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decreto legislativo, 25/11/2024
D.lgs 25 novembre 2024, n.19, recante Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5 lettera b) e d), della l.5 agosto 2022, n. 118.
(GU n.291 del 12-12-2024)
decreto legislativo
Materia: energia / disciplina

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia  da
fonti rinnovabili, in attuazione  dell'articolo  26,  commi  4  e  5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205) 
  (GU n.291 del 12-12-2024)

Vigente al: 30-12-2024  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021»  e,  in  particolare,  l'articolo  26,
commi 4 e 5, lettere b) e d);
  Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  governance   dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)  2015/652  e
che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio;
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 febbraio 2023, che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
  Vista la direttiva (UE) 2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18  ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva  n.  98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241;  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette»;
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»;
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'»;
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»;
  Visto il decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  recante
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della  legge
23 luglio 2009, n. 99»;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
  Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  febbraio  2024,   n.   11,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  sicurezza  energetica  del  Paese,  la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei  territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi   alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
  Ritenuta  la   necessita'   di   adottare   ulteriori   misure   di
semplificazione in materia di accesso alle  fonti  rinnovabili  e  di
loro  utilizzo,  anche  in  considerazione  degli   obiettivi   della
Milestone M1C1-60  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) italiano;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 14 novembre 2024;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2024;
  Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare  per  la
semplificazione  e  dalle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2024;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  per   la   pubblica   amministrazione,   per   le   riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della cultura;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
                         Oggetto e finalita'
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi  4  e
5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n.  118,  definisce  i
regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi  di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale  degli  stessi
impianti,  nonche'  per  le  opere  connesse  e   le   infrastrutture
indispensabili  alla  costruzione  e   all'esercizio   dei   medesimi
impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e  la  normativa
tecnica di cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  ai  soli  fini
dell'acquisizione del titolo edilizio necessario  alla  realizzazione
delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo  resta  altresi'
fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle  future
generazioni, la massima diffusione degli impianti  di  produzione  di
energia  da  fonti  rinnovabili  mediante  la  razionalizzazione,  il
riordino e la semplificazione delle procedure in materia  di  energie
rinnovabili  e  il  loro  adeguamento  alla  disciplina   dell'Unione
europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversita'
e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
  3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di  cui  al
presente decreto entro il termine di centottanta  giorni  dalla  data
della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento  di  cui  al
primo periodo, si  applica  la  disciplina  previgente.  In  caso  di
mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si  applica  il
presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo  periodo,
le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per
l'ulteriore semplificazione dei  regimi  amministrativi  disciplinati
dal  presente  decreto,  anche  consistenti  nell'innalzamento  delle
soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati  A
e B, che costituiscono parte integrante del presente  decreto,  fermo
restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
  4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano  al
presente decreto ai sensi dei rispettivi  statuti  speciali  e  delle
relative norme di attuazione.
                            
    Art. 2
 
                          Principi generali
 
  1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo  1,  comma
1,  e'  soggetta  ai  regimi  amministrativi  previsti  dal  presente
decreto, in conformita' ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza
e proporzionalita'.
  2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono  considerati
di pubblica  utilita',  indifferibili  e  urgenti  e  possono  essere
ubicati  anche  in  zone  classificate  agricole  dai  vigenti  piani
urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo  20,  comma
1-bis,  del  decreto   legislativo   8   novembre   2021,   n.   199.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in  materia
di sostegno nel settore agricolo, con  particolare  riferimento  alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari  locali,  alla  tutela
della biodiversita',  cosi'  come  del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e  8,  della  legge  5  marzo
2001, n. 57, nonche'  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  18
maggio 2001, n. 228.
  3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si  informano
ai principi di celerita', omogeneita' della disciplina procedimentale
sull'intero territorio nazionale  e  non  aggravamento  degli  oneri,
nonche'  ai  principi  del  risultato,  di  fiducia,  buona  fede   e
affidamento e dell'equa ripartizione  nella  diffusione  delle  fonti
rinnovabili  sul  territorio.  I  medesimi  regimi  garantiscono   la
pubblicita',  la  trasparenza  e  la  partecipazione   dei   soggetti
interessati nonche' la concorrenza fra gli operatori.
  4.  Al  fine  di  assicurare  l'effettiva  riduzione  degli   oneri
amministrativi e regolatori a carico degli operatori  economici,  non
possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati  gestori
di pubblici  servizi  dichiarazioni,  segnalazioni,  comunicazioni  o
autorizzazioni gia' in possesso dei medesimi soggetti.
                              
