HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
L'affidamento dei servizi di illiminazione pubblica e di efficientamento energetico al vaglio dell'Anac
di Michele Nico 13 marzo 2019
Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AL VAGLIO DELL’ANAC

L’indagine condotta dall’Anac riguarda in questo caso le modalità di affidamento del “servizio luce” e dei servizi connessi per la Pa, ma gli approfondimenti svolti portano a un esito decisamente segnato da molte ombre.

Con il comunicato del 27 febbraio 2019 il Presidente Cantone, nel fornire indicazioni operative ai Comuni sull’approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica – ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti – riporta in sintesi le risultanze istruttorie dell’indagine svolta dall’Autorità sul territorio nell’ultimo biennio, con la collaborazione del Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Finanza, mettendo in evidenza una lunga serie di criticità che hanno caratterizzato le procedure di approvvigionamento dei servizi in questione.

Le principali anomalie emerse si riassumono nel seguente elenco:

a)     violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per omessa o irregolare acquisizione del Cig, là dove sussista il relativo obbligo;

b)    violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dal codice dei contratti (articolo 213, comma 8, del dlgs 50/2016);

c)     omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del Cig, ovvero nel caso di Cig non perfezionati;

d)    ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;

e)     violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;

f)      mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.

Per quanto riguarda il Cig, l’Autorità ricorda agli enti che in caso di mancata acquisizione è necessario procedere alla sua acquisizione in modalità “ora per allora”, indicando in fase di perfezionamento, quale riferimento temporale, le effettive date del periodo in cui è stata espressa la manifestazione pubblica della volontà di affidare i servizi in parola mediante un atto formale.

Nel comunicato si avverte, inoltre, che le proroghe o i rinnovi taciti devono essere trattati, ai fini comunicativi, come nuovi affidamenti, ed essi risultano pertanto soggetti all’obbligo di acquisizione del Cig.

Tale misura è ovviamente finalizzata all’esercizio di un controllo sulle decisioni degli enti che in taluni casi, per le più disparate ragioni, omettono di esperire la procedura di selezione del contraente secondo le regole dettate dal codice degli appalti, e si avvalgono della facoltà di protrarre il rapporto in corso per un periodo eccedente la durata naturale del contratto.

L’acquisizione del Cig, continua l’Anac, deve aver luogo in modo accurato indicando quale importo il valore, anche stimato, calcolato sull’intero ciclo di vita del contratto, ovvero della convenzione.

Nel caso di affidamenti avvenuti successivamente al 1° gennaio 2008, occorrerà fare riferimento agli obblighi informativi di cui ai vari comunicati del Presidente in materia (in particolare quelli del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 29 aprile 2013 e del 22 ottobre 2013).

È utile ricordare che il richiamo all’ottemperanza degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità anticorruzione riguarda un’ampia platea di stazioni appaltanti in ambito statale, sovra regionale e locale, ivi compresi gli organismi di diritto pubblico e i concessionari di lavori, servizi e forniture pubbliche pressoché in tutti i settori dell’economia.

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di illuminazione pubblica e di efficientamento energetico, non è la prima volta che l’Authority interviene per segnalare la violazione degli obblighi di condotta delle stazioni appaltanti.

Il precedente comunicato del 14 settembre 2016 si era soffermato sull’ampio ricorso, da parte dei Comuni, alla procedura di project financing per l’affidamento del servizio luce, spesso non conforme alla vigente disciplina in materia.

In quella sede, l’Autorità ricordava che “l’illuminazione pubblica rappresenta un servizio pubblico locale avente rilevanza economica, e come tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria mediante procedure ad evidenza pubblica (cosiddetta esternalizzazione), attraverso l’appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing, ovvero il finanziamento tramite terzi. Resta salvo l’affidamento a una società mista pubblico-privata, nonché l’affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cosiddetto in house providing.

Nel caso di ricorso al project financing, l’Anac segnalava il presupposto imprescindibile rappresentato dal fatto che “il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé il rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a coprire i costi sostenuti per erogare i servizi oggetto del contratto in condizioni operative normali”.

Con il comunicato in esame l’Autorità focalizza ora l’attenzione su altri aspetti di irregolarità nello svolgimento delle procedure per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica, ma interviene in linea di continuità con il vaglio rigoroso già seguito in passato per tale singolare tipologia di servizio pubblico locale.

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici