Sulla G.U. del 31 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro per le Regioni) 19 gennaio 2010 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale in attuazione al disposto dell’articolo 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con la legge 29 novembre 2007 n. 222. Il provvedimento è frutto di una gestazione assai lunga (37 mesi) forse giustificata per il fatto che si prevede un parto trigemino e cioè: il decreto “ambiti” (sdoppiato ambiti 1 e ambiti 2); il decreto del “bando tipo” (regolamento) ed, infine, il decreto della clausola sociale (salvaguardia occupazione).
Il decreto è venuto alla luce (con qualche difficoltà stante il periodo trascorso dall’inizio del parto (19 gennaio: firma dei Ministri) alla fine (31 marzo pubblicazione in G.U.).
Circa i provvedimenti in gestazione secondo gli ambienti solitamente bene informati si segnala che:
* il decreto “ambiti 2” (elenco comuni ) è in corso di predisposizione; sarà fatta una riunione con gli enti locali e sarà comunicato alla Conferenza unificata al fine di giungere ad una riunione condivisa.
* il Regolamento criteri di gara: è imminente le spedizione al Consiglio di Stato per il prescritto parere.
- il decreto tutela occupazione: è all’esame del Ministero del Welfare.
Veniamo al decreto Ambiti 1. Come avviene per il parto naturale per il quale la ecografia consente di sapere in anticipo le caratteristiche essenziali del nascituro, anche per il decreto ambiti non vi sono molte sorprese, essendo il testo pubblicato simile al testo che circolava tra gli addetti ai lavori da alcune settimane.
Vedo di riassumerne il contenuto, anche a beneficio dei non addetti:
1. Numero ambiti
Gli ambiti determinati sono 177 e sono espressamente definiti “minimi” (ATEM) a differenza di altri settori del s.p.l. come il ciclo idrico od i rifiuti nei quali sono stati definiti ed in parte già operanti, gli ambiti territoriali ottimali (ATO). Anche la norma “madre” per il gas (articolo 47 bis sopra citato) parlava di “identificazione di bacini ottimali di utenza”. Il Ministero aveva presentato 127 ambiti alla Conferenza unificata in sede della quale sono stati portati a 177. Su questo numero torneremo ai punti successivi.
2. Elencazione dei comuni compresi in ciascun ambito
Come già accennato, il decreto rinvia a successivo provvedimento l’indicazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito e per questi motivi ho scritto nel titolo che il decreto può considerarsi un “topolino senza gambe”. Viene solo precisato che, al fine di semplificare le operazione di aggregazione degli enti locali, è introdotto un limite di 50 sul numero massimo di comuni presenti in un ambito purchè riguardino almeno 50.000 clienti. In effetti l’operazione si è rivelata piuttosto complessa essendo necessaria un’analisi approfondita con l’ausilio di cartografie, mappe stradali, informazioni sul territorio ecc.. I criteri di dettaglio seguiti nell’attribuzione dei Comuni agli ambiti sono stati così precisati dal Ministero:
- rispetto del criterio di interconnessione degli impianti (solo impianto prevalente);
- rispetto del criterio di contiguità territoriale;
- almeno 50.000 clienti effettivi per ambito;
- se in un bacino CIPE per il finanziamento della rete del Mezzogiorno vi sono ancora Comuni non metanizzati:
* i Comuni del bacino vengono inseriti nello stesso ambito, oppure
* si verifica che il progetto di realizzazione della rete non preveda interconnessioni con impianti di distribuzione di Comuni di altri ambiti
- Comuni di una Comunità montana, o Comuni appartenenti ad aree tipiche omogenee vengono inseriti, in genere, nello stesso ambito, favorendo l’aggregazione fra Comuni
- numero di Comuni il più possibile vicino a 50
- verifica della facilità di comunicazione stradale fra Comuni dello stesso ambito (importante per pronto intervento)
- qualora tutti i criteri precedenti siano soddisfatti e sussistono delle alternative si sceglie la soluzione che comporta un maggiore equilibrio fra i due ambiti in termine di numero di Comuni e, secondariamente, in termine di numero di clienti.
3. Finalità del provvedimento
Il provvedimento – come risulta testualmente dalla lunghissima “premessa” al D.M. - è finalizzato a favorire lo sviluppo efficiente del servizio nonché a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore del gas.
A mio giudizio (ed anche di Autorevoli esperti: vedi punto 4) il prevedibile risultato sarà l’opposto dato che, nelle future gare di ambito, saranno favorite le imprese più grandi. Infatti a regime vi saranno al massimo 177 gestori; la metà degli attuali. Ma è possibile che le Società maggiori potranno accaparrarsi più ambiti. Inoltre il “blocco” delle gare (di cui parlerò più avanti) prevedibilmente potrà durare anni ed avrà come effetto non lo sviluppo, ma il blocco della concorrenza.
