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Il formulario per il trasporto dei rifiuti nel dlgs 152/2006 e nella giurisprudenza.
di Bernardino Albertazzi 5 gennaio 2010
Materia: ambiente / rifiuti

 

IL FORMULARIO PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI NEL DLGS 152/2006

E NELLA GIURISPRUDENZA (1)

 

L’ART. 193 DEL DLGS 152 DEL 2006

 

L’art. 193 del Dlgs 152 del 2006 e s.m. si occupa di trasporto dei rifiuti, in modo analogo all’art. 15 dell’abrogato decreto 22 del 1997. Rimangono immutate le disposizioni in tema di dati indispensabili del formulario nonchè di compilazione e conservazione da parte dei vari soggetti di cui ai commi 1 e 2.

 

“1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

 

   a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

 

   b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

 

   c) impianto di destinazione;

 

   d) data e percorso dell'istradamento;

 

   e) nome ed indirizzo del destinatario.

 

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.”

 

In merito al requisito sub a), merita evidenziare la non alternatività tra l’indicazione del produttore del rifiuto e del detentore dello stesso, quando tali soggetti non coincidono. La legge richiede infatti l’indicazione dei dati “del produttore e del detentore”.

 

L’art. 193 comma 3 dispone:

 

“3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.”

 

Esso ripropone tal quale il disposto dell’art. 15, comma 3 del Dlgs 22 del 1997 che aveva creato non pochi problemi applicativi in quanto non esistono norme specifiche sull’imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi, mentre esistono invece specifiche sull’imballaggio ed etichettatura delle merci pericolose. E’ dato ben noto che non sussiste piena corrispondenza in senso biunivoco tra rifiuti pericolosi e merci pericolose. Tale corrispondenza doveva essere accertata, già ai sensi del dlgs 22 del 1997, con un apposito decreto ministeriale che non è mai stato emanato. Il problema su esposto è stato risolto solo per quanto attiene alla disciplina del deposito temporaneo, dal Dlgs 4/2008.

 

Esenzioni

 

L’art. 193 comma 4 dispone:

 

“4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.”

 

Tale comma ripropone, con modifiche, il disposto dell’art. 15, comma 4 (2) del Dlgs 22 del 1997.

 

La seconda parte del comma è palesemente in contrasto con la normativa comunitaria, che non prevede esenzioni dall’obbligo del formulario in relazione alla quantità di rifiuti trasportati. Si deve però rilevare che l’esclusione dal formulario è stata limitata, dal T.U., al trasporto che deve essere effettuato dal produttore :

 

   1) “in modo occasionale e saltuario”,

   2) “di rifiuti non pericolosi” (mentre nel testo previgente erano contemplati anche i pericolosi) .

 

Rimane invece confermata la quantità definita nei trenta chilogrammi o di trenta litri. Si deve altresì rilevare che è sparito il limite temporale. Nel T.U. non si parla di “trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno” ma soltanto di un limite di trenta chilogrammi o di trenta litri .

 

Se tale limite dovesse essere interpretato come riferito ad ogni singolo trasporto, verrebbe avallata la possibilità di effettuare un numero giornaliero indefinito di trasporti non superiori a trenta chilogrammi o trenta litri . Essendo non più necessario il formulario, sarà molto difficile per gli organi di controllo verificare quanti viaggi in un giorno sono stati compiuti. Stando così le cose diventa difficile verificare altresì la “non saltuarietà” e la “non occasionalità” del trasporto.

 

La prima parte della disposizione (non modificata dal TU) aveva creato non pochi problemi applicativi sotto il seguente profilo. E’ fatto noto che il soggetto che gestisce il servizio pubblico di trasporto dei rifiuti si avvale talvolta, per la raccolta ed il trasporto di talune frazioni di rifiuti, di soggetti terzi appaltatori, che svolgono quindi in suo nome e per suo conto un segmento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

 

Non era e non è evidente se l’esenzione dal formulario riguardi esclusivamente il soggetto che gestisce il servizio pubblico di trasporto dei rifiuti quando esso operi direttamente tale trasporto, cioè con propri mezzi e con proprio personale, oppure si estenda anche al soggetto appaltatore che per nome e per conto del soggetto che gestisce il servizio pubblico trasporta una parte dei rifiuti urbani e assimilati presenti sul territorio.

 

Novità per il trasporto dei rifiuti agricoli dalla legge 205/2008

 

L’Art. 4-quinquies della legge n.205 del dicembre 2008 ha disposto che:

 

“1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

 

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;

 

b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».

