HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Le gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas: un aggiornamento.
di Giosuè Nicoletti 21 febbraio 2008
Materia: gas / disciplina

LE GARE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS: UN AGGIORNAMENTO

1. Scadenza delle concessioni

In sintesi: le scadenze delle concessioni sono le seguenti:

31.12.2012 se affidate con gara (deve intendersi: gara formale con pubblicazione di bando e senza rinnovi a trattativa privata)

31.12.2007 nell’ipotesi ordinaria

31.12.2009 se la società concessionaria è in possesso di uno dei requisiti premiali previsti dal decreto LETTA (D.Lgs. 164/00: dimensioni o partecipazione privata pari o superiore al 40%).

Resta ferma l’ipotesi (salvo il termine del 31.12.1012 considerato non prorogabile) di riconoscimento discrezionale da parte dell’Ente locale del bonus di un anno per motivi di interesse pubblico ed, ovviamente resta ferma la scadenza naturale da convenzione, se precedente alle date sopra indicate.

2. Adempimenti: il bando tipo

La legge 222/07 prevede che venga emanato entro il 1 marzo p.v. il "bando tipo" contenente i criteri di gara e di valutazione delle offerte. I termini di legge sono considerati "ordinatori" e, pertanto, il bando potrà essere validamente emanato anche dopo tale data. Al riguardo si può discutere se in assenza del bando tipo, decorsi i tre mesi possa (o si debba) bandire la gara alla condizione che il bando rispetti i principi indicati dall’articolo 46 bis (che in gran parte ripetono quelli statuiti dal decreto Letta) fatto salvo quanto si dirà al punto seguente.

3. Adempimenti: definizione degli ambiti territoriali minimi e dei bacini ottimali

L’articolo 46 bis sopra citato prevede che i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e autonomie locali determinano entro il 1° dicembre 2008 gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare a partire da quelli tariffari. Per ciascun bacino ottimale di utenza le gare sono bandite (non necessariamente aggiudicate) entro due anni dall’individuazione di questo ambito territoriale e quindi come termine massimo entro il 1.12.2009.

Superando la infelice formulazione della norma, la migliore dottrina distingue l’ambito territoriale minimo (obbligatorio), che deve essere definito dalle Autorità di Governo, dal bacino ottimale (facoltativo) successivamente determinato dagli enti locali e che può avere dimensioni uguali o superiori all’ambito minimo.

Di norma le future gare dovranno essere condotte in forma associata dagli enti locali: i due anni 2008 e 2009 (come periodo massimo) sono appunto concessi agli enti locali per le più opportune intese (ove necessarie) ex articolo 30 del TUOEL. Naturalmente questa regola non si applica ai Comuni di maggiori dimensioni che, da soli, raggiungono l’ambito territoriale minimo (indicato in alcuni studi preliminari in 100.000 utenti, limite indicato anche nell’articolo 15 del Decreto "Letta").

Come risulta dal comma 2 dell’articolo 46 bis la determinazione degli ambiti territoriali minimi avviene su proposta dell’Autorità per l’energia ed il gas. Questa, con lodevole tempestività, con delibera n. 8 del 15 febbraio u.s., ha avviato un procedimento al fine della formulazione delle proposte di sua competenza richiamando, nelle premesse, la propria precedente deliberazione n. 170/04 che prevede per il secondo periodo di regolazione, la definizione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per "ambito tariffario". Nei casi in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione o gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario, l’ambito tariffario coincide con l’insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione di gas naturale da una o anche più imprese di distribuzione.

L’Autorità, nella identificazione degli ambiti territoriali minimi, terrà conto anche delle caratteristiche tecniche delle reti e dell’integrazione funzionale tra i gasdotti locali.

4. Problemi aperti

Vi possono essere concessioni già scadute o che scadranno nei prossimi mesi per termine naturale; altre che rientrano nella scadenza anticipata prevista dal Decreto Letta e successive modificazioni.

Secondo le prime impostazioni dottrinali (ovviamente mancano pronunzie giurisprudenziali) le tesi sono le seguenti:

- la prima, più attenta alle finalità della riforma UE che vuole l’introduzione di un mercato concorrenziale, ritiene che si possano avviare sin d’ora le gare anche da parte del singolo Comune o – ipotesi già prevista anche dal Decreto "Letta" – in forma associata da Comuni contermini con identica scadenza concessoria. Per il bando, in assenza di quello "tipo", si può fare riferimento ai principi stabiliti dal decreto 164/00 d’altronde quasi sempre rispettati dalle amministrazioni comunali oppure a quelli contenuti nella delibera n. 55 dell’8/4/2004 dell’AEEG peraltro mai approvato dal Ministero.

- la seconda tesi, più attenta al tenore letterale della Legge, ritiene che per avviare le gare si debba attendere anzitutto l’approvazione del "bando tipo" e cioè dei criteri di gara e di valutazione delle offerte e, quindi, la definizione dell’ambito territoriale minimo nonchè le eventuali successive convenzioni tra i Comuni per la definizione del bacino ottimale essendo scontato, come già detto, che d’ora in poi le gare debbono essere condotte in forma associata ovviamente se il singolo ente non raggiunge le dimensioni minime che saranno definite. Seguendo questa tesi si realizzerebbe una proroga di fatto di tutte le concessioni anche di quelle che sono venute o verranno in scadenza per termine naturale. Tuttavia non è chiaro se la proroga di due anni a partire dall’individuazione dell’ambito territoriale minimo possa valere anche per quegli enti che non addivengono alle disposizioni di un "bacino ottimale di utenza" di dimensioni maggiori.

