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decreto legge, 23/6/2021
DECRETO-LEGGE 23 giugno 2021, n. 92, recante Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.
(GU n.148 del 23-6-2021)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitŕ

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2021, n. 92

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero  della  transizione
ecologica e in materia di sport. 
(GU n.148 del 23-6-2021)
  Vigente al: 24-6-2021  


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»;
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»;
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»;
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  rafforzare
gli uffici del Ministero  della  transizione  ecologica  al  fine  di
conseguire  gli  obiettivi  di  decarbonizzazione   e   di   politica
ambientale  assunti  in  ambito  europeo  e   internazionale,   anche
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  prevedendo
altresi' la  dipendenza  funzionale  del  Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri  dal  Ministero
della transizione ecologica;
  Ritenuta la necessita' di potenziare le  strutture  dei  Commissari
per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura
di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotone
e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare  la  realizzazione  degli
interventi;
  Considerata altresi' la straordinaria necessita'  di  prevedere  un
regime  transitorio  della  disciplina  di  valutazione  di   impatto
ambientale come da ultimo  modificata  dal  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77;
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la
tempestiva realizzazione degli interventi  previsti  in  vista  delle
Olimpiadi di Cortina 2026 nonche' per assicurare al CONI una  propria
ed effettiva dotazione organica  per  il  compimento  dei  suoi  fini
istituzionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 giugno 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari  e
forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  della
difesa e per la pubblica amministrazione;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
     Assunzione personale Ministero della transizione ecologica
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   delle   politiche   di
transizione  ecologica  anche  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  (PNRR),  di  supportare  le  funzioni   della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' di  conseguire
gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica  ambientale  assunti
in ambito UE e con l'Accordo di  Parigi  collegato  alla  Convenzione
quadro delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  adottato  a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato  e  reso  esecutivo  ai  sensi
della legge 4 novembre 2016, n. 204,  per  il  biennio  2021-2022  il
Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad  assumere,  a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche  svolte
secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  duecentodiciotto  unita'  di
personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da
inquadrare in Area III in  possesso  di  laurea  specialistica  nelle
discipline tecniche di ingegneria,  fisica,  architettura,  economia,
scienze  biologiche,   scienze   chimiche,   scienze   geologiche   e
geofisiche,   scienze   della   comunicazione,   scienze    naturali,
ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I
bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli  valorizzando
l'esperienza  lavorativa  in  materia  ambientale  nell'ambito  della
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1,  lettera
c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021.
  2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50  per  cento
dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al
medesimo comma 1 che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di societa' a partecipazione
pubblica attivita' di supporto tecnico specialistico e  operativo  in
materia ambientale presso il soppresso Ministero  dell'ambiente,  del
territorio e del mare ovvero presso il  Ministero  della  transizione
ecologica per almeno due anni, anche non continuativi,  nel  triennio
anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i  requisiti  di
cui al primo periodo, la fase  preliminare  di  valutazione  consiste
nella verifica dell'attivita' svolta.
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  la  dotazione  organica
del Ministero della transizione  ecologica  e'  incrementata  di  155
unita' di personale di area terza.
  4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al quarto periodo le parole  «nell'anno  2022»  sono  sostituite
seguenti:  «nell'anno  2026»,  le  parole   «nell'anno   2023»   sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2027»;  le  parole  «nell'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti:  «nell'anno  2028»;  le  parole
«nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2029»  e
le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno
2030»;
  b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.
  5. A seguito del completamento delle procedure di cui al  comma  1,
le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica
e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  sono  ridotte  in  relazione  agli   oneri
riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto
ai sensi del medesimo comma 1.
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per  l'anno
2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si  provvede  quanto
ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e  a  euro  2.106.871  a  decorrere
dall'anno  2023  nei  limiti  delle  vigenti  facolta'  assunzionali,
maturate  e  disponibili,  dell'amministrazione,  e  quanto  ad  euro
7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a  decorrere  dall'anno
2023  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
                               Art. 2
 
Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso  il  Ministero
  della transizione ecologica e organizzazione  del  Ministero  dello
  sviluppo economico
 
