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legge, 26/2/2021
L.26/02/2021,n. 21, di conv., con mod., del d.l. 31/12/2021, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzioni della decisione(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio...
(GU n.51 del 1-3-2021)
legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   31
dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
termini legislativi, di realizzazione di  collegamenti  digitali,  di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del
14 dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea. Proroga  del  termine  per  la  conclusione  dei
lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunita' "Il Forteto". (GU n.51 del 1-3-2021)
  Vigente al: 2-3-2021  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante  disposizioni
urgenti in  materia  di  termini  legislativi,  di  realizzazione  di
collegamenti digitali, di esecuzione della  decisione  (UE,  EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea, e' convertito  in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e  il  decreto-legge  30
gennaio 2021, n. 7, sono  abrogati.  Restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla base  dei  medesimi  decreti-legge  15
gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.
  3. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, e' abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.
  4. Al fine di  consentire  lo  svolgimento  di  accertamenti  sulle
eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della
comunita'  «Il  Forteto»  e  una  piu'  approfondita  istruttoria  in
relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali  per  il
corretto  funzionamento  della   struttura,   il   termine   previsto
dall'articolo 8, comma 1,  della  legge  8  marzo  2019,  n.  21,  e'
prorogato  al  31  dicembre  2021,  in  conseguenza   del   protrarsi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  5. Le spese per il funzionamento  della  Commissione  di  cui  alla
legge 8 marzo 2019, n. 21,  sono  stabilite  nel  limite  massimo  di
50.000 euro per l'anno 2021 e sono  poste  per  meta'  a  carico  del
bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 26 febbraio 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183

Testo del  decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato
con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:  «Disposizioni  urgenti  in
materia di termini  legislativi,  di  realizzazione  di  collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)  2020/2053  del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di  recesso  del
Regno  Unito  dall'Unione  europea.  Proroga  del  termine   per   la
conclusione dei lavori della Commissione  parlamentare  di  inchiesta
sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"». (21A01259)
(GU n.51 del 1-3-2021)
  Vigente al: 1-3-2021  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  2021  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
                    Proroga di termini in materia
                    di pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  ((1-bis. All'articolo 32-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'
istituito presso il Dipartimento della funzione  pubblica  un  tavolo
tecnico, con la partecipazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle
parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento
dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui  al
bacino PIP - Emergenza Palermo di  cui  alla  legge  regionale  della
Regione siciliana 26 novembre 2000, n.  24,  secondo  la  consistenza
alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge  le  proprie  riunioni
anche in  modalita'  telematica  e  ai  componenti  il  medesimo  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di   spesa   o
emolumenti comunque denominati.
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata
provvede agli adempimenti previsti dal  comma  1-bis  con  l'utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.))
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2021».
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019»;
    b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «1° gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
gennaio 2022».
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021».
  7. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018,  possono  essere
espletate fino al 31 dicembre 2021.
  ((7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera c), le parole:  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    b) al comma 2:
      1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020,  le
amministrazioni,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al   31
dicembre 2021, le amministrazioni»;
      2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»»;
    c) al comma 3,  le  parole:  «,  nel  triennio  2018-2020,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021,».))
  8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini  del
presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti  di  cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'  stabilito  alla
data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di servizio  gia'
maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto.».
  9. Gli enti  locali  gia'  autorizzati  dalla  Commissione  per  la
Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,
commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e  g),  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare  assunzioni
a   tempo   indeterminato   per   l'anno   2020,   che   si   trovano
nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento  entro
il 31 dicembre 2020  per  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre  2020,  possono
effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021,  anche  se
in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo  163  del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   nelle   more
dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
  10. In relazione alle conseguenze ((derivanti  dalle  attivita'  di
contrasto al fenomeno epidemiologico)) ed al solo fine di ultimare  i
progetti e i  lavori  avviati  ((per  il  programma  «Matera  2019»))
nonche' per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  al  primo  periodo  la  parola  «2020»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2021»;
    b) al secondo periodo,  la  parola  «2020»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2021»;
    c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno  2021  il
Comune di Matera puo' provvedere, nel  limite  massimo  di  spesa  di
900.000 euro,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  stanziate  dal
presente comma per l'anno 2020.».
  11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021».
  12. All'articolo  76  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021».
  13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo».
  14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in  materia  di  potenziamento  dell'attivita'  informativa,  le
parole «Fino al 31 gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fino al 31 gennaio 2022».
  15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale  delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per   la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
  16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, al primo periodo, le  parole  «Fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in  vigore  del
regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo,  le  parole
«entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 aprile 2021».
  17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre  2020,
n. 176,)) le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2021«.
  ((17-bis. Per la presentazione di progetti  di  legge  d'iniziativa
popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti
le firme il cui termine temporale di validita', ai sensi del  secondo
periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge,  scade
nel periodo dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello  stato
di emergenza.))
  18. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10  pari  a  0,9
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
                           ((Art. 1 - bis
 