  Art. 3
 
                    Interesse pubblico prevalente
 
  1. In sede di ponderazione degli  interessi,  nei  singoli  casi  e
salvo giudizio negativo di compatibilita' ambientale o prove evidenti
che   tali   progetti   abbiano   effetti   negativi    significativi
sull'ambiente, sulla tutela della biodiversita', sul  paesaggio,  sul
patrimonio  culturale  e  sul  settore  agricolo,   con   particolare
riferimento  alla  valorizzazione  delle  tradizioni   agroalimentari
locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di  interesse  pubblico
prevalente ai sensi dell'articolo  16-septies  della  direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018.
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi  in  cui,
per determinate parti del territorio ovvero per determinati  tipi  di
tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche,  le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto  conto  delle
priorita' stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e  il
clima (PNIEC) di cui al regolamento  (UE)  2018/1999  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
  3.  E'  fatta  salva   l'individuazione   delle   aree   ai   sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

                               Art. 4
 
                             Definizioni
 
  1. Agli effetti del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a)   «realizzazione   degli   interventi»:   attivita'   di   cui
all'articolo 1, comma 1;
    b) «avvio della  realizzazione  degli  interventi»:  la  data  di
inizio dell'allestimento del cantiere  o  di  analoghe  attivita'  in
loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;
    c)  «soggetto  proponente»:  il  soggetto  pubblico   o   privato
interessato alla realizzazione degli interventi;
    d)  «amministrazione  procedente»:  il  comune   territorialmente
competente nel caso della procedura abilitativa semplificata  di  cui
all'articolo  8,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica, la regione territorialmente  competente  o  la  provincia
dalla medesima delegata nel caso del procedimento  di  autorizzazione
unica di cui all'articolo 9;
    e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199;
    f) «impianto ibrido»:  impianto  che  combina  diverse  fonti  di
energia rinnovabile.

                               Art. 5
 
                  Digitalizzazione delle procedure
                   amministrative e modelli unici
 
  1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo  7,  comma  10,
sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma  SUER,  in
modalita' telematica, entro cinque  giorni  dalla  presentazione  dei
medesimi modelli da parte del soggetto proponente.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4,  e  9,
comma 2, nelle  more  dell'operativita'  della  piattaforma  SUER  la
presentazione dei progetti,  delle  istanze  e  della  documentazione
relativi  agli  interventi  di  cui  agli  allegati  B   e   C,   che
costituiscono parte  integrante  del  presente  decreto,  avviene  in
modalita' digitale mediante le forme utilizzate  dall'amministrazione
competente.

                               Art. 6
 
                        Regimi amministrativi
 
  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  sono  individuati  i
seguenti regimi amministrativi:
    a) attivita' libera;
    b) procedura abilitativa semplificata;
    c) autorizzazione unica.
  2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono  parte  integrante  del
presente   decreto,   individuano   gli   interventi    realizzabili,
rispettivamente,  secondo  il  regime  dell'attivita'  libera,  della
procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.
  3. Ai fini della qualificazione dell'intervento  e  della  relativa
disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale
cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare  come
unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima
area, ovvero presentata dal  medesimo  soggetto  identificabile  come
unico centro di interessi.

                               Art. 7
 
                          Attivita' libera
 
  1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A  non  e'
subordinata  all'acquisizione  di  permessi,  autorizzazioni  o  atti
amministrativi  di  assenso  comunque  denominati   e   il   soggetto
proponente non e' tenuto alla presentazione di alcuna  comunicazione,
certificazione, segnalazione  o  dichiarazione  alle  amministrazioni
pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,
secondo e terzo periodo, e  ai  commi  2,  4,  5  e  8  del  presente
articolo, nonche' la presentazione del modello unico di cui al  comma
10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi
di cui all'allegato A  sono  realizzati  nel  rispetto  del  presente
articolo, delle disposizioni  del  codice  della  strada  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo
regolamento di esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli  interventi
di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli  strumenti
urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti   e   non
contrastanti con gli  strumenti  urbanistici  adottati.  Il  soggetto
proponente, prima dell'avvio della  realizzazione  degli  interventi,
deve avere la disponibilita',  gia'  acquisita  a  qualunque  titolo,
della superficie interessata dagli interventi medesimi.
  2.  Il  presente   articolo,   fermo   restando   quanto   indicato
all'articolo  3,  comma  3,  non  si  applica,  in  ogni  caso,  agli
interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della  parte
seconda del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  o  in  aree  naturali
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,  o  dalle
leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui
alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1992.  Qualora
gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree
o sui siti di cui al primo periodo, nonche' sulle aree sottoposte  ad
uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241,  si  applica  il  regime  della  procedura  abilitativa
semplificata. Resta ferma l'osservanza  della  disciplina  di  tutela
ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa  la  necessita'  di
acquisire  gli  atti   di   assenso,   comunque   denominati,   delle
amministrazioni preposte alla gestione del  vincolo,  in  conformita'
alla legislazione vigente.
  3. Nel  rispetto  degli  obiettivi  previsti  nel  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione
stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano possono disciplinare l'effetto  cumulo  derivante  dalla
realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia  e  contesto
territoriale,  che  determina  l'applicazione  del  regime   di   cui
all'articolo 8. Ai fini di cui al primo  periodo,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  stabiliscono  regole  per
contrastare  l'artato  frazionamento  dell'intervento,  ai  sensi  di
quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
  4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o  su
immobili di cui all'articolo 136, comma  1,  lettere  b)  e  c),  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  42   del   2004,   individuati   mediante   apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
codice medesimo, fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  157
dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  5.  La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  4  e'
consentita   previo   rilascio   dell'autorizzazione   dell'autorita'
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime  entro
il termine di trenta giorni dalla data di ricezione  dell'istanza  di
autorizzazione,  previo  parere   vincolante   della   Soprintendenza
competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei
beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta  giorni  cui  al
primo periodo puo' essere  sospeso  una  sola  volta  qualora,  entro
cinque giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza,  l'autorita'
preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite  di  quest'ultima,
la Soprintendenza, rappresentino, in modo  puntuale  e  motivato,  la
necessita' di effettuare approfondimenti  istruttori  o  di  ricevere
integrazioni documentali,  assegnando  un  termine  non  superiore  a
quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di  cui  al
primo periodo riprende a decorrere  dal  quindicesimo  giorno  o,  se
anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o  delle
integrazioni    richiesti.    La    mancata    presentazione    degli
approfondimenti o  delle  integrazioni  entro  il  termine  assegnato
equivale a rinuncia alla realizzazione degli  interventi  di  cui  al
comma  4.  Qualora  l'autorita'  non  si  esprima  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni di cui al primo  periodo,  salvo  che  la
Soprintendenza competente non abbia reso  parere  negativo  ai  sensi
dell'articolo 146, comma 8, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio  di  cui  al  decreto   legislativo   n.   42   del   2004,
l'autorizzazione si intende rilasciata in senso  favorevole  e  senza
prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la  scadenza
del termine medesimo e' inefficace.
  6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che  insista
su aree o su immobili vincolati di cui  all'articolo  136,  comma  1,
lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui  al
decreto  legislativo   n.   42   del   2004,   non   e'   subordinata
all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5,  qualora  gli
interventi medesimi non siano visibili  dagli  spazi  esterni  e  dai
punti di vista panoramici oppure,  ai  soli  fini  dell'installazione
degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano  realizzati
in materiali della tradizione locale.
  7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo  non  ancora
antropizzato, il proponente e'  tenuto  alla  corresponsione  di  una
cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e
delle opere di ripristino  mediante  la  presentazione  al  comune  o
comuni  territorialmente  competenti,  di  una  garanzia  bancaria  o
assicurativa.
  8. Fuori dei casi previsti dal comma  4,  qualora,  ai  fini  della
realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino
interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico  si  applica
l'articolo 8. La disposizione di cui al presente  comma  si  applica,
altresi', agli interventi che ricadono o producono interferenze nella
fascia di rispetto  stradale  o  comportano  modifiche  agli  accessi
esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.
  9.   Non   e'   in   ogni   caso    subordinata    all'acquisizione
dell'autorizzazione di cui al comma 5 ne'  ad  alcun  altro  atto  di
assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di  cui
all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e)  e
l).
  10. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza  unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il modello unico semplificato adottato  ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
e' esteso agli interventi di cui al presente articolo.

