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I reporter della RAI figli di un dio minore?
di Massimo Greco 24 novembre 2021
Materia: pubblica amministrazione / documenti amministrativi

I reporter della RAI figli di un dio minore?

di Massimo Greco

 

I giornalisti godono del diritto di non svelare le proprie fonti, a meno che i medesimi operino per conto della RAI. Una discriminazione avallata dal Tar Lazio ma non condivisa dalla giurisprudenza europea.

 

I principi di trasparenza e pubblicità impregnano ormai da diversi anni tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, sia dal punto di vista del cittadino (inteso nella duplice veste: uti cives ed uti singulu) che da quello riferito al buon funzionamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.). Principi che, nella legislazione interna, tendono ormai a manifestarsi, nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione. Nel diritto europeo, la medesima ispirazione ha condotto il Trattato di Lisbona a inserire il diritto di accedere ai documenti in possesso delle autorità europee tra le “Disposizioni di applicazione generale” del Trattato sul funzionamento dell’Unione (art. 15 TFUE ed art. 42 CDFUE).

 

Accesso agli atti e riservatezza della fonte giornalistica

 

La legge n. 241/1990 ha inaugurato, per non essere più abbandonato, un modello di trasparenza fondato sulla “accessibilità”, in cui le informazioni (non pubblicate negli albi online) in possesso della pubblica amministrazione, sono conoscibili da parte dei soggetti aventi a ciò interesse, attraverso particolari procedure, fondate sulla richiesta di accesso e sull’accoglimento o diniego dell’istanza da parte dell’amministrazione. Il diritto di accesso viene esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori privati di pubblici servizi. La giurisprudenza amministrativa, che ha certamente raffinato l’applicazione di questo importante strumento del cittadino, non sempre trova condivisione unanime. E’ questo il caso della nota trasmissione Report trasmessa da RAI 3, costretta dal Tar Lazio ad esibire i documenti richiesti da un cittadino “tirato in ballo” nel contesto di una specifica inchiesta giornalistica andata in onda il 26/10/2020.

 

Il giudice amministrativo, con sentenza n. 7333/2021, ha affermato il principio secondo cui la rappresentazione di notizie che avviene all’interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma d’inchiesta giornalistica in onda su una rete della RAI non può configurarsi come attività distinta da quella di “informazione pubblica” riconducibile alla nozione di servizio pubblico radiotelevisivo affidato alla medesima società; e l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di comunicazione. Il Tar conclude affermando che “La delimitazione in siffatti termini della documentazione ostensibile, coinvolgendo l’interlocuzione intercorsa con soggetti di natura pubblica, rende priva di rilievo nel caso concreto la prospettazione difensiva articolata dalla Società resistente circa la prevalenza che dovrebbe riconoscersi al segreto giornalistico sulle fonti informative per sostenere l’esclusione ovvero la limitazione dell’accesso nel caso di specie”.

 

La sbrigativa conclusione del Tar, contenuta nella sentenza – ovviamente - appellata al Consiglio di Stato dalla RAI, non ci convince, atteso che la mancata protezione dell’anonimato potrebbe spingere il futuro giornalista a non divulgare più fatti di cronaca, con la conseguenza che l’intera collettività sarebbe privata di informazioni necessarie all’esercizio, non solo del diritto di ricevere informazioni, ma anche di altri diritti essenziali per la democrazia.

 

La giurisprudenza europea

 

Si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due conquiste di civiltà, entrambe meritevoli di protezione: quella alla riservatezza della fonte giornalistica in relazione ai ruoli delicatissimi dell’informazione, della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, tutelata sia sul versante costituzionale (artt. 15 e 21) che su quello della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della salvaguardia della libertà fondamentale (art. 10) e quella correlata (anche) al diritto europeo dei cittadini di accedere ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

 

La Corte europea di Strasburgo si è recentemente pronunciata a favore dell’esigenza di assicurare il segreto delle fonti giornalistiche, anche in presenza di una normativa interna di senso contrario, quale potrebbe essere quella – ben più robusta - di divulgare la fonte qualora risulti indispensabile per l’accertamento di un reato (sent. 6/10/2020, causa Jecker c. Svizzera). Richiamando l’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - a tenore del quale “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione; tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche…” - la Corte europea ha ribadito l’importanza della tutela della confidenzialità delle fonti per i giornalisti e, di conseguenza, per la collettività: obbligare un giornalista a rivelare l’identità della sua fonte ha un effetto negativo non solo sul singolo cronista, al quale altre ulteriori fonti potrebbero non rivolgersi più per comunicare fatti d’interesse generale, ma anche per le future potenziali fonti del quotidiano e di altri giornalisti, con un effetto negativo diretto sull’interesse del pubblico a ricevere informazioni di interesse generale e un sicuro vantaggio per coloro che intendono nascondere attività illecite.

