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decreto legge, 31/12/2020
D.l. 31/12/2020, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14/12/2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito de
(GU n.323 del 31-12-2020)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183

Disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)
(GU n.323 del 31-12-2020)
  Vigente al: 31-12-2020  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa;
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni urgenti in materia  di  innovazione  tecnologica  e,  in
relazione al recesso del  Regno  Unito  dall'Unione  europea,  misure
indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a
imprese di assicurazione, nonche'  di  provvedere  a  dare  immediata
esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n.  2020/2053  del  Consiglio
del 14 dicembre 2020,  relativa  al  sistema  delle  risorse  proprie
dell'Unione europea;
  VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;
  SULLA PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:
 
                               ART. 1
 
    (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2021".
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019";
    b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
  5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "1° gennaio  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "1°
gennaio 2022".
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  7. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno  2018,  possono  essere
espletate fino al 31 dicembre 2021.
  8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini  del
presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera
c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31  dicembre
2021, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata  sulla  base
delle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.".
  9. Gli enti  locali  gia'  autorizzati  dalla  Commissione  per  la
Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,
commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e  g),  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare  assunzioni
a   tempo   indeterminato   per   l'anno   2020,   che   si   trovano
nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento  entro
il 31 dicembre 2020  per  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre  2020,  possono
effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021,  anche  se
in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo  163  del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   nelle   more
dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
  10. In  relazione  alle  conseguenze  relative  alle  attivita'  di
contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine  di  ultimare  i
progetti e i lavori avviati per "Matera 2019" nonche' per  completare
la  rendicontazione,  all'articolo  1,  comma  346,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  primo  periodo  la  parola  "2020"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2021";
    b) al secondo periodo,  la  parola  "2020"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2021";
    c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno  2021  il
comune di Matera puo' provvedere, nel  limite  massimo  di  spesa  di
900.000 euro,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  stanziate  dal
presente comma per l'anno 2020.".
  11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".
  12. All'articolo 76  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo".
  14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in  materia  di  potenziamento  dell'attivita'  informativa,  le
parole "Fino al 31 gennaio  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Fino al 31 gennaio 2022".
  15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale  delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per   la
sicurezza, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite  dalle
seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".
  16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, al primo periodo, le  parole  "Fino  al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in  vigore  del
regolamento di cui al terzo periodo" e, al terzo periodo,  le  parole
"entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 aprile 2021".
  17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti:  "30
aprile 2021".
  18. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10  pari  a  0,9
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 
                               ART. 2
 
(Proroga  di  termini  in  materie  di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno)
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2021".
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole "fino al 31 dicembre 2020."  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021.";
    b) le parole "alla data del 31  ottobre  2020,"  sono  sostituite
dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2021,".
  3. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le
parole "sono differiti al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021".
  4. In considerazione della emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se  l'eventuale
annullamento  dell'elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di  alcuno  degli
eletti o sui risultati complessivi, la  consultazione  nelle  sezioni
stesse si svolge  nuovamente,  in  deroga  ai  termini  di  cui  agli
articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi  per
la composizione  e  l'elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  del  16
maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in  una  data  stabilita
dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Alla  sua  attuazione  si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.
 
                               ART. 3
 
       (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
 
  1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12,  le  parole  "A  decorrere  dall'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021".
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "2019,  2020  e
2021".
  3. All'articolo  13  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";
    b) al comma  5,  le  parole  "fino  al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
  4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2021".
  5. All'articolo 2, comma 6-quater,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
  6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole  "entro  il  31  luglio  2020  ovvero  entro  la  data,  se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza  dell'epidemia  da  COVID-19"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro la data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".
  7. In  ragione  della  straordinaria  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, gli obblighi di aggiornamento  professionale  dei  revisori
legali dei conti relativi all'anno 2020  e  all'anno  2021,  previsti
dall'articolo 5, commi 2 e 5,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi  in
ciascun  anno,  di  cui  almeno  10  in  materie  caratterizzanti  la
revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se  i  crediti
sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
  8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2021".
  9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono  inserite  le  seguenti:
"da adottarsi entro e non oltre il 1°  febbraio  2021,",  e  dopo  le
parole  "ogni  altra  disposizione  necessaria"  sono   inserite   le
seguenti: "per l'avvio e".
  10. All'articolo 1, comma 540, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in  cui"  sono  sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui".
  11. All'articolo 141, comma  1-ter,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole da "puo' avvalersi" fino a "sei  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "puo' conferire fino a  sei  incarichi  di
collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole:  "31  dicembre  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".
 
