Alessandro Morini
La natura “municipale” della concessione di distribuzione elettrica locale
Sommario. 1. Introduzione. – 2. La municipalizzazione del servizio di distribuzione elettrica locale. – 3. La nazionalizzazione dell’energia elettrica e la riserva favore del distributore locale in ragione della tutela dell’autonomia locale. – 4. Il Piano Energetico Nazionale ed il riconoscimento della titolarità locale concorrente nel titolo gestorio dell’attività di distribuzione elettrica locale. – 5. Il Decreto Bersani e la proroga dei regimi esistenti quale prosecuzione della funzione municipalizzata della distribuzione elettrica locale. - 6. Il riconoscimento da parte del Decreto Bersani del “doppio regime parallelo” concessorio per la distribuzione elettrica locale: il disposto degli artt. 9 e 13. – 7. Il Decreto Marzano ed il consolidamento del preesistente regime concessorio dell’attività di distribuzione elettrica locale. – 8. Il ritorno alla matrice comunale della distribuzione elettrica locale in ragione della disciplina contenuta nell’art. 117 Cost. sulle materie di competenza regionale. – 9. Il persistente matrice comunale delle concessioni di distribuzione di energia elettrica locale.
1. Introduzione.
Il Decreto Bersani (D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79) in materia di energia elettrica, all’art. 9, prevedeva che cinque anni prima della scadenza - nel 2030 - del primo periodo concessorio, si avviasse un processo per l’assegnazione mediante gara delle nuove concessioni di distribuzione di elettrica locale.
La previsione normativa citata non indicava nel dettaglio in che modo tale processo di assegnazione delle nuove concessioni avrebbe dovuto attuarsi ma si limitava ad indicare un perimetro minimo e massimo dei cluster in gara: “per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale”.
Un simile richiamo alla dimensione comunale, unito al riferimento localistico contenuto nella legge delega dalla quale originò il Decreto Bersani (1), richiede un approfondimento interpretativo diretto ad identificare l’origine delle concessioni attualmente in essere in favore delle imprese locali di distribuzione elettrica.
Per pervenire a tale risultato non può, evidentemente, omettersi una rilettura storica complessiva dell’evoluzione organizzativa dell’attività di distribuzione elettrica locale.
2. La municipalizzazione del servizio di distribuzione elettrica locale.
L’attività di distribuzione di energia elettrica appare - per la prima volta – nel novero dei servizi pubblici locali in forza del disposto dell’art. 1, l. 29 marzo 1903, n. 103 (2); disposizione che è stata successivamente riprodotta nel disposto dell’art. 1, R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (3). Tale ultima disposizione risulta tuttora in vigore in ragione del fatto che il legislatore – con propria norma – ha abrogato recentemente talune disposizioni del citato Testo Unico ma non l’art. 1 n. 16 (4).
A dimostrazione della titolarità comunale del servizio sta la circostanza che, nei due testi legislativi citati, per il Comune vi era, sempre, la possibilità di affidare la gestione dei servizi elencati, in concessione a privati quale forma alternativa di affidamento di gestione di servizi pubblici da parte dell’ente titolare di essi (5).
3. La nazionalizzazione dell’energia elettrica e la riserva favore del distributore locale in ragione della tutela dell’autonomia locale.
Successivamente, nel tempo, l’attività di distribuzione elettrica è stata inclusa tra le attività oggetto della nazionalizzazione dell’energia elettrica attuata con 1. 6 dicembre 1962, n. 1643; ma con collegamento alla disciplina della municipalizzazione prevista dal Testo Unico del 1925, per le imprese distributrici locali nella titolarità dei Comuni era, però, contemplata all’art. 4 comma 1 n. 5 della L.16/1962 una esplicita esclusione (6) previa, tuttavia, il rilascio di una concessione da parte di ENEL il cui contenuto – sempre secondo la citata disposizione: «Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per la approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge» operando un rinvio a disposizione successiva.
La citata esenzione dalla nazionalizzazione è espressamente motivata dalla necessità di adempiere alla previsione dell’art. 5 Cost. (7) (8).
