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Gli incentivi per funzioni tecniche: ultimi orientamenti operativi
di Maurizio Lucca 9 novembre 2021
Materia: appalti / disciplina

Gli incentivi per funzioni tecniche: ultimi orientamenti operativi

Avv. Maurizio Lucca, Segretario Generale Enti Locali e formatore P.A.

1. La fonte. 2. Il regolamento tardivo. 3. Le varianti in corso. 4. Le condizioni essenziali per l’erogazione. 5. Trasparenza dei compensi erogati.

1. La fonte

L’art. 113, Incentivi per funzioni tecniche, del d.lgs. n. 50/2016, dopo aver definito dove collocare la spesa per le prestazioni attinenti alla realizzazione di un’opera, servizi o fornitura, si occupa di stabilire la collocazione di un fondo risorse finanziarie (fanno capo al medesimo capitolo di spesa degli interventi ammissibili, stanziamenti non afferenti ai capitoli di spesa del personale ma ricompresi nel costo complessivo dell’intervento)[1], in misura non superiore al 2 per cento posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stazione appaltante (S.A.).

Si deve subito chiarire che l’incentivo non deriva dall’applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) ma direttamente dalla legge, che deroga al principio della onnicomprensività della retribuzione.

Possono essere finanziate esclusivamente un catalogo di prestazioni, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti:

·                    attività di programmazione della spesa per investimenti;

·                    valutazione preventiva dei progetti;

·                    predisposizione e controllo delle procedure di gara[2] e di esecuzione dei contratti pubblici;

·                    RUP (responsabile unico del procedimento), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;

·                    collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto.

Un limite alla costituzione del fondo è previsto da parte di quelle Amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, nel senso che le prestazioni sono diversamente retribuite, ovvero costituiscono parte della prestazione attinente al contenuto negoziale; mentre per gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare tutto il fondo, o parte, ai dipendenti che forniscono il servizio di committenza.

Si tratta di un compenso aggiuntivo di natura retributiva[3] in funzione premiale (ma anche di riconoscimento delle professionalità interne e di miglioramento degli apparati pubblici in termini di efficienza ed efficacia, oltre che di contenimento della spesa)[4] e derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione ordinaria, correlato allo svolgimento di specifiche e tassative attività definite dalla fonte dell’art. 113, attività che diversamente si dovrebbero esternalizzare affidandola a liberi professionisti nell’ambito della prestazione intellettuale di lavoro autonomo[5].

Con riferimento specifico alle prestazioni del personale di una centrale unica di committenza (CUC) nell’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture verso terzi (in nome e per conto di altri enti), è una facoltà (può essere riconosciuta) una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo a condizione che tale riconoscimento sia inserito negli atti di affidamento del servizio[6].

Il comma secondo, che inquadra le prestazioni spendibili (ossia, la retribuzione erogabile al personale affidatario di competenze ulteriori, diversamente si ricorrerebbe ad una professionalità esterna) si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato (atto formale) il direttore dell’esecuzione[7].

I commi tre e quattro definiscono la ripartizione:

A. COMMA 3, l’ottanta per cento ripartito (comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione), per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti[8], anche con la previsione di riduzione in funzione del ciclo di vita dell’intervento (singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi al Codice dei contratti pubblici), tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori.

L’erogazione dell’incentivo è un atto di competenza del dirigente (il quale è escluso dalla ripartizione del fondo) o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, subordinatamente alla verifica (accertamento) delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti: si tratta di un controllo ex post che legittima l’erogazione del compenso[9], che per singolo dipendente (in relazione alla deroga del principio di onnicomprensività) nel corso dell’anno, anche da diverse Amministrazioni, non può superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Ne consegue che passato il limite (da intendersi quale sommatoria degli incarichi eseguiti, anche parzialmente), l’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello di esecuzione dell’incarico, altrimenti, verrebbe meno la funzione di limite di spesa chiaramente ed espressamente assegnata allo stesso[10].

In questo senso, le somme non corrisposte incrementano la quota del fondo poiché:

·                    non accertate, ovvero con accertamento negativo (ossia, previa verifica della documentazione di gara, dei preventivi acquisiti anche in via informale che devono comunque essere protocollati, nel senso di essere tracciati con un grado di verità);

·                    non svolte in quanto affidate a personale esterno[11].

B. COMMA 4, il restante 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (vi è un vincolo di scopo o funzionalizzazione ex se), è destinato:

·                    all’approvvigionamento del patrimonio: «acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli»;

·                    all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previo convenzionamento con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Pare giusto chiarire che le somme escluse, ossia quelle derivanti da finanziamenti europei o di terzi vincolati, non toccano il momento costitutivo del fondo, ma soltanto il momento successivo della destinazione delle risorse: fanno parte del fondo in quanto ne compongono la “costituzione” ma sono espressamente escluse dalla “destinazione”, ossia una fase successiva alla sua costituzione.