  1.  Per  il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di
missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura
di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo  30
luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale
generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello
dirigenziale non generale complessivi.
  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  sono   resi   indisponibili,
nell'ambito della dotazione organica del Ministero della  transizione
ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di  euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale  generale.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e'
prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli  fini  dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni  di  cui  al  comma  1,  al  31
dicembre 2021.
  4. Per il Ministero dello sviluppo  economico  il  termine  di  cui
all'articolo 10, comma 1,  del  decreto-legge  n.  22  del  2021,  e'
prorogato al 31 luglio 2021.
                               Art. 3
 
Avvalimento da parte del ministero  della  transizione  ecologica  di
  personale di ENEA e ISPRA e modifica  della  dipendenza  funzionale
  del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma
  dei carabinieri
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica  puo'  avvalersi  della
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e  lo  sviluppo
economico  sostenibile  (ENEA)  e  dell'Istituto  superiore  per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per  l'espletamento  delle
attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del  Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  fino  a  un  contingente
massimo  per  ciascun  ente  di  trenta  unita'  di   personale   non
dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di  comando  presso
gli   uffici   del    Ministero    della    transizione    ecologica.
L'individuazione  delle  unita'   di   personale   e   le   modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a  titolo
gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di
cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. Il  trattamento  economico  fondamentale
del  personale  di  cui   al   presente   comma   rimane   a   carico
dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico
accessorio e' a carico del Ministero della transizione ecologica.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  315.900  euro  per  l'anno
2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 800, comma 1, il numero «4.207» e' sostituito dal
seguente: «4.204»;
    b) alla tabella 4, quadro I, specchio B,  il  numero  «1.131»  e'
sostituito dal seguente: «1.128»;
    c) alla tabella 4, quadro I, specchio C,  il  numero  «1.108»  e'
sostituito dal seguente: «1.105»;
    d)   all'articolo   174-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni:
      1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
Comando unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari,  che,  ferme
restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal  Capo  di  stato
maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i  compiti
militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della
transizione ecologica,  fatta  salva  la  dipendenza  funzionale  dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando
carabinieri  per  la  tutela  agroalimentare.   Il   Ministro   della
transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni  riconducibili  alle
attribuzioni  del  medesimo  Ministero,  mentre  il  Ministro   delle
politiche agricole, alimentari e  forestali  si  avvale  del  Comando
unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari  per  lo  svolgimento
delle  funzioni  riconducibili   alle   attribuzioni   del   medesimo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari
e' retto da un generale di corpo d'armata che  esercita  funzioni  di
alta direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei
comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto  all'organico.
L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito  al  generale
di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.»;
      2) dopo il comma 2-ter, e' aggiunto il seguente: «2-quater.  Il
Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  definisce  gli  obiettivi  strategici
generali del Comando di cui al comma 2,  lettera  a),  nelle  materie
riconducibili  alle  attribuzioni  dei  Ministeri  della  transizione
ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.».
                               Art. 4
 
Misure di accelerazione delle attivita'  dei  Commissari  in  materia
                             ambientale
 
