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Per la banca dati del Tesoro obbligo per gli enti di comunicare i dati delle partecipazioni dirette e indirette entro il 31 gennaio 2018
di Michele Nico 14 novembre 2017
Materia: società / disciplina

PER LA BANCA DATI DEL TESORO OBBLIGO PER GLI ENTI DI COMUNICARE I DATI DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE ENTRO IL 31 GENNAIO 2018

 

Con l’ avviso del 9 novembre 2017 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha comunicato l’avvio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” sul portale del Tesoro, della rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo di società ed enti per l’anno 2016.

Nuove incombenze, quindi, per gli enti pubblici azionisti già messi a dura prova con il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni da adottarsi entro il 30 settembre scorso, e alle prese con il conseguente obbligo di trasmissione al Mef entro il 31 ottobre dei dati approvati con il piano ex art. 20 del dlgs 175/2016, utilizzando l'applicativo "Partecipazioni" sul sito web del Ministero.

Ora è la volta della banca dati unica istituita dal portale del Tesoro per la rilevazione delle partecipazioni pubbliche, a seguito della stipula del protocollo d’intesa tra la Corte dei Conti e il Mef in data 25 maggio 2016.

In relazione a ciò, l’avviso della Sezione Autonomie avverte che il 13 novembre 2017 sarà avviata la rilevazione del portale del Tesoro mediante l’applicativo “Partecipazioni”, con l’obbligo per gli enti di comunicare “entro e non oltre” il 31 gennaio 2018 le informazioni relative:

-         alle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2016 in società ed enti;

-         ai rappresentanti dell’Amministrazione in carica negli organi di governo di società ed enti nel corso del 2016.

È il caso di ricordare che l’adempimento deriva dal disposto di cui all’articolo 17 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, che ha introdotto misure propedeutiche all’obiettivo strategico di ridurre la platea degli organismi strumentali e partecipati della Pa, mediante l’avvio di un programma teso a ristrutturare e unificare le banche dati, per censire, in maniera più efficace rispetto al passato, tali soggetti in sovrannumero.

Nello specifico, il Dl 90/2014 ha abrogato dal 1° gennaio 2015 i commi da 587 a 591 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativi alla banca dati Consoc, secondo cui entro il 30 aprile di ogni anno le Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali erano tenute a comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei relativi consorzi, nonché delle società a partecipazione pubblica, indicando i dati per la rispettiva identificazione di tali soggetti.

In luogo della soppressa banca dati, l’articolo 17 del decreto ha attivato un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine agli Enti pubblici e a quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

L’attivazione di un analogo sistema informatico è stato previsto per acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati (articolo 17, comma 2), disponendo che “il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente”.

Si punta ancora una volta, in altre parole, all’obiettivo di ristrutturare la raccolta dei dati afferenti le articolazioni organizzative della Pa ai diversi livelli di governo, per agevolare la concomitante azione dell’Esecutivo finalizzata al riordino e allo sfoltimento degli organismi strumentali improduttivi, già in passato denominati “enti inutili”.

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