                Disposizioni in materia di assunzione
            di personale nelle pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma  171,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il  triennio  2020-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2020-2023».
  2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del  personale
amministrativo dell'Avvocatura dello  Stato  e'  incrementata  di  27
posizioni di livello dirigenziale non generale e  di  166  unita'  di
personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato,  per  il  triennio
2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  con   contratto   di   lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita   procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale
di 27 unita' di livello dirigenziale non generale  e  di  166  unita'
dell'Area  III,  posizione  economica  F1,  di  cui  5   unita'   con
particolare specializzazione  nello  sviluppo  e  nella  gestione  di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e  digitale.  Nella
procedura concorsuale per la copertura delle  posizioni  dirigenziali
di cui al secondo periodo puo' essere prevista  una  riserva  per  il
personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso
per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi  a
concorso. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022  e
di 11.170.614 euro annui a  decorrere  dall'anno  2023;  ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della
conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi  precedenti
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello  Stato
e' autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso  di  specifica  ed
elevata competenza nello sviluppo e  nella  gestione  di  progetti  e
processi  di  trasformazione   tecnologica   e   digitale,   mediante
conferimento  di  non  piu'  di  cinque  incarichi  individuali,  con
contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi,  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con equiparazione,  ai  fini  economici,  al  personale
appartenente all'Area III, posizione economica  F1,  a  valere  sulle
risorse di cui al presente  comma,  per  una  spesa  massima  pari  a
219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni  nel  medesimo  profilo
professionale,  di  cui  al  secondo  periodo,  sono  effettuate  con
decorrenza non antecedente alla scadenza dei  predetti  contratti  di
lavoro autonomo.
  3. All'articolo  1,  comma  321,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il  triennio  2019-2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2019-2022».
  4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del  personale
non dirigenziale della giustizia amministrativa e' incrementata di 39
unita' dell'Area III. A tale fine,  per  il  triennio  2021-2023,  in
aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  e'  autorizzato  il
reclutamento  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, anche mediante lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorsi pubblici banditi dalla giustizia  amministrativa,  ancorche'
unitamente ad altre amministrazioni, di  un  contingente  pari  a  45
unita' di personale non dirigenziale  da  inquadrare  nell'Area  III,
posizione economica  F1.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098
euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate  per  l'anno
2020» sono inserite le seguenti: «nonche' per il triennio 2021-2023».
  6. Per assicurare la costante presenza  di  un  congruo  numero  di
magistrati  presso  ciascuna  sezione  del  Consiglio  di  Stato,  la
relativa dotazione organica e' incrementata  di  tre  consiglieri  di
Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri  di  Stato  nell'anno  2022,
nonche', nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato  e  di
un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per  complessive  10
unita'. Per il miglior funzionamento della  giustizia  amministrativa
di primo grado,  tenuto  conto  della  necessita'  di  potenziare  in
particolare la sede di Roma del  Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio, la relativa  dotazione  organica  e'  incrementata  di  20
unita' fra referendari, primi referendari e consiglieri di  Tribunale
amministrativo regionale, da assegnare in misura non  inferiore  alla
meta' alla predetta sede. Per le finalita' di cui al presente  comma,
la giustizia amministrativa e' autorizzata ad assumere, nel  triennio
2021-2023,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente, venti referendari di  Tribunale  amministrativo
regionale, nonche' dieci consiglieri  di  Stato,  tre  dei  quali  in
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali  nell'anno  2023,
per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro  per
l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per
l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per
l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per
l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e  di  6.432.217  euro
annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre    2004,    n.    307.
Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile  1982,
n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio  di  Stato»,  le
parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;
  b) alla voce: «Consiglieri di Stato»,  le  parole:  «n.  102»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 111»;
  c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale  amministrativo  regionale,
Primi Referendari e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 423».
  7. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 854 e' sostituito dal seguente:
  «854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo  da  ripartire  con  una  dotazione  di
36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022,
di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro  per  l'anno
2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di  312.441.871  euro  per
l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro
per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di  315.297.328
euro per l'anno  2030,  di  315.618.747  euro  per  l'anno  2031,  di
315.859.810 euro per l'anno  2032  e  di  315.998.714  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni
di  personale  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente»;
  b) al comma 884 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le
medesime finalita' di cui al presente  comma,  alla  lettera  c)  del
comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  le
parole:  'l'unificazione   e   la   rideterminazione   degli   uffici
dirigenziali  non  generali  presso  le  articolazioni   periferiche,
apportando  una  riduzione  del  numero  complessivo  di  uffici  del
Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse»;
  c) il comma 886 e' sostituito dal seguente:
  «886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050, al  fine  di
avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi
del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno  2021,  e'  autorizzato  ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,
in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei  limiti  della
vigente  dotazione  organica,  un  contingente   di   personale   non
dirigenziale di alta professionalita' pari a 30 unita', da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento  del  suddetto
contingente di personale e' effettuato, senza il  previo  svolgimento
delle  previste  procedure  di  mobilita',  mediante  scorrimento  di
vigenti graduatorie di concorsi  pubblici  o  attraverso  l'avvio  di
procedure concorsuali pubbliche,  per  titoli  ed  esame  orale,  per
l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di studio previsto
per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della
lingua  inglese,  anche  il  possesso  di  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato
di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto  europeo  e
internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master  universitario
di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il
diritto  europeo  e  internazionale,   in   materie   inerenti   alla
contabilita' e al bilancio, anche ai  fini  dello  sviluppo  e  della
sperimentazione  dei  relativi  sistemi  informativi,  o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalita' di  cui
al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di  1.198.406  euro  per
l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui
si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma
854»;
  d) al comma 1050  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'unita' di missione, oltre  a  personale  di  ruolo  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  puo'  avvalersi,  nei  limiti  degli
ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non piu'
di  10  unita'  di  personale  non  dirigenziale   dipendente   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  collocato  fuori  ruolo  o  in
posizione di comando, distacco  o  altro  analogo  istituto  previsto
dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche.  A  tal  fine,
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.
123,  la   parola:   "Ministro"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"Ministero"».
  8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al secondo periodo, le parole  da:  «il  personale  interessato»
fino a: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle  seguenti:
«il numero delle unita' di personale interessato, nel limite di spesa
di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di  2,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021»;
  b) al terzo periodo, dopo le  parole:  «erogate  mensilmente»  sono
inserite le seguenti: «al personale individuato».
  9. Il comma 135 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' sostituito dal seguente:
  «135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento
e  all'incremento  dell'efficienza  delle  politiche  di  bilancio  e
fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche  esigenze
di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  3  luglio  2003,   n.   227,   e'
incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020,  di  900.000  euro  per
l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022».
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di  cui
al comma 7, lettere b) e c),  al  comma  8  e  al  comma  9,  pari  a
3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.))
                               Art. 2
 
             Proroga di termini in materie di competenza
                     del Ministero dell'interno
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «fino al 31 dicembre 2020.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.»;
    b) le parole «alla data del 31  ottobre  2020,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2021,».
  3. All'articolo 18-bis, ((comma 1,)) del decreto-legge 30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole «sono  differiti  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021».
  4. In considerazione della emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se  l'eventuale
annullamento  dell'elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di  alcuno  degli
eletti o sui risultati complessivi, la  consultazione  nelle  sezioni
stesse si svolge  nuovamente,  in  deroga  ai  termini  di  cui  agli
articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi  per
la composizione  e  l'elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ((16
maggio)) 1960, n. 570, ((entro il  20  maggio  2021)),  in  una  data
stabilita dal prefetto di concerto  con  il  presidente  della  corte
d'appello. Dal presente comma non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Alla  sua  attuazione  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.
  ((4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2020, n. 159, le parole:  «entro  il  31  marzo  2021»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  sessanta  giorni   dalla   data
dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che
partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni  amministrative
relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui  nella  provincia
non si  svolgano  elezioni  comunali,  entro  sessanta  giorni  dallo
svolgimento del predetto turno di elezioni».
  4-ter. I termini di cui all'articolo  1,  comma  4-quinquiesdecies,
del  decreto-legge  7  ottobre  2020,   n.   125,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come  modificato
dal comma 4-bis del presente articolo,  si  applicano  anche  per  le
elezioni degli organi  delle  citta'  metropolitane,  dei  presidenti
delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il  primo
semestre dell'anno 2021. Fino al  rinnovo  degli  organi  di  cui  al
presente comma e' prorogata  la  durata  del  mandato  di  quelli  in
carica.
  4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 861  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Limitatamente all'esercizio 2021, le  amministrazioni  pubbliche  di
cui ai citati commi 859 e 860,  qualora  riscontrino,  dalle  proprie
registrazioni  contabili,  pagamenti  di  fatture   commerciali   non
comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo  periodo  del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui  ai  predetti
commi 859 e  860  sulla  base  dei  propri  dati  contabili,  con  le
modalita' fissate dal presente comma, includendo  anche  i  pagamenti
non comunicati, previa relativa  verifica  da  parte  del  competente
organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile»;
    b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» e' sostituita  dalla
seguente: «accantonata»;
    c) al comma 868, dopo le parole: «A  decorrere  dal  2021,»  sono
inserite le seguenti: «fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma
861,»;
    d) al comma 869:
      1) all'alinea, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;
      2) alla lettera b), le parole:  «con  cadenza  mensile  i  dati
riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute  e  non
ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«con cadenza trimestrale i dati  riguardanti  le  fatture  emesse  in
ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini  ed  entro  tre,
sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».
  4-quinquies. All'articolo 16, comma  3,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per non piu' di due volte».
  4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, le parole: «entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 30 giugno 2021».
  4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
    b) al  comma  2-bis,  le  parole:  «al  31  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
  4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
    «i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25
posti letto, esistenti alla data di entrata in  vigore  della  regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile  1994,  e  in
possesso dei requisiti per l'ammissione  al  piano  straordinario  di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro  dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2022, previa  presentazione  al  comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di  uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
depositi.   Per   le   strutture   ricettive    turistico-alberghiere
localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,
come  individuati  dalla  deliberazione  dello  stato  di   emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri  l'8  novembre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  nonche'  nei
territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel  2016
e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola  Terme,  Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione  degli  eventi  sismici
verificatisi il 21 agosto  2017,  il  termine  per  il  completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli  incendi,  di
cui al primo periodo della  presente  lettera,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2022, previa presentazione della SCIA  parziale  al  comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  il   30   giugno   2021.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all'articolo  38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato  al  31
dicembre 2021».))
                               Art. 3
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria
 
