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Commento alla sentenza storica Tar Lazio-Roma sez. II bis, n. 633 del 21 gennaio 2013. Democrazia paritaria ed equilibrata presenza di genere nelle giunte comunali, provinciali e regionali.
di Luisa Capicotto  (luisa.capicotto@gmail.com) 5 marzo 2013
Materia: enti locali / ordinamento

Commento alla sentenza Storica TAR LAZIO- ROMA, SEZIONE II BIS, N. 633 DEL 21 GENNAIO 2013.DEMOCRAZIA PARITARIA ED EQUILIBRATA PRESENZA DI GENERE NELLE GIUNTE COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI.

Sei uomini ed una donna, questa e' la composizione della Giunta Comunale del Comune di Civitavecchia cassata dal Tar Lazio. Ad avviso del Collegio l’effettività della parità va individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva delle norme vigenti in materia e l’effettività dei principi in esse affermati. (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, sentenza 21.1.2013, n. 633 )

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ANDE di ROMA, associazione nazionale giovani elettrici, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luisa Capicotto, Antonella Anselmo e Pier Paolo Carbone ha presentato ricorso contro il decreto del 4 giugno 2012  emesso dal Sindaco in carica pro tempore del Comune di Civitavecchia per violazione dei principi costituzionali e comunitari di pari opportunità, uguaglianza sostanziale e del generale divieto di discriminazione di genere nella partecipazione alla vita sociale, politica, economica etc di entrambi i generi .Il GA ha ritenuto illegittima la nomina di una sola donna tra i sette componenti della giunta per violazione dei principi menzionati.

La sentenza del Tar Lazio, Roma n, 633, emessa dalla sezione II bis e depositata  il 21 gennaio 2013, si può definire di valore storico per le donne italiane e per la cultura giuridica del nostro Paese, segnando un'importante evoluzione giurisprudenziale destinata ad incidere sull'interpretazione della normativa vigente poiché fissa la soglia minima del sesso sottorappresentato che deve essere rispettata per assicurare una effettiva approssimazione alla presenza paritaria del sesso sotto rappresentato nelle giunte municipali[1]. Nel caso specifico il Collegio quantifica la percentuale di parità democratica o democrazia nella rappresentanza alla vita politica, sociale, economica etc.

Tale soglia minima di approssimazione alla effettiva parità, per la prima volta viene individuata dal Giudice Amministrativo nella sentenza del 21 gennaio 2013; la soglia di ragionevolezza , non risulta, infatti, indicata in alcuna norma di legge, si fonda sui principi costituzionali  di eguaglianza formale e sostanziale, pari opportunità e democrazia paritaria o parità democratica nella rappresentanza  e discende infine, dalle norme internazionali e comunitarie.

IL TAR LAZIO, ROMA, (Solveig Cogliani relatrice) sezione II BIS, ha ribadito che l’art 51 Costituzione riconosce che tutti i cittadini di entrambi i sessi possono accedere agli uffici pubblici e cariche elettive nel rispetto della eguaglianza sostanziale, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, ed ha specificato che tale norma ha un valore di norma cogente -immediatamente vincolante – ed è  idonea a conformare e indirizzare la discrezionalità amministrativa come parametro di legittimità sostanziale (Corte Cost 4 del 20120). La norma citata, prosegue attribuendo alla Repubblica il compito di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne ed uomini.

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4 del 2010, ha ribadito che la finalità degli articoli della Costituzione 51 comma 1 e 117 comma 7, è OTTENERE UN RIEQUILIBRIO DELLA RAPRRESENTANZA POLITICA DEI DUE SESSI.

Sull’articolo 51 si è detto. L’articolo 117, comma 7 , Costituzione stabilisce che Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo alla piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale economica e promuovono parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Il principio è immediata espressione della uguaglianza sostanziale, ex articolo 3 Costituzione, nella sua valenza negativa di divieto di discriminazioni basate sul sesso e nella valenza positiva di impegno delle Istituzioni alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena partecipazione degli uomini e delle donne alla vita sociale, istituzionale, politica etc. Il principio di pari opportunità ha una portata trasversale e va ricollegato, in chiave strumentale con il buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

I PRINCIPI DI PARITÀ DEMOCRATICA NELLA RAPPRESENTANZA E IL RIEQUILIBRIO TRA UOMINI E DONNE, già evidenziati dal TAR LAZIO-ROMA, con la sentenza n.6673 del 2011, sono valori fondanti del nostro ordinamento. Se ne trova espressione nell’articolo 6, comma 3,d.lgs 267 del 2000 e smi, cd TUEL, modificato dalla Legge 215 del 23 novembre 2012- in GU 288 del 11 dicembre 2012- e nel Codice pari opportunità tra uomo e donna (dlgs 198 del 2006 ) che prevede: "GLI STATUTI COMUNALI E PROVINCIALI STABILISCONO NORME PER ASSICURARE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125, e PER GARANTIRE LA PRESENZA DI ENTRAMBI I SESSI NELLE GIUNTE E NEGLI ORGANI COLLEGIALI NON ELETTIVI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA, NONCHÈ DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DA ESSO DIPENDENTI".