                               ART. 4
 
              (Proroga di termini in materia di salute)
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n.191, le parole "e per l'anno 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021".
  2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole "e 2020", ovunque ricorrono, sono  sostituite
dalle seguenti: ", 2020 e 2021".
  3.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  "e  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".
  4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle
seguenti: "Dall'anno 2022,".
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole "1° gennaio 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"1° gennaio 2022".
  6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Le  procedure
concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma  possono  essere
effettuate anche nell'anno 2021".
  7. Al fine di garantire la necessaria continuita'  delle  attivita'
di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione  dell'attuale  situazione
di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di  ricovero  e
cura a carattere scientifico  di  diritto  pubblico  e  gli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di
personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti  di  lavoro
flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al  30  settembre
2021, compatibilmente con le risorse  finanziarie  disponibili.  Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede  nei  limiti
delle complessive risorse finanziarie di cui  all'articolo  1,  comma
424, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  proprie  di  ciascun
Istituto, e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  8. Per garantire l'ampliamento della  platea  dei  soggetti  idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  in  ragione  delle   esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
l'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
degli  altri  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e
successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero  della
salute il 1° aprile 2020, e' integrato entro il 21 marzo 2021. A  tal
fine i termini di  presentazione  delle  domande  di  cui  all'avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019,  sono
riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione
di  apposito  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Restano   iscritti
nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco  nazionale
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
                               ART. 5
 
            (Proroga di termini in materia di istruzione)
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, le parole "entro l'anno  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "entro  l'anno  2021"  e  le  parole  "dal  2020/2021   al
2022/2023"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal   2021/2022   al
2023/2024,  ferme  restando  le  procedure  autorizzatorie   di   cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449.".
  2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, dopo le parole "31 gennaio 2020" sono inserite  le  seguenti:  "e
successive proroghe" e le parole "per  l'anno  scolastico  2019/2020"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2019/2020  e
2020/2021".
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021" e, in  fine,  e'  inserito  il  seguente
periodo: "Restano  fermi  i  termini  di  conservazione  dei  residui
previsti a legislazione vigente.".
  5. All'articolo 58, comma 5-sexies,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le  parole  "a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2021 ".
 
 
                               ART. 6
 
      (Proroga di termini in materia di universita' e ricerca)
 
  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",
2020-2021 e 2021-2022.".
  2. All'articolo 3-quater, comma  1,  del  decreto-legge  9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  1,  le  parole  "a  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere  dall'anno
accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
    b) al comma  2,  le  parole  "a  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere  dall'anno
accademico 2022/2023".
  3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:
"nei  mesi  di  luglio  2020,  gennaio  2021  e  luglio  2021".  Alla
compensazione degli effetti finanziari derivanti dal  presente  comma
pari  a  euro  16.179.552  per  l'anno  2021  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4.  Al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 3, le  parole  "per  l'anno  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole  ",
fino alla data indicata dal decreto di cui  al  comma  4.  Fino  alla
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla  data  di
conferimento  degli  incarichi  dirigenziali   non   generali   della
Direzione  generale  del  personale,  del  bilancio  e  dei   servizi
strumentali  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   e,
comunque, entro il 31 ottobre 2021";
    b)  all'articolo  3,  comma  4,  le  parole  "Con  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e le  parole  "il
30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data  di  cui  al
comma 3";
    c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino  alla  data  indicata
dal decreto di cui all'articolo 3, comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";
    d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino  alla  data  indicata
dal decreto di cui all'articolo 3, comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".
  5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del  decreto  legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' prorogato  all'anno  2021  limitatamente  alle
universita' e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica al fine  di  permettere  il  regolare  svolgimento  della
didattica a distanza.
  6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole "entro il  15  marzo  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 15 aprile 2021";
    b) le parole "fino al  30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 30 luglio 2021".
  7. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
  8. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31  dicembre
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato,  geometra  e  geometra  laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di
svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e  2  del
predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
 
