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Nuovi piani di razionalizzazione nel Testo Unico di attuazione della Legge Madia
di Roberto Camporesi 19 gennaio 2016
Materia: società / partecipazione pubblica

Le prime bozze del Testo Unico di attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di società a partecipazione pubblica prevedono un nuovo piano di razionalizzazione che si svilupperà in via transitoria nel primo anno di entrata in vigore del Testo Unico e continuativamente per ogni anno successivo a regime.

Il piano secondo gli intendimenti governativi dovrà essere attuato dalle amministrazioni pubbliche, intendendosi gli organismi di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs 165 del 2001 come espressamente prevede l’art. 2 della bozza di Testo Unico ove sono raccolte le definizioni.

Si nota pertanto che diversamente dalla disciplina contenuta nell’art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 i piani di razionalizzazione non sono circoscritti solo alle pubbliche amministrazioni locali, Camere di Commercio e Università.

L’oggetto del nuovo piano di razionalizzazione sono le partecipazioni dirette ed indirette nelle società di capitali, su questo punto non vi dovrebbe essere più alcun dubbio infatti la bozza di Testo Unico in commento definisce espressamente il proprio campo di applicazione alle sole società di capitali di cui al titolo V del libro V del Codice Civile, con esclusione quindi delle società consortili, delle società cooperative, delle aziende speciali e di ogni altro ente ed organismo strumentale o partecipato dall’ente locale.

Scopo del nuovo piano è un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società partecipate attraverso una analisi del loro assetto complessivo.

Il piano di razionalizzazione sarà assistito da una relazione tecnica che illustrerà dettagliatamente le modalità ed i tempi di attuazione e che dovrà necessariamente ricomprendere nel piano di razionalizzazione, secondo la bozza proposta, le società per le quali le amministrazioni locali rilevino le seguenti circostanze o situazioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ai limiti che verranno indicati nel provvedimento definitivo;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

I piani di razionalizzazioni annuali dovranno essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti, nonché all’organo di vigilanza; quest’ultimo istituito espressamente con il presente Testo Unico dovrebbe essere inserito nelle funzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri con compiti specifici nel fornire chiarimenti, predisporre la banca dati delle società partecipate, procedere a ispezioni e verifiche nonché attivazioni della fase di amministrazione straordinaria delle società per il superamento di irregolarità o inefficienza.

Gli altri aspetti di maggior rilievo che si discostano rispetto alla previgente disciplina dei piani di razionalizzazione sono rappresentati dal sistema sanzionatorio:

-          il primo  livello sanzionatorio è di tipo diretto ed è rappresentato da una sanzione amministrativa, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

-          il secondo livello, ascrivibile agli effetti sanzionatori è la cancellazione d’ufficio dal parte del Conservatore dei Registri Immobiliari dal Registro delle Imprese per le società che nel triennio consecutivo precedente non abbia depositato il bilancio o non abbia compiuto atti di gestione. Nelle fattispecie rilevate il Conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o liquidatori della società i quali tuttavia nei 60 giorni successivi possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie.

Ricapitolando quindi avremo due regimi:

-          entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto il piano di razionalizzazione straordinario;

-          entro il 31 dicembre di ogni anno il piano di razionalizzazione a regime.

Viene abrogato l’art. 1 comma 611 e ss. Legge 190 del 2014.

Continua pertanto la produzione legislativa in tema di ricognizione delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni per processi di razionalizzazione volti a ridurne il numero.

Fino ad oggi si sono registrati i seguenti piani di razionalizzazione:

 

1) La relazione ex art. 3 comma 27 della legge di stabilità per il 2007 (L. 244/2007).

 

I termini per esperire la relazione ricognitoria prevista dall’art. 3 comma 27 e per la connessa dismissione della partecipazioni non più detenibili è stato prorogato già in due occasioni. Con l’ultima di tali modifiche, il testo novellato della legge di stabilità ora prevede: "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile".

 

A questo punto sembrerebbe (il condizionale è sempre di obbligo) che al 6 marzo 2015 scada il termine prorogato per la relazione ricognitoria e per il tentativo di messa in vendita, con procedure di evidenza pubblica, della partecipazioni non più detenibili;

 

2) la relazione ex art. 34 comma 20 e ss. del D.L.179/2012 che riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete.

Tale relazione, i cui termini di redazione e approvazione sono scaduti al 31.12.2014, è particolarmente articolata, ha come obiettivo:

a) verificare la conformità dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali a rete a quelli comunitari;

b) rendere trasparenti le condizioni economiche dell’affidamento superando le c.d. asimmetrie informative del mercato;

c) fissare le scadenze degli affidamenti riconducibili a tre fattispecie: (i) affidamenti conformi ai modelli comunitari con contratti di affidamento con scadenza determinata: gli affidamenti proseguono fino alla loro scadenza naturale; (ii) affidamenti non conformi (e non conformati nelle more) scadono al 31.12.2013; (iii) affidamenti conformi ma con contratto senza una scadenza espressamente prevista: scadono al 31.12.2013 se non interviene prima la determinazione di una scadenza; (iii) società già quotate in borsa (e loro controllate ex art. 2359 cod. civ.) con affidamenti diretti assentiti alla data del 1/10/2003 i predetti affidamenti scadono: (iii/a) alla scadenza prevista nel contratto di affidamento o negli atti che regolano il rapporto; (iii/b) cessano improrogabilmente al 31/12/2020.

Tale relazione per essere redatta deve preliminarmente definire quali sono i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete nonché tenere conto delle deroghe espresse contenute nella legge stessa. Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete potrebbe prendersi a riferimento la tabella III.1 a pagina 15 della Relazione del Commissario Cottarelli: in essa risultano i servizi pubblici di gestione del ciclo idrico integrato, igiene ambientale, distribuzione del gas, trasporto pubblico locale e produzione di energia. Nel contempo la legge esclude la relazione de qua per i seguenti servizi: distribuzione del gas, distribuzione di energia elettrica nonché gestione di farmacie comunali.

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