ACCESSO AGLI ATTI, LA RICHIESTA MASSIVA E SPROPORZIONATA È ABUSO DEL DIRITTO
Con la sentenza n. 9470/2024 il Consiglio di Stato, sezione IV, ha ribadito che è legittimo il provvedimento di diniego su una istanza di accesso civico generalizzato che si riferisca a un numero elevato e indefinito di atti aventi natura eterogenea, senza neppure l’indicazione di un intervallo temporale entro cui collocare i documenti richiesti.
La pronuncia è conforme a un orientamento pacifico in materia, ma si caratterizza per la motivazione particolarmente innovativa, che estende all’accesso agli atti la costruzione giurisprudenziale dell’abuso del diritto quale declinazione del principio di buona fede, che attua a sua volta principio di solidarietà politica, economica e sociale ex articolo 2 della Costituzione.
Il fatto
Un’impresa operativa nel settore dei servizi ambientali afferenti al trasporto, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani si rivolgeva a una società in house formulando istanza di accesso ai sensi della legge 241/1990, del dlgs 33/2013 (accesso civico) e del dlgs 195/2005 (accesso alle informazioni ambientali) per ottenere tutti gli atti posti in essere dalla società e dai soci a partire dalla data della sua costituzione, tra cui il piano industriale, la documentazione recante le attività di direzione e l’esercizio del controllo analogo sulla società pubblica, le relazioni annuali redatte dal cda, nonché le convenzioni e i patti parasociali tra soci.
A fronte del diniego ottenuto l’impresa adiva il Tar Lombardia, che con decisione n. 347/2024 respingeva il ricorso negando la possibilità di accoglimento per tale domanda di accesso massiva, ritenuta produttiva di un carico irragionevole di lavoro, nonché suscettibile di interferire con il buon andamento della Pa.
Palazzo Spada ha confermato la decisione impugnata, ravvisando però l’esigenza di integrarla con alcune interessanti considerazioni in ordine all’abuso del diritto, quale istituto di carattere trasversale che nell’ambito dell’ordinamento ha assunto il ruolo di fungere da argine all’esercizio “formalmente ineccepibile” e “sostanzialmente distorto” della situazione di vantaggio di cui un determinato soggetto risulti titolare.
L’abuso del diritto
Secondo i giudici l’abuso del diritto è un istituto che “sortisce l’effetto di correggere (o, in alcuni casi di impedire) l’applicazione dello strictum jus, temperando il principio secondo cui qui iure suo utitur neminem laedit ed evitando che possano trovare giuridico riconoscimento (…) pretese assiologicamente non giustificate, azionate o esercitate facendosi scudo di una qualche norma giuridica, di cui colui che agisce pretende di fare applicazione rigidamente, basandosi esclusivamente sull’interpretazione letterale della disposizione e senza rapportarla agli altri limiti (…) emergenti dall’ordinamento”.
Di qui l’assunto secondo cui l’abuso commesso mediante la presentazione di istanze di accesso civico a carattere massivo e sproporzionato costituisce un limite invalicabile al loro accoglimento.
Ad analoga conclusione il collegio è pervenuto per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali di cui al dlgs 195/2005, volto a garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalla Pa.
Al riguardo la sezione ha osservato che, sebbene l’accesso alle informazioni di cui sopra possa essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse, permane l’esigenza che la domanda di accesso non venga formulata in termini eccessivamente generici, oltre al fatto che, nel caso di specie, la tipologia dei documenti richiesti manifestava che l’interesse fatto valere dall’impresa non era affatto di tipo ambientale, ma era volto al secondo fine di acquisire informazioni di natura diversa. |