5. Il canone di concessione

L’articolo 46 bis in esame, al comma 4, detta disposizioni in tema di canone e precisamente:

a) si tratta di un "canone" della concessione di distribuzione che non riguarda, quindi, l’ipotesi relativa alla concessione, di ben altra natura, relativa all’uso di reti di proprietà dell’ente locale e che è sempre stato corrisposto anche se, talvolta, nei bandi di gara viene richiesto un solo "canone" o "corrispettivo" comprensivo dell’uso delle reti e del diritto di "concessione";

b) la decorrenza è stabilita al 1° gennaio 2008;

c) la norma riguarda gli enti locali interessati alle nuove gare e cioè quelle che vengono differite ope legis, beninteso ove si accetti la seconda tesi di cui al punto 5.

La ratio della norma sarebbe la seguente: se l’ente potesse bandire le gare otterrebbe certamente un canone di concessione e, quindi, la legge prevede una sorta di "ristoro" del mancato ricavo. In verità questo "ristoro" indicato nella misura massima del 10% del VRD è da giudicare pressocchè simbolico se si considerano i risultati delle gare degli anni decorsi concluse con canoni che partono dal 45% (ammesso anche dall’AEEG come base di gara) fino all’80% del VRD (sebbene percentuali troppo alte possono essere sospette di "anomalia" da verificare);

d) la norma in esame stabilisce che è possibile incrementare il canone; secondo una interpretazione strettamente letterale, quindi, non potrebbe essere previsto ex novo un canone, dato che non si può incrementare l’inesistente. Nella realtà, e nonostante l’obbligo previsto dal Testo unico per la finanza locale (articolo 265 del RD 1175/1931 n. 5), il canone di concessione (del servizio) in molti casi non è stato corrisposto anche perché i concessionari sostenevano che non era possibile il suo recupero in tariffa.

Se la ratio è quella risarcitoria per la perdita connessa al differimento della gara non è comprensibile questa differenziazione tra enti locali per cui ritengo sia accettabile l’interpretazione secondo la quale è possibile incrementare anche il canone "zero". D’altronde nella lingua italiana (ZINGARELLI) si definisce il termine "incremento" come "aumento" e, quindi, come somma il cui risultato è comunque positivo anche se uno dei due addendi è zero (non così se si moltiplicasse);

la norma prevede che i proventi del canone vengano destinati prioritariamente all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti;

e) il "tetto" del 10% è stabilito per le concessioni che proseguono ope legis, ma non si applica alle nuove gare potendosi prevedere nel bando un canone più elevato (come già richiamato può essere posto a base di gara il 45% e del VRD con possibili offerte al rialzo). Si deve ritenere che il vincolo previsto dal comma 3 dell’articolo 46 bis e richiamato alla lettera d) non si applichi per i canoni realizzati con le nuove gare; i relativi ricavi potranno quindi essere acquisiti al Bilancio comunale;

f) è divisa la dottrina sulla natura della facoltà di incrementare fino al 10%, cioè se si tratti di un diritto potestativo dell’ente concedente o sia soggetta al consenso del concessionario; opinione più attendibile è che si tratta di un diritto-dovere dell’ente locale.

6. Le decisioni della Corte di Giustizia UE

Con ordinanza del 4/8/06 n. 964 il TAR Lombardia sezione di Brescia ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE alcuni quesiti relativi alla proroga generalizzata al 31.12.2007 (e ricorrendo alcune condizioni al 31.12.2009) delle concessioni per il servizio distribuzione gas che il TAR medesimo ritiene contrastante con le norme del Trattato e con l’obbligo per gli Stati membri di conseguire l’obbiettivo della liberalizzazione del mercato del gas naturale entro il termine del 1 luglio 2007.

A quanto si è appreso la Corte ha esaminato la questione il 21 febbraio 2008, ma non sono ancora note le decisioni.

Qualora, come non è improbabile, la Corte, accogliendo anche la tesi della Commissione UE, ritenga fondate le perplessità del TAR Brescia cadrebbe la proroga "speciale" al 31.12.2009 e, benché non considerata dall’Ordinanza del TAR, anche il bonus discrezionale di un anno.

Resterebbe, comunque, aperta la questione relativa alla possibilità di bandire le gare anche in assenza del "bando tipo" e della definizione degli Ambiti territoriali minimi.

7. Scadenza delle concessioni e adempimenti

In allegato:

a) la tabella elaborata dai nostri esperti in ordine alle scadenze delle concessioni gas a seguito delle ultime modifiche apportate dalla Legge 222/07 e dalla Finanziaria 2008.

b) Scadenza degli adempimenti.

 

SITUAZIONE SCADENZA CONCESSIONI (1)

DECRETO LETTA

Dec. L.vo 164/00

DECRETO

Legge 273/05

Con gara

31/12/2012

Idem

Senza gara e senza requisiti

31/12/2005

31/12/2007

Con requisiti speciali (proroghe cumulabili)

Utenza > 100.000

o 1.000.000 mc

Capitale privato ³ 40%

Fusione con raddoppio utenze

 

 

due anni

due anni

un anno

 

 

31/12/2009

+ eventuale bonus di 1 anno per motivi di pubblico interesse

 

 

SITUAZIONE SCADENZE CONCESSIONI (2)

LEGGE 222/07

FIN. 2008

Con gara

31/12/2012

31/12/2012

Senza gara e senza requisiti

31/12/2009

31/12/2007 (+)

Senza gara con requisiti speciali

31/12/2011

31/12/2009 (+)

(+) più eventuale bonus di 1 anno

SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI FINANZIARIA 2008

(ART. 2, COMMA 175)

Definizione bando tipo di gara (Governo)

01/03/2008

ATM (Ambito Territoriale Minimo) (Governo)

01/12/2008

Definizione Bacino Territoriale Ottimale e

gare per affidamento servizio (max) (Enti Locali)

01/12/2010

 

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici