoletti, in questo breve arco temporale, potranno legittimamente revocare gli amministratori delle società partecipate dal Comune, anche in assenza di giusta causa (soggettiva).
Resta inteso che, ove sussistano carenze dimostrate dagli amministratori nell’espletamento dei loro compiti e/o loro incapacità di mutare indirizzo secondo le nuove linee indicate dall’Ente, è ad ogni modo opportuno che ne sia data debita evidenza negli atti di revoca.
Sul potere di nomina. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 4.6.2024.
Venendo al potere di nomina degli amministratori di società pubbliche da parte dei Sindaci va rilevato che la sentenza in commento ha ampliato, rispetto al recente passato, il perimetro della conferibilità di tali incarichi.
Infatti, il Giudice delle Leggi, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di conferire l’incarico di amministratore di enti privati sottoposti a controllo pubblico da parte degli Enti locali (Comuni e Province) a coloro che nell’anno precedente hanno svolto un analogo incarico presso enti della medesima natura.
Segnatamente, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, c. 2, lett. f) e 7, c. 2, lett. d) del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, per eccesso di delega.
La Corte Costituzionale ha infatti precisato:
- che la Legge di delega (L. n. 190/2012) ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell'anno precedente, incarichi di natura politica;
- che tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la Legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative;
- che le disposizioni del D.lgs. n. 39/2013 avrebbero dovuto prediligere un'interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità che si mantenesse entro i binari indicati dalla legge di delega;
- che esse invece hanno incluso, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi, l'esercizio di pregresse esperienze di natura non politica, anche mediante l'introduzione della definizione di “componenti di organi di indirizzo politico” (art. 1, c. 2, lett. f), D.lgs. n. 39/2013) che, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali, per quanto in questa sede interessa, quelli di indirizzo “di enti di diritto privato in controllo pubblico”;
- che, in tal modo si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti.
In definitiva, il perimetro del potere di nomina dei Sindaci neoeletti, dopo tale sentenza, è più ampio, in quanto i Primi cittadini potranno contare anche sulla nomina di coloro che nel corso dell’ultimo anno hanno ricoperto la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione di enti di diritto privato controllati da Amministrazioni locali.
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