 

Sin dal “leading case” sul diritto alla segretezza delle fonti (rappresentato dalla sentenza Goodwin contro Regno Unito del 27 marzo 1996), la Corte europea ha riconosciuto che, proprio per il ruolo di “watchdog” svolto dal giornalista (centrale in una democrazia) gli Stati devono garantire alcuni “privilegi” ai reporter. La Corte, ha quindi ribadito l’importanza della tutela della confidenzialità delle fonti per i giornalisti e, di conseguenza, per la collettività. Obbligare un giornalista a rivelare l’identità della sua fonte ha un effetto negativo non solo sul singolo cronista (chilling effect), al quale altre ulteriori fonti potrebbero non rivolgersi più per comunicare fatti di interesse generale, ma anche per le future potenziali fonti del quotidiano e di altri giornalisti, con un effetto negativo diretto sull’interesse del pubblico a ricevere informazioni di interesse generale e un sicuro vantaggio per coloro che intendono nascondere attività illecite.

Il rispetto del segreto in esame è quindi richiesto non solo al giornalista ma anche all’Autorità giudiziaria e può recedere solo in ipotesi eccezionali per il necessario svolgimento delle attività giudiziarie. Persino il soggetto cui i dati personali si riferiscono non è legittimato a conoscere la fonte della notizia che lo riguarda. Si comprende così che il segreto giornalistico sembra prevalere su altri interessi anch’essi meritevoli di tutela e che, pertanto, ogni sua limitazione deve essere vagliata attentamente e interpretata restrittivamente. Tali principi riconosciuti dalla Convenzione europea hanno infatti spinto parte della dottrina a ritenere illegittimo il disposto dell’art. 200 c.p.p. italiano, che in determinati casi consente al giudice di ordinare al giornalista l’indicazione della fonte delle sue informazioni.

Il bilanciamento degli interessi in gioco

Tuttavia, non bisogna trascurare il comma 2 dell’art. 10 della citata Convenzione europea, che prevede restrizioni e sanzioni per la libertà di espressione, in nome della sicurezza nazionale, dell'ordine e della prevenzione dei reati e di altri interessi primari. Da ciò consegue che una corretta comparazione tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di informazione e l’esigenza di assicurare l’accesso agli atti di chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, avrebbe richiesto che l’ordine di esibizione rivolto dal Giudice amministrativo alla testata giornalistica della RAI, risultasse espressamente motivato anche quanto alla specifica individuazione della res da sottoporre a vincolo ed all’assoluta necessità di apprendere la stessa ai fini della richiesta ostensiva degli atti. Corollario di questo fondamentale onere motivazionale è che l’ordine di esibizione delle fonti custodite dal giornalista dipendente della RAI, che abbia opposto il segreto professionale, è consentito soltanto ove siano evidenziate l’infondatezza del segreto e la concreta necessità dell’acquisizione di quanto richiesto per la tutela della rispettiva posizione giuridica.

Ora, dalla lettura della citata sentenza del Tar Lazio, non si evince un preponderante imperativo d’interesse pubblico che, peraltro, non può essere considerato in astratto e neanche sulla base delle sole scelte effettuate dal legislatore, ma con riferimento al singolo caso concreto, nell’obbligo del giudice amministrativo di indicare le ragioni per imporre la divulgazione della fonte in rapporto all’altro diritto in gioco.

Considerata l’importanza che ha la protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica, l’obbligo imposto dal Tar alla redazione di Report di rivelare l’identità della sua fonte, attraverso il pur legittimo strumento dell’accesso agli atti, in assenza di un’adeguata motivazione in ordine al bilanciamento degli interessi in gioco, non ci sembra conciliabile con il citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e ciò a prescindere dal fatto che il giornalista presti servizio per una redazione giornalistica privata ovvero per una società concessionaria del servizio pubblico qual’è la RAI.

Alla luce di quanto precede, e in attesa di conoscere a breve la decisione del Consiglio di Stato, appare necessaria e urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento in questione, attualmente cristallizzato nelle rispettive normative di riferimento, magari in occasione dell’auspicata riforma del reato di diffamazione aggravata (Corte cost. Ord n. 132/2020; sent. n. 150/2021).

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