                               Art. 8
 
                 Procedura abilitativa semplificata
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo
e terzo  periodo,  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'allegato B si applica  esclusivamente  la  procedura  abilitativa
semplificata (PAS) di cui al presente articolo.
  2. Il ricorso alla PAS e' precluso al proponente nel caso in cui lo
stesso   non   abbia   la   disponibilita'   delle   superfici    per
l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilita' degli
interventi con gli strumenti urbanistici approvati  e  i  regolamenti
edilizi vigenti, nonche'  in  caso  di  contrarieta'  agli  strumenti
urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di
autorizzazione unica. Laddove necessario, per le  opere  connesse  il
proponente puo' attivare le procedure previste dal testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  3. Nel  rispetto  degli  obiettivi  previsti  nel  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione
stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano possono disciplinare l'effetto  cumulo  derivante  dalla
realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia  e  contesto
territoriale,    che    determina    l'applicazione    del     regime
dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini  di  cui  al
primo periodo, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano stabiliscono regole per  contrastare  l'artato  frazionamento
dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma
3.
  4.  Il  soggetto  proponente  presenta  al  comune,   mediante   la
piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato:
    a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, in relazione a ogni stato, qualita' personale e fatto pertinente
alla realizzazione degli interventi;
    b) della dichiarazione di legittima disponibilita',  a  qualunque
titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento,  della
superficie su cui realizzare l'impianto  e,  qualora  occorra,  della
risorsa  interessata  dagli  interventi   nonche'   della   correlata
documentazione;
    c) delle asseverazioni di  tecnici  abilitati  che  attestino  la
compatibilita'  degli  interventi  con  gli   strumenti   urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non  contrarieta'  agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto  delle  norme  di
sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo
20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
    d) degli elaborati  tecnici  per  la  connessione  predisposti  o
approvati dal gestore della rete;
    e) nei casi in cui sussistano vincoli  di  cui  all'articolo  20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli  elaborati  tecnici
occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
    f) del cronoprogramma  di  realizzazione  degli  interventi,  che
tiene   conto   delle   caratteristiche   tecniche   e   dimensionali
dell'impianto;
    g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai
fini dell'osservanza del principio della minimizzazione  dell'impatto
territoriale  o  paesaggistico  ovvero  alle  misure  di  mitigazione
adottate  per  l'integrazione  del  progetto  medesimo  nel  contesto
ambientale di riferimento;
    h)  di  una  dichiarazione  attestante  la  percentuale  di  area
occupata rispetto all'unita' fondiaria di  cui  dispone  il  soggetto
proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;
    i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del
soggetto  esercente  a  seguito  della   dismissione   dell'impianto,
unitamente  al  piano   di   ripristino.   Prima   dell'avvio   della
realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto  alla
presentazione  della  polizza  fidejussoria  a  copertura  dei  costi
previsti;
    l) dell'impegno  al  ripristino  di  infrastrutture  pubbliche  o
private interessate dalla costruzione dell'impianto o  dal  passaggio
dei  cavidotti  ovvero  di   strutture   complementari   all'impianto
medesimo;
    m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una
soglia di potenza superiore a 1 MW:
      1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore
del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;
      2) di un programma  di  compensazioni  territoriali  al  comune
interessato non inferiore al 2 per cento e non  superiore  al  3  per
cento dei proventi.
  5. Nel caso in cui gli interventi di cui  al  comma  1  coinvolgano
piu' comuni, il  comune  procedente  e'  quello  sul  cui  territorio
insiste la maggior porzione dell'impianto da  realizzare.  Il  comune
procedente acquisisce le  osservazioni  degli  altri  comuni  il  cui
territorio e' interessato dagli interventi medesimi.
  6. Fuori dai casi di  cui  ai  commi  7  e  8,  qualora  non  venga
comunicato  al  soggetto  proponente  un  espresso  provvedimento  di
diniego entro il termine di trenta  giorni  dalla  presentazione  del
progetto,  il  titolo  abilitativo  si  intende  perfezionato   senza
prescrizioni. Il predetto termine puo' essere sospeso una sola  volta
qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il
comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto  proponente
la  necessita'  di  integrazioni  documentali  o  di  approfondimenti
istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta  giorni.  In
tal caso,  il  termine  per  la  conclusione  della  PAS  riprende  a
decorrere dal trentesimo  giorno  o,  se  anteriore,  dalla  data  di