Si comprende che ne è vietato l’utilizzo possedendo già un’espressa finalizzazione che non può essere modificata dalla P.A., precludendone, così facendo, un’interpretazione estensiva della norma e che quest’ultima, in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, vada interpretata nel senso che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20 per cento finalizzato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione, non possano rifinanziare il fondo, di cui al comma 2, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal penultimo periodo del comma 3, per le risorse non distribuite ai dipendenti per attività non svolte o non certificate[12].

2. Il regolamento tardivo

La sez. delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 16, ha provveduto a rispondere ad un quesito di un’Amministrazione locale relativamente al caso in cui abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006 e n. 50/2016), il regolamento necessario a consentire la distribuzione degli incentivi per l’attività realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, adottando, ex post, un regolamento con efficacia retroattiva.

In effetti, la presenza del regolamento è una condizione ex ante per la prestazione dell’attività incentivata, in assenza del quale il dipendente può far valere solo una azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle Amministrazioni appaltanti, rilevando, tuttavia, che medio tempore le prestazioni sono state espletate, e le relative somme possono essere state accantonate nel quadro economico (disponibilità di cassa non erogabile).

La Corte richiama il principio tempus regit actum, riflesso del più generale principio di irretroattività della legge nel tempo, individuando il paradigma normativo del provvedimento amministrativo nel regime esistente al momento della sua adozione, non anche nel regime in vigore al momento di avvio del procedimento, in ipotesi di sopravvenienze normative nel corso del procedimento, dovendo semmai imporre l’applicazione dello jus superveniens in luogo della norma vigente al momento di avvio del procedimento[13].

Le condizioni incidono da una parte, sull’esigenza di tutela del legittimo affidamento di coloro che hanno confidato nella retribuzione per le prestazioni svolte, dall’altra parte, i soggetti eventualmente interessati vengono esposti al rischio di discriminazioni per effetto del mutamento di disciplina, senza considerare che all’inerzia dell’Amministrazione può anche non corrispondere la pendenza del procedimento con le fasi non ancora concluse definitivamente (bandite con una disciplina e concluse con una disciplina sopraggiunta).

A conclusione, la sez. Autonomie si pronuncia consentendo, la regolamentazione ex post, con conseguente inapplicabilità dello ius superveniens trovando applicazione il principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, corrispondente alla normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, purché si rispettino:

·                    i limiti e parametri che la norma del tempo imponeva;

·                    le somme siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.

3. Le varianti in corso

La Corte dei conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, con la delibera n. 43/2021, dopo aver chiarito l’impossibilità di incentivare funzioni e/o attività non ricomprese nell’elenco chiuso dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, evidenzia che le remunerazioni per gli incentivi tecnici trovano capienza (copertura negli stanziamenti) nel quadro economico complessivo dei lavori/servizi/forniture: andranno a costituire l’importo immesso sul mercato attraverso la definizione della base di gara.

Evidenzia, altresì, che il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalla S.A., tenendo conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Ne consegue che la scelta di riferire la determinazione del fondo al momento di avvio della gara e non al suo esito ha lo scopo di ancorare tale operazione ad elementi non connotati dall’incertezza dell’esito ed è stato anche uno dei motivi dell’esclusione delle concessioni dal novero degli incentivi per la difficoltà di parametrare il fondo ai canoni di concessione, dal flusso finanziario soggetti a margini di aleatorietà (il c.d. rischio)[14].

Si deduce l’esigenza che sia assicurata:

·                    a monte sia predisposta una gara o quantomeno una procedura competitiva[15];

·                    un quadro economico dell’intervento, il quale sottende l’attività posta in essere dal personale individuato;

·                    (segue, le modalità di ripartizione su base regolamentare, con l’indicazione dei compiti assegnati finalizzati a riparametrare l’incentivo previsto nel fondo, in maniera tale da rispettare il principio 13 di preventiva assegnazione degli obiettivi e di successiva verifica del loro raggiungimento).

Si rileva, inoltre, che non possa escludersi, in astratto e a priori, che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e, quindi, in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base di gara) possano trovare copertura in bilancio e, quindi, parimenti la loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico, dovendo in ogni caso dare una motivazione rafforzata della mancata previsione[16].

Invero, un’iscrizione successiva, quando non giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando la dovuta diligenza, appare sintomatica di un difetto di programmazione.

Ciò posto, le varianti si presentano in fase di esecuzione del contratto (ex art. 106 del d.lgs. n. 50/2016) e sono funzionali a garantire da una parte, il raggiungimento del suo contenuto a fronte di eventi non previsti o prevedibili, dall’altra, in funzione di condizioni prestabilite in sede di gara o contratto originario (le c.d. clausole opzionali): lo ius variandi risponde ad un bilanciamento fra tutela della concorrenza e tutela dell’interesse pubblico alla base dell’appalto che, in certe circostanze, potrebbe vedere compromessa la sua proficua realizzazione in carenza di una certa flessibilità in particolare nel lungo periodo.

