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Indicazioni operative per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.
di ANAC 27 febbraio 2019
Materia: appalti / disciplina

Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019

 

Oggetto: Indicazioni operative per l’affidamento  del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

 

L’Autorità, in continuità con le indicazioni contenute  nel Comunicato del 14 settembre 2016, avvalendosi della collaborazione del  Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, ha condotto  nell’ultimo biennio una specifica indagine per l’approfondimento delle modalità  di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche  amministrazioni.

 

Le risultanze istruttorie hanno rivelato molteplici  criticità nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, rispetto alle  quali si pone ora l’esigenza di ribadire le indicazioni già diramate alle  stazioni appaltanti nel Comunicato del 2016, soprattutto per gli incombenti inerenti  l’acquisizione del CIG e correlati adempimenti finalizzati a sanare l’omessa  acquisizione o la regolarizzazione di CIG acquisiti e non perfezionati.

 

Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti da  ultimo espletati riguardano in sintesi le seguenti violazioni:

 

  

violazione delle disposizioni vigenti in materia di  tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa  acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora  per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del  CIG;

  

violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità,  previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi  oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);

  

omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per  mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;

  

ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei  servizi di pubblica illuminazione;

  

violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti  di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n.  163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;

  

mancato avvio delle procedure di riscatto degli  impianti.

Alla luce di quanto sopra, si richiama l’attenzione  delle amministrazioni comunali al rispetto delle sottoelencate indicazioni  operative:

 

  

Acquisizione e perfezionamento dei CIG riferiti all’affidamento/rinnovo  del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica – Comunicazione in  sanatoria dei dati obbligatori all’Osservatorio dei contratti pubblici (art. 7,  commi 8 e 9, d.lgs. n. 163/2006 e art. 213, comma 9, d.lgs. n. 50/2016) - Tracciabilità  dei flussi finanziari.

L’indagine espletata dall’Autorità negli anni 2017 e  2018 sulle modalità di approvvigionamento dei servizi comunali di pubblica  illuminazione ha consentito di riscontrare il permanere di alcune criticità  nelle modalità di acquisizione del CIG e di suo perfezionamento da parte dei  Comuni.

Inoltre, a seguito delle Delibera n. 1 dell’11 gennaio  2017, avente ad oggetto “Indicazioni  operative per un corretto perfezionamento del CIG”, tali risultanze sono  avvalorate da alcune richieste pervenute all’Autorità dalle quali è stato  possibile rilevare, seppur indirettamente, la persistenza della problematica  dell’affidamento diretto -da parte di alcuni Comuni- del servizio di gestione  dell’illuminazione pubblica e dei correlati rinnovi taciti in favore di Enel  Sole S.r.l..

Sul punto giova richiamare quanto già affermato con  precedente Delibera n. 110 del 19.12.2012, come ribadito con Comunicato del 14  settembre 2016.

A riguardo si richiama l’attenzione delle stazioni  appaltanti sull’obbligo di comunicare a sanatoria i dati sugli affidamenti  disposti nel rispetto delle seguenti indicazioni:

   

nel caso di mancata acquisizione del CIG sarà  necessario procedere alla sua acquisizione in modalità “ora per allora”  indicando in fase di perfezionamento, quale riferimento temporale, le effettive  date del periodo in cui è stata resa evidente la manifestazione pubblica della  volontà di affidare i servizi in parola attraverso qualsiasi atto  amministrativo;

  

nel caso di mancato perfezionamento dei CIG già  acquisiti sarà necessario procedere al loro perfezionamento sulla base delle  indicazioni fornite al punto precedente;

  

le proroghe ovvero i rinnovi taciti devono essere  trattati ai fini comunicativi come nuovi affidamenti e, pertanto, soggetti  all’obbligo di acquisizione del CIG.

L’acquisizione del CIG deve avvenire indicando quale  importo il valore, anche stimato, calcolato sull’intero ciclo di vita del  contratto ovvero della convenzione. 

In fase di registrazione di proroghe o rinnovi, tale  importo andrà riferito al periodo di validità delle stesse.

Si evidenzia che tutte le casistiche precedenti, se  aggiudicate/affidate successivamente al 1° gennaio 2008, sono assoggettate agli  obblighi informativi di cui ai vari comunicati del Presidente in materia (si  citano i principali comunicati di rifermento, quali ad esempio quelli del  4.4.2008, del 14.12.2010, del 29.4.2013 e del 22.10.2013).

A completamento delle indicazioni fornite si evidenzia  la necessità di selezionare, in fase di acquisizione dei CIG, quale procedura  di scelta del contraente quella riferita alla “procedura negoziata senza previa  pubblicazione”; nei casi in cui è necessario trasmettere le comunicazioni delle  schede successive al perfezionamento del CIG, si dovrà indicare nella scheda  “fase di aggiudicazione”, quale motivazione del ricorso alla procedura  negoziata l’opzione riferita al D.L.gs. n. 163/2006, art. 57, c. 2, lett. b).

Si evidenzia, infine, che è configurabile la violazione  delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per  acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di  Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG, anche alla luce della  Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”,  con possibili responsabilità a carico dei dirigenti responsabili e correlata  esposizione alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge.

 

  

Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità.

Nell’ambito delle attività e dei compiti finalizzati  alla gestione delle procedure di affidamento si richiama in questa sede la  disciplina in materia di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità prevista  dall’art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e per il passato dall’art. 7,  comma 8, e dall’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente  applicabilità, in caso di violazione, delle sanzioni pecuniarie previste dal  citato art. 213, commi 9 e 13, d.lgs. n. 50/2016, nonché delle connesse  responsabilità disciplinari e, in ragione del periodo di riferimento, dall’art.  6, commi 11 e 12, previste dal successivo comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.

 

Raffaele Cantone

 

Depositato presso la segreteria del Consiglio in  data 7 marzo 2019

Il Segretario, Maria Esposito

 

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