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decreto, 1/10/2020
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12/08/2015, n.144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'art. 9 della l. 31/12/2012, n. 247
(GU n.308 del 12-12-2020)
decreto
Materia: lavoro / disciplina

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 ottobre 2020, n. 163
Regolamento concernente  modifiche  al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 12  agosto  2015,  n.  144,  recante  disposizioni  per  il
conseguimento e il mantenimento del titolo di  avvocato  specialista,
ai sensi dell'articolo 9  della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247.
(20G00188)
(GU n.308 del 12-12-2020)
  Vigente al: 27-12-2020  

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 12  agosto  2015,  n.
144,   concernente   «Regolamento   recante   disposizioni   per   il
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a
norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;
  Ritenuto che il predetto  regolamento  deve  essere  modificato  in
conformita' alla  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  Sez.  IV,  n.
5575/2017, depositata il 28 novembre 2017, con la  quale  sono  state
confermate  le  sentenze  del  T.A.R.  per  il  Lazio   che   avevano
parzialmente annullato il decreto del  Ministro  della  giustizia  12
agosto  2015,  n.  144,  limitatamente  alle  disposizioni   relative
all'elenco dei settori di  specializzazione  e  alla  disciplina  del
colloquio diretto ad accertare la  comprovata  esperienza  necessaria
per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento
dei previsti percorsi formativi specialistici;
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 10
ottobre 2018;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata in data 31 luglio 2020;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015,  n.
                                 144
 