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, le parole  «e  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  la  finanza
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi poteri e le
deroghe previsti per il Commissario» e il terzo periodo e' sostituito
dal seguente: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei  alla
pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del  quadro
economico  degli  interventi  cosi'  come  risultante   dai   sistemi
informativi  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Il  soggetto
attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica
amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,
aspettativa  o  altra  analoga  posizione  secondo  l'ordinamento  di
appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.».
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli  interventi  per  il
contrasto al  dissesto  idrogeologico,  presso  ogni  Commissario  e'
istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente  di  personale  non
dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unita'.
  3. Per l'attuazione del comma 2,  il  Ministero  della  transizione
ecologica e' autorizzato per l'anno  2021  a  reclutare,  secondo  le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, nonche' anche  mediante  scorrimento  di  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato
a  tempo  determinato,  di  durata  complessiva  anche  superiore   a
trentasei mesi e comunque non  superiore  al  31  dicembre  2026,  un
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area
Terza, posizione economica F1  -  Comparto  Funzioni  centrali  e  da
assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2  sulla  base
della tabella 1 di cui all'Allegato I.
  4.  Il  restante  contingente  da  assegnare   ai   Commissari   e'
costituito, fino a un massimo di cinquanta unita'  e  nel  limite  di
spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite  sulla  base
della tabella 2 di cui  all'Allegato  II,  da  soggetti  in  possesso
dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  architetto,
geologo, ingegnere civile e ambientale,  pianificatore  territoriale,
biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale  delle  Forze  Armate,
delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
collocati fuori ruolo o in  posizione  di  comando  o  altra  analoga
posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da  individuare
tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero  della
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. Il personale di cui al  presente  comma,
al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento  economico
fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
  5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro  3.079.917  per
l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal  2022
al 2026  si  provvede  quanto  a  3.079.917  euro  per  l'anno  2021,
9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro  dal  2023,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e,  quanto  a
7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2026,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole  «ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «'ad eccezione  del  comma
5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,»;
    b) al comma 2, dopo le parole  «ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad  eccezione  del  comma  5,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, del citato articolo 20».
  7. Al fine di  consentire  la  rapida  attuazione  del  sistema  di
collettamento e depurazione  del  lago  di  Garda  e  la  conseguente
tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta  al  termine
della propria vita  tecnica,  il  Prefetto  di  Brescia  e'  nominato
Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4,  commi
2 e 3, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   per   la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per  il
collettamento e la depurazione della sponda  bresciana  del  lago  di
Garda.  Il  Commissario  straordinario  avvalendosi,  senza  nuovi  o
maggiori oneri,  delle  strutture  del  Ministero  della  transizione
ecologica, elabora un  Piano  degli  interventi  e  lo  sottopone  al
Ministro della transizione ecologica. Tale piano  deve  indicare,  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  i  codici
unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo
cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto  che
svolge  le  funzioni   di   stazione   appaltante.   Il   Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi  puo'  avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali  e
periferiche  dello  Stato,  degli  enti  pubblici,   delle   societa'
controllate da amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  dei  soggetti
privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma
3, del predetto decreto-legge n. 32 del  2019,  dotati  di  specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di
cui  alle  predette  convenzioni  sono  posti  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi
informativi della Ragioneria Generale dello Stato.  Il  compenso  del
Commissario, i cui oneri sono posti a  carico  del  quadro  economico
degli interventi  da  realizzare  o  completare,  e'  pari  a  quello
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Nel caso in cui il Commissario svolga le  funzioni  di  stazione
appaltante e' autorizzata l'apertura  di  una  contabilita'  speciale
intestata al medesimo  nella  quale  confluiscono  tutte  le  risorse
finanziarie  pubbliche,  nazionali  e  regionali,  nonche'  le  altre
risorse  destinate  alla  realizzazione  delle  opere.  Alle  dirette
dipendenze del Commissario opera una struttura di  supporto  composta
da un  contingente  di  sei  unita'  di  personale  non  dirigenziale
reclutato con le modalita' di cui  al  comma  4,  in  possesso  delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dallo stesso
Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie  funzioni.
La  struttura  cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del  Commissario
straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.
  8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021
e di euro 293.982 per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a  euro  97.994  per
l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto  a  euro
293.982  per  l'anno  2022  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
                               Art. 5
 
            Inviato speciale per il cambiamento climatico
 
  1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione  italiana
agli eventi e ai negoziati internazionali sui  temi  ambientali,  ivi
inclusi quelli sul cambiamento climatico, il  Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il  cambiamento
climatico. La durata dell'incarico e'  fissata,  nei  limiti  di  cui
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165.
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e il Ministero della transizione ecologica  assicurano
il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di  cui  al  comma  1
nell'ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
  3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche  fra  estranei  alla
pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel  caso  in  cui  si
tratti di  un  dipendente  appartenente  ai  ruoli  di  una  pubblica
amministrazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche,  e'  collocato  presso  il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale fuori  ruolo  o  in
posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione,  secondo
l'ordinamento di appartenenza e  conserva,  se  piu'  favorevole,  il
trattamento   economico   in   godimento,   che   resta   a    carico
dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del  collocamento  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni
caso ferma la corresponsione del trattamento economico  di  missione,
nei limiti spettanti al personale della pubblica  amministrazione  di
livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.
  4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno  2021,  euro  350.000
per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
                               Art. 6
 
