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legge, 26/6/2024
L. 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
GU n.150 del 28-6-2024
legge
Materia: enti locali / ordinamento

 

LEGGE 26 giugno 2024, n. 86

Disposizioni  per  l'attuazione  dell'autonomia  differenziata  delle
Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo  comma,
della Costituzione.
(GU n.150 del 28-6-2024)
  Vigente al: 13-7-2024  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
                              Finalita'
 
  1. La presente legge, nel rispetto dell'unita' nazionale e al  fine
di rimuovere discriminazioni  e  disparita'  di  accesso  ai  servizi
essenziali sul territorio, nel  rispetto  altresi'  dei  principi  di
unita' giuridica ed  economica,  di  coesione  economica,  sociale  e
territoriale, anche  con  riferimento  all'insularita',  nonche'  dei
principi di indivisibilita' e autonomia e in attuazione del principio
di decentramento amministrativo e per favorire la  semplificazione  e
l'accelerazione delle procedure, la responsabilita', la trasparenza e
la distribuzione delle  competenze  idonea  ad  assicurare  il  pieno
rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,  nonche'  del
principio  solidaristico  di  cui  agli  articoli   2   e   5   della
Costituzione, definisce i principi generali per  l'attribuzione  alle
Regioni  a  statuto  ordinario  di  ulteriori  forme   e   condizioni
particolari di  autonomia  in  attuazione  dell'articolo  116,  terzo
comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse,
nonche' le  relative  modalita'  procedurali  di  approvazione  delle
intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle  prerogative  e
dei Regolamenti parlamentari.
  2. L'attribuzione di  funzioni  relative  alle  ulteriori  forme  e
condizioni particolari di autonomia di cui  all'articolo  116,  terzo
comma, della Costituzione, relative a materie  o  ambiti  di  materie
riferibili ai diritti civili e sociali che  devono  essere  garantiti
equamente  su  tutto   il   territorio   nazionale,   e'   consentita
subordinatamente alla determinazione, nella  normativa  vigente  alla
data di entrata in vigore della presente legge  o  sulla  base  della
procedura di cui all'articolo  3,  dei  relativi  livelli  essenziali
delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  ivi
compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali
nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto
il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m), e nel rispetto dei  principi  sanciti  dall'articolo  119
della    Costituzione.    Tali    livelli    indicano    la    soglia
costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo  invalicabile
per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e
per erogare  le  prestazioni  sociali  di  natura  fondamentale,  per
assicurare  uno  svolgimento  leale  e   trasparente   dei   rapporti
finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali  e  per  favorire
un'equa  ed  efficiente  allocazione  delle  risorse   e   il   pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento  delle  prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali.
                               Art. 2
 
    Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
 
  1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione  di
ulteriori forme e  condizioni  particolari  di  autonomia,  ai  sensi
dell'articolo 116, terzo comma,  della  Costituzione,  e'  deliberato
dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo  le  modalita'  e  le
forme  stabilite  nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria.
L'atto e' trasmesso al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro
sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia  e
del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   anche   ai   fini
dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare
ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia  il
negoziato  con  la  Regione  richiedente  ai  fini  dell'approvazione
dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine,
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari
regionali e  le  autonomie  avvia  comunque  il  negoziato  che,  con
riguardo  a  materie  o  ambiti  di  materie  riferibili  ai  livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo  3,  e'  svolto  per
ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio  del
negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per
gli  affari  regionali  e  le  autonomie  tiene  conto   del   quadro
finanziario  della  Regione.  Prima  dell'avvio  del   negoziato   il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie da lui  delegato  informa  le  Camere  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
  2. L'atto o gli atti di  iniziativa  di  ciascuna  Regione  possono
concernere una o piu' materie o  ambiti  di  materie  e  le  relative
funzioni. Al fine di tutelare l'unita' giuridica o economica, nonche'
di  indirizzo  rispetto  a  politiche   pubbliche   prioritarie,   il
Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per
materia, puo' limitare l'oggetto del negoziato ad  alcune  materie  o
ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.
  3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato  e  Regione,
corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo  17
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  anche  ai  fini  di  cui
all'articolo 9, e' approvato dal Consiglio dei ministri, su  proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.  Alla  riunione
del Consiglio dei  ministri  partecipa  il  Presidente  della  Giunta
regionale interessata.
  4.  Lo  schema  di  intesa  preliminare  di  cui  al  comma  3   e'
immediatamente   trasmesso   alla   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  per
l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione. Dopo che il parere e' stato  reso  dalla  Conferenza
unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa
preliminare e' immediatamente trasmesso alle Camere  per  l'esame  da
parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono  con  atti
di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta  giorni
dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,  udito
il Presidente della Giunta regionale interessata.
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, valutato il parere della  Conferenza
unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al  comma  4  e
comunque una volta decorso il termine di novanta  giorni,  predispone
lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore  negoziato,
ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga
di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di  cui
al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale
fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo  schema  di
intesa definitivo e'  trasmesso  alla  Regione  interessata,  che  lo
approva secondo le modalita' e le forme stabilite  nell'ambito  della
propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti
locali. Entro quarantacinque giorni dalla  data  della  comunicazione
dell'approvazione  da  parte  della  Regione,  lo  schema  di  intesa
definitivo, corredato di  una  relazione  tecnica  redatta  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai  fini
del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie, e' deliberato dal Consiglio  dei
ministri.
  6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie,
delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che  vi  e'
allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri  per  l'esame  dello
schema di disegno di  legge  e  dello  schema  di  intesa  definitivo
partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
  7. L'intesa  definitiva,  dopo  l'approvazione  del  Consiglio  dei
ministri, e' immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio
dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
  8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui e' allegata l'intesa,
e' immediatamente trasmesso alle  Camere  per  la  deliberazione,  ai
sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
                               Art. 3
 
Delega  al  Governo  per  la   determinazione   dei   LEP   ai   fini
  dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116,  terzo  comma,  della
Costituzione,  per  l'individuazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il  territorio  nazionale  (LEP),  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sulla
base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da
791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per
gli affari regionali e le  autonomie,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti  e  previa  acquisizione  del  parere   della   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281.  Gli  schemi  di  ciascun  decreto  legislativo  sono
successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per  i
profili  finanziari,  che  si  pronunciano  entro   il   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Ove  il  parere
delle  Commissioni   parlamentari   indichi   specificamente   talune
disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui
al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi  ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con  le
sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei
necessari elementi integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine  di  venti
giorni dall'assegnazione, decorso il  quale  il  decreto  legislativo
puo' essere comunque emanato.
  3. Nelle materie  di  cui  all'articolo  116,  terzo  comma,  della
Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti  di
materie seguenti:
    a) norme generali sull'istruzione;
    b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
    c) tutela e sicurezza del lavoro;
    d) istruzione;
    e) ricerca scientifica e tecnologica e  sostegno  all'innovazione
per i settori produttivi;
    f) tutela della salute;
    g) alimentazione;
    h) ordinamento sportivo;
    i) governo del territorio;
    l) porti e aeroporti civili;
    m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
    n) ordinamento della comunicazione;
    o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
    p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione  e
organizzazione di attivita' culturali.
  4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e
le  modalita'  operative  per  monitorare  l'effettiva  garanzia   in
ciascuna  Regione  dell'erogazione   dei   LEP   in   condizioni   di
appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle  risorse,  nonche'
la congruita' tra le prestazioni da erogare  e  le  risorse  messe  a
disposizione. Per  ciascuna  delle  Regioni  che  hanno  sottoscritto
intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione  alle  materie  o  agli
ambiti di materie oggetto di intesa, l'attivita' di  monitoraggio  e'
svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5,  comma  1,
sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione
paritetica riferisce annualmente sugli esiti  del  monitoraggio  alla
Conferenza unificata.
  5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio
effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4,  adotta,  sentito
il   Presidente   della   Regione    interessata,    le    necessarie
raccomandazioni alle Regioni  interessate  al  fine  di  superare  le
criticita' riscontrate. E' in ogni caso fatto salvo  l'esercizio  del
potere sostitutivo del Governo ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
comma, della Costituzione.
  6. Il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  trasmette
una relazione annuale  alle  Camere  sull'esito  delle  procedure  di
monitoraggio di cui al presente articolo.
  7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere
conto della necessita' di adeguamenti tecnici prodotta dal  mutamento
del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della  tecnologia,  con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  dei
Ministri competenti, di concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze.
I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo  successivamente
o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanziano le occorrenti  risorse  finanziarie.  Sugli  schemi  di
decreto e' acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere
entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono
trasmessi  alle  Camere  per  il  relativo  parere  da  parte   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che deve essere espresso nel termine  di  trenta  giorni,
decorso il quale i decreti possono essere adottati.
  8. Sulla base delle ipotesi tecniche  formulate  dalla  Commissione
tecnica per i  fabbisogni  standard,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge  29  dicembre  2022,  n.
197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati  con
cadenza almeno triennale con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
  9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP,  continua
ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197.
  10. E' fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e
fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791  a
801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data  di  entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
  11. Qualora, successivamente alla data di entrata in  vigore  della
legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima,
i LEP, con il relativo finanziamento, siano  modificati  o  ne  siano
determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati  sono
tenuti all'osservanza di tali LEP  nel  rispetto  dell'articolo  119,
quarto comma, della Costituzione.
                               Art. 4
 