 
                               ART. 7
 
(Proroga di termini in materia di beni e  attivita'  culturali  e  di
                              turismo)
 
  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole "entro il 31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
  2.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
  3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
    b) all'articolo 3:
      1) al comma 3, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
      2) al comma 5, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
    c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2020" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
  4.  Per  favorire  l'attrazione   di   investimenti   nel   settore
cinematografico e audiovisivo,  nonche'  al  fine  di  supportare  la
realizzazione dei piani di sviluppo  dell'Istituto  Luce  Cinecitta',
l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma  7,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui  al  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020,
recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia  di  credito
di  imposta  per  le  imprese  di   produzione   cinematografica   ed
audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre  2016,  n.
220, a seguito dell'emergenza sanitaria da  COVID-19",  e'  prorogata
sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di  cui  al  primo
periodo, le societa' direttamente o  indirettamente  controllate  dal
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   possono   acquisire
partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante  aumenti
di capitale e lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la
rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si
applicano le disposizioni del codice civile e le  norme  generali  di
diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo'  assumere  la  forma
giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria
necessaria  agli   investimenti   nel   settore   cinematografico   e
dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di
strumenti finanziari di durata non superiore  a  quindici  anni,  nel
limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
  5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per  l'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal  comma  4,  pari  a  1
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 
 
                               ART. 8
 
            (Proroga di termini in materia di giustizia)
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10, le parole "fino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole "fino  al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
    b) al comma 3, le parole "2018,  2019  e  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  31  agosto  2016  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
  5. All'articolo 7, comma 3, terzo  periodo,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2021".
 
 
                               ART. 9
 
(Proroga di termini in materia  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa)
 
  1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  la
parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".
  2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del  riordino
della  normativa  concernente  i  presupposti  per  l'iscrizione  nel
Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione
dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021  e,
conseguentemente,  l'Agenzia  continua  a  operare   secondo   quanto
stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile  1975,
n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle  Leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 
 
                               ART. 10
 
           (Proroga di termini in materia di agricoltura)
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, e' sostituito dal seguente:
  "2. Gli organismi di controllo devono essere  accreditati  in  base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  in  ogni  caso  alla  sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro  il  31  dicembre
2021.".
  2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le  parole  "e  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le  parole  "fino  al  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
  3. Agli oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma  2,  l'Ente
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre  2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2021".
  5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,  le
parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo  a  carico  dei
beneficiari" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  all'accertamento
definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque  sino  al
31 marzo 2021".
  6. Per  gli  imprenditori  agricoli  professionali,  i  coltivatori
diretti, i mezzadri e i  coloni,  beneficiari  dell'esonero  previsto
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e' sospeso il pagamento della rata in scadenza  il  16  gennaio  2021
fino alla comunicazione,  da  parte  dell'ente  previdenziale,  degli
importi contributivi da versare e comunque non oltre il  16  febbraio
2021.
 
 
                               ART. 11
 
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del  lavoro
                     e delle politiche sociali)
 
  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, le parole  "nei  successivi  tre  anni  da  tale  data"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
  3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai  fini  del
recupero  delle  prestazioni  indebite  correlate  alle  campagne  di
verifica reddituale, nei  confronti  dei  pensionati  della  Gestione
previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai
fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed  eventuale
ripristino delle prestazioni medesime.
  6. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquantaquattro mesi";
    b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: ",  11.200.000  euro  per  l'anno  2020  e
5.100.000 euro per l'anno 2021".
  7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole "fino al 31  dicembre  2020",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147.
  9. I termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno  2021  e  riprendono  a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso   e'
differito alla fine del periodo.
  10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30  dicembre
2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo  2021».  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021
si provvede mediante corrisponde  riduzione  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di  parte  corrente  iscritto  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
 