Di fondamentale rilievo l’assunto del Giudice Amministrativo nella decisione in commento, laddove ribadisce che il PRINCIPIO DI PARITÀ È NORMA COGENTE NELL’ORDINAMENTO È QUINDI COSTITUISCE UN VINCOLO CUI DEVE CONFORMARSI L’ESERCIZIO DEL POTERE PUBBLICO ( NELLA FATTISPECIE SINDACALE) E L’AZIONE DEI PUBBLICI POTERI PER LA PROMOZIONE DELLA PARI OPPORTUNITÀ TRA I SESSI – inoltre, tale principio si pone come DIRETTIVA PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA I GENERI in funzione della  parità sostanziale e del buon andamento dell’azione amministrativa.

IL RICHIAMO ALLA LEGGE 215 DEL 2012

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PRECISA CHE LA LEGGE 215 DEL 2012 SANCENDO IL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMINI E DONNE NON INTRODUCE UN PRINCIPIO NUOVO MA RICHIAMA UN PRINCIPIO DI PARITA’ DEMOCRATICA NELLA RAPPRESENTANZA GIA’ IMMANENTE NELL’ORDINAMENTO INTERNO A CUI GLI ENTI LOCALI DEVONO ADEGUARE I LORO STATUTI E REGOLAMENTI ENTRO 6 MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE.

IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

Il  Giudice Amministrativo si è conformato all'orientamento internazionale ed europeo ponendo vincoli all'azione pubblica e alla interpretazione della legge N. 215 del 2012, imponendo un  PRINCIPIO GENERALE ED IMMANENTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO, QUALE E’ IL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA’ CHE HA VALORE DI NORMA COGENTE  CHE DEVE GARANTIRE LA PRESENZA IN MISURA PARITARIA DI ENTRAMBI I SESSI NELLE GIUNTE E NEGLI ORGANI COLLEGIALI NON ELETTIVI DI COMUNI E PROVINCE E DEGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DA ESSO DIPENDENTI. Tale disposto è di fondamentale importanza ancor più in vista delle imminenti elezioni comunali e regionali oltre che parlamentari.

Di rilievo notevole il richiamo operato dal TAR LAZIO, ROMA, alle norme di diritto internazionale e comunitario poste a tutela delle donne, del principio di parità nonché contenenti divieti di discriminazione, non solo sotto il profilo economico e retributivo ma in senso ampio. Precisamente il principio di parità contenuto nel Preambolo della Carta dell’ONU, la Convenzione sui diritti politici delle donne, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1952 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 24 aprile 1967 n. 326, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore nel 1981, nonché la risoluzione del Comitato CEDAW luglio 2011 sugli inadempimenti dello Stato italiano, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza ( CARTA DI NIZZA artt. 21 e 23), il Trattato UE (artt. 2 e 3, comma 3) e le determinazioni successive (il punto 3 del Charter per le donne del Presidente della Commissione Barroso del 5 marzo 2010 ed il punto 3 della strategia per l’eguaglianza 2010-2015, il Trattato CE (artt. 2 e 3, comma 2 TCE) che riconosce all’art.2 il principi odi parità  tra uomini e donne come missione della CE e nell’ articolo 3 l’applicabilità a tutte le politiche europee; ancora parità di retribuzione quindi economica (art 19 TCE) ed uguaglianza reale (141 TCE); la Decisione della Commissione 19 giugno 2000 n. 2000/407/CEE, la Raccomandazione Rec (2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, nonché ancora la violazione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia a riguardo.

 

Per espressa prescrizione del TAR LAZIO-ROMA, ne deriva che il principio di parità risulta essere norma cogente nell’ordinamento e quindi parametro di legittimità per il provvedimento, con la conseguenza ulteriore, che - deve essere inteso come vincolo per l'azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro consegnata dall'ordinamento e come direttiva in ordine al risultato da perseguire di promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell'azione amministrativa.

 

Ribadisce il TAR LAZIO ROMA, nella decisione menzionata, “SOLTANTO L’EQUILIBRATA RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBI I SESSI IN SENO AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI … GARANTISCE L’ACQUISIZIONE AL MODUS OPERANDI DELL’ENTE … DI TUTTO QUEL PATRIMONIO, UMANO CULTURALE, SOCIALE, DI SENSIBILITÀ E DI PROFESSIONALITÀ CHE ASSUME UNA ARTICOLATA E DIVERSIFICATA DIMENSIONE IN RAGIONE PROPRIO DELLA DIVERSITÀ DI GENERE”.