  1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.  144,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso;
    b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 3. (Settori di specializzazione). -  1.  L'avvocato  puo'
conseguire il titolo di specialista in non piu' di due  dei  seguenti
settori di specializzazione:
        a) diritto civile;
        b) diritto penale;
        c) diritto amministrativo;
        d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
        e)  diritto   tributario,   doganale   e   della   fiscalita'
internazionale;
        f) diritto internazionale;
        g) diritto dell'Unione europea;
        h) diritto dei trasporti e della navigazione;
        i) diritto della concorrenza;
        l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale  e
della protezione dei dati personali;
        m) diritto della persona, delle  relazioni  familiari  e  dei
minorenni;
        n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
        o) diritto dello sport.
      2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e  c)  il  titolo  di
specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto  dei
percorsi  formativi   ovvero   dell'accertamento   della   comprovata
esperienza  relativamente  ad   almeno   uno   degli   indirizzi   di
specializzazione indicati nei commi 3, 4 e  5,  in  conformita'  alle
disposizioni del presente regolamento.
      3.  Al  settore  del  diritto  civile  afferiscono  i  seguenti
indirizzi:
        a) diritto successorio;
        b) diritti reali, condominio e locazioni;
        c) diritto dei contratti;
        d)    diritto    della    responsabilita'    civile,    della
responsabilita' professionale e delle assicurazioni;
        e) diritto agrario;
        f) diritto commerciale e societario;
        g) diritto  industriale,  della  proprieta'  intellettuale  e
dell'innovazione tecnologica;
        h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
        i) diritto dell'esecuzione forzata;
        l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
        m) diritto dei consumatori.
      4.  Al  settore  del  diritto  penale  afferiscono  i  seguenti
indirizzi:
        a) diritto penale della persona;
        b) diritto penale della pubblica amministrazione;
        c)   diritto   penale   dell'ambiente,   dell'urbanistica   e
dell'edilizia;
        d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;
        e) diritto penale  della  criminalita'  organizzata  e  delle
misure di prevenzione;
        f) diritto dell'esecuzione penale;
        g) diritto penale  dell'informazione,  di  internet  e  delle
nuove tecnologie.
      5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti
indirizzi:
        a) diritto  del  pubblico  impiego  e  della  responsabilita'
amministrativa;
        b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
        c) diritto dell'ambiente e dell'energia;
        d) diritto sanitario;
        e) diritto dell'istruzione;
        f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di  interesse
economico generale;
        g) diritto delle autonomie  territoriali  e  del  contenzioso
elettorale;
        h)      contabilita'       pubblica       e       contenzioso
finanziario-statistico.»;
    c) all'articolo 5, comma 1,  aggiungere,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'avvocato specialista puo' chiedere che nell'elenco  siano
specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3,  comma
2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.»;
    d)  all'articolo  6,  comma  4,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      1) le parole «colloquio sulle materie comprese nel  settore  di
specializzazione»  sono  sostituite  dalle  parole   «colloquio   per
l'esposizione  e  la  discussione  dei  titoli  presentati  e   della
documentazione prodotta a dimostrazione della  comprovata  esperienza
nei relativi settori e indirizzi di specializzazione  a  norma  degli
articoli 8 e 11.»;
      2) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il  colloquio  ha
luogo davanti a  una  commissione  di  valutazione  composta  da  tre
avvocati iscritti all'albo speciale per il  patrocinio  davanti  alle
giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo  in
materie giuridiche in  possesso  di  documentata  qualificazione  nel
settore  di  specializzazione  oggetto  delle  domande  sottoposte  a
valutazione nella singola  seduta.  Il  Consiglio  nazionale  forense
nomina un componente avvocato, i restanti  componenti  sono  nominati
con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della  seduta
della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della
giustizia individuano  i  componenti  in  possesso  della  necessaria
qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto  presso  il  Ministero
della giustizia comprendente tutti  i  settori  di  specializzazione.
L'inserimento  nell'elenco  e'   disposto   per   gli   avvocati   su
designazione del Consiglio nazionale forense e, per i  professori  di
ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati  e
i professori  universitari  rimangono  iscritti  nell'elenco  per  un
periodo di quattro anni. La commissione di valutazione e'  presieduta
da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera  a
maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione  del
titolo o di  rigetto  della  domanda.  Il  colloquio  e'  diretto  ad
accertare   l'adeguatezza   dell'esperienza   maturata   nel    corso
dell'attivita'   professionale   e   formativa   nel    settore    di
specializzazione in conformita' ai requisiti  e  ai  criteri  di  cui
all'articolo 8.»;
    e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 3, le parole  «formazione  specialistica  orientata
all'esercizio della professione nel settore di specializzazione» sono
sostituite   dalle   parole   «formazione   specialistica   orientata
all'esercizio della  professione  nel  settore  e  nell'indirizzo  di
specializzazione»;
      2) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis. Il
corso, di durata complessiva almeno biennale,  relativo  ad  uno  dei
settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettere
a), b) e c), prevede una parte  generale  e  una  parte  speciale  di
durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno
degli indirizzi afferenti al settore.»;
    f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, lettera b), le parole «quindici per  anno»  sono
sostituite dalle parole «dieci per anno»;
      2) dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «2.
Nell'accertamento dei requisiti  di  cui  al  presente  articolo,  la
commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza  dei
titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e,  se
necessario,  con  l'indirizzo  di   specializzazione   indicati   dal
richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo  di  incarichi
per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare
rilevanza   degli   incarichi   documentati   e   delle    specifiche
caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione»;
    g)  all'articolo  11,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni:
      1) le parole «quindici per anno» sono sostituite  dalle  parole
«dieci per anno»;
      2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella  valutazione
dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2.».
 
                               Art. 2
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del
Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, si applica  anche  a
coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti  l'entrata  in
vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso
avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro  che
hanno conseguito un attestato di  frequenza  di  un  corso  avente  i
requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima  della  data  di
entrata in vigore del presente regolamento e  alla  stessa  data  non
ancora concluso.
  3. Il titolo di avvocato  specialista  puo'  essere  conferito  dal
Consiglio nazionale forense anche in ragione  del  conseguimento  del
titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di
specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come  sostituito  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del presente decreto.
                               Art. 3
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
 
    Roma, 1° ottobre 2020
 
                                                Il Ministro: Bonafede
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2689

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