4. Giustificazione del numero degli ATEM.
Sempre nelle premesse si afferma che fra gli studi che analizzano le economie di scala nella distribuzione di gas basati su parametri nazionali lo studio dell’AEEG è il più attendibile in quanto basato su dati disaggregati di bilancio forniti dalle imprese italiane nei rendiconti annuali per la separazione contabile e quindi “non disponibili a terzi” (e quindi non verificabili!!!). Il Ministero ha quindi disconosciuto la validità di studi autorevoli come quelli dell’Università Bocconi (prof. Gulli) IEFE , NOMISMA. ARTHUR LITTLE. dai quali risulta che pur essendo possibili approcci diversi esiste una sostanziale convergenza sulla inesistenza di rendimenti di scala crescenti nel settore della distribuzione e sulla circostanza che i costi di distribuzione risentono fortemente dall’orografia del territorio e delle sue caratteristiche demografiche come incide la densità territoriale degli utenti che viene sovente confusa con le economie di scala. Le conclusioni a cui la ricerca arriva sono che nella distribuzione del gas la dimensione non comporta nulla per quanto riguarda l’efficienza; se si richiamano ai principi dell’efficienza le imprese fra i 30 e i 60 mila utenti non soffrono di penalizzazioni dimensionali dal punto di vista dell’efficienza e quindi questa appare la dimensione minima ottimale delle imprese di distribuzione del gas..
Fare degli ambiti più grandi di quelli con una dimensione di 50 mila utenti potrebbe creare delle barriere finanziarie e quindi a queste gare parteciperebbero sempre e solo le stesse imprese e di conseguenza ciò annullerebbe la concorrenza. Quindi se si fanno ambiti troppo grandi rimarrebbero sul mercato pochissime imprese ed anche questo andrebbe a svantaggio di una costruttiva concorrenza (vedi le Relazioni al FORUM P.A. maggio 2010).
Lo richiamo solo a futura memoria perché ritengo che indietro non si tornerà.
5. Supposti benefici per il cliente
Si dice inoltre che il nuovo quadro normativo potrà portare benefici al cliente finale, ma si ignora che il peso degli oneri del servizio distribuzione sulla tariffa finale è poco più del 10% e che le tariffe di fornitura sono libere.
6. Distribuzione territoriale degli ambiti
Come già detto gli ambiti sono 177: la Regione con maggior numero è la Lombardia (36) mentre per la Valle d’Aosta è previsto un solo ambito.
Per 59 province vi è un solo ambito; nelle restanti da due fino a sette (Bergamo).
7. Accordi fra gli enti locali: convenzione?
L’articolo 2 prevede che “gli enti locali di ciascun ATEM affidano il servizio distribuzione gas tramite gara unica. Il provvedimento nulla prevede in ordine alle intese che debbono intervenire tra gli enti (probabilmente una convenzione ex articolo 30 Testo unico enti locali) ma neppure è prevista l’ipotesi che non si giunga ad accordi.
8. Concessioni successive al Decreto Letta
La gara riguarderà tutti i Comuni compresi nell’ambito anche per le concessioni affidate dopo il decreto Letta che restano sino a scadenza. Opportunamente viene previsto che il vincitore subentra progressivamente nell’affidamento del servizio sino alla scadenza delle singole concessioni, salvo accordi per la loro risoluzione anticipata. Per diversi anni quindi si potranno avere più gestori nello stesso ambito e solo a regime (con le seconde gare) si raggiungerà l’obbiettivo del gestore unico per ciascun ambito.
9. Blocco delle gare
Uno degli aspetti più rilevanti (ed è il motivo per il quale il Ministero ha emanato questo decreto senza attendere gli altri provvedimenti) è costituito dal blocco delle gare. L’articolo 3 così dispone a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas previsto dall’articolo 14, c. 1 del 23 maggio 2000, n. 164 per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell’allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento. Il gestore uscente, ai sensi dell’articolo 14, c. 7 d.l. 164/2000, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.
Su questa norma sono già iniziate (dal tempo in cui era circolata la bozza) diverse interpretazioni. La prima (a quanto pare condivisa dal Ministero) è nel senso che le gare sono tutte bloccate salvo quelle per le quali è scaduto il termine per la presentazione delle offerte. Solo in questo caso infatti sarebbe maturato un diritto degli interessati alla conclusione della gara. Altra interpretazione sostiene, invece, che quella sopra accennata sarebbe plausibile solo se la norma avesse impiegato la preposizione “e” (pubblicato il bando e decorso il termine) anziché “o”. In altri termini se non è stato pubblicato il bando perché si è seguita una ricerca diretta occorre rifarsi alla scadenza del termine; negli altri casi basta la pubblicazione del bando.
Ma è facile l’obbiezione che essendo comunque necessaria una procedura ad evidenza pubblica (aperta o ristretta od, al limite negoziata) il Bando (o Avviso) deve sempre essere pubblicato per cui l’interpretazione corretta sarebbe la prima. E’ prevedibile che fioriranno controversie e ricorsi.
10. Canone di concessione
Il decreto in esame non affronta il problema del canone di concessione che troverà la sua disciplina nel documento relativo al Bando tipo.
La bozza che circola prevede il mantenimento del canone ai comuni solamente se essi hanno la proprietà delle reti; se la proprietà è del concessionario è previsto solo un corrispettivo pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di “località” relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti per le attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.Va sottolineato che il risultato delle gare espletate negli ultimi tempi è ben diverso: il canone o corrispettivo in media ha raggiunto il 30/40% del VRD con punte del doppio.
In termini numerici significa dagli 8 ai 15 € per utente ( in gergo per PdR). Il conto è presto fatto tenuto conto che gli utenti sono circa 17 milioni :un “tesoretto” per i Comuni che andrà completamente perso. Ma avremo occasione di tornare sull’argomento.
11. Conclusione.
Un pensierino a mò di conclusione: il topolino è nato; aspettiamo che escano le gambe (decreto ambiti 2) ed i fratelli (regolamento criteri di gara e decreto “sociale”). Nel frattempo i gatti (i Comuni) sono ingabbiati e a digiuno; almeno per ora non possono che miagolare.
|