Ed in maniera espressa ed innovativa prosegue riconoscendo che il principio di non discriminazione ha carattere generale e validità sia per l’ordinamento sovranazionale che interno, pertanto L’EFFETTIVITÀ DELLA PARITÀ NON PUÒ CHE ESSERE INDIVIDUATA NELLA GARANZIA DEL RISPETTO DI UNA SOGLIA QUANTO PIÙ APPROSSIMATA ALLA PARI RAPPRESENTANZA DEI GENERI, DA INDICARSI DUNQUE NEL 40% DI PERSONE DEL SESSO SOTTO-RAPPRESENTATO, ALTRIMENTI VENENDOSI A VANIFICARE LA PORTATA PRECETTIVA DELLE NORME SIN QUI RICHIAMATE E L’EFFETTIVITÀ DEI PRINCIPI IN ESSE AFFERMATI.

Tale misura viene sancita dal TAR LAZIO come diretto riconoscimento degli obiettivi europei sanciti nella proposta di direttiva del 14 novembre 2012 dalla Commissione UE per i Consigli delle società quotate in borsa[2].“La misura è diretta a introdurre rapidamente la parità tra donne e uomini negli organi direttivi delle aziende europee. Non sarà quindi più necessaria una volta conseguiti progressi in questo settore”, ha aggiunto la Vicepresidente Viviane Reding.

 

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Fattispecie:Comune di Civitavecchia

Per la prima volta il Giudice Amministrativo, nonostante le numerose sentenze in materia di riequilibrio di genere nelle giunte, anche successive a quella in commento ( es TAR Sardegna, sez. II, 4/2/2013 n. 84) ha indicato la percentuale minima del sesso sottorappresentato che deve essere garantito perché sia rispettata la parità tra di genere negli organi non elettivi come le giunte, fissandola nel 40%, COME SOGLIA PIÙ APPROSSIMATA ALLA PARI RAPPRESENTANZA DI GENERE AL FINE DI ATTUARE EFFETTIVAMENTE I PRINCIPI COSTITUZIONALI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E NON DISCRIMINAZIONE TRA I GENERI, VIGENTI .

Lo Statuto di Civitavecchia sulla composizione delle Giunte ( articolo 5, comma 7) prevede tra le finalità dell’ente quella di  assicurare “condizioni di pari opportunità tra uomo e donna  e quella di orientare l’attività amministrativa al fine di favorire uguaglianza sostanziale  tra uomini e donne” . Lo Statuto, precisa il TAR LAZIO-ROMA, deve essere interpretato in modo rispettoso del dettato costituzionale.

Siffatta interpretazione assume maggiore consistenza a seguito dell’entrata in vigore della L.n. 215 del 2012 a cui si deve riconoscere una portata chiarificatrice del dettato costituzionale.

Pertanto viene sancito dal Giudice Amministrativo quanto segue: “I PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ex ARTICOLO 97 COSTITUZIONE, DI EFFETTIVITÀ DELL’UGUAGLIANZA ( IN SENSO ANCHE SOSTANZIALE) COME AFFERMATO DAL NOVELLATO ARTICOLO 51 COSTITUZIONE E L’OBBLIGO DI ASSICURARE LE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ ALLA LUCE DELL’ARTICOLO 6 TUEL IMPONGONO DI CONSIDERARE QUESTI PRINCIPI COME PARAMETRO DI  LEGITTIMITÀ DELL’AZIONE PUBBLICA E IMPONGONO DI LEGGERE L’ARTICOLO 5 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA COME NORMA ESPRESSIVA DI SIFFATTI PRINCIPI”.

Il Giudice Amministrativo capitolino, in tal modo, ha fornito un importante ausilio nella costituzione di Giunte municipali paritarie, nelle ipotesi di Giunte composte da un numero dispari di componenti, che rappresentava la vera insidia ai fini della garanzia di una effettiva parità e composizione delle Giunte in coerenza alla giusta proporzione paritaria, se pur non espressamente quantificata da una norma comunque espressamente richiamata con le espressioni di parità di accesso e pari opportunità o simili.

 

La conseguenza rilevante della decisione in commento è la condanna del Comune di Civitavecchia a ricostituire  tempestivamente la propria Giunta per la necessità di garantire la realizzazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, ed assicurare l’effettività dell’uguaglianza (in senso anche sostanziale) come affermato dal nuovo art. 51 della Carta costituzionale e dall'articolo 3, alla luce dell’espressa affermazione dell’obbligo di assicurare condizioni di pari opportunità (art. 6 TUEL cit.).

Le norma costituzionali citate impongono, infatti, di considerare siffatti principi e il corpo normativo interno ma anche internazionale e comunitario quali, parametro di legittimità dell’azione pubblica, e di interpretare l’art. 5 dello Statuto di Civitavecchia e in generale gli statuti locali, come norma applicativa di siffatti principi.