Il significato della disposizione contenuta nell’art. 4 della L. n. 1643/1962 è stato variamente esaminato da autorevole dottrina (9). Le tesi afferenti alla conservazione della piena municipalità del servizio erano basate sul fatto che la riserva delle attività elettriche doveva considerarsi incompleta perché il legislatore aveva previsto eccezioni a favore degli auto-produttori delle piccole aziende elettriche e degli enti locali. Per questi ultimi, il diritto di scelta - tra il mantenimento in esercizio delle aziende municipalizzate la loro cessione all'ENEL - derivava dall'articolo 5 della Costituzione a tutela delle autonomie locali, pertanto le amministrazioni locali risultavano portatrici di un interesse legittimo (10).
Altri osservavano che: «Senza sottovalutare la gravità del problema, saremmo d'avviso che la disposizione del n. 5 tende a salvaguardare l'autonomia degli enti locali nei limiti soltanto in cui le relative posizioni potevano considerarsi acquisite al momento dell'entrata in vigore della legge, e non già a fare di tali enti uno strumento normale d'azione dell'ENEL: difficilmente si spiegherebbe, altrimenti, che le concessioni siano state previste come meramente discrezionali, ed è abbastanza evidente che la nazionalizzazione è stata concepita in funzione d'interessi unitari che richiedono normalmente una forma di gestione diretta e prevalentemente accentrata» (11).
Per quanto riguarda tesi più restrittive si osservava che: «Il valore della norma di riserva introdotta dalla legge 1643 è assoluto, per il futuro, nel senso che da oggi in poi nessun comune potrà più assumere la gestione di servizi (municipali) concernenti la energia elettrica. Per il passato e per il presente la legge ha voluto introdurre, all'art. 4 n. 5, una norma che può essere considerata come disposizione di diritto transitorio. (…)» (12).
Perciò, fino a che non fosse stata assentita la concessione dell’ENEL, permanevano in vigore i precedenti atti di municipalizzazione quale titolo per l’esercizio dell’attività di distribuzione.
Ma anche nel caso in cui la concessione fosse stata assentita da ENEL restava il fatto che: «Concessionario dell'ENEL è il comune, non la impresa del comune, anche se gestita in azienda speciale e anche se data in concessione» (13). Perciò anche in tale ultima ipotesi il titolo per l’esercizio da parte dell’azienda municipalizzata locale dell’attività di distribuzione elettrica derivava sempre da Comune beneficiario della concessione ENEL.
Nel 1969 venne sospeso il rilascio delle concessioni da parte di ENEL (14). Tale situazione di persistente discrepanza tra disciplina legale (concessione ENEL) e situazione reale (persistere del titolo di svolgimento dalla legge sulla municipalizzazione) venne stigmatizzato dalla Corte dei Conti nel 1979 (15).
4. Il Piano Energetico Nazionale ed il riconoscimento della titolarità locale concorrente nel titolo gestorio dell’attività di distribuzione elettrica locale.
La situazione trovò evoluzione nel disposto dell’art. 21 della L. 9 gennaio 1991, n. 9 (Piano Energetico Nazionale) la quale attuò i seguenti atti: (i) al comma 10 provvedeva ad abrogare il disposto dell’art. 4 comma 5 della L. n. 1643/1962; (ii) al comma 1 si prevede il rilascio a favore delle imprese locali di una concessione da parte di ENEL (16) ciò significa che – come attesta la formulazione della norma - “la forma contrattualistica diveniva il fondamento dei rapporti tra Enel ed enti locali come già avvenuto per lo sviluppo del servizio di distribuzione del metano, criteri e contenuti dei contratti sarebbero stati trattati collettivamente da Enel e Federelettrica demandando ad accordo con le singole aziende la soluzione di problemi locali e specifiche a loro volta le AEM avrebbero acquisito personalità giuridica divenivano titolari delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche (…) a sua volta, la direzione dell'Enel riconosceva che sulla base della nuova regolamentazione il rapporto di concessione si costituisce non già come un provvedimento del concedente che ne predetermina il contenuto ma con atto bilaterale accessorio e contestuale al provvedimento concessione che regola tutti gli aspetti del rapporto su basi fittizie” (17); (iii) e, soprattutto, come prevede il comma 7, “Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni” cioè viene superata la riserva di attività a favore di Enel per come disciplinata dalla citata norma e, quindi, le imprese locali concorrono nella riserva di attività (18).