  1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12,  le  parole  «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «2019,  2020  e
2021».
  3. All'articolo  13  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»;
    b) al comma  5,  le  parole  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
  4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2021».
  5. All'articolo 2, comma 6-quater,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
  ((6. All'articolo 106 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e'  convocata  entro
centottanta giorni dalla  chiusura  dell'esercizio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' convocata per l'approvazione del bilancio  al  31
dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio»
e il secondo periodo e' soppresso;
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
assemblee tenute entro il 31 luglio 2021».
  6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».))
  7. In  ragione  della  straordinaria  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, gli obblighi di aggiornamento  professionale  dei  revisori
legali dei conti relativi all'anno 2020  e  all'anno  2021,  previsti
dall'articolo 5, commi 2 e 5,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010,  n.  39,  ((consistenti  nell'acquisizione))  di   20   crediti
formativi  in  ciascun  anno,   di   cui   almeno   10   in   materie
caratterizzanti la revisione  legale,  si  intendono  eccezionalmente
assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
  8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2021».
  9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono  inserite  le  seguenti:
«da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,», e  dopo  le  parole  «ogni
altra  disposizione  necessaria»  sono  inserite  le  seguenti:  «per
l'avvio e'».
  10. All'articolo 1, comma 540, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in  cui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui».
  11. All'articolo 141, comma  1-ter,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole da «puo' avvalersi» fino a «sei  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «puo' conferire fino a  sei  incarichi  di
collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole:  «31  dicembre  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  ((11-bis.  Per  i  comuni  interamente  confinanti  con  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui  all'articolo
1, comma 555, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  e'  prorogata
all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo  1,  comma
547, della citata legge n. 160 del 2019.
  11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 576-bis e' sostituito dal seguente:
  «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021,  le
agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano  nel  limite
dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale  limite  e'  di
270.000 euro per ogni  impresa  attiva  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura e di 225.000  euro  per  ogni  impresa  attiva  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
    b) il comma 577-bis e' sostituito dal seguente:
  «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2020  e
fino a quello  in  corso  al  31  dicembre  2021,  alle  imprese  che
effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito  d'imposta
e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma  577,
in  misura  pari  ai  costi  sostenuti  nel  limite  dell'importo  di
1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000  euro  per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e  di
225.000 euro per ogni impresa attiva  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli».
  11-quater.  I   provvedimenti   di   revoca   adottati   ai   sensi
dell'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n.  53,  conseguenti  al
raggiungimento  o  al  mantenimento  di  un   volume   di   attivita'
finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino
al 31 dicembre 2021.
  11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, le parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
  11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato  (UE)  2019/815
della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle  relazioni
finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio
2021.))
                           ((Art. 3 - bis
 
           Disposizioni in materia di societa' partecipate
 
  1. Il tardivo deposito  dei  bilanci  relativi  all'esercizio  2019
delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso  la  camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura non  da'  luogo  a
sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.))
                           ((Art. 3 - ter
 
Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
  per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
 
  1. Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, il riferimento  al  regolamento  (UE)  2017/745  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi  riferito
al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 5 aprile 2017, in conformita' alla direttiva (UE)  2020/2020  del
Consiglio, del 7 dicembre 2020.))
                               Art. 4
 
               Proroga di termini in materia di salute
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n.191, le parole «e per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2020 e per l'anno 2021».
  2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole «e 2020», ovunque ricorrono, sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
  3.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
  4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, le parole «Dall'anno 2021,» sono sostituite dalle
seguenti: «Dall'anno 2022,».
  ((4-bis. La durata degli  organi  degli  Ordini  delle  professioni
sanitarie di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato  dalla  legge  17  aprile
1956, n.561, che non abbiano svolto le procedure  elettorali  per  il
relativo rinnovo, nonche'  di  quelli  delle  rispettive  Federazioni
nazionali, e' prorogata fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 fissato  con  apposita  deliberazione  del
Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il  31  dicembre  2021.
L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  n.  233  del  1946  si
applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.))
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2022».
  6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  procedure
concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma  possono  essere
effettuate anche nell'anno 2021».
  7. Al fine di garantire la necessaria continuita'  delle  attivita'
di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione  dell'attuale  situazione
((di straordinaria emergenza)) sanitaria, gli Istituti di ricovero  e
cura a carattere scientifico  di  diritto  pubblico  e  gli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di
personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti  di  lavoro
flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al  30  settembre
2021, compatibilmente con le risorse  finanziarie  disponibili.  Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede  nei  limiti
delle complessive risorse finanziarie di cui  all'articolo  1,  comma
424, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  proprie  di  ciascun
Istituto, e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  ((7-bis. Al fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  di
supporto ai professionisti iscritti agli Ordini  dei  chimici  e  dei
fisici,  anche  in  ragione  dell'impegno   eccezionale   nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma
8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n.  3,  e'  sostituito
dai seguenti: «I Consigli  direttivi  degli  Ordini  dei  chimici  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in
carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze  ad  essi
attribuite dalla legislazione vigente e il relativo  rinnovo  avviene
con le  modalita'  previste  dalla  presente  legge  e  dai  relativi
provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge resta in  carica,
con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino
al primo rinnovo dei Consigli  direttivi  di  tutti  gli  Ordini  dei
chimici nel rispetto delle disposizioni della presente  legge  e  dei
relativi provvedimenti attuativi».
  7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2024».))
  8. Per garantire l'ampliamento della  platea  dei  soggetti  idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  in  ragione  delle   esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
l'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
degli  altri  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e
successive modificazioni, ((pubblicato nel portale  telematico))  del
Ministero della salute il 1° aprile 2020, e' integrato  entro  il  21
marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione  delle  domande  di
cui all'avviso pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  26
novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio  2021,
previa pubblicazione di apposito  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale.
Restano iscritti  nell'elenco  nazionale  i  soggetti  gia'  inseriti
nell'elenco nazionale alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  ((8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16,  comma
2, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come  sostituito
dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'
prorogata al 31 dicembre 2023.
  8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo  4  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente:
  «5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano  concorso
a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo  parte  delle
attivita' per destinarle a pazienti affetti da COVID-19,  nell'ambito
delle attivita' di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100  per  cento  del
budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day  hospital,
puo' essere riconosciuto un contributo una tantum in  proporzione  al
costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di  protezione
individuale, a fronte di  apposita  rendicontazione  da  parte  della
struttura interessata, ferma  restando  la  garanzia  dell'equilibrio
economico del  Servizio  sanitario  regionale  e  tenendo  conto  dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente gia' forniti alle
medesime strutture dalla regione o provincia autonoma  interessata  o
dal Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a
titolo di contributo una tantum, e' legato all'emergenza in corso  ed
e' erogato dalle regioni e province autonome nelle quali  e'  ubicata
la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo
contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti  da
malattia oncologica, le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate,  per  l'anno
2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
  8-quinquies. In sede di  prima  applicazione,  la  revisione  della
lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening  neonatale
di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19  agosto  2016,  n.
167, da parte  del  Gruppo  di  lavoro  screening  neonatale  esteso,
istituito con decreto del Ministero della salute 17  settembre  2020,
e' completata entro il 31 maggio 2021.
  8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 13 (Deroga alle norme  in  materia  di  riconoscimento  delle
qualifiche professionali sanitarie e in materia di  cittadinanza  per
l'assunzione alle dipendenze della pubblica  amministrazione).  -  1.
Fino al 31 dicembre 2021,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'  consentito  l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di  operatore  socio-sanitario  ai   professionisti   che   intendono
esercitare, in via autonoma o dipendente, nel  territorio  nazionale,
anche presso  strutture  sanitarie  private  o  accreditate,  purche'
impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o  la
professione di operatore socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche  direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di
un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza,  alle
regioni  e  alle  province  autonome,  che   possono   procedere   al
reclutamento  temporaneo  di  tali  professionisti  ai  sensi   degli
articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
  2. Per la medesima durata indicata al comma  1,  l'assunzione  alle
dipendenze della pubblica amministrazione  nonche'  presso  strutture
sanitarie  private  autorizzate  o  accreditate,  purche'   impegnate
nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni  sanitarie
e della qualifica di  operatore  socio-sanitario  e'  consentita,  in
deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,
titolari di  un  permesso  di  soggiorno  che  consenta  di  svolgere
attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge».
  8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  4-novies,   secondo   periodo,   le   parole:   "del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" sono sostituite dalle  seguenti:
"del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183";
  b) al comma 4-duodecies e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per gli anni 2020 e 2021, il  credito  d'imposta  di  cui  al  primo
periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi  previste,  anche
nell'ambito  delle  attivita'  istituzionali  esercitate  in   regime
d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro  per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021".
  8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle  disposizioni  di
cui al comma 8-septies e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal  Ministero
della salute.))
                               Art. 5
 