presentazione delle integrazioni o degli  approfondimenti  richiesti.
La mancata presentazione delle integrazioni o  degli  approfondimenti
entro il termine assegnato equivale  a  rinuncia  alla  realizzazione
degli interventi di cui al comma 1.
  7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui  al
comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui  al  comma
4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune  li
adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla  presentazione
del progetto, decorso il quale senza  che  sia  stato  comunicato  al
soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego,  il  titolo
abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.  In  caso  di
necessita'  di  integrazioni   documentali   o   di   approfondimenti
istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni puo'  essere
sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo  periodo.  In  caso  di
mancata presentazione  delle  integrazioni  o  degli  approfondimenti
entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6.
  8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui  al
comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui  al  comma
4, lettera e), di amministrazioni diverse da  quella  procedente,  il
comune convoca, entro cinque giorni dalla data di  presentazione  del
progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e  seguenti
della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:
    a) il comune e, per il suo tramite,  ogni  altra  amministrazione
interessata  puo',  entro  i  successivi  dieci  giorni,  richiedere,
motivando  puntualmente,  le  integrazioni  e   gli   approfondimenti
istruttori  al  soggetto  proponente,  assegnando  un   termine   non
superiore  a  quindici  giorni.  In  tal  caso,  il  termine  per  la
conclusione  della  PAS  e'  sospeso  e  riprende  a  decorrere   dal
quindicesimo giorno o, se  anteriore,  dalla  data  di  presentazione
della integrazione o  degli  approfondimenti  richiesti.  La  mancata
presentazione delle integrazioni o  degli  approfondimenti  entro  il
termine  assegnato  equivale  a  rinuncia  alla  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1;
    b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia
le proprie determinazioni entro il termine di  quarantacinque  giorni
dalla data di convocazione della conferenza di  servizi,  decorso  il
quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato,  si
intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi
alla realizzazione del progetto. Il dissenso  e'  espresso  indicando
puntualmente e in concreto, per  il  caso  specifico,  i  motivi  che
rendono l'intervento non assentibile;
    c)  decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   data   di
presentazione del progetto  senza  che  l'amministrazione  procedente
abbia  comunicato  al  soggetto  proponente  la   determinazione   di
conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che  sia  stato
espresso   un   dissenso   congruamente   motivato   da   parte    di
un'amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della
pubblica incolumita' dei cittadini, che equivale a  provvedimento  di
diniego dell'approvazione del  progetto,  il  titolo  abilitativo  si
intende perfezionato senza prescrizioni.
  9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6,  7  e  8,  lettera  c),
senza che sia comunicato un provvedimento  espresso  di  diniego,  il
soggetto  proponente  richiede  la  pubblicazione,   sul   Bollettino
Ufficiale  della  regione  interessata,  dell'avviso  di  intervenuto
perfezionamento  del  titolo  abilitativo,  indicando  la   data   di
presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la
tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di
pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale  successivo
alla  ricezione  della  richiesta,  il  titolo  abilitativo  acquista
efficacia, e' opponibile ai terzi e decorrono i relativi  termini  di
impugnazione.
  10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi
6, 7 e 8, lettera c), il  comune  e'  legittimato  all'esercizio  dei
poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  da  esercitare  nel  termine  perentorio  di   sei   mesi   dal
perfezionamento dell'abilitazione ai  sensi  del  presente  articolo,
salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo.
  11. Il titolo abilitativo decade in caso  di  mancato  avvio  della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro  un  anno  dal
perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata
conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della  realizzazione
degli  interventi.  La  realizzazione  della   parte   non   ultimata
dell'intervento  e'  subordinata  a   nuova   procedura   abilitativa
semplificata. Il soggetto proponente e' comunque tenuto a  comunicare
al comune la data di ultimazione dei lavori.
  12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della
valutazione di incidenza  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  il  proponente
deve acquisire le relative determinazioni prima  della  presentazione
al comune del progetto stesso.
  13. Nel caso degli interventi di cui  all'allegato  B,  sezione  I,
lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui  ai  commi  6,
primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c),  sono  ridotti
di un terzo, con arrotondamento per  difetto  al  numero  intero  ove
necessario.

