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decreto legislativo, 2/2/2021
Dlgs02/02/2021, n.14, recante Disp. per l'adeguamento della norm. naz. alle disp. del reg (UE) 2017/1938 del Parl. eur. e del Cons., del 25/10/2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvig.di gas e che abroga il reg. n.994/21
GU n.44 del 22-2-2021
decreto legislativo
Materia: gas / disciplina

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 14

Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del  25  ottobre  2017,  concernente  misure  volte  a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
regolamento (UE) n. 994/2010. (GU n.44 del 22-2-2021)
  Vigente al: 9-3-2021  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 24, recante principi e criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938;
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di  pubblica
utilita';
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali,  e,   in
particolare l'articolo 41;
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  125,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE;
  Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a  garantire
la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di  gas  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 994/2010;
  Vista la raccomandazione (UE)  2018/177  della  Commissione  del  2
febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle  modalita'  tecniche,
giuridiche  e  finanziarie  concordate  fra  gli  Stati  membri   per
l'applicazione del meccanismo di solidarieta' ai sensi  dell'articolo
13 del regolamento  (UE)  2017/1938  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  concernente  misure  volte  a   garantire   la   sicurezza
dell'approvvigionamento di gas;
  Vista la direttiva (UE)  2019/692  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la  direttiva  2009/73/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta in data 3 dicembre 2020;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
       Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 18, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai  soggetti  che
svolgono  l'attivita'  di  vendita.  Il  Ministero   dello   sviluppo
economico determina i  criteri  per  il  calcolo  degli  obblighi  di
modulazione per il periodo di punta stagionale per aree  di  prelievo
omogenee in  funzione  dei  valori  climatici,  tenendo  conto  degli
obblighi di garanzia delle  forniture  di  gas  naturale  ai  clienti
protetti di cui all'articolo 6 del  regolamento  (UE)  2017/1938  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017,  concernente
misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di  gas
e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento
(UE) 2017/1938".»;
    b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
      «2-ter. Sono considerati "clienti  protetti  nel  quadro  della
solidarieta'" ai sensi del  regolamento  (UE)  2017/1938,  i  clienti
civili che sono connessi  ad  una  rete  di  distribuzione  del  gas,
inclusi  i  servizi  sociali  essenziali  diversi  dai   servizi   di
istruzione  e  di  pubblica  amministrazione  e   gli   impianti   di
teleriscaldamento  che  servono  clienti  civili  o  servizi  sociali
essenziali  diversi  dai  servizi  di  istruzione   e   di   pubblica
amministrazione.»;
    c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede   alla
sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del
sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi  anche  mediante
specifici indirizzi, inclusa la predisposizione  e  l'attivazione  di
misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di  solidarieta',
come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la
finalita' di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza  degli
approvvigionamenti, il funzionamento  coordinato  del  sistema  degli
stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema  nazionale  del
gas.».
                               Art. 2
 