 
                               ART. 12
 
        (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
 
  1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per gli anni 2020 e 2021,".
  2. All'articolo 85  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del  citato  articolo  79",
sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  sei  mesi  dalla  data  di
effettiva  erogazione  e  comunque  entro   l'anno   2021,   mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
    b) al comma 6, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al citato  Fondo",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e  comunque  entro
l'anno 2021,  mediante  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato".
  3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole "entro  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
  4. All'articolo  198  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al
comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a  valere  sulle
risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma  11,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le  parole  "nei
limiti delle risorse pari a 309 milioni di  euro  per  l'anno  2020",
sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari  a  274
milioni di euro per l'anno 2020".
  5. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto  di
cui al comma 3 e non oltre  la  scadenza  del  centoventesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del presente  decreto,  continua  ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo  1  giugno  2011,  n.
100" sono sostituite dalle seguenti:  "Nelle  more  dell'approvazione
del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua
ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011,  n.
100.".
  6. Le verificazioni periodiche della strumentazione  metrica  delle
imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione  di  veicoli,
in scadenza dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  7.  All'articolo  34  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 22 e' inserito il  seguente:  "22-bis.  Per  consentire
agli enti competenti di procedere all'acquisizione  della  proprieta'
degli impianti di illuminazione pubblica e  all'organizzazione  delle
gare per l'individuazione del gestore del servizio,  la  scadenza  di
cui al comma 22 e' prorogata al 30  giugno  2021  limitatamente  agli
affidamenti di servizi  su  impianti  di  illuminazione  pubblica  di
proprieta' del gestore.".
  8. All'articolo 3-quinquies, comma 5,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
    b) il quarto periodo e' soppresso;
    c) al quinto periodo, dopo le parole  "al  presente  comma"  sono
aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti  gli  operatori
di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate  dall'ITU
da  integrare  nei  ricevitori,  ritenute  necessarie  per   favorire
l'innovazione tecnologica,  indicando  altresi'  i  relativi  congrui
tempi di implementazione".
  9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in  esercizi
precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
    b) le  parole  "sono  erogate  entro  il  31  luglio  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il  31
luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
    c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
 