                               Art. 9
 
                        Autorizzazione unica
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1,  secondo
e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C  sono  soggetti
al procedimento autorizzatorio unico di  cui  al  presente  articolo,
comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di  cui  al
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Nel caso di interventi di  cui  all'allegato  C,  sezione  I,
sottoposti a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza  di
regioni e province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si  applica
l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,  salva  la
facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il
procedimento autorizzatorio unico di cui  al  presente  articolo.  In
relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il  termine  per
la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis  non  puo'
superare i due anni dal suo avvio  o  dall'avvio  della  verifica  di
assoggettabilita' a valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  ove
prevista.
  2. Il soggetto proponente presenta, mediante la  piattaforma  SUER,
istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello  adottato
ai sensi  dell'articolo  19,  comma  3,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, come modificato dall'articolo 14 del  presente
decreto:
    a) alla regione territorialmente competente, o all'ente  delegato
dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di  cui
all'allegato C, sezione I;
    b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la
realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.
  3.  Il  proponente  allega  all'istanza  di  cui  al  comma  2   la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti  dalle  normative
di settore per il rilascio  delle  autorizzazioni,  intese,  licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,  inclusi
quelli per la valutazione  di  impatto  ambientale,  paesaggistica  e
culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini  della
realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di un tecnico
abilitato che dia conto, in maniera analitica,  della  qualificazione
dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto  legislativo  n.  199
del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a  valutazione  di  impatto
ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso  al  pubblico  di
cui all'articolo 24, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006,  indicando  altresi'  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega la
documentazione da cui risulti  la  disponibilita'  dell'area  su  cui
realizzare l'impianto e le  opere  connesse,  ivi  comprese  le  aree
demaniali, ovvero, laddove necessaria, la  richiesta  di  attivazione
della procedura di esproprio per  le  aree  interessate  dalle  opere
connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti  alimentati
a biomassa, ivi inclusi gli impianti a  biogas  e  gli  impianti  per
produzione  di  biometano  di  nuova  costruzione,  e  per   impianti
fotovoltaici e solari termodinamici, per le  aree  interessate  dalla
realizzazione dell'impianto.
  4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza  di  cui
al  comma  2,  l'amministrazione  procedente  rende  disponibile   la
documentazione  ricevuta,  in  modalita'  telematica,  a  ogni  altra
amministrazione   interessata.   Nei   successivi    venti    giorni,
l'amministrazione procedente e ciascuna  amministrazione  interessata
verificano, per i profili di rispettiva  competenza,  la  completezza
della documentazione. Entro il medesimo termine  di  cui  al  secondo
periodo,     le      amministrazioni      interessate      comunicano
all'amministrazione  procedente  le  integrazioni  occorrenti  per  i
profili di propria competenza e, entro  i  successivi  dieci  giorni,
l'amministrazione  procedente  assegna  al  soggetto  proponente   un
termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.
Su richiesta del  soggetto  proponente,  motivata  in  ragione  della
particolare    complessita'    dell'intervento,     l'amministrazione
procedente, puo' prorogare, per una sola volta e per un  periodo  non
superiore a ulteriori novanta giorni, il  termine  assegnato  per  le
integrazioni.  Qualora,  entro  il  termine  assegnato,  il  soggetto
proponente    non    presenti    la    documentazione    integrativa,
l'amministrazione   procedente    adotta    un    provvedimento    di
improcedibilita' dell'istanza ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni  ambientali,
entro dieci giorni  dalla  conclusione  della  fase  di  verifica  di
completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni
della  documentazione,  ai  sensi  del  comma  4,   l'amministrazione
procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
  6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali,  entro
dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di  completezza
della documentazione  o  dalla  ricezione  delle  integrazioni  della
documentazione ai sensi del comma 4, l'autorita'  competente  per  le
valutazioni ambientali pubblica  l'avviso  di  cui  all'articolo  23,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del  2006.  Della
pubblicazione di tale avviso e' data comunque informazione  nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali  territorialmente
interessate. Dalla data della pubblicazione  dell'avviso,  e  per  la
durata di trenta giorni,  il  pubblico  interessato  puo'  presentare
osservazioni all'autorita' competente per le valutazioni ambientali.
  7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda
necessaria  la  modifica  o   l'integrazione   della   documentazione
acquisita, l'autorita' competente per le  valutazioni  ambientali  ne
da' tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale
ha la facolta' di assegnare al soggetto  proponente  un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni  per  la  trasmissione,   in   modalita'
telematica, della documentazione  modificata  ovvero  integrata.  Nel
caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto  proponente  non
depositi la documentazione, l'amministrazione  procedente  adotta  un
provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non  si  applica
l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
  8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o  dalla  data
di   ricezione   della   documentazione   di   cui   al   comma    7,
l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di  cui
al comma 9.
  9. Il termine di  conclusione  della  conferenza  per  il  rilascio
dell'autorizzazione unica e' di centoventi  giorni  decorrenti  dalla
data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta  giorni
nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA
o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti  a
VIA.
  10. La determinazione  motivata  favorevole  di  conclusione  della
conferenza di servizi  costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio
unico e, recandone indicazione esplicita:
    a)  comprende  il  provvedimento  di  VIA  o   di   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, ove occorrente;
    b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque  denominati,  di
competenza delle amministrazioni e dei  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle
opere relative agli interventi di cui al comma 1;
    c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Nei casi di cui alla  presente  lettera,  il  parere  del  comune  e'
rilasciato nell'ambito della  conferenza  di  servizi.  Nel  caso  di
proprio motivato dissenso  al  comune  e'  data  la  possibilita'  di
ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi  a  carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con
l'analitica stima dei costi di  dismissione  e  di  ripristino  dello
stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente
presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione  unica,  nonche'  le
eventuali compensazioni ambientali a favore  dei  comuni  considerate
indispensabili in sede di conferenza di servizi per la  realizzazione
dell'intervento
  11.  Il  provvedimento  autorizzatorio  unico   e'   immediatamente
pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale   dell'amministrazione
procedente e ha  l'efficacia  temporale,  comunque  non  inferiore  a
quattro anni, stabilita nella determinazione  di  cui  al  comma  10,
tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto.
L'autorizzazione  unica  decade  in  caso  di  mancato  avvio   della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata
in  esercizio  dell'impianto  entro   i   termini   stabiliti   nella
determinazione di cui al comma 10.
  12. Il soggetto proponente, per cause  di  forza  maggiore,  ha  la
facolta' di presentare istanza di  proroga  dell'efficacia  temporale
del  provvedimento  di   autorizzazione   unica   all'amministrazione
procedente, che si esprime entro i  successivi  sessanta  giorni.  Se
l'istanza di cui al primo periodo e' presentata almeno novanta giorni
prima  della  scadenza  del  termine  di   efficacia   definito   nel
provvedimento di  autorizzazione  unica,  il  medesimo  provvedimento
continua   a   essere   efficace   sino   all'adozione,   da    parte
dell'amministrazione procedente, delle determinazioni  relative  alla
concessione della proroga.
  13.  Fatta  eccezione  per  gli  interventi  relativi  a   impianti
off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato  C,  sezione
II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo
e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni  interessate.
Il Ministero della cultura partecipa al  procedimento  autorizzatorio
unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli  interventi  di
cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a  tutela,  anche
in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  non  siano
sottoposti  a  valutazioni  ambientali.  Nel  caso  degli  interventi
relativi a impianti off-shore di  cui  all'allegato  C,  sezione  II,
lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi
di cui al comma 9 anche  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti nonche', per gli  aspetti  legati  all'attivita'  di  pesca
marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste.  Nel  caso  degli  interventi  relativi  a  impianti
idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z),
o sezione II,  lettere  a)  e  v),  si  esprimono  nell'ambito  della
conferenza di servizi di cui al comma  9  anche  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata.  Si  applica
in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
  14. Nel caso di progetti sottoposti a  valutazioni  ambientali,  il
soggetto  proponente  ha   facolta'   di   richiedere   all'autorita'
competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di  VIA
o di verifica di assoggettabilita' a VIA sia rilasciato al  di  fuori
del procedimento unico di cui al presente articolo.