 

Il nuovo comma 4-bis dell’art.193 dispone dunque l’esenzione dall’obbligo di utilizzare un formulario di identificazione nell’ambito di un trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, quando l’oggetto del trasporto sia costituito da rifiuti speciali costituiti da “a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, qualora sussistano le seguenti condizioni:

 

   1) il trasporto sia effettuato dal produttore dei rifiuti stessi

   2) il trasporto sia occasionale e saltuario

   3) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

   4) il produttore dei rifiuti abbia stipulato una convenzione con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, finalizzata al conferimento dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali,

   5) i rifiuti oggetto del trasporto non ecceda la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri. (per ciascun trasporto? Per ciascuna giornata?).

 

Tale esclusione, per quanto singolare nell’ambito della normativa vigente, non si pone in contrasto con la vigente direttiva-quadro rifiuti (n.12 del 2006) la quale impone l’obbligo del formulario al solo trasporto di rifiuti pericolosi.

 

Ancora sull’art.193: fanghi di depurazione, oli esausti, sottoprodotti di origine animale

 

Dispone il comma 7:

 

“7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.”

 

La normativa a cui si fa riferimento è il Regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 e S.M., per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

 

Il testo originario del comma 8 dell’articolo in esame disponeva che:

 

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.”

 

Tale disposizione era apprezzabile in quanto il rinvio al Dlgs 99 del 1992 già garantiva la predisposizione di un documento in tutto e per tutto analogo al formulario. Il T.U. evitava dunque una inutile duplicazione che pure era stata avallata dal Ministero dell’ambiente con la nota Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98 “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.” , punto 1, “lett.z) nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", al formulario di identificazione dovra' essere allegata la "scheda di accompagnamento" prevista dall'art. 13, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.”

 

Il testo riformato dal Dlgs 4/2008 del comma 8 dell’art. 192 dispone:

 

“8.   La   scheda   di accompagnamento   di   cui all’articolo 13 del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1.        Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n.99 del 1992 non            previste           nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello  spazio  relativo  alle annotazioni   del   medesimo formulario.”

 

Dunque, pur con le stesse finalità, la nuova norma dispone in maniera opposta alla previgente, in quanto oggi è il formulario di identificazione che sostituisce la scheda   di accompagnamento   di   cui all’articolo 13 del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e non viceversa.

 

Tuttavia, vista la non totale sovrapponibilità dei due documenti è il medesimo comma 8 a disporre che le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del Dlgs n.99 del 1992 non previste  nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello  spazio  relativo  alle annotazioni   del   medesimo formulario.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 del decreto del 1992:

 

“Art. 13. Scheda di accompagnamento. -

1. Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.

2. Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato nell'allegato III A.

3. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.”

 

Viene eliminata una ulteriore inutile duplicazione di documenti con il disposto di cui al comma 13, che dichiara che il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce , a tutti gli effetti , il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati” ( a favore della duplicazione si era espresso in passato il Ministero dell’ambiente con la già cit. circolare del 1998, punto1, “lett. u) il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall'allegato F al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392” ) che viene di seguito riportato.

 

Viene poi confermato, con norma di legge (comma 9), quanto precedentemente già desumibile dal decreto ministeriale 148, e cioè che la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto di rifiuti.

 

In base al comma 10:

 

“il documento commerciale, di cui all’articolo 7 del “Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano” per gli operatori soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.”

 

Il richiamato articolo 7 dispone:

 

“Articolo 7 Raccolta, trasporto e magazzinaggio

 

2. Durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale oppure, ove richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario. I documenti commerciali e i certificati sanitari devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II ed essere conservati per il periodo ivi specificato. Essi contengono in particolare informazioni sulla quantità e sulla descrizione del materiale nonché sulla sua marcatura.

A sua volta l’allegato II contiene le seguenti disposizioni:

“ALLEGATO II

CAPITOLO III

Documenti commerciali e certificati sanitari

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale o, nei casi previsti dal presente regolamento, da un certificato sanitario.

2. I documenti commerciali devono specificare:

a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

b) la descrizione dei materiali, compresi i dati di cui al capitolo I, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare;

c) la quantità dei materiali;

d) il luogo di origine dei materiali;

e) il nome e l'indirizzo del trasportatore;

f) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario; e

g) ove del caso:

i) il numero di riconoscimento dell'impianto di origine; e

ii) la natura e i metodi del trattamento.

3. Il documento commerciale deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

4. Il modello del documento commerciale può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

5. I certificati sanitari devono essere rilasciati e firmati dall'autorità competente.

CAPITOLO V Conservazione dei documenti

Il documento commerciale e il certificato sanitario di cui al capitolo III e i registri di cui al capitolo IV devono essere conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione all'autorità competente.”

