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Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017
di Autorità Nazionale Anticorruzione 13 luglio 2015
Materia: pubblica amministrazione / trasparenza

Autorità Nazionale Anticorruzione

 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

 

Obbligo di adozione del Piano triennale per la  prevenzione della corruzione con validità 2015-2017

 

(aggiornamento annuale del  31 gennaio 2015)

 

L’Autorità ritiene opportuno fornire indicazioni in merito  all’obbligo di aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione  della corruzione (P.T.P.C.) da parte di tutti i soggetti tenuti alla relativa  adozione.

 

L’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce  che: «l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato  ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano  triennale di prevenzione della corruzione». In merito, il Piano Nazionale  Anticorruzione specifica che l’organo di indirizzo politico deve adottare il  P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. La  sussistenza dell’obbligo in parola discende, dunque, dalla stessa natura del  P.T.P.C. che, in quanto atto programmatorio, non costituisce un insieme  astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo  coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione  presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della  Performance (P.P.), col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo  e puntuale. Si tratta, in sintesi, di uno strumento dinamico, che si evolve con  l’evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al  progredire della strategia di prevenzione.

 

Le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti, hanno  adottato, sulla base del PNA del 2013, un primo piano 2014-2016 entro il 31  gennaio 2014 e molti di essi hanno aggiornato il PTPC adottando un nuovo piano  con validità 2015-2017. Tale obbligo di aggiornamento, cioè di adozione di un  PTPC con validità 2015-2017, vale per tutti i soggetti che non vi abbiano  ancora provveduto.

 

Tale piano tiene conto degli indirizzi contenuti nel PNA del  2013, ma anche delle specifiche situazioni di contesto esterno e interno nelle  quali l’amministrazione si trova ad operare. Così, a mero titolo  esemplificativo, si rammenta che, di anno in anno, il P.T.P.C. deve contenere  le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la  probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di  rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica,  dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione;  deve individuare le priorità di trattamento; deve dar conto degli esiti di  verifiche e controlli effettuati (in particolare in relazione alle cause di  inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, alla formazione di  commissioni, alla assegnazione di uffici, allo stato di applicazione del Codice  di comportamento); deve quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione  in tema di anticorruzione, nonché indicare il numero di incarichi e aree  oggetto di rotazione  (per dirigenti e  funzionari aree a rischio).

 

L’attività  di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione delle misure di  prevenzione previste dal P.T.P.C., è, dunque, strumento strategico per la  concreta realizzazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e, come tale,  contenuto informativo fondamentale del Piano.

 

Quanto alle modalità di aggiornamento, ferma restando le  competenze del R.P.C. e dell’organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla  predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle  proprie specificità, potrà ritenere di assolvere l’obbligo in parola approvando  un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un  aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C.  precedente. Elemento di sicura attenzione, in occasione dell’aggiornamento, è  la relazione annuale del R.P.C. i cui contenuti vanno adeguatamente considerati  nel P.T.P.C..

 

Al fine di rendere conoscibile l’evoluzione della strategia di  contrasto alla corruzione, i P.T.P.C. relativi agli anni trascorsi vanno  comunque pubblicati e resi consultabili nella apposita sezione di  “amministrazione trasparente”.

 

Quanto al PTPC da approvarsi entro il 31 gennaio 2016, con  validità 2016-2018, le amministrazioni si dovranno attenere ai nuovi indirizzi  del PNA 2015, che l’Autorità approverà entro il mese di ottobre del corrente  anno.

 

Posta la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento, occorre  ulteriormente precisare che la mancata adozione del PTPC 2015-2017 è  sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.

 

In relazione al termine e alle modalità di aggiornamento del  P.T.T.I. e il suo coordinamento con il P.T.P.C., si rinvia a quanto indicato nelle  Linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013.

 

Roma, 13 luglio 2015

 

Raffaele Cantone

 

 

 

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