Ne consegue che il corretto incrementare del fondo incentivante può avvenire solo se funzionale alla conclusione del contratto in termini di completamento dell’opera, di esecuzione della fornitura o del servizio in conformità a costi e tempi prestabiliti, nei casi nei quali la disciplina di riferimento ne consenta l’esecuzione, ovvero, all’interno del ciclo di gestione e vita del contratto (rectius appalto).

Appurata la liceità dello ius variandi dovrà essere remunerato un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica, nella considerazione che non costituisce oggetto di incentivazione qualsiasi generica partecipazione del personale assegnato alla S.A., bensì lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche da parte del medesimo, confermando l’essenza della prestazione specialistica fornita: i ricalcoli vanno correlati all’importo della perizia di variante o, con formulazione in parte diversa ma di simile contenuto, al nuovo importo a base di gara in relazione alle maggiori risorse stanziate per dare esecuzione al contratto.

4. Le condizioni essenziali per l’erogazione

Le condizioni minime e indispensabili per l’erogazione possono essere riassunte:

·                    la presenza di un regolamento interno che definisca il riparto e le modalità;

·                    le risorse finanziarie del fondo costituito ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

·                    il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto (nella misura in cui la mancata inclusione nel quadro economico implichi che la successiva previsione degli incentivi non troverebbe copertura in bilancio), attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara;

·                    l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo;

·                    negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione;

·                    l’accertamento della prestazione, una regolarità tecnica sotto il profilo della verifica dei presupposti di legge e dell’effettiva attività svolta da parte del dipendente, con assunzione di responsabilità da parte del dirigente o posizione apicale.

La Corte conti, sez. contr. Emilia Romagna, con delibera n. 56/2021, ha stabilito che sia possibile una iscrizione successiva della voce di costo legata agli incentivi nel quadro economico, la quale, se non giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza, potrebbe essere sintomatica di un difetto di programmazione: è indispensabile un obbligo di motivazione rafforzata (ex art. 3 della legge n. 241/1990) che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico, in adesione al rispetto del principio costituzionale del buon andamento (ex art. 97 Cost.), secondo un principio di chiusura del ciclo di vita dell’appalto dove l’incentivabilità di funzioni tecniche non inserite nella programmazione si giustifica al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili[17].

Inoltre, la Corte evidenzia in modo cangiante che per i contratti di concessioni si dovrà verificare, caso per caso, la presenza dello stanziamento in bilancio delle complessive risorse a copertura degli oneri sottesi (anche) al pagamento dell’incentivazione del personale interno al fine di ritenere possibile garantirne la liquidazione al personale impiegato nelle prestazioni individuate dalla legge.

Invero, dovrebbe sussistere uno specifico stanziamento di spesa che sia riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture, che consenta di escludere la spesa per funzioni tecniche dal computo della spesa di personale, ipotesi non contemplata dalla legge, senza contare che la copertura, essendo legata alla riscossione dei canoni concessori, resta gravata da un margine di aleatorietà che ne determina l’incertezza finanziaria; qualora il contratto da realizzarsi preveda, invece (come indicato dalla Corte), costi per l’Amministrazione, a valere su specifici stanziamenti di bilancio le Amministrazioni aggiudicatrici potranno destinare l’apposito fondo che finanzia le funzioni tecniche.

5. Trasparenza dei compensi erogati

La deliberazione ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020 prevede che non sussista un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici, di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, al dipendente delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, rilevando che in base all’art. 37 del cit. decreto Trasparenza, norma di carattere generale sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene assicurata la trasparenza delle somme stanziate a titolo di incentivi tecnici in considerazione che la corresponsione (il quantum) deve essere riportato nei quadri economici dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase di scelta del contraente.

Gli importi del compenso incentivante, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione su profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, vanno pubblicati nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” (v. Allegato 1) alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Dunque, i dati contenuti nelle predette determinazioni di liquidazione possono essere pubblicati, ai sensi dell’art. 18, Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, del d.lgs. 33/2013, ove si prevede che «fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico», pubblicati nella sotto-sezione “Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” della sezione “Amministrazione trasparente”, mediante tabelle, con l’indicazione nell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di:

·                    nome e cognome[18];

·                    oggetto;

·                    durata;

·                    compenso spettante per ogni incarico.

Si può pertanto ritenere che dalle determine possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, coerentemente all’art. 1, comma 1 del “decreto 33”, volto a garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate, nonché valutare la presenza di eventuale conflitto di interessi, di converso non può invocarsi, invece, l’applicazione dell’art. 18 per la pubblicazione delle determine dirigenziali, poiché esso non contiene alcun riferimento ad obblighi di pubblicazione di atti.