 
                               ART. 13
 
    (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
 
  1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le  parole  "Per  gli  anni  2019  e  2020",  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
    b) al comma 6,  le  parole  "Per  gli  anni  2019  e  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
    c) al comma 18, primo periodo, le parole  "fino  al  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"  e  al
secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo
precedente" sono sostituite dalle  seguenti:  "Fino  al  31  dicembre
2021".
  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2022";
    b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
  4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole "fino al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 agosto 2021".
  5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31
luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31  luglio
2021".
  6. In  considerazione  della  situazione  emergenziale  determinata
dalla diffusione del virus da COVID-19, per  le  domande  dirette  al
conseguimento della patente di guida presentate nel  corso  dell'anno
2020, la prova di controllo  delle  cognizioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
  7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le  seguenti:  "e
per l'esercizio 2021".
  8. All'articolo 1, comma 1082, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole "entro  tre  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro sei mesi".
  9. Al fine di consentire la prosecuzione dei  lavori  del  progetto
«Mantova Hub»  nell'anno  2021,  assicurando  la  valorizzazione  del
territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione  delle
interferenze del medesimo progetto con opere,  edifici  o  luoghi  di
interesse sociale, culturale, storico o  religioso,  il  responsabile
unico del procedimento e'  autorizzato  ad  apportare  le  necessarie
modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di  gara
e  delle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  di  contratti
pubblici. I termini previsti  per  la  conclusione  dei  lavori  sono
conseguentemente prorogati  di  dodici  mesi.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni  di  euro,  per
l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto  «Mantova
Hub». La concessione del finanziamento  e'  condizionata  agli  esiti
istruttori  da  parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti con riguardo al rispetto dei  documenti  di  gara  e  delle
direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici,  alla
corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al  decreto
legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  e  all'integrale  copertura
finanziaria dell'intervento.
  10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del  decreto  legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le
seguenti:  ad  esclusione  di   quelle   che,   pur   connesse   alla
realizzazione  del  progetto  sportivo  di  cui  al  comma  1,   sono
individuate, con decreto adottato dal  Commissario  entro  15  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non
indispensabili al regolare  svolgimento  degli  eventi  sportivi.  La
consegna delle opere, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire  entro  e  non
oltre il 31 dicembre 2022.".
  11.  All'articolo  200-bis,   comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro  il  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
  12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole "e fino al 31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "e  fino  alla  cessazione  dello   stato   di   emergenza
epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".
  13. La sospensione dell'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio
degli immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  sino
al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati
per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti  di
rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586,  comma
2, c.p.c., del decreto di  trasferimento  di  immobili  pignorati  ed
abitati dal debitore e dai suoi familiari.
  14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole "fino al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 30 giugno 2021".
  15. All'articolo 214 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole "riscosse  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ed  integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122",
sono sostituite  dalle  seguenti  "derivanti  dalla  riscossione  dei
canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto  legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, ed integrate  dall'articolo  15,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  La  misura  della
compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata,
nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottarsi  entro  il  30
aprile 2021, previa acquisizione, entro  il  15  marzo  2021  di  una
rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate  di  cui
al comma 1 riferita, in relazione all'articolo  10,  comma  3,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1,  comma  1020,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale  del  livello  della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e  il  31  dicembre
2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione  all'articolo
19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  ed  integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122
agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo
Stato.".
  16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi
al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e  di
consentire l'attivazione  di  detto  lotto  funzionale  entro  il  31
dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  (R.F.I.  S.p.A.)  e'
autorizzata,   nelle   more   dell'approvazione    dell'Aggiornamento
2020/2021 del Contratto di Programma  -  Parte  Investimenti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  R.F.I.  S.p.A.,  a
dare avvio ai  lavori  del  secondo  lotto  costruttivo  Verona-bivio
Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.
  17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. e'  autorizzata  a  utilizzare,
nel limite di 726 milioni di euro, le risorse  previste  nel  vigente
Contratto  di   Programma   -   Parte   Investimenti   destinate   al
finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione non e' stata avviata la fase di
progettazione esecutiva, nonche' ulteriori risorse pari a complessivi
euro 1.050 milioni a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di  entrata
in vigore del presente decreto ai  fini  dell'assunzione  di  impegni
giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui  al  primo
periodo. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma  -  -
Parte Investimenti  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti  negoziali,  le
risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito
della  programmazione  complessiva  delle  risorse   destinate   alla
realizzazione degli investimenti ivi previsti.  Entro  trenta  giorni
dall'avvio degli interventi relativi  al  secondo  lotto  costruttivo
Verona-bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette  apposita  informativa,
tramite  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al
Comitato interministeriale per la programmazione economica,  fornendo
indicazione   degli   interventi   oggetto   di    rimodulazione    o
definanziamento.
  18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  19. Agli effetti in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno
derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti  dall'articolo  12,
comma 4, secondo periodo.
 
 
                               ART. 14
 
(Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministro  degli
         affari esteri e della cooperazione internazionale)
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica  fino  al  31  dicembre
2021.
  2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio  2021  e
del 30  settembre  2021  previsti  dall'articolo  24,  comma  4,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge   11   settembre   2020,   n.   120,   sono   prorogati,
rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021.
 
 
                               ART. 15
 
(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio  e
                              del mare)
 
  1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quarto periodo, le parole "nella  misura  fino  al  10  per
cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50
per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024  e  del
100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti:  "nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2022,  fino  al  20  per  cento
nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al  70  per
cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
    b) al quinto  periodo,  la  parola  "2025"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2026";
    c) al  sesto  periodo,  la  parola  "2026"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2027".
  2. All'articolo 15-ter, comma  3,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le  parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  4. All'articolo 14-bis, comma  5,  del  decreto-legge  3  settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre
2019, n. 128, le parole "dal 2020  al  2024"  sono  sostituite  dalle
seguenti "dal 2021 al 2025".
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a  200.000  di  euro  per
l'anno  2025,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  per
200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni  dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo
219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni.
 
 
                               ART. 16
 
              (Proroga di termini in materia di sport)
 
  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
2011, n. 10, le parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti "31 dicembre 2021".
  2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "30
giugno 2021".
 