5. Il Decreto Bersani e la proroga dei regimi esistenti quale prosecuzione della funzione municipalizzata della distribuzione elettrica locale.
In questo contesto, nel quale le imprese elettriche locali concorrono nella riserva di attività di distribuzione di energia elettrica, viene approvato l’art. del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (anche detto Decreto Bersani) che - in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – interviene sulla disciplina giuridica prorogandone la continuazione del servizio.
In particolare, con l’art. 9 comma 1 del Decreto Bersani si prevede che: «Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, (…) continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030».
Il significato della disposizione è stato chiarito dalla dottrina giuridica nel senso che: “Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto n. 79 transitano, senza soluzione di continuità, nel nuovo assetto del mercato elettrico. In base all'art. 9, 1° comma, infatti, "continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate... dal ministro... entro il 31 marzo 2001, aventi scadenza il 31 dicembre 2030"
In particolare, si viene a creare, in forza del Decreto Bersani: «Il primo "regime di concessione" (art. 9, 1° comma, D.Lgs. n. 79/99), che deve essere considerato attualmente in vigore, deriva dall'adeguamento della nazionalizzazione dell'energia elettrica con la istituzione dell'Enel e dalla originaria municipalizzazione per le imprese elettriche degli enti locali. Tale fondamento legislativo è alla base della trasformazione della gestione diretta all'attuale titolo concessorio, il quale è tuttora basato sulla riserva legale di attività e sui diritti esclusivi a favore di questi soggetti. Il secondo "regime di concessione", (art. 9, 2° comma, D. Lgs. n. 79/99) entra in vigore allo spirare del primo allo scadere del trentennio, introducendo la contendibilità della distribuzione ed il conseguente riconoscimento dei diritti esclusivi. Alla gara possono partecipare tutti gli imprenditori in possesso dei necessari requisiti.» (19).
L’impostazione proposta ed il suo riferimento all’originaria municipalizzazione del servizio è stata fatta propria dalla dottrina successiva che si è occupata dell’argomento (20) che ha peraltro rilevato che la “concessione” ai distributori di cui fa parola l’art. 9 del Decreto Bersani altro non è se non “un semplice atto abilitativo” (21).
6. Il riconoscimento da parte del Decreto Bersani del “doppio regime parallelo” concessorio per la distribuzione elettrica locale: il disposto degli artt. 9 e 13.
Il Decreto Bersani interveniva, quindi, a realizzare una sorta di doppio regime parallelo per quanto riguarda al distribuzione elettrica locale abrogando, pertanto, implicitamente quanto previsto dalla legge di nazionalizzazione del 1962 in tale materia: in particolare la “subordinazione” concessoria delle imprese elettriche locali rispetto da ENEL che non aveva mai avuto attuazione; tale assetto era stato già anticipato dall’art. 21 comma 7 del Piano Energetico Nazionale del 1991 che poneva le imprese elettriche locali su di un piano di equivalenza con ENEL stessa.
Infatti, accanto all’art. 9 dedicato ai distributori locali, veniva ridisegnato all’art. 13, l’assetto di Enel S.p.A. prevendo la separazione in entità societarie per lo svolgimento delle singole attività (22).
Successivamente con il Decreto Ministero delle Attività Produttive, decreto 13 ottobre 2003 venivano elencati i comuni nei quali veniva confermata la concessione per la distribuzione dell’energia elettrica già assentita all’Enel S.p.A. con decreto del 28 dicembre 1995.
7. Il Decreto Marzano ed il consolidamento del preesistente regime concessorio dell’attività di distribuzione elettrica locale.
Tra i successivi interventi legislativi sulla materia assume particolare rilievo il Decreto Marzano (23) con il quale è stata attuata la Direttiva 03/54/CE del 26 giugno 2003.