Come risulta dalle norme sopra riportate, nel caso di trasporti di ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano le copie del documento di trasporto sono solamente tre. Ci si chiede quindi in quale modo possa funzionare il meccanismo di esonero dalla responsabilità per il detentore, previsto dall’art. 188, terzo comma, che dispone:

“3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.”

 

Norme transitorie

 

Con il disposto di cui al comma 5(3) è fatto obbligo, al Ministro dell’ambiente, di definire la disciplina di carattere nazionale relativa al trasporto dei rifiuti, mediante decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del T.U..

 

In via transitoria e dunque fino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145.

 

Anche il comma 6 contiene una norma transitoria, in base alla quale “fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

 

   a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

 

   b) relativamente alla numerazione e vidimazione ai  sensi  della lettera b), i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.”

 

Microraccolta

 

Nuovo, rispetto al Dlgs 22 del 1997, è il disposto di cui al comma 11:

 

“11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.”

 

Tale disposizione normativa si è resa necessaria per dare legittimità ad una prassi, ampiamente diffusa nel settore del trasporto rifiuti, che però era stata dichiarata illegittima da una sentenza della Corte di Cassazione (Terza sezione Penale), la n. 1040 del 29 maggio 2000. Tale sentenza aveva affermato che:

 

“Il trasporto di batterie esauste (rifiuti pericolosi) con formulario nel quale non sia indicato il percorso d'instradamento, in difformità di quanto previsto dal modello stabilito con Dm 1° aprile 1998, n. 145, dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'articolo 52, comma 3, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, nulla rilevando in contrario l'assunto secondo il quale la suddetta mancata indicazione sarebbe dipesa dal fatto che le batterie erano state raccolte presso vari detentori e nel modello di formulario mancherebbe lo spazio per indicarli tutti; ciò in quanto il modello anzidetto è appositamente concepito per documentare il trasporto dei rifiuti da un solo produttore-detentore ad un solo destinatario, per cui il trasportatore autorizzato deve utilizzare tanti formulari quanti sono i singoli percorsi d'instradamento da ogni produttore-detentore al destinatario.”.

 

Dunque se l’assunto finale della Cassazione era “un formulario per ogni trasporto da un singolo produttore ad un singolo destinatario” la nuova norma legittima la prassi di raccogliere rifiuti con un solo automezzo presso più produttori purchè vengano utilizzati più formulari, e purchè vengano indicate nello spazio relativo al percorso dei vari formulari, tutte le tappe intermedie previste.

 

Le soste nelle attivita’ di trasporto

 

Assai rilevante è anche la disposizione di cui al comma 12, secondo la quale non costituiscono attività di stoccaggio:

 

1) le soste durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno:

dei porti

 

degli scali ferroviari,

 

delle stazioni di partenza,

 

delle stazioni di smistamento

 

delle stazioni di arrivo,

 

nonché

 

2) gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,

 

3) le soste tecniche per le operazioni di trasbordo

a condizione che tali soste:

 

a) siano dettate da esigenze di trasporto e

 

b) non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

 

La disposizione è diretta a risolvere problemi pratici di un certo rilievo, quale è appunto la classificazione giuridica di alcune soste che gli automezzi fanno nell’ambito del trasporto dei rifiuti, per una pluralità di esigenze tecnico-pratiche.

 

La norma mira a escludere le c.d. “soste e stazionamenti” dall’ambito di applicazione delle norme sullo stoccaggio, purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e soprattutto “non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.

 

Non è chiaro inoltre quale sia la modalità con cui viene controllato l’effettivo tempo di permanenza dell’automezzo presso il luogo della sosta. Se ad es. un automezzo arriva ad una stazione di smistamento, per ripartire poi presso altro destinatario e non viene dunque registrato come ricevimento di un carico di rifiuti, da dove si desume la data di arrivo di tale carico?

 

di Bernardino Albertazzi

Giurista Ambientale, Docente Corsi Confservizi , Regione-ARPA-UPI- -Unioncamere Emilia-Romagna

 

Note

1) Il presente contributo costituisce estratto del volume: “GUIDA COMMENTATA ALLA NORMATIVA AMBIENTALE: Rifiuti, Discariche, Incenerimento, Bonifiche, Scarichi, Emissioni in atmosfera, Danno Ambientale,VIA,VAS, IPPC ”, a cura di Bernardino Albertazzi, ed. E.P.C., ottobre 2008, pp.848.

2) “4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi

3) Che detta: “5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto”.

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