                    Trasferimento delle funzioni
 
  1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse  umane,
strumentali e finanziarie, concernenti materie o  ambiti  di  materie
riferibili ai LEP di cui  all'articolo  3,  puo'  essere  effettuato,
secondo le modalita' e le procedure  di  quantificazione  individuate
dalle singole intese, soltanto dopo la  determinazione  dei  medesimi
LEP e dei relativi costi e  fabbisogni  standard,  nei  limiti  delle
risorse rese disponibili  nella  legge  di  bilancio.  Qualora  dalla
determinazione dei LEP di cui  al  primo  periodo  derivino  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si puo' procedere  al
trasferimento delle  funzioni  solo  successivamente  all'entrata  in
vigore dei provvedimenti legislativi di  stanziamento  delle  risorse
finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli  essenziali  delle
prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni
che  non  hanno  sottoscritto  le  intese,  al  fine  di  scongiurare
disparita'  di  trattamento  tra  Regioni,  coerentemente   con   gli
obiettivi programmati di finanza pubblica  e  con  gli  equilibri  di
bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge  e  della
lettera d) del comma 793 dell'articolo  1  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197.
  2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o  ambiti  di
materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative  risorse
umane, strumentali e finanziarie, puo' essere effettuato, secondo  le
modalita', le procedure e i tempi indicati nelle singole intese,  nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 5
 
Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e
  strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento
 
  1.  L'intesa  di  cui  all'articolo  2  stabilisce  i  criteri  per
l'individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,   umane,
strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte  della
Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che
sono  determinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e i Ministri competenti per materia, su proposta di  una  Commissione
paritetica Stato-Regione-Autonomie locali,  disciplinata  dall'intesa
medesima.  Fanno  parte  della  Commissione,   per   lo   Stato,   un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
un rappresentante del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  un
rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti  e,  per
la Regione, i corrispondenti rappresentanti  regionali,  oltre  a  un
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e un rappresentante dell'Unione delle  province  d'Italia  (UPI).  In
tutti casi in  cui  si  debba  procedere  alla  determinazione  delle
risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai  componenti
della  Commissione  paritetica  non  spettano  compensi,  indennita',
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  2. L'intesa  di  cui  all'articolo  2  individua  le  modalita'  di
finanziamento delle funzioni attribuite attraverso  compartecipazioni
al gettito di uno o piu' tributi  erariali  maturato  nel  territorio
regionale, nel rispetto dell'articolo  17  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, nonche' nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo
119, quarto comma, della Costituzione.
                               Art. 6
 
   Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali
 
  1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione  sono  attribuite,
dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse  umane,
strumentali e finanziarie, ai  comuni,  salvo  che,  per  assicurarne
l'esercizio   unitario,   siano   conferite   a   province,    citta'
metropolitane e Regione, sulla base dei principi  di  sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
  2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti
locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie,  di
cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
                               Art. 7
 