                               Art. 10
 
                Coordinamento del regime concessorio
 
  1. Qualora, ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi,  sia
necessaria la concessione di superfici e,  ove  occorra,  di  risorse
pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Il soggetto proponente presenta  istanza  di  concessione  della
superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente
che, entro i successivi cinque giorni,  provvede  a  pubblicarla  nel
proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni,
e, per estratto, nella Gazzetta  Ufficiale,  con  modalita'  tali  da
garantire  la  tutela  della  segretezza  di  eventuali  informazioni
industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla
scadenza del termine  di  trenta  giorni,  qualora  non  siano  state
presentate istanze concorrenti o, nel caso  di  istanze  concorrenti,
sia stato selezionato il soggetto proponente  o  altro  soggetto  che
intenda realizzare uno degli interventi di cui al  presente  decreto,
l'ente  concedente  rilascia  la  concessione,  entro  i   successivi
sessanta giorni, previa valutazione  della  sostenibilita'  economico
finanziaria del  progetto  e  accettazione  della  soluzione  tecnica
minima generale di connessione.
  3. Nel caso degli interventi assoggettati al  regime  di  cui  agli
articoli  8  o  9,  la  concessione  e'  sottoposta  alla  condizione
sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare
della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data  di  rilascio
della concessione  medesima.  Nel  caso  in  cui  il  titolare  della
concessione non presenti la PAS o l'istanza di  autorizzazione  unica
entro il termine di cui al secondo periodo,  la  concessione  decade.
Per il periodo di durata della PAS o del procedimento  autorizzatorio
unico, e comunque non oltre il termine di  sei  o  di  diciotto  mesi
dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o  dell'istanza
di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non  e'
consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di  alcun  intervento
incompatibili  con  quelli  oggetto  della  PAS  o  dell'istanza   di
autorizzazione unica.
  4. Nel caso degli  interventi  di  cui  al  comma  3,  il  soggetto
proponente stipula con l'ente concedente una  convenzione  a  seguito
del rilascio del titolo  abilitativo  o  autorizzatorio  e,  da  tale
momento, sono dovuti i relativi oneri.
  5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo  decade
in caso di mancato avvio della realizzazione degli  interventi  entro
un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8  o  entro
il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo
9, comma 11.
  6. Il presente articolo non si  applica  nel  caso  di  istanze  di
concessione gia' presentate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  7. Resta fermo, per  le  concessioni  di  coltivazione  di  risorse
geotermiche, quanto previsto  dal  decreto  legislativo  11  febbraio
2010, n. 22, e, per le concessioni  idroelettriche,  quanto  previsto
dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo  12  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