Con tale strumento normativo, con riguardo all’attività di distribuzione, non si è modificato il quadro poiché si è fatto un generico riferimento alla concessione: così l’art. 1 comma 2 lett. c) della L. n. 239/2004 (24) e con salvezza delle concessioni in essere (25). In giurisprudenza hanno ribadito - con riguardo al Decreto Bersani - che si era trattato di proroga dei regimi esistenti che: «(…) per i concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica. In questo caso le norme di settore (…) essendosi limitate unicamente a (…) ad autorizzare la prosecuzione dei rapporti concessori in corso, in regime di moratoria, sino al 2030, salva l’applicazione dei principi di evidenza pubblica per le future concessioni da rilasciare dal2030 in poi» (26).
8. Il ritorno alla matrice comunale della distribuzione elettrica locale in ragione della disciplina contenuta nell’art. 117 Cost. sulle materie di competenza regionale.
La vicenda legislativa trova una propria ulteriore evoluzione con il nuovo disposto dell’art. 117 Cost. - introdotto con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1- che ha, implicitamente, trasferito alle Regioni (e, per le ragioni di successivamente indicate eventualmente indicate, ai Comuni) la competenza in materi di distribuzione elettrica locale (27).
Infatti, il disposto dell’art. 117 comma 3 Cost. prevede che: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (…) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; (…) Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
La distribuzione elettrica nazionale non è altro che l’attività di dispacciamento che è svolta in regime di monopolio da Terna S.p.A.
Poiché l’art. 117 comma 4 Cost. prevede che: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» risulta conseguente che, al netto della distribuzione elettrica nazionale (dispacciamento) - oggetto di potestà concorrente – la distribuzione elettrica locale sia di competenza regionale.
Considerato che l’art. 118 Cost. prevede che: «Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.» ed atteso il disposto dell’art. 9 comma 4 del Decreto Bersani (28), ne dovrebbe conseguire che, a decorrere dal 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 117 comma 3 e 4 Cost. e dell’art. 118 comma 2 Cost. la potestà concessoria in materia di distribuzione elettrica locale compete ai Comuni, rafforzando in questo modo la previsione dell’art. 5 Cost. (29).
Si deve rilevare che talune Regioni (a statuto ordinario: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana; ed a statuto speciale: Friuli e Venezia Giulia) hanno legiferato in materia di distribuzione di energia elettrica (30).
9. La persistente matrice comunale delle concessioni di distribuzione di energia elettrica locale.
Il lungo percorso legislativo, iniziato con la legge sulle municipalizzazioni del 1903, in un paradossale gioco dell’oca è ritornato alla sua situazione originaria: o, forse, si potrebbe dire che in realtà non si è mai mosso da tale punto di partenza, se è vero che art. 1, R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578 risulta tuttora vigente.
Ma vi è una ulteriore evidenza; il processo di attribuzione di competenze alle regioni, avviato con la riformulazione dell’art. 117 Cost., se combinato con l’assetto della dimensione territoriale minima previsto dall’art. 9 del Decreto Bersani collocato entro il territorio del singolo comune (31), consente di ribadire la provenienza comunale della concessione di distribuzione elettrica locale.
Tale interpretazione risulta attuale anche alla luce dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, relativo al riordino dei servizi pubblici locali il quale mantiene ferme le norme pregresse in materia di “bacini nei servizi pubblici a rete”, confermando, quindi, la dimensione comunale per quanto attiene alla distribuzione elettrica locale prevista dall’art. 9 del Decreto Bersani.
Professsore associato di diritto commerciale, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Bergamo.
([1])Art. 36 L. 24 aprile 1998, n. 128: “Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (…) d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali” (corsivo aggiunto)
([2]) Art. 1 L. 103/103: «I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dilla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti: (…) 2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata; (…) 16° produzione e distribuzione di forza metrico idraulica ed elettrica e costruzione degl'impianti relativi». Per i riferimenti al processo di municipalizzazione dei servizi cfr. Troccoli, voce Municipalizzzazione dei servizi pubblici, in Noviss. Dig. It., Torino, 1964, X, 988.