             Proroga di termini in materia di istruzione
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, le parole «entro l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «entro  l'anno  2021»  e  le  parole  «dal  2020/2021   al
2022/2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal   2021/2022   al
2023/2024,  ferme  restando  le  procedure  autorizzatorie   di   cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449.».
  2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021».
  3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, dopo le parole «31 gennaio 2020» sono inserite  le  seguenti:  «e
successive proroghe» e le parole «per  l'anno  scolastico  2019/2020»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2019/2020  e
2020/2021».
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021» e, in  fine,  e'  inserito  il  seguente
periodo: «Restano  fermi  i  termini  di  conservazione  dei  residui
previsti a legislazione vigente.».
  5. All'articolo 58, comma 5-sexies,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le  parole  «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2021».
                           ((Art. 5 - bis
 
         Proroga della validita' delle graduatorie comunali
          del personale scolastico, educativo e ausiliario
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2022»;
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validita' delle
graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente  dai
comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e'
prorogata al 30 settembre 2022».))
                               Art. 6
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca
 
  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",
2020-2021 e 2021-2022.".
  2. All'articolo 3-quater, comma  1,  del  decreto-legge  9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  1,  le  parole  "a  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere  dall'anno
accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
    b) al comma  2,  le  parole  "a  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere  dall'anno
accademico 2022/2023".
  3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:
"nei  mesi  di  luglio  2020,  gennaio  2021  e  luglio  2021".  Alla
compensazione degli effetti finanziari derivanti dal  presente  comma
pari  a  euro  16.179.552  per  l'anno  2021  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4.  Al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 3, le  parole  "per  l'anno  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole  ",
fino alla data indicata dal decreto di cui  al  comma  4.  Fino  alla
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla  data  di
conferimento  degli  incarichi  dirigenziali   non   generali   della
Direzione  generale  del  personale,  del  bilancio  e  dei   servizi
strumentali del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  ((e,
comunque, non oltre)) il 31 ottobre 2021";
    b)  all'articolo  3,  comma  4,  le  parole  "Con  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e le  parole  "il
30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data  di  cui  al
comma 3";
  c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata  dal
decreto di  cui  all'articolo  3,  comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";
  d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata  dal
decreto di  cui  all'articolo  3,  comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".
  5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' prorogato all'anno 2021.
  6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole "entro il  15  marzo  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il ((31 maggio 2021))";
    b) le parole "fino al  30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al ((15 settembre 2021))".
  ((6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del  decreto
previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95,  non  si  tiene
conto del termine di cui al  medesimo  articolo  3,  comma  1,  primo
periodo.))
  7. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
  ((7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti  di  ateneo  e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2019/2020 e' prorogata  al  15  giugno  2021.  E'
conseguentemente    prorogato    ogni    altro    termine    connesso
all'adempimento di scadenze didattiche  o  amministrative  funzionali
allo svolgimento delle predette prove.))
  8. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31  dicembre
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato,  geometra  e  geometra  laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di
svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e  2  del
predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
                               Art. 7
 
                    Proroga di termini in materia
             di beni e attivita' culturali e di turismo
 
  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole "entro il 31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
  2.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
  3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
    b) all'articolo 3:
      1) al comma 3, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
      2) al comma 5, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
    c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2020" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
  ((3-bis. All'articolo 176, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le  parole:  "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".))
  4.  Per  favorire  l'attrazione   di   investimenti   nel   settore
cinematografico e audiovisivo,  nonche'  al  fine  di  supportare  la
realizzazione dei piani di sviluppo  dell'Istituto  Luce  Cinecitta',
l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma  7,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui  al  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020,
recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia  di  credito
di  imposta  per  le  imprese  di   produzione   cinematografica   ed
audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre  2016,  n.
220, a seguito dell'emergenza sanitaria da  COVID-19",  e'  prorogata
sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di  cui  al  primo
periodo, le societa' direttamente o  indirettamente  controllate  dal
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   possono   acquisire
partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante  aumenti
di capitale; ((lo statuto)) della societa' e' adeguato per assicurare
la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa'
si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di
diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo'  assumere  la  forma
giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria
necessaria  agli   investimenti   nel   settore   cinematografico   e
dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di
strumenti finanziari di durata non superiore  a  quindici  anni,  nel
limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
  ((4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di  2  milioni  di
euro per  l'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
a   valere   sul   Fondo   per   il   pluralismo   e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata  agli  interventi   di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, come modificato dal comma 10-quaterdecies  dell'articolo  1  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  le  parole:
"ventiquattro mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "quarantotto
mesi".
  4-quater.  Gli  organismi  dello  spettacolo   dal   vivo   possono
utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30  aprile
1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno  del  reddito
dei propri dipendenti, in misura comunque non  superiore  alla  parte
fissa della retribuzione  continuativamente  erogata  prevista  dalla
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e,  in  ogni  caso,  limitatamente  al  periodo  di  ridotta
attivita' degli organismi medesimi.))
  5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per  l'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4,  pari  a  ((1
milione)) di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2030  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
                               Art. 8
 
             Proroga di termini in materia di giustizia
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10, le parole "fino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole "fino  al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
    b) al comma 3, le parole "2018,  2019  e  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  31  agosto  2016  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
  5. All'articolo 7, comma 3, terzo  periodo,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2021".
  ((5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, le parole: "otto anni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nove
anni".))
                               Art. 9
 
             Proroga di termini in materia di competenza
                     del Ministero della difesa
 
  1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  la
parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".
  2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del  riordino
della  normativa  concernente  i  presupposti  per  l'iscrizione  nel
Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione
dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021  e,
conseguentemente,  l'Agenzia  continua  a  operare   secondo   quanto
stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile  1975,
n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle  Leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
                               Art. 10
 
            Proroga di termini in materia di agricoltura
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, e' sostituito dal seguente:
  "2. Gli organismi di controllo devono essere  accreditati  in  base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  in  ogni  caso  alla  sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro  il  31  dicembre
2021.".
  2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le  parole  "e  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le  parole  "fino  al  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente ((per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia)) provvede nei limiti delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente.
  4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre  2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2021".
  5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,  le
parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo  a  carico  dei
beneficiari" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  all'accertamento
definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque  sino  al
31 marzo 2021".
  6. Per  gli  imprenditori  agricoli  professionali,  i  coltivatori
diretti, i mezzadri e i  coloni,  beneficiari  dell'esonero  previsto
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e' sospeso il pagamento della rata in scadenza  il  16  gennaio  2021
fino alla comunicazione,  da  parte  dell'ente  previdenziale,  degli
importi contributivi da versare e comunque non oltre il  16  febbraio
2021.
  ((6-bis. All'articolo 78,  comma  4-octies,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, dopo le  parole:  "in  scadenza  nel  2020"  sono
inserite le seguenti: "e nel 2021".))
                               Art. 11
 
             Proroga di termini in materia di competenza
       del ((Ministero)) del lavoro e delle politiche sociali
 
  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, le parole  "nei  successivi  tre  anni  da  tale  data"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
  ((1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di  cui  all'articolo  3,
comma 3, del  decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  564,  e
all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono
differiti al 31 dicembre 2020)).
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
  3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai  fini  del
recupero  delle  prestazioni  indebite  correlate  alle  campagne  di
verifica reddituale, nei  confronti  dei  pensionati  della  Gestione
previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai
fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed  eventuale
ripristino delle prestazioni medesime.
  6. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquantaquattro mesi";
    b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: ",  11.200.000  euro  per  l'anno  2020  e
5.100.000 euro per l'anno 2021".
  7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole "fino al 31  dicembre  2020",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147.
  9. I termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno  2021  e  riprendono  a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso   e'
differito alla fine del periodo.
  10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30  dicembre
2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo  2021».  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni ((di euro)) per
l'anno 2021 si provvede  mediante  ((corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per il medesimo  anno,))  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando ((l'accantonamento)) relativo  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
  ((10-bis. I termini di  decadenza  per  l'invio  delle  domande  di
accesso  ai   trattamenti   di   integrazione   salariale   collegati
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di  trasmissione
dei dati necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi,
scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31  marzo  2021.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel  limite  di
spesa di 3,2 milioni di euro per  l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a  3,2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.))
                               Art. 12
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico
 