 

Dalla decisione del TAR LAZIO ROMA e dal richiamo espresso alla recente normativa nazionale, discende una ulteriore, rilevante e innovativa conseguenza, poiché il disposto legislativo deve essere interpretato nel rispetto del principio di parità che- in quanto immanente nel nostro ordinamento vigente – è norma cogente - deve orientare l'interprete nella applicazione della Legge 215 del 2012 e anche gli statuti comunali e provinciali dovranno essere adeguati e modificati in modo da garantire e ASSICURARE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA entro sei mesi dalla entrata in vigore della su citata legge(26 dicembre 2012).

Quanto detto si traduce nell’obbligo per il Sindaco di nominare  un ugual numero di assessori di entrambi i sessi e garantire il rispetto della soglia minima femminile non inferiore al 40% in approssimazione alla pari rappresentanza del sesso sottorappresentato.

 

Di LUISA CAPICOTTO

AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA E DELLE IMPRESE UNIV PISA.



[1] Parità (ant. paritade) s. f. [dal lat. paritas -atis, der. di par «pari1»] Enciclopedia Treccani: Il fatto di essere pari; rapporto di uguaglianza o di equivalenza fra due o più cose.

Pari:[pà-ri] agg., avv., s. inv. agg. (dizionario del corriere della sera) 1 Uguale, medesimo SIN identico, stesso: i cittadini hanno p. diritti e doveri; che non differisce per quanto riguarda una caratteristica: essere p. di (o di p.) forze, grado; adeguato per proporzioni a qlco.: p. alle aspettative || essere p. a qlco., equivalere, corrispondere quantitativamente: un etto è p. a cento grammi; anche, essere idoneo, all'altezza di un compito: è stato p. ai suoi doveri | di p. passo, con passo uguale ~fig. contemporaneamente | a p. merito, con uguale valore e risultato, spec. in gare, competizioni ecc. | p. opportunità, uguali possibilità, occasioni, spec. di carriera, impiego ecc. tra uomini e donne | saltare a piè p., con gambe e piedi uniti ~fig. tralasciare qlco. completamente | alla p. 1. Allo stesso livello, sul medesimo piano: competere alla p.

 

[2] Elementi principali della proposta:

 1- La (proposta di) direttiva UE stabilisce un obiettivo minimo del 40% di persone del sesso sottorappresentato tra i membri senza incarichi esecutivi dei consigli delle società europee quotate, da raggiungere entro il 2020 o, per le imprese pubbliche

quotate, entro il 2018. 2- La proposta comprende inoltre, come misura complementare, una “quota di flessibilità”, cioè l’obbligo per ogni società quotata in borsa di fissarsi obiettivi di autoregolamentazione da raggiungere entro il 2020 (o il 2018 nel caso di imprese pubbliche) per quanto riguarda la presenza di entrambi i sessi tra gli amministratori esecutivi. Le imprese dovranno riferire ogni anno sui progressi compiuti.

3- Le qualifiche e il merito rimarranno i requisiti fondamentali per lavorare in un consiglio. La direttiva stabilisce un’armonizzazione minima dei requisiti inerenti al governo societario: le decisioni di nomina dovranno basarsi su criteri obiettivi in materia di qualifiche. Saranno introdotte garanzie interne per escludere promozioni incondizionate e automatiche del sesso sotto-rappresentato. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea sull’azione positiva, a parità di qualificazioni sarà accordata una preferenza a persone del sesso sotto-rappresentato, a meno che una valutazione obiettiva, che prenda in considerazione tutti i criteri relativi alla persona dei candidati, faccia propendere per un candidato dell’altro sesso. Gli Stati membri che hanno già in funzione un sistema efficace

potranno mantenerlo purché sia altrettanto efficiente quanto il sistema proposto nel conseguire l’obiettivo di una presenza del 40% del sesso sotto-rappresentato tra gli amministratori senza incarichi esecutivi entro il 2020. Gli Stati membri restano inoltre liberi di introdurre misure che vadano al di là del sistema proposto. 4-Gli Stati membri dovranno stabilire sanzioni adeguate e dissuasive per le società che violeranno la direttiva.5- Sussidiarietà e proporzionalità della proposta: l’obiettivo del 40% si applica alle società quotate, per la loro importanza economica e la loro elevata visibilità, e non alle piccole e medie imprese. Tale obiettivo riguarda soprattutto i posti di amministratore senza incarichi esecutivi. Secondo i principi di una migliore regolamentazione, la direttiva è una misura temporanea, destinata a scadere nel 2028.

 

Sentenza: TAR Lazio, sez. II bis, 21/1/2013 n. 633
Sulla finalità espressa dall'art. 51, c. 1, Cost..

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