        Durata delle intese e successione di leggi nel tempo
 
  1.  L'intesa  di  cui  all'articolo   116,   terzo   comma,   della
Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci
anni.  Con  le  medesime  modalita'  previste  nell'articolo  2,   su
iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla  base
di atti di indirizzo  adottati  dalle  Camere  secondo  i  rispettivi
Regolamenti,  l'intesa  puo'  essere  modificata.  L'intesa   prevede
inoltre i casi, i tempi e le modalita' con cui lo Stato o la  Regione
possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che e' deliberata
con legge a maggioranza assoluta  delle  Camere.  In  ogni  caso,  lo
Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della  coesione  e
della solidarieta'  sociale,  conseguenti  alla  mancata  osservanza,
direttamente imputabile alla Regione sulla base del  monitoraggio  di
cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone  la
cessazione integrale o parziale dell'intesa, che  e'  deliberata  con
legge a maggioranza assoluta delle Camere.
  2. Alla  scadenza  del  termine  di  durata,  l'intesa  si  intende
rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volonta' dello Stato o
della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.
  3.  Ciascuna  intesa  individua,  in  un  apposito   allegato,   le
disposizioni di legge statale che cessano  di  avere  efficacia,  nel
territorio regionale, con l'entrata in vigore delle  leggi  regionali
attuative dell'intesa.
  4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri-Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze  o  la  Regione  possono,  anche   congiuntamente,   disporre
verifiche  su  specifici  profili  o  settori  di  attivita'  oggetto
dell'intesa con riferimento  alla  garanzia  del  raggiungimento  dei
livelli essenziali delle prestazioni, nonche' il  monitoraggio  delle
stesse, e a tal fine ne concordano le modalita' operative.
  5. Le disposizioni statali  successive  alla  data  di  entrata  in
vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le  competenze
legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonche' le
ulteriori disposizioni contenute nelle intese.
                               Art. 8
 
                            Monitoraggio
 
  1. La Commissione  paritetica  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
procede  annualmente  alla   valutazione   degli   oneri   finanziari
derivanti, per ciascuna  Regione  interessata,  dall'esercizio  delle
funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori  forme
e  condizioni  particolari  di  autonomia,  secondo  quanto  previsto
dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici  di  finanza
pubblica  e,  comunque,  garantendo  l'equilibrio  di  bilancio.   La
Commissione paritetica fornisce  alla  Conferenza  unificata  e  alle
Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri
finanziari.
  2. La Commissione paritetica  provvede  altresi'  annualmente  alla
ricognizione  dell'allineamento  tra  i  fabbisogni  di  spesa   gia'
definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per  il
finanziamento  delle   medesime   funzioni.   Qualora   la   suddetta
ricognizione evidenzi uno  scostamento  dovuto  alla  variazione  dei
fabbisogni ovvero all'andamento del  gettito  dei  medesimi  tributi,
anche alla luce delle variazioni del  ciclo  economico,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata, adotta,  su  proposta  della  Commissione  paritetica,  le
necessarie variazioni delle aliquote  di  compartecipazione  definite
nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  garantendo  comunque
l'equilibrio di bilancio e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili.
Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi  compartecipati
rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle  conseguenti
regolazioni finanziarie relative alle annualita' decorse, sempre  nei
limiti delle risorse disponibili.
  3.  La  Corte  dei  conti  riferisce   annualmente   alle   Camere,
nell'ambito delle relazioni al  Parlamento  di  cui  all'articolo  3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati
in base alla normativa vigente, con riferimento in  particolare  alla
verifica  della  congruita'  degli   oneri   finanziari   conseguenti
all'attribuzione di  forme  e  condizioni  particolari  di  autonomia
rispetto  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica   e   al   principio
dell'equilibrio  di   bilancio   di   cui   all'articolo   81   della
Costituzione.
                               Art. 9
 