  1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per gli anni 2020 e 2021,".
  ((1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 30 giugno 2021";
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento   del   credito
d'imposta di cui al presente articolo sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n.
1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'  per  le  necessarie
regolazioni contabili".))
  2. All'articolo 85  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del  citato  articolo  79",
sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  sei  mesi  dalla  data  di
effettiva  erogazione  e  comunque  entro   l'anno   2021,   mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
    b) al comma 6, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al citato  Fondo",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e  comunque  entro
l'anno 2021,  mediante  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato".
  3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole "entro  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
  4. All'articolo  198  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al
comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a  valere  sulle
risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma  11,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le  parole  "nei
limiti delle risorse pari a 309 milioni di  euro  per  l'anno  2020",
sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari  a  274
milioni di euro per l'anno 2020".
  5. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto  di
cui al comma 3 e non oltre  la  scadenza  del  centoventesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del presente  decreto,  continua  ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo ((1º giugno 2011,  n.
100))" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more  dell'approvazione
del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua
ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo ((1º giugno  2011,
n. 100))".
  6. Le verificazioni periodiche della strumentazione  metrica  delle
imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione  di  veicoli,
in scadenza dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  ((n.  179)),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 22 e' inserito il  seguente:  "22-bis.  Per  consentire
agli enti competenti di procedere all'acquisizione  della  proprieta'
degli impianti di illuminazione pubblica e  all'organizzazione  delle
gare per l'individuazione del gestore del servizio,  la  scadenza  di
cui al comma 22 e' prorogata al 30  giugno  2021  limitatamente  agli
affidamenti di servizi  su  impianti  di  illuminazione  pubblica  di
proprieta' del gestore.".
  8. All'articolo 3-quinquies, comma 5,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
    b) il quarto periodo e' soppresso;
    c) al quinto periodo, dopo le parole  "al  presente  comma"  sono
aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti  gli  operatori
di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate  dall'ITU
da  integrare  nei  ricevitori,  ritenute  necessarie  per   favorire
l'innovazione tecnologica,  indicando  altresi'  i  relativi  congrui
tempi di ((adeguamento))".
  ((8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis  dell'articolo  39  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021))".
  9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge  19  maggio  2020,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in  esercizi
precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
    b) le  parole  "sono  erogate  entro  il  31  luglio  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il  31
luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
    c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
  ((9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto  2017,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
    b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
  9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "agli
anni 2020 e 2021".
  9-quater. Al decreto legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  disposizione"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021";
    b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  disposizione"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021".))
                           ((Art. 12 - bis
 
Tempi e  modalita'  per  la  realizzazione  della  consultazione  dei
  territori   interessati   dalla   Carta   nazionale   delle    aree
  potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole:"sessanta giorni" sono sostituite  dalle
seguenti:"centottanta giorni";
    b) al comma 4,  le  parole:"centoventi  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti:"duecentoquaranta giorni".))
                           ((Art. 12 - ter
 
            Proroga del termine per l'adozione del Piano
     per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
 
  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:"Entro e  non  oltre  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Entro  il   30
settembre 2021";
    b) al comma 8, le parole:"entro e non  oltre  trenta  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"entro  il  30  settembre
2021".))
                               Art. 13
 
                    Proroga di termini in materia
                    di infrastrutture e trasporti
 
  1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  ((1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  "alla  medesima  data"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla  data  del  15  giugno  2021"  e  le
parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno
2021";
    b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"nei  limiti  della   disponibilita'   finanziaria   della   stazione
appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per  lo
specifico intervento cui  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  si
riferisce".))
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le  parole  "Per  gli  anni  2019  e  2020",  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
    b) al comma 6,  le  parole  "Per  gli  anni  2019  e  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
    (( b-bis) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";))
    c) al comma 18, primo periodo, le parole  "fino  al  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"  e  al
secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo
precedente" sono sostituite dalle  seguenti:  "Fino  al  31  dicembre
2021".
  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2022";
    b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
  4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole "fino al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 agosto 2021".
  5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31
luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31  luglio
2021".
  6. In  considerazione  della  situazione  emergenziale  determinata
dalla  diffusione  del  COVID-19,   per   le   domande   dirette   al
conseguimento della patente di guida presentate nel  corso  dell'anno
2020, la prova di controllo  delle  cognizioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
  ((6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia  di  svolgimento
delle prove di verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il
conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, determinato dalla carenza di personale in  servizio  presso  gli
uffici  della  motorizzazione  civile  adibito   alla   funzione   di
esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31  dicembre  2021
le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati  ai
sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da
personale degli  uffici  della  motorizzazione  civile  collocato  in
quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi  3  e  5-bis,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del  1992.  Al
personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di  cui  al
primo periodo e' riconosciuto un compenso,  a  carico  esclusivo  dei
richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita' di  cui  ai
commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  sono
adottate le disposizioni attuative del presente comma e le  modalita'
di accreditamento del personale ausiliario adibito alla  funzione  di
esaminatore presso la Direzione generale per  la  motorizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
  7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le  seguenti:  "e
per l'esercizio 2021".
  ((7-bis.  In   considerazione   della   situazione   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui
vita tecnica e' in scadenza tra il 31  gennaio  2020  e  la  data  di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  gli
adempimenti per il  proseguimento  dell'esercizio  dopo  la  scadenza
della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato  tecnico
A annesso al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  1°  dicembre  2015,  n.  203,  sono
eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del  citato
stato di emergenza. L'esercizio degli  impianti  a  fune  di  cui  al
presente comma e' sospeso fino all'esecuzione  con  esito  favorevole
degli adempimenti di cui al primo periodo.
  7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:"Al  fine  di  garantire   la
continuita' del servizio di pubblico trasporto  mediante  impianti  a
fune" sono inserite le seguenti:"fino alla cessazione dello stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19";
    b) al comma 2, dopo le parole:"per l'anno 2020" sono inserite  le
seguenti:"e comunque fino alla cessazione dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19";
    c) al comma 3, le parole: "dodici  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"ventiquattro mesi".))
  8. All'articolo 1, comma 1082, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole "entro  tre  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro sei mesi".
  ((8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: "emergenza da  COVID-19,"
sono inserite le seguenti: "per gli anni 2020 e  2021"  e,  al  terzo
periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"per ciascuno degli anni 2020 e 2021".
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 8-bis del presente articolo, pari  a  300.000  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.))
  9. Al fine di consentire la prosecuzione dei  lavori  del  progetto
«Mantova Hub»  nell'anno  2021,  assicurando  la  valorizzazione  del
territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione  delle
interferenze del medesimo progetto con opere,  edifici  o  luoghi  di
interesse sociale, culturale, storico o  religioso,  il  responsabile
unico del procedimento e'  autorizzato  ad  apportare  le  necessarie
modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di  gara
e  delle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  di  contratti
pubblici. I termini previsti  per  la  conclusione  dei  lavori  sono
conseguentemente prorogati  di  dodici  mesi.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni  di  euro,  per
l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto  «Mantova
Hub». La concessione del finanziamento  e'  condizionata  agli  esiti
istruttori  da  parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti con riguardo al rispetto dei  documenti  di  gara  e  delle
direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici,  alla
corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al  decreto
legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  e  all'integrale  copertura
finanziaria dell'intervento.
  10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo,  del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le
seguenti:  ad  esclusione  di   quelle   che,   pur   connesse   alla
realizzazione  del  progetto  sportivo  di  cui  al  comma  1,   sono
individuate, con decreto adottato dal  Commissario  entro  15  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non
indispensabili al regolare  svolgimento  degli  eventi  sportivi.  La
consegna delle opere, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire  entro  il  31
dicembre 2022.".
  11.  All'articolo  200-bis,   comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro  il  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
  12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole "e fino al 31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "((fino  alla))  cessazione  dello  stato   di   emergenza
epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".
  13. La sospensione dell'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio
degli immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  sino
al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati
per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti  di
rilascio  conseguenti  all'adozione,  ai  sensi  dell'articolo   586,
((secondo comma, del codice di procedura  civile)),  del  decreto  di
trasferimento di immobili pignorati ed abitati  dal  debitore  e  dai
suoi familiari.
  14. All'articolo 54-ter, ((comma 1)), del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole "fino al 31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
  ((14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017,
n.  205,  le  parole:"31  dicembre  2020"   sono   sostituite   dalle
seguenti:"31 dicembre  2021  e  comunque,  se  anteriore,  fino  alla
nomina, ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari  e  all'asse
ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi  1  e  9
del  medesimo  articolo  1  del  decreto-legge  n.  133   del   2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014")).
  15. All'articolo 214 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole "riscosse  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ed  integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122",
sono sostituite  dalle  seguenti  "derivanti  dalla  riscossione  dei
canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, dall'articolo 19, comma  9-bis,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, ed integrate  dall'articolo  15,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  La  misura  della
compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata,
nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  30
aprile 2021, previa acquisizione, entro il  15  marzo  2021,  di  una
rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate  di  cui
al comma 1 riferita, in relazione all'articolo  10,  comma  3,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1,  comma  1020,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale  del  livello  della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e  il  31  dicembre
2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione  all'articolo
19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ((come
integrato)) dall'articolo 15, comma 4, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto  di  programma  tra
Anas S.p.A. e lo Stato.".
  16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi
al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e  di
consentire l'attivazione  di  detto  lotto  funzionale  entro  il  31
dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  (R.F.I.  S.p.A.)  e'
autorizzata,   nelle   more   dell'approvazione    dell'Aggiornamento
2020/2021 del Contratto di Programma  -  Parte  Investimenti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  R.F.I.  S.p.A.,  a
dare avvio ai  lavori  del  secondo  lotto  costruttivo  Verona-bivio
Vicenza, per un importo ((complessivo di)) 1.776 milioni di euro.
  17. ((Per i fini di cui al comma 16, la societa')) R.F.I. S.p.A. e'
autorizzata a utilizzare, nel limite  di  726  milioni  di  euro,  le
risorse  previste  nel  vigente  Contratto  di  Programma   -   Parte
Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti  per  i
quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione  non
e'  stata  avviata  la  fase  di  progettazione  esecutiva,   nonche'
ulteriori risorse pari a complessivi  euro  1.050  milioni  a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  86,  della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Dette  risorse   si   intendono
immediatamente  disponibili  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ai fini dell'assunzione  di  impegni  giuridicamente
vincolanti  in  favore  dell'intervento  di  cui  al  ((comma   16)).
Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto  di  Programma  -  -  Parte
Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali,  le  risorse  di
cui al primo periodo  possono  essere  rimodulate  nell'ambito  della
programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione
degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli
interventi  relativi  al  secondo  lotto   costruttivo   Verona-bivio
Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette  apposita  informativa,  tramite  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   al   Comitato
interministeriale   per   la   programmazione   economica,   fornendo
indicazione   degli   interventi   oggetto   di    rimodulazione    o
definanziamento.
  ((17-bis. Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della  normativa
nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di
sicurezza delle gallerie ferroviarie del  sistema  ferroviario,  come
definito  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il  Ministro
dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  e
l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie   e   delle
infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee
guida finalizzate  a  garantire  un  livello  adeguato  di  sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di  prevenzione
e di protezione da applicare alle  infrastrutture  ferroviarie  e  ai
veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il  decreto
di cui al primo periodo e'  notificato  alla  Commissione  europea  e
all'Agenzia  dell'Unione  europea   per   le   ferrovie,   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo  n.  50  del
2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione  del
parere favorevole espresso  dalla  Commissione  europea.  Nelle  more
dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo  e  tenuto
conto delle conseguenze derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli
articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11,  comma  4,  del  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  ottobre  2005,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n.
83 dell'8 aprile 2006.
  17-ter. All'articolo 53, comma  2,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  fatti  salvi
quelli finalizzati a garantire piu' elevati livelli di sicurezza  del
sistema   ferroviario   e    che    non    determinino    limitazioni
all'interoperabilita'   o    discriminazioni    nella    circolazione
ferroviaria".))
  18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  19. Agli effetti in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno
derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti  dall'articolo  12,
comma 4, secondo periodo.
  ((19-bis.  In  considerazione  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, al fine di  assicurare,  limitatamente  all'anno  2021,  ai
comuni la possibilita' di realizzare gli interventi finalizzati  alla
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici  e  patrimonio
comunale  e  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a
beneficio della collettivita', nonche' gli interventi  di  incremento
dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:
    a) il termine di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,  secondo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
aprile 2021;
    b) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,  terzo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
agosto 2021;
    c) il termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,  quarto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
settembre 2021;
    d) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,  sesto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
gennaio 2022.))
                               Art. 14
 