       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. Le misure di cui al comma 1 relative  al  sistema  del  gas
naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui  all'articolo  8
ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.»;
    b) all'articolo 8:
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Predisposizioni
dei piani e degli accordi di solidarieta' di cui agli articoli 7,  8,
9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938»;
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede,  ai
sensi dell'articolo  7   del   regolamento   (UE)   2017/1938,   alla
valutazione dei rischi  che  incidono  sulla  sicurezza  del  sistema
nazionale del gas naturale,  nonche',  con  le  autorita'  competenti
degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di  rischio,  alla
valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano
di azione preventivo e il piano di  emergenza  e  monitoraggio  della
sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformita'  a
quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13,
del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato  tecnico  di
emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso
lo stesso Ministero.»;
      3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
        «2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di
cui al comma 1 alla Commissione europea e  agli  altri  Stati  membri
interconnessi, si coordina con le autorita' competenti in materia  di
sicurezza degli altri Stati membri per prevenire  interruzioni  delle
forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce,  di
concerto con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  accordi  di  solidarieta'  con  gli   Stati   membri
direttamente connessi, o interconnessi  attraverso  un  Paese  terzo,
adottando le  misure  necessarie,  comprese  le  modalita'  tecniche,
amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia
fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta' dello Stato
membro richiedente, come previsto dall'articolo  13  del  regolamento
(UE) 2017/1938.
        2-bis.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita' di regolazione  per  l'energia,  le  reti  e  l'ambiente,
stabilisce la metodologia  per  il  calcolo  delle  compensazioni  da
esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono  attivate
misure di solidarieta' a favore dei  clienti  protetti  nel  contesto
della solidarieta' degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto
dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938,  sulla
base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE)  2018/177.  Tale
compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale  fornito
nel quadro del meccanismo di solidarieta', i costi  di  trasporto,  i
costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti
giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione  dell'attivita'
industriale, compresa la compensazione dei danni  economici  da  essi
derivanti.
        2-ter.  L'operatore  maggiore  del   sistema   di   trasporto
nazionale del gas naturale  provvede,  secondo  quanto  stabilito  in
ciascun  accordo  intergovernativo  di  solidarieta',  all'attuazione
tecnica delle misure incluse negli accordi.
        2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME),  provvede,
secondo   quanto   stabilito   all'interno   di    ciascun    accordo
intergovernativo  di   solidarieta',   a   mettere   a   disposizione
piattaforme di scambio  dedicate  all'attuazione  delle  disposizioni
contenute negli accordi.»;
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure
necessarie affinche', nel caso di  interruzione  del  flusso  di  gas
naturale dalla maggiore delle  infrastrutture  di  approvvigionamento
dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata
in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II  del  regolamento
(UE) 2017/1938, sia in grado,  anche  tenuto  conto  delle  possibili
azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio  di
modulazione  e  strategico  nazionale,  di  soddisfare   la   domanda
giornaliera totale di gas naturale di punta  massima,  calcolata  con
una probabilita' statistica almeno ventennale.»;
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        «4.  I  gestori  del  sistema  di  trasporto  realizzano  una
capacita'  di  trasporto  bidirezionale   continua,   ai   fini   del
controflusso sia virtuale che fisico, su  tutte  le  interconnessioni
transfrontaliere tra Stati membri, ivi  inclusa  la  interconnessione
tra Italia e Centro  Europa  attraverso  il  gasdotto  Transitgas  in
territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dei commi  4  e  5  dell'articolo  5  del
regolamento (UE) 2017/1938.»;
    c) all'articolo 42, comma 1, dopo la lettera f), e'  aggiunta  la
seguente:
      «f-bis) contribuire a definire, nel rispetto  dei  principi  di
economicita', trasparenza  e  di  massima  salvaguardia  dei  clienti
idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti
nel piano di emergenza in  attuazione  degli  articoli  8  e  13  del
regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni  che  consentono
il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti
e ragionevoli sostenuti  nel  prestare  solidarieta',  come  previsto
dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.».
                               Art. 3
 
                       Sanzioni amministrative
 
  1. I soggetti che svolgono attivita' di impresa di gas naturale, di
cui  alla  lettera  t)  del  comma  1  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato  dall'articolo  6
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che non adempiono agli
obblighi di  notifica  di  cui  all'articolo  14,  paragrafo  6,  del
regolamento (UE) 2017/1938, entro il 15 settembre di ogni anno,  sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
20.000,00 euro.
  2. I soggetti di cui al comma  1  che,  ricevute  le  richieste  di
informazioni di  cui  all'articolo  14,  paragrafi  4,  5  e  7,  del
regolamento (UE) 2017/1938, non trasmettono entro il termine indicato
nella richiesta le informazioni o non adempiono all'obbligo di cui al
paragrafo 1 del medesimo  articolo,  sono  sottoposti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  all'accertamento
e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo  secondo
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
                               Art. 4
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. I costi dell'eventuale attivazione delle misure
a  vantaggio  dei  clienti  italiani  protetti   nel   quadro   della
solidarieta' sono a carico del sistema del gas naturale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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