([3]) “Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie”
([4]) D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” Art. 37 Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento «1. Sono abrogati: a) l'articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».»; tuttavia, si è pronunciato per l’abrogazione tacita della norma Albano, voce Energia elettrica, in Noviss. Dig. It., Torino, 1982, App. III, 338 nt. 12.
([5]) Cfr. art. 26 regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578: «I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non siano, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo».
([6]) Art. 4 comma 1 n. 5: « 5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, (…)potranno ottenere dall'Ente Nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per la approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.»
([7]) Art. 5 Cost.: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.
([8]) Cfr. Bolchini, Le ragioni del decentramento: enti locali, aziende municipalizzate ed ENEL, in Zanetti (a cura di), Storia dell’industri elettrica in Italia. 3. Gli sviluppi dell’Enel 1962-1990, Roma-Bari, 1994, 175.
([9]) Amorth, Problemi generali sulla posizione giuridica degli enti locali di fronte alla legge sulla nazionalizzazione, in Le aziende elettriche municipalizzate e la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Atti del convegno di studio svoltosi a Venezia nei giorni 11 12 ottobre 1963, 27; Astuti, Podda, Posizione giuridica della EELL secondo le leggi di nazionalizzazione, ibidem, 55; Basile, Le AM nel quadro della nazionalizzazione dell'energia elettrica, ibidem 81; Giannini, Problemi giuridici delle imprese elettriche municipali a seguito della nazionalizzazione dell'energia elettrica, p 91 (anche in Atomo, Petrolio, Elettricità, 1963 e in Scritti, Milano, 2002, V, 109;
([10]) Amorth, op. loc. ult. cit.
([11]) Landi, voce Nazionalizzazione (energia elettrica), in Enc. Dir., Milano, 1965; XV, 882.
Giannini, op. loc. ult. cit.
([13]) Giannini, op. loc. ult. cit.
([14]) Bolchini, op. cit. 192 e nt. 42.
([15]) Corte dei Conti, Concessione di esercizio di attività elettriche ad enti locali, in Foro amministrativo 1979,790
([16]) Art. 21 comma 1 L. n. 9/1991: «Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate ».
([17]) Bolchini, op. cit., 212-213.
([18]) Art. 1 comma 1 L. n. 1643/192 «È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica».
([19]) Di Gaspare, Il mercato comunitario dell'energia elettrica e la concessione di distribuzione dopo il D.Lgs. 79/99, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2001, 29.
([20]) Napolitano, Servizi pubblici. Energia elettrica e gas, in Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2003, 2236.
([21]) Gentile, La riforma del settore elettrico: continuità e discontinuità dell’intervento pubblico, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 1999, 285.
([22]) Art. 13 comma 2 lett. b): «L'ENEL S.p.a. costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività: b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati»
([23]) Legge 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
([24]) L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia: «Le attività del settore energetico sono così disciplinate: c) le attività di distribuzione di energia elettrica (…) sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.
»
([25]) Cfr. L. 23 agosto 2004, n. 239 art. 1 comma 33: « Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere».
([26]) Consiglio di Stato, Adunanza Sezione II, 13 luglio 2018 n. 1823 relativa all’ambito di applicazione dell'art. 177 del Codice dei contratti alle concessioni di servizio elettrico rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione del d.lgs. n. 79 del 1999.
([27]) Si veda su questo punto Corte Cost., 28 giugno 2006, n. 248.
([28]) «è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale».
([29]) Art. 5 Cost.: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”
([30]) Cfr. Lombardia: art. 29 comma 3 L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) « Con regolamento regionale sono determinate le modalità , le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica»; Liguria: L.R. 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia); Toscana: art. 3 comma 1 lett. c) L. R. 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia); Emilia Romagna: L. R. 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in tema di energia); Friuli Venezia Giulia: L. R. 11 ottobre 2012 , n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).
([31]) Situazione, questa, oggetto di conferma anche per E Distribuzione S.p.A., posto che il Decreto Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003 negli allegati 2 e 3 elenca individualmente i singoli comuni nei quali è assentita la concessione a E Distribuzione.