Proroga di termini in materia di competenza del  ((Ministero))  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica  fino  al  31  dicembre
2021.
  2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio  2021  e
del 30  settembre  2021  previsti  dall'articolo  24,  comma  4,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge   11   settembre   2020,   n.   120,   sono   prorogati,
rispettivamente, ((al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023)).
                               Art. 15
 
         Proroga di termini in materia di ambiente e tutela
                      del territorio e del mare
 
  1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quarto periodo, le parole "nella  misura  fino  al  10  per
cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50
per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024  e  del
100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti:  "nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2022,  fino  al  20  per  cento
nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al  70  per
cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
    b) al quinto  periodo,  la  parola  "2025"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2026";
    c) al  sesto  periodo,  la  parola  "2026"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2027".
  2. All'articolo 15-ter, comma  3,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le  parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021".
  4. All'articolo 14-bis, comma  5,  del  decreto-legge  3  settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre
2019, n. 128, le parole "dal 2020  al  2024"  sono  sostituite  dalle
seguenti "dal 2021 al 2025".
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, ((pari a  200.000  euro))  per
l'anno 2025, si provvede ((mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per l'anno 2022,)) dello stanziamento del fondo  speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo
219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni.
                               Art. 16
 
               Proroga di termini in materia di sport
 
  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
2011, n. 10, le parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti "31 dicembre 2021".
  2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "30
giugno 2021".
                               Art. 17
 
           Termine per la conclusione della ricostruzione
          privata- terremoto ((dell'Aquila)) - Casa Italia
 
  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Al fine di concludere rapidamente  gli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli
aventi diritto devono presentare la domanda per  la  concessione  del
contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021,  pena
la decadenza dal  beneficio.  Per  gli  interventi  per  i  quali  e'
necessario accertare un maggior danno collegato agli ((eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229))
e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei  comuni
del cratere, diversi ((dall'Aquila)),  o  comunque  ricompresi  negli
ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi  comuni,
gli aventi diritto devono presentare la domanda  per  la  concessione
del contributo entro il termine inderogabile del 30  settembre  2022,
pena la decadenza dal  beneficio.  Il  comune  puo'  avvalersi  degli
strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).".
  (("1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
  1-ter. Gli aiuti sono concessi  nel  rispetto  della  comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final,  del  19  marzo  2020,
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19")).
                           ((Art. 17 - bis
 
Disposizioni concernenti il personale degli enti  territoriali  della
  regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
 
  1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  instaurati  ai  sensi  dell'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  prorogati
fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro  per
l'anno 2021, si provvede a valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Di-partimento
della protezione civile n. 539  del  20  agosto  2018,  intestata  al
Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il  14
agosto 2018. Alla compensazione in  termini  di  indebitamento  e  di
fabbisogno, pari a  1.230.933  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
                           ((Art. 17 - ter
 
         Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni
    dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
 
  1. Per l'anno 2021, con riferimento  alle  fattispecie  individuate
dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro  ai  comuni  a  fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
periodo  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati  del  minor
gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  14  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019,  e  con  decreto  del
direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2.  Le  esenzioni  previste  dal  secondo  periodo  del  comma   25
dell'articolo 2-bis  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  3. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 28, commi 7  e  13-ter,  le  parole:  «31  dicembre
2020»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «31
dicembre 2021»;
  b) all'articolo 48, comma 7, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, e' inserita la seguente:
    "a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1,  2
e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  affidamento
diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e  forniture
nonche'  dei  servizi  di   ingegneria   e   architettura,   compresa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore  a  150.000  euro,
fino al termine delle attivita' di  ricostruzione  pubblica  previste
dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".))
                         ((Art. 17 - quater
 
Proroga  di  altre  disposizioni  in  favore  delle  popolazioni  dei
  territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
 