 
                               ART. 17
 
(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de
                       L'Aquila - Casa Italia)
 
  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Al fine di concludere rapidamente  gli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli
aventi diritto devono presentare la domanda per  la  concessione  del
contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021,  pena
la decadenza dal  beneficio.  Per  gli  interventi  per  i  quali  e'
necessario accertare un maggior danno collegato agli  eventi  sismici
del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei  centri
storici dei comuni del  cratere,  diversi  da  L'Aquila,  o  comunque
ricompresi negli ambiti di  intervento  dei  piani  di  ricostruzione
degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la  domanda
per la concessione del contributo entro il termine  inderogabile  del
30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.  Il  comune  puo'
avvalersi degli strumenti di cui  all'articolo  67-quater,  comma  2,
lettera a).".
 
 
                               ART. 18
 
     (Proroga risorse volte a contrastare la poverta' educativa)
 
  1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 3 e' aggiunto  il  seguente:  "3-bis.  Le  risorse  non
utilizzate di cui al comma 1,  lettera  b)  iscritte  sul  pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio,  nel
limite di 15 milioni di' euro, possono essere  spese  fino  a  giugno
2021.".
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.
 
 
                               ART. 19
 
(Proroga  dei  termini  correlati   con   lo   stato   di   emergenza
                     epidemiologica da COVID-19)
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 1 sono prorogati fino  alla  data  di  cessazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il
31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei  limiti
delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
 
 
                               ART. 20
 
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle  scuole
                          e degli ospedali)
 
  1. Per i lavori relativi a collegamenti in  fibra  ottica  ad  alta
velocita'  degli  edifici  scolastici  del   sistema   nazionale   di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,  e
degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete  disponibile  si
trovi entro una  distanza  massima  di  4  chilometri  dagli  edifici
stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da
parte  degli  operatori,   e'   eseguito   mediante   riutilizzo   di
infrastrutture e cavidotti esistenti o,  anche  in  combinazione  tra
loro, con la metodologia della micro trincea attraverso  l'esecuzione
di  uno  scavo  e  contestuale  riempimento  di  ridotte   dimensioni
(larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita'  regolabile  da  10  cm
fino a massimo 35 cm), in ambito  urbano  ed  extraurbano,  anche  in
prossimita' del bordo stradale o sul  marciapiede.  L'operatore  puo'
utilizzare la linea realizzata ai fini  della  presente  disposizione
per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici
presenti lungo il percorso.
  2. In  presenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  per  la
realizzazione dell'intervento  da  parte  dell'operatore  si  applica
l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio  2016,
n. 33. Qualora l'intervento di scavo di  cui  al  comma  1  interessi
esclusivamente  sedi  stradali  asfaltate  e  non   pavimentate,   e'
sufficiente  la  sola  comunicazione  di  inizio  lavori  all'ufficio
comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore
della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1
su autostrade o strade in concessione  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2016, n. 33.
 
 
                               ART. 21
 
(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del
14  dicembre  2020  relativa  al  sistema   delle   risorse   proprie
 dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)
 
  1. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione (UE,  Euratom)
n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al  sistema
delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga  la  decisione
2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data  della  sua  entrata  in
vigore, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  12  della
decisione stessa.
 
 
                               ART. 22
 
(Proroga  e  altre  misure  applicabili  a  intermediari  bancari   e
finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al  recesso  del
                  Regno Unito dall'Unione europea)
 
