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decreto, 21/10/2020
Modalita' e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale
(GU n.297 del 30-11-2020)
decreto
Materia: enti locali / ordinamento

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 ottobre 2020
Modalita' e disciplina di  dettaglio  per  l'applicazione  dei  nuovi
criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale e provinciale. (20A06534)
(GU n.297 del 30-11-2020)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8;
  Considerato che con tale disposizione e' stato approvato  il  nuovo
criterio di classificazione delle sedi di  segreteria  convenzionate,
in forza del  quale:  «La  classe  di  segreteria  delle  convenzioni
previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma  degli
abitanti di tutti i comuni convenzionati»;
  Visti, inoltre, i commi 12 e 13 del sopra citato art. 16-ter;
  Considerato che, secondo quanto previsto dal comma  12  citato,  le
modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione  dei  nuovi
criteri di classificazione, compresa  la  disciplina  della  relativa
fase  transitoria,   sono   definite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare con la  procedura  prevista  dall'art.  10,
comma 7, lettera a), del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi  criteri  di
classificazione sono applicabili solo alle  convenzioni  stipulate  a
decorrere dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  che  ai
segretari titolari di tali convenzioni, posti in  disponibilita',  e'
corrisposto il trattamento economico  in  godimento  presso  l'ultima
sede di servizio, previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di  posizione,
che e' riconosciuta nella misura  pari  a  quella  stabilita  per  il
comune capofila;
  Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su  proposta  del
Consiglio direttivo per l'Albo nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali, sentita la Conferenza Stato-citta' e  autonomie  locali,
definisce le modalita' procedurali e organizzative  per  la  gestione
dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari  comunali
e provinciali;
  Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  all'individuazione  dei
nuovi  criteri  di   classificazione   delle   sedi   di   segreteria
convenzionata, secondo i principi e criteri direttivi  illustrati  in
precedenza;
  Vista la proposta del Consiglio  direttivo  per  l'Albo  nazionale,
approvata nella seduta del 24 settembre 2020;
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, espresso nella seduta del 15 ottobre 2020;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. In attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalita' e la  disciplina  di
dettaglio per l'applicazione dei nuovi  criteri  di  classificazione,
compresa  la  disciplina  della  fase  transitoria,   relativi   alle
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui
all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
stipulate a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 2
 
                  Classificazione delle convenzioni
                     per l'ufficio di segreteria
 
  1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai  sensi
dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020,  n.
8, ai fini della nomina del segretario  titolare,  sulla  base  della
somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla  convenzione.
Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.
  2. La nomina del segretario e' disposta dal sindaco del  comune,  o
dal   presidente   della   provincia,   avente   la   piu'    elevata
classificazione  tra  gli  enti  in  convenzione  e,  a  parita'   di
classificazione, da  quello  avente  la  maggiore  popolazione.  Tale
comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
  3. Le convenzioni per l'ufficio di segretario sono  comunicate,  ai
sensi dell'art. 98, comma 3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'albo dei segretari comunali e
provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale  ovvero
delle sezioni regionali secondo la  rispettiva  competenza,  ai  fini
della  classificazione  della  sede  e  assegnazione  del  segretario
individuato.
  4. Ai sensi del comma 3, sono altresi' comunicate le modifiche alle
convenzioni, per la  presa  d'atto  finalizzata  all'eventuale  nuova
classificazione della sede  e  alla  conferma  dell'assegnazione  del
segretario titolare. La presa d'atto e' rigettata, in applicazione di
quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  se,  a  seguito  di  un
incremento del numero degli enti partecipanti  alla  convenzione,  il
segretario titolare  non  dovesse  risultare  piu'  in  possesso  dei
requisiti previsti per la titolarita'  della  sede  convenzionata  di
nuova classificazione.
  5. In caso  di  riduzione  del  numero  degli  enti  aderenti  alla
convenzione, il segretario gia' assegnato conserva,  in  applicazione
di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarita' della sede
convenzionata risultante dalla modifica, anche  qualora  iscritto  in
una fascia  professionale  superiore  a  quella  corrispondente  alla
relativa somma delle popolazioni. In tal  caso,  il  segretario  puo'
richiedere, con il consenso dell'ente capofila,  il  collocamento  in
disponibilita'.
                               Art. 3
 
           Inquadramento giuridico e trattamento economico
            del segretario titolare di sede convenzionata
 
  1.  L'inquadramento  giuridico  ed  il  trattamento  economico  del
segretario  titolare  di  sede  convenzionata  e'  determinato  dalla
classificazione della  sede  al  momento  dell'assegnazione  o  della
conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.
  2. Gli istituti giuridici ed economici  connessi  allo  svolgimento
del  rapporto  di  servizio   del   segretario   titolare   di   sede
convenzionata  sono  applicati  dall'ente  capofila.  La  convenzione
disciplina anche le modalita' di riparto tra gli enti dell'onere  per
il  trattamento  economico  del  segretario   titolare   della   sede
convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art.
33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito  con
modificazioni dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  ciascun  comune
computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per  il
comune capofila, non  rilevano  le  entrate  correnti  derivanti  dai
rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a  seguito  del  riparto
della predetta spesa.
  3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di  scioglimento
anticipato,  il  segretario  conserva  la  titolarita'   della   sede
dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99,
comma 2, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, anche qualora  iscritto  in  una  fascia  professionale
superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale  ente.  In
tal caso, il segretario puo' richiedere, con  il  consenso  dell'ente
capofila, il collocamento in disponibilita'.
                               Art. 4
 
                Trattamento economico del segretario
              in caso di collocamento in disponibilita'
 
  1. Il trattamento economico dei  segretari  di  sedi  convenzionate
sulla  base   dei   nuovi   criteri,   che   vengono   collocati   in
disponibilita',  e'  definito  dall'art.  16-ter,   comma   13,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  2. Il segretario in disponibilita', nominato titolare di  una  sede
di  segreteria  convenzionata,  in  caso  di   successiva   e   nuova
classificazione di tale sede, fermo restando  quanto  previsto  dagli
articoli 2, comma 5,  e  3,  comma  3,  decade  dal  beneficio  della
conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2,
del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.
                               Art. 5
 
       Disciplina transitoria delle convenzioni gia' stipulate
 
  1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali  l'assegnazione
del segretario titolare sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del
presente decreto restano classificate, sino alla  naturale  scadenza,
secondo la popolazione del comune appartenente alla  convenzione  che
ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 99, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  In  caso  di
modificazione del numero degli  enti  aderenti  alla  convenzione  si
applica l'art. 2, commi 4 e 5.
  2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso
di scioglimento anticipato, il  segretario  conserva  la  titolarita'
della sede dell'ente capofila in  applicazione  di  quanto  stabilito
dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto  2000,  n.  267,  anche  qualora  iscritto  in  una  fascia
professionale superiore a quella corrispondente alla  popolazione  di
tale ente. In  tal  caso,  il  segretario  puo'  richiedere,  con  il
consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilita'.
  3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1
che vengono collocati in disponibilita' e' corrisposto il trattamento
economico in godimento presso l'ultima sede di  servizio,  secondo  i
criteri previsti dalla contrattazione collettiva.
                               Art. 6
 
                      Disposizioni di chiusura
 
  1. Il presente decreto e' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 21 ottobre 2020
 
                                               Il Ministro: Lamorgese
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2020
Ministero dell'interno, foglio n. 3033

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