  1. All'articolo 8  del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il terzo periodo del comma 1-ter e' sostituito dai seguenti: "Le
agevolazioni di cui al  primo  periodo  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili  inagibili
che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di  abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato
di inagibilita' gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture  gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi  del
comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi";
  b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
  "1-quater.  Le  agevolazioni   disciplinate   dalla   deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18
aprile  2017  n.  252/2017/R/COM,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle
soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i  fabbisogni  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione".
  2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: "Per l'anno 2019, nel limite di  spesa  di  2  milioni  di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per  gli  anni  2019,  2021  e
2022, nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  annui".  Agli  oneri
derivanti dalla disposizione di cui al  primo  periodo  del  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole: "euro 40 milioni per l'anno 2018" sono  inserite
le seguenti: "e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023".
  4. All'articolo 39, comma  4,  lettera  b),  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per le medesime finalita' di  cui
al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109  del  2018,  non  sono
altresi' soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in  ogni
caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva
o cautelare, restando  sospesa  ogni  azione  esecutiva  e  privi  di
effetto i pignoramenti comunque notificati,  le  risorse  provenienti
dal fondo per  la  ricostruzione  delle  aree  colpite  dagli  eventi
sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre
2016, n. 229, nonche' i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali  nei  confronti
dei  comuni  colpiti  da  sismi  o  da  eventi  calamitosi,  di   cui
all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
ogni ulteriore risorsa destinata al  finanziamento  degli  interventi
inerenti alla ricostruzione pubblica o privata,  all'assistenza  alla
popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
  5. All'articolo 6  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "13-ter.  I  soggetti  conduttori  di  un  immobile  in  virtu'  di
contratti di locazione pluriennale riferiti  a  immobili  adibiti  ad
abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del  26  ottobre  2016
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del
18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  2-bis
del presente decreto, distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici
del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000  euro  per  l'anno
2021, di un  contributo  non  superiore  all'importo  dovuto  per  il
pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire  ai
sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A  tale  fine,  il
Commissario straordinario definisce, con  provvedimento  adottato  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e  le
modalita' per  richiedere,  entro  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del  limite
di  spesa  di  cui   al   primo   periodo.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  il  Commissario  straordinario
provvede con le risorse disponibili nella  contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 4, comma 3".))
                               Art. 18
 
      Proroga risorse volte a contrastare la poverta' educativa
 
  1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 3 e' aggiunto  il  seguente:  "3-bis.  Le  risorse  non
utilizzate di cui al comma 1,  lettera  b)  iscritte  sul  pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio,  nel
limite di 15 milioni di' euro, possono  essere  spese  ((fino  al  30
giugno 2021)).
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
                               Art. 19
 
             Proroga dei termini correlati con lo stato
               di emergenza epidemiologica da COVID-19
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 1 sono prorogati fino  alla  data  di  cessazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il
((30 aprile 2021)), e le relative disposizioni  vengono  attuate  nei
limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
                               Art. 20
 
            Misure di semplificazione per il collegamento
               digitale delle scuole e degli ospedali
 
  1. Per i lavori relativi a collegamenti in  fibra  ottica  ad  alta
velocita'  degli  edifici  scolastici  del   sistema   nazionale   di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,  e
degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete  disponibile  si
trovi entro una  distanza  massima  di  4  chilometri  dagli  edifici
stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da
parte  degli  operatori,   e'   eseguito   mediante   riutilizzo   di
infrastrutture e cavidotti esistenti o,  anche  in  combinazione  tra
loro, con la metodologia della micro trincea attraverso  l'esecuzione
di  uno  scavo  e  contestuale  riempimento  di  ridotte   dimensioni
(larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita'  regolabile  da  10  cm
fino a massimo 35 cm), in ambito  urbano  ed  extraurbano,  anche  in
prossimita' del bordo stradale o sul  marciapiede.  L'operatore  puo'
utilizzare la linea realizzata ai fini  della  presente  disposizione
per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici
presenti lungo il percorso.
  2. In  presenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  per  la
realizzazione dell'intervento  da  parte  dell'operatore  si  applica
l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio  2016,
n. 33. Qualora l'intervento di scavo di  cui  al  comma  1  interessi
esclusivamente  sedi  stradali  asfaltate  e  non   pavimentate,   e'
sufficiente  la  sola  comunicazione  di  inizio  lavori  all'ufficio
comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore
della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1
su autostrade o strade in concessione  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2016, n. 33.
  ((2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi
di modifica,  di  installazione  e  di  adeguamento  di  impianti  di
telecomunicazione  multi-operatore,  quali  tralicci,  pali,   torri,
cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per  il  collegamento  tra
infrastrutture  mobili,  armadi  di  terminazione  ottica,   per   la
copertura mobile in banda ultralarga  degli  edifici  scolastici  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10
marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri,  che  non  riguardino
aree o immobili  soggetti  alle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e' sufficiente  la  sola  comunicazione  di  inizio  dei
lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente
titolare.))
                               Art. 21
 
Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio  del
  14  dicembre  2020  relativa  al  sistema  delle  risorse   proprie
  dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
 
  1. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione (UE,  Euratom)
n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al  sistema
delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga  la  decisione
2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data  della  sua  entrata  in
vigore, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  12  della
decisione stessa.
                               Art. 22
 
Proroga  e  altre  misure  applicabili  a  intermediari   bancari   e
  finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del
  Regno Unito dall'Unione europea
 
  1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto,  si
applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma  2,  lettere
da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private  (CAP)  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  dall'articolo
2, lettera e), dell'Accordo sul  recesso  del  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione  europea  e  dalla  Comunita'
europea dell'energia atomica.
  2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e
fino alla conclusione del procedimento  di  autorizzazione  da  parte
delle Autorita' competenti, e in ogni  caso  non  oltre  i  sei  mesi
successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo  3,
commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel
Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  che  abbiano
presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore
del presente decreto istanza per  l'autorizzazione  allo  svolgimento
delle attivita' come  intermediari  di  paesi  terzi  ovvero  per  la
costituzione di un intermediario italiano a cui  cedere  l'attivita',
possono  continuare  a  operare  sul  territorio   della   Repubblica
italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti  e,  con
riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto  dell'articolo
3, comma 3, del citato decreto-legge.  Resta  fermo  quanto  previsto
agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
  3. Nel periodo  temporale  indicato  al  comma  2  i  soggetti  ivi
indicati  operano  nel  territorio  della  Repubblica   italiana   in
conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di  paesi
terzi  ai  sensi  del  TUB  e  del  TUF,  nonche'  alle  disposizioni
dell'articolo 7  del  decreto-legge  n.  22  del  2019.  Agli  stessi
soggetti operanti  nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento  si
applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del  medesimo  decreto-legge.
Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato  articolo  8,
ovunque ricorra, e' sostituito dal riferimento alla data di  scadenza
del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma  2  si
applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
  4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle  Autorita'
competenti,  con  riferimento  alle  attivita'  non  autorizzate,   i
soggetti di cui al comma 2  cessano  l'attivita'  svolta  in  Italia,
secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono
fatte  salve  le  operazioni  necessarie  all'ordinata  chiusura  dei
rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile,  e  comunque
non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di  comunicazione
di tale diniego,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  per  lo
scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
  5. I soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  4  assicurano  ai  clienti
un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti  dal  recesso
del Regno  Unito  dall'Unione  europea.  Le  banche,  le  imprese  di
investimento,  i  gestori  di  fondi  limitatamente  ai  servizi   di
investimento prestati, gli istituti di pagamento e  gli  istituti  di
moneta elettronica  aventi  sede  legale  nel  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita'  al  termine  del
periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui
al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni
e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le
istruzioni   ricevute.   Per   i   finanziamenti,    la    cessazione
dell'attivita', anche se conseguente al  diniego  dell'autorizzazione
di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle  modalita'
di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte  del
cliente,  fatto  salvo  il   diritto   del   cliente   all'estinzione
anticipata.
  6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel  Regno  Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di
transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel
territorio della Repubblica in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP,  sono
cancellate, dal giorno successivo  a  tale  data,  dall'Elenco  delle
imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui  all'articolo
26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo  di
transizione, l'attivita' nei limiti della gestione  dei  contratti  e
delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi  contratti,
ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro
termine ((individuato)) dall'impresa nel piano di  cui  al  comma  7,
lettera  b).  Della  prosecuzione  temporanea  di  tale  operativita'
l'IVASS ((da' comunicazione al pubblico con adeguata evidenza)).
  7. Le imprese di cui al comma 6:
    a) informano, entro quindici giorni dalla  fine  del  periodo  di
transizione, anche mediante comunicazione ((nel proprio sito internet
istituzionale, i  contraenti,  gli  assicurati  e  gli  altri  aventi
diritto)) a prestazioni assicurative del  regime  di  operativita'  a
esse applicabile;
    b) presentano all'IVASS, entro  novanta  giorni  dalla  fine  del
periodo di transizione, un piano contenente le misure che  consentono
di  dare  spedita  e  corretta  esecuzione  ((ai  contratti  e   alle
coperture)) in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
    c) trasmettono all'IVASS,  con  cadenza  annuale,  una  relazione
contenente lo stato di attuazione del piano.
  8. Dalla scadenza del periodo di  transizione  il  contraente  puo'
recedere senza  oneri  aggiuntivi  dai  contratti  che  hanno  durata
superiore ((a un anno)), dandone comunicazione  scritta  all'impresa,
ovvero  esercitare  altre   forme   di   scioglimento   dal   vincolo
contrattuale; le clausole di tacito  rinnovo  perdono  efficacia.  Il
recesso  del  contraente  ha  effetto  dalla  scadenza  della   prima
annualita' successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
  9. Alle imprese di cui al  comma  6,  nelle  more  del  periodo  di
prosecuzione temporanea indicato nel medesimo  comma,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193  del  CAP  e  ogni
altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino
al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di
cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la  disposizione  di
cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
  10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane  che,
al termine del periodo di transizione, sono  abilitate  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi proseguono l'esercizio  dell'attivita',  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del  CAP  e
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
  11. All'articolo 10, commi 16  e  17,  del  decreto  legislativo  3
agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
                           ((Art. 22 - bis
 