  1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto,  si
applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma  2,  lettere
da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private  (CAP)  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  dall'articolo
2, lettera e), dell'Accordo sul  recesso  del  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione  europea  e  dalla  Comunita'
europea dell'energia atomica.
  2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e
fino alla conclusione del procedimento  di  autorizzazione  da  parte
delle Autorita' competenti, e in ogni  caso  non  oltre  i  sei  mesi
successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo  3,
commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel
Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  che  abbiano
presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore
del presente decreto istanza per  l'autorizzazione  allo  svolgimento
delle attivita' come  intermediari  di  paesi  terzi  ovvero  per  la
costituzione di un intermediario italiano a cui  cedere  l'attivita',
possono  continuare  a  operare  sul  territorio   della   Repubblica
italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti  e,  con
riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto  dell'articolo
3, comma 3, del citato decreto-legge.  Resta  fermo  quanto  previsto
agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
  3. Nel periodo  temporale  indicato  al  comma  2  i  soggetti  ivi
indicati  operano  nel  territorio  della  Repubblica   italiana   in
conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di  paesi
terzi ai sensi del  TUB  e  del  TUF,  nonche'  dell'articolo  7  del
decreto-legge  n.  22  del  2019.  Agli  stessi   soggetti   operanti
nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica  l'articolo  8,
commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo  decreto-legge.  Il  riferimento  alla
data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque  ricorra,  e'
sostituito dal riferimento alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
transizione. Durante  il  periodo  di  cui  al  comma  2  si  applica
l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
  4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle  Autorita'
competenti,  con  riferimento  alle  attivita'  non  autorizzate,   i
soggetti di cui al comma 2  cessano  l'attivita'  svolta  in  Italia,
secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono
fatte  salve  le  operazioni  necessarie  all'ordinata  chiusura  dei
rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile,  e  comunque
non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di  comunicazione
di tale diniego,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  per  lo
scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
  5. I soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  4  assicurano  ai  clienti
un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti  dal  recesso
del Regno  Unito  dall'Unione  europea.  Le  banche,  le  imprese  di
investimento,  i  gestori  di  fondi  limitatamente  ai  servizi   di
investimento prestati, gli istituti di pagamento e  gli  istituti  di
moneta elettronica  aventi  sede  legale  nel  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita'  al  termine  del
periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui
al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni
e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le
istruzioni   ricevute.   Per   i   finanziamenti,    la    cessazione
dell'attivita', anche se conseguente al  diniego  dell'autorizzazione
di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle  modalita'
di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte  del
cliente,  fatto  salvo  il   diritto   del   cliente   all'estinzione
anticipata.
  6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel  Regno  Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di
transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel
territorio della Repubblica in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP,  sono
cancellate, dal giorno successivo  a  tale  data,  dall'Elenco  delle
imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui  all'articolo
26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo  di
transizione, l'attivita' nei limiti della gestione  dei  contratti  e
delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi  contratti,
ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro
termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera
b). Della prosecuzione temporanea di tale  operativita'  l'IVASS  da'
adeguata evidenza al pubblico.
  7. Le imprese di cui al comma 6:
    a) informano, entro quindici giorni dalla  fine  del  periodo  di
transizione,  anche   mediante   comunicazione   sul   proprio   sito
istituzionale,  contraenti,  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a
prestazioni  assicurative  del  regime   di   operativita'   a   esse
applicabile;
    b) presentano all'IVASS, entro  novanta  giorni  dalla  fine  del
periodo di transizione, un piano contenente le misure che  consentono
di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture
in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
    c) trasmettono all'IVASS,  con  cadenza  annuale,  una  relazione
contenente lo stato di attuazione del piano.
  8. Dalla scadenza del periodo di  transizione  il  contraente  puo'
recedere senza  oneri  aggiuntivi  dai  contratti  che  hanno  durata
superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero
esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo  contrattuale;  le
clausole  di  tacito  rinnovo  perdono  efficacia.  Il  recesso   del
contraente  ha  effetto  dalla  scadenza   della   prima   annualita'
successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
  9. Alle imprese di cui al  comma  6,  nelle  more  del  periodo  di
prosecuzione temporanea indicato nel medesimo  comma,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193  del  CAP  e  ogni
altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino
al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di
cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la  disposizione  di
cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
  10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane  che,
al termine del periodo di transizione, sono  abilitate  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi proseguono l'esercizio  dell'attivita',  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del  CAP  e
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
  11. All'articolo 10, commi 16  e  17,  del  decreto  legislativo  3
agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
 
 
                               ART. 23
 
                         (Entrata in vigore)
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato  alle  Camere
per la conversione in legge.
 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2020
 
                             MATTARELLA
 
                    Conte, Presidente del Consiglio dei ministri     
 
                    Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                             Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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