                  Consiglio di amministrazione ENEA
 
  1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  le
parole «tre  componenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «cinque
componenti».
  2. Alla compensazione in termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,
pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.
                               Art. 7
 
Regime transitorio in materia di VIA e  per  il  funzionamento  della
  Scuola nazionale della pubblica amministrazione
 
  1. L'articolo 8, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, si applica alle istanze presentate  a  partire  dal  31
luglio 2021. L'articolo 31, comma  6,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, che  trasferisce  alla  competenza  statale  i  progetti
relativi agli impianti fotovoltaici  per  la  produzione  di  energia
elettrica  con  potenza  complessiva  superiore  a  10  MW,  di   cui
all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo  punto,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si  applica  alle  istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021.
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio
in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o  altra
analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,  alla  data  di
adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del  presente
comma»;
    b) al  comma  5,  le  parole  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-bis».
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «Il   dirigente
amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in
carica  per   il   disbrigo   degli   atti   strettamente   attinenti
all'ordinaria  amministrazione  fino  alla  nomina   del   Segretario
generale della Scuola medesima.».
                               Art. 8
 
                Disposizioni urgenti per le Olimpiadi
                       di Milano-Cortina 2026
 
  1.  All'articolo  3,  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1) al primo periodo, dopo le parole «Lo  scopo  statutario  e'»
sono inserite le seguenti:  «la  progettazione  nonche'»  e  dopo  le
parole «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono inserite
le seguenti:  «nonche'  delle  opere  finanziate  interamente,  anche
connesse e di contesto  relative  agli  impianti  sportivi  olimpici,
sulla base di un piano degli interventi predisposto  dalla  societa',
di intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del
Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica  delegata
allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;
      2) al terzo periodo, le parole «commissari straordinari  dotati
dei poteri e delle funzioni di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle  seguenti:
«commissari straordinari dotati dei poteri e delle  funzioni  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;
    b) al comma 2-bis, le parole  «sono  attribuiti  i  poteri  e  le
facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono  attribuiti
i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e  8,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;
    c) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui  all'articolo  23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
                               Art. 9
 
                           Personale CONI
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  29  gennaio  2021,  n.  5,
convertito dalla legge 24  marzo  2021,  n.  43,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3,  dopo  le  parole  «ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti:  «e
ai sensi del comma 4»;
    b) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  CONI,  con
proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in  coerenza
agli standard di  indipendenza  e  autonomia  previsti  dal  Comitato
olimpico internazionale nonche' dalla legge 31 gennaio 1992, n.  138,
e  dal  decreto-legge  19  agosto  2003,  n.  220,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  ottobre  2003,  n.  280,  determina
l'articolazione della propria dotazione  organica  nel  rispetto  dei
limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e  Salute  S.p.A.  di
cui al comma 2, incluso quello  dirigenziale,  e'  inquadrato  tenuto
conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai  profili  di
provenienza, dei compiti svolti e della specificita'  delle  relative
professionalita'. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e  le
modalita' per  il  reclutamento,  attraverso  una  o  piu'  procedure
concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di
cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali,  incluso  il
contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei  principi  di
trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e  dei  principi  di  cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo  30,
comma 2-bis, del  predetto  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento  del  personale  in
esubero.  Le  prove  concorsuali  possono  svolgersi  con   modalita'
semplificata ai sensi dell'articolo 10 del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle
professionalita' di necessaria acquisizione  e  nell'espletamento  di
almeno una prova. Al personale si  applica  il  contratto  collettivo
nazionale  del  personale,  dirigenziale  e  non  dirigenziale,   del
comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.».
                               Art. 10
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 11
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Patuanelli,     Ministro      delle
                                  politiche  agricole  alimentari   e
                                  forestali
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili
 
                                  Guerini, Ministro della difesa
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
                                                           Allegato I
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato II
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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