[1] Cfr. Corte conti, sez. Autonomie, deliberazioni n. 6/2018/QMIG e n. 15/2019/QMIG. Il relativo importo dovrà essere inserito in apposita voce del quadro economico dei lavori/forniture/servizi e nel fondo delle risorse decentrate dell’ente, per essere poi impegnato al momento dell’aggiudicazione della gara, Corte conti, sez. contr. Toscana, delibera 5 ottobre 2021, n. 80. Il legislatore è intervenuto sulla questione della rilevanza degli incentivi tecnici ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio, escludendoli dal computo rilevante ai fini dall’articolo 23, comma 2, del d.l.gs. n. 75 del 2017: gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente), ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto, Corte conti, sez. contr. Abruzzo, deliberazione 21 giugno 2021, n. 249.

[2] Il presupposto ex lege è il previo svolgimento di una gara, Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione 24 giugno 2021, n. 103, idem sez. contr. Umbria, deliberazione, 12 aprile 2021, n. 26; sez. contr. Liguria, deliberazione 12 aprile 2021, n. 59.

[3] Cass. civ., sez. Lav. 28 maggio 2020, n. 10222.

[4] La “funzione premiale” dell’istituto, è volta a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte invece che da dipendenti interni, da esterni sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali: la ratio dei nuovi incentivi è anzitutto quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all’affidamento esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l’Ente, con aggravio della spesa complessiva, Corte conti, sez. contr. Lazio, delibera 6 luglio 2018, n. 57.

[5] Corte conti, sez. contr. Lazio, deliberazione n. 60/2020; sez. della Autonomie, deliberazione n. 6/QMIG/2018. Cfr., sulla distinzione tra servizi e incarichi, LUCCA, Incarichi di consulenza e di servizi legali. Guida completa alle procedure, Maggioli, 2020.

[6] Con la deliberazione n. 6/2018/QMIG, la sezione delle Autonomie, con riguardo ai soggetti potenzialmente destinatari degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, ha confermato che «si tratta, quindi, di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall’essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell’ambito di attività espressamente e tassativamente prevista dalla legge», ritenendo che l’attività svolta dai membri di una Commissione di gara non rientri tra quelle enunciate dal comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 trattandosi di attività priva di natura tecnico-esecutiva e meramente valutativa, da condurre in applicazione delle regole e dei criteri enunciati nel bando di gara (in senso conforme anche sez. contr. Lazio, deliberazione n. 57/2018/PAR), Corte conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 39/2019/SRCPIE/PAR.

[7] Scelta rimessa all’esclusiva responsabilità del dirigente nel caso concreto circa la sussistenza o meno delle ipotesi, previste dal paragrafo 10.2 delle linee guida ANAC n. 3, in cui il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento, Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 15 marzo 2021, n. 29.

[8] L’adozione del regolamento è necessaria e strumentale ai fini dell’erogazione dei compensi e la sua adozione è doverosa da parte di ogni Amministrazione, TAR Lazio, Roma, sez. I, 30 giugno 2021, n. 7716.

[9] È indispensabile una verifica sull’attività svolta e sulla sua liceità con riferimento al catalogo di prestazioni previsto dalla norma, pena il danno erariale, Corte conti, sez. giur. Regione Siciliana, 6 luglio 2021, n. 781.

[10]. Corte conti, sez. contr. Abruzzo, deliberazione 16 luglio 2021, n. 280. L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello di esecuzione dell’incarico, Corte conti, sez. contr. Puglia, delibera n. 33/2014/PAR.

[11] Confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’art. 187 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 23 settembre 2021, n. 131.

[12] Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 108/2017/PAR.

[13] Questione che può essere ripresa quando la disciplina normativa è cambiata con l’esigenza di adeguare la fonte interna in presenza di un vuoto normativo, vedi, art. 5, comma 10 del D.L. n. 121/2021.

[14] Corte conti, sez. Autonomie n. 15/2019/QMIG e n. 10/2021/QMIG per i contratti di rendimento energetico (EPC), rientranti nelle fattispecie di partenariato pubblico privato (PPP) disciplinate dall’art. 180 e ss.gg. del d.lgs. n. 50/2016.

[15] L’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 TUEL, a un operatore economico già parte di un precedente contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica, Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 103/2021. Solo in presenza di una procedura di gara o in generale una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato, Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR.

[16] Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 103/2021/PAR.

[17] Corte Conti, sez. giur. Emilia – Romagna, deliberazione n. 11 del 10 febbraio 2021.

[18] ANAC, delibera 2790/2021, ove si giustifica l’inserimento del nome e cognome, quale modalità maggiormente in linea con la possibilità di agevolare un controllo diffuso sul rispetto del principio di rotazione nell’attribuzione di tale tipologia di incarichi.

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