                               Art. 11
 
                 Sanzioni amministrative in materia
               di costruzione ed esercizio di impianti
 
  1.  Fermo  restando  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  la
costruzione  e  l'esercizio  delle  opere  e  impianti   in   assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo  9  o  in  difformita'  della
stessa e' assoggettata alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il  proprietario
dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli
stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al  ripristino  dello  stato
dei luoghi. L'entita' della sanzione e' determinata, con  riferimento
alla parte dell'impianto non autorizzata:
    a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt  termico
di potenza nominale, in caso di impianti  termici  di  produzione  di
energia;
    b) nella misura  da  euro  60  a  euro  360  per  ogni  chilowatt
elettrico di potenza nominale, in caso di  impianti  non  termici  di
produzione di energia.
  2. Fermo restando, in ogni caso,  il  ripristino  dello  stato  dei
luoghi, l'esecuzione  degli  interventi  di  cui  all'articolo  8  in
assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita'  da
quanto  nella  stessa  dichiarato,  e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono  tenuti
in solido i soggetti di cui al comma 1.
  3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi
costituenti attivita' libera,  realizzati  in  violazione  di  quanto
disposto dall'articolo 7.
  4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo  abilitativo
e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una  o  piu'
prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso
che  accompagnano  la  procedura  abilitativa  semplificata  di   cui
all'articolo 8, e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
di importo pari ad un terzo dei  valori  minimo  e  massimo  di  cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.
Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di  cui
ai commi 1 e 2.
  5. Le sanzioni di cui al comma 4 si  applicano  anche  in  caso  di
artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo  ad  un
unico centro di interessi.
  6. Sono fatte salve le  altre  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente, incluse quelle previste in materia  ambientale  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in  materia  paesaggistica  dal
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  le  sanzioni  e   oblazioni
disciplinate  dal  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi
realizzati ai sensi dell'articolo 7 in  violazione  della  disciplina
edilizia e urbanistica nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa  da
quella di cui al  presente  articolo,  in  capo  alle  regioni,  alle
province autonome e agli enti locali.
  7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono  irrogate  dal  comune
territorialmente competente, nell'ambito  delle  proprie  competenze,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Le
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni  stesse   sono
utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di  interventi  di
qualificazione ambientale e territoriale.
  8. Fermo  restando  l'obbligo  di  conformazione  al  titolo  e  di
ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai  commi
1, 2, 3 e  4,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 20, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, e' irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000  e  euro
100.000.

                               Art. 12
 
                 Zone di accelerazione e disciplina
                 dei relativi regimi amministrativi
 