              Proroga di termini in materia tributaria
 
  1. All'articolo 157  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  3  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di  contestazione,  di
irrogazione delle sanzioni, di recupero  dei  crediti  d'imposta,  di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di
cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono  emessi  entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1°
marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi  di  indifferibilita'  e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che
richiedono il contestuale versamento di tributi";
  b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al  comma  2
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo  compreso
tra  il  1°  marzo  2021  e  il  28  febbraio  2022,  salvi  casi  di
indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli
adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di
tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,
comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. I termini di decadenza per la notificazione delle  cartelle  di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
  a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le  somme  che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate  nell'anno
2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19  e
20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
  c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017  e  2018,  per  le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1  e  2  notificati
entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi
per ritardato  pagamento  di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  21  maggio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  per  il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la  data  di  notificazione
dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al  comma
2 non sono dovuti  gli  interessi  per  ritardato  pagamento  di  cui
all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione,  ne'  gli  interessi
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  per  il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di  consegna  della
comunicazione".
  2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente:
  "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,  sono
sospesi i termini dei versamenti,  in  scadenza  nel  periodo  dall'8
marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da  cartelle  di  pagamento
emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli  avvisi  previsti
dagli articoli 29 e 30 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto  gia'  versato.  Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
  3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole da:  "del  presente  decreto"  fino  a:
"sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "del presente  decreto
e il 28 febbraio 2021 sono sospesi".
  4. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
gennaio 2021 al 15 gennaio  2021  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi e i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei  medesimi;
restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora  corrisposti  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le  somme
aggiuntive corrisposte  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.  46.  Agli  accantonamenti
effettuati e alle somme accreditate nel predetto  periodo  all'agente
della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52,  comma  5,
lettera b), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo  periodo,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle  verifiche  di
cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo
si applicano le disposizioni  dell'articolo  153,  comma  1,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.))
                           ((Art. 22 - ter
 
Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
                  COVID-19 in ambito penitenziario
 
  1. Al decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 28, comma 2, le  parole:  "31  gennaio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
  b) all'articolo 29, comma 1, le  parole:  "31  gennaio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
  c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "31  gennaio  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".))
                         ((Art. 22 - quater
 
            Termini per la dichiarazione e il versamento
                  dell'imposta sui servizi digitali
 
  1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "In  sede  di  prima
applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno
2020 e' versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione e'
presentata entro il 30 aprile 2021".))
                        ((Art. 22 - quinquies
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati  per  l'anno
2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare
di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto  da
finanziare di cassa  e  in  253,2  milioni  di  euro  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  si  provvede,  per  i  medesimi
importi, mediante  il  ricorso  all'indebitamento  autorizzato  dalla
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio  2021
con le risoluzioni di  approvazione  della  relazione  presentata  al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243.
  2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  sostituito
dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto.
  3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate   provvedono   agli   adempimenti    connessi    mediante
l'utilizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  4. Ai fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni  recate
dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.))
                         ((Art. 22 - sexies
 
Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
  178, concernente la disciplina  dell'ulteriore  detrazione  fiscale
  per redditi di lavoro dipendente e assimilati
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dal seguente:
  "8. All'articolo  2  del  decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo la parola: 'spetta' sono inserite le  seguenti:
', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,';
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  '2. In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1  spetta,
per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
  a) 960 euro, aumentata  del  prodotto  tra  240  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  35.000  euro
ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro';
  c) al comma 3, le parole: 'di cui al comma 1',  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 2' e le  parole:
'in otto rate di pari ammontare' sono sostituite dalle seguenti:  'in
dieci rate di pari ammontare'.))
                               Art. 23
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato  alle  Camere
per la conversione in legge.
                                                           Allegato 1
 
                                         (( (Articolo 19, comma 1) ))
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                       ALLEGATO 1-bis
                                  (( (Articolo 22-quinquies, comma 2)
                                                          «Allegato 1
                   (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)
====================================================================
¦                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      ¦
=====================================================================
¦                          - COMPETENZA -                           ¦
+----------------------+----------------+-------------+-------------+
¦Descrizione risultato ¦                ¦             ¦             ¦
¦differenziale         ¦      2021      ¦     2022    ¦     2023    ¦
+----------------------+----------------+-------------+-------------+
¦Livello massimo del   ¦                ¦             ¦             ¦
¦saldo netto da        ¦                ¦             ¦             ¦
¦finanziare, tenuto    ¦                ¦             ¦             ¦
¦conto degli effetti   ¦                ¦             ¦             ¦
¦derivanti dalla       ¦                ¦             ¦             ¦
¦presente legge        ¦        -196.064¦     -157.000¦     -138.500¦
¦                      +----------------+-------------+-------------+
¦Livello massimo del   ¦                ¦             ¦             ¦
¦ricorso al mercato    ¦                ¦             ¦             ¦
¦finanziario, tenuto   ¦                ¦             ¦             ¦
¦conto degli effetti   ¦                ¦             ¦             ¦
¦derivanti dalla       ¦                ¦             ¦             ¦
¦presente legge (*)    ¦         483.299¦      431.297¦      493.550¦
+----------------------+----------------+-------------+-------------+
¦                              - CASSA -                            ¦
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
¦Descrizione risultato  ¦              ¦              ¦             ¦
¦differenziale          ¦      2021    ¦     2022     ¦     2023    ¦
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
¦Livello massimo del    ¦              ¦              ¦             ¦
¦saldo netto da         ¦              ¦              ¦             ¦
¦finanziare, tenuto     ¦              ¦              ¦             ¦
¦conto degli effetti    ¦              ¦              ¦             ¦
¦derivanti dalla        ¦              ¦              ¦             ¦
¦presente legge         ¦      -279.207¦      -208.500¦     -198.000¦
¦                       +--------------+--------------+-------------+
¦Livello massimo del    ¦              ¦              ¦             ¦
¦ricorso al mercato     ¦              ¦              ¦             ¦
¦finanziario, tenuto    ¦              ¦              ¦             ¦
¦conto degli effetti    ¦              ¦              ¦             ¦
¦derivanti dalla        ¦              ¦              ¦             ¦
¦presente legge (*)     ¦       566.572¦       482.797¦      553.050¦
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
¦(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     ¦
¦ prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti   ¦
¦ con ammortamento a carico dello Stato.                            ¦
+-------------------------------------------------------------------+ ».))

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