                        Clausole finanziarie
 
  1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  il
finanziamento dei LEP sulla base  dei  relativi  costi  e  fabbisogni
standard e' attuato nel rispetto  dell'articolo  17  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
  3. Per  le  singole  Regioni  che  non  siano  parte  delle  intese
approvate con legge in attuazione  dell'articolo  116,  terzo  comma,
della Costituzione, e' garantita l'invarianza finanziaria nonche'  il
finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare  le  previsioni
di  cui  all'articolo  119,  terzo,  quinto  e  sesto  comma,   della
Costituzione. Le intese,  in  ogni  caso,  non  possono  pregiudicare
l'entita' e la proporzionalita' delle risorse da destinare a ciascuna
delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse
destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.  E'  comunque
garantita la  perequazione  per  i  territori  con  minore  capacita'
fiscale per abitante.
  4. Al fine di garantire il coordinamento  della  finanza  pubblica,
resta ferma la possibilita' di prevedere anche  per  le  Regioni  che
hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2,  il  concorso
agli obiettivi di  finanza  pubblica,  tenendo  conto  delle  vigenti
regole di bilancio e delle  relative  procedure,  nonche'  di  quelle
conseguenti al  processo  di  riforma  del  quadro  della  governance
economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.
                               Art. 10
 
Misure perequative e di promozione dello  sviluppo  economico,  della
                coesione e della solidarieta' sociale
 
  1. Al fine di garantire l'unita' nazionale, nonche'  la  promozione
dello  sviluppo  economico,  della  coesione  e  della   solidarieta'
sociale, dell'insularita', della rimozione degli squilibri  economici
e sociali e  del  perseguimento  delle  ulteriori  finalita'  di  cui
all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei
territori delle Regioni che non concludono le intese,  lo  Stato,  in
attuazione  dell'articolo  119,   commi   terzo   e   quinto,   della
Costituzione, promuove l'esercizio effettivo  dei  diritti  civili  e
sociali  che  devono   essere   garantiti   dallo   Stato   e   dalle
amministrazioni regionali  e  locali  nell'esercizio  delle  funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p),
della Costituzione, previa  ricognizione  delle  risorse  allo  scopo
destinabili, anche attraverso:
    a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o  straordinarie
di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione
dello  sviluppo  economico,  della  coesione  e  della   solidarieta'
sociale,  alla  rimozione  degli  squilibri  economici   e   sociali,
all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del
territorio nazionale, ivi compreso quello  riguardante  il  trasporto
pubblico locale e i collegamenti con le  isole,  e  al  perseguimento
delle ulteriori finalita' di  cui  all'articolo  119,  quinto  comma,
della Costituzione,  semplificando  e  uniformando  le  procedure  di
accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione,
al  fine  di  garantire  un  utilizzo  piu'  razionale,  efficace  ed
efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al  contempo,
gli specifici vincoli  di  destinazione,  ove  previsti,  nonche'  la
programmazione gia' in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. Resta comunque ferma  la  disciplina  prevista
dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
    b)  l'unificazione  delle  risorse  di  parte   corrente   e   la
semplificazione delle relative procedure amministrative;
    c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale,  ivi
compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit  infrastrutturale
tra le diverse aree  del  territorio  nazionale  e  a  rimuovere  gli
svantaggi derivanti dall'insularita',  da  individuare  mediante  gli
strumenti  di  programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  di   cui
all'articolo 7, comma 2,  lettere  a),  d)  ed  f),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196;
    d) l'individuazione delle misure che concorrano a  rimuovere  gli
svantaggi derivanti dall'insularita',  promuovendo  il  diritto  alla
mobilita' e alla continuita' territoriale  per  tutte  le  isole,  le
forme di fiscalita' di sviluppo, la perequazione  infrastrutturale  e
la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili  con
i saldi di finanza pubblica.
  2.  In   attuazione   dell'articolo   119,   terzo   comma,   della
Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15  del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformita' con le  disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro
dell'attuazione della milestone del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza relativa alla  Riforma  del  quadro  fiscale  subnazionale
(Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).
  3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa
le attivita' poste in essere  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
articolo.
                               Art. 11
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Gli atti di iniziativa delle Regioni gia' presentati al Governo,
di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo  e  la
Regione interessata prima della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  esaminati  secondo  quanto   previsto   dalle
pertinenti disposizioni della presente legge.
  2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18  ottobre
2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge  si  applicano
anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
  3. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai
sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 26 giugno 2024
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

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