  1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il  raggiungimento
degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili  come  delineati  dal
PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE  S.p.A.  (GSE)
pubblica nel proprio  sito  internet  una  mappatura  del  territorio
nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree  disponibili
per l'installazione di impianti di produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse  e  degli
impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo  15-ter
della  direttiva  (UE)  2018/2001,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,   dandone   comunicazione   alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
  2. Ai fini della mappatura di cui al comma  1,  il  GSE  si  avvale
delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli
articoli 19, comma 1, 21 e 48  del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche  degli
impianti di produzione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,  tenendo  altresi'
conto dei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai  sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'  di
regolazione  per  energia  reti  e   ambiente   adotta   misure   per
implementare  il  sistema  GAUDI'  ricomprendendovi  anche   i   dati
concernenti  le  concessioni  di  derivazione  idroelettriche  e   di
coltivazione geotermoelettriche, ivi incluse le informazioni relative
alla durata delle concessioni medesime. I dati e le  informazioni  di
cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni  in  esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui
al comma 1 periodicamente e comunque in  sede  di  aggiornamento  del
PNIEC,  pubblicandola  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  e
dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  4. Le attivita' del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1
e  al  riesame  ed  eventuale  modifica  di  cui  al  comma  3   sono
disciplinate  mediante  apposita  convenzione  sottoscritta  tra   il
Gestore medesimo e  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica. Alle attivita' di cui al primo periodo si fa  fronte  con
le risorse disponibili  a  legislazione  vigente  del  Fondo  di  cui
all'articolo  32  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
  5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui  al
comma  1  e  nell'ambito  delle  aree  idonee  individuate  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199  del  2021,
ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   adotta   un   Piano   di
individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti
a  fonti  rinnovabili  e  gli  impianti  di  stoccaggio  dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
stessi,  ai  sensi  dell'articolo  15-quater  della  direttiva   (UE)
2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al  primo  periodo,  le
regioni  e  le  province  autonome  includono   prioritariamente   le
superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto  e
le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole,
i siti di smaltimento dei rifiuti,  i  siti  industriali  e  le  aree
industriali  attrezzate,  le  miniere,   i   corpi   idrici   interni
artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di
trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  ivi  inclusi  i   terreni
degradati non utilizzabili  per  attivita'  agricole.  Sono  altresi'
incluse prioritariamente le aree ove sono gia'  presenti  impianti  a
fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.
  6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5,  sulla  base  della
mappatura  di  cui  al  comma  1  e  nell'ambito  delle  aree  idonee
individuate ai sensi dell'articolo 23,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo n. 199 del 2021, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   e'   adottato   il   Piano   di
individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti  a
fonti  rinnovabili  e  le  opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili alla costruzione  e  all'esercizio  degli  stessi,  ai
sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.
  7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi  5  e  6
includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di  uno
o piu' tipi specifici di energia da fonti  rinnovabili  non  comporti
impatti ambientali significativi,  tenuto  conto  della  specificita'
della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le
zone di accelerazione sono individuate in modo tale da  garantire  il
raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone  di
accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o  in  attuazione
di  atti  e  convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali,  a
eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti  situate
in tali zone.
  8. I Piani di cui ai commi 5 e  6  sono  sottoposti  a  valutazione
ambientale strategica di cui al titolo II  della  parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine  di
evitare l'impatto ambientale  negativo  che  potrebbe  verificarsi  o
quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di
mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater,  paragrafo  1,  lettera
b), della direttiva (UE) 2018/2001.
  9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente  e
in ogni  caso  modificati  ove  necessario  per  tenere  conto  degli
aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC.
  10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati  A  e  B
che  insista  nelle  zone  di  accelerazione   non   e'   subordinata
all'acquisizione  dell'autorizzazione  dell'autorita'  competente  in
materia paesaggistica che si esprime con parere  obbligatorio  e  non
vincolante entro i medesimi termini  previsti  per  il  rilascio  dei
relativi atti di assenso ai sensi degli articoli  7  e  8.  Nel  caso
degli interventi di cui all'allegato C che insistano  nelle  zone  di
accelerazione:
    a) si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo n. 199 del 2021;
    b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui
al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152  del
2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione
stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei  Piani  di
cui ai commi 5 e 6.

                               Art. 13
 
                   Coordinamento con la disciplina
                in materia di valutazioni ambientali
 
  1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A  e  B
non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo  III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in  materia  di
valutazione d'incidenza.
  2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda  del
decreto legislativo n.  152  del  2006  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito il seguente:
      «2-bis) impianti solari  fotovoltaici  collocati  in  modalita'
flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»;
    b) all'allegato II-bis, numero  1),  dopo  la  lettera  a),  sono
inserite le seguenti:
      «a-bis) impianti fotovoltaici di  potenza  superiore  a  25  MW
nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
      a-ter) impianti fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  30  MW
installati a terra ubicati nelle zone e  nelle  aree  a  destinazione
industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti
di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o  porzioni
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;
    c) all'allegato III:
      1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:
        «c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati  in  modalita'
flottante sullo  specchio  d'acqua  di  invasi  realizzati  da  dighe
diverse da quelle di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  8  agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
1994, n. 584;
        c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a
10 MW collocati in modalita'  flottante  sullo  specchio  d'acqua  di
invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli
invasi idrici nelle cave dismesse o  in  esercizio,  o  installati  a
copertura dei  canali  di  irrigazione,  diversi  da  quelli  di  cui
all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»;
      2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente:
        «v-bis) sonde  geotermiche  a  circuito  chiuso  con  potenza
termica complessiva pari o superiore  a  100  kW  e  con  profondita'
superiore a  3  metri  dal  piano  di  campagna,  se  orizzontali,  e
superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»;
    d) all'allegato IV, numero 2):
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        «a) attivita' di  ricerca  sulla  terraferma  delle  sostanze
minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese  le  risorse  geotermiche,  con
esclusione:
          1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse
le relative attivita' minerarie,  fatta  salva  la  disciplina  delle
acque minerali e termali di cui alla  lettera  b)  dell'allegato  III
alla parte seconda;
          2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera
v-bis);»;
      2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
        «d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore  a
15 MW, installati su strutture o edifici  esistenti,  sulle  relative
pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli
edifici;
        d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o
superiore a 12  MW  in  zone  classificate  agricole  che  consentano
l'effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole;
        d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12  MW
nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
        d-quinquies)  impianti  fotovoltaici  di   potenza   pari   o
superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle  aree
a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento;».

                               Art. 14
 
                    Disposizioni di coordinamento
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo  12,
comma 10, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui  al  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 10 settembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»;
    b) all'articolo 19, comma 3, le parole:  «sono  adottati  modelli
unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma
2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite  dalle
seguenti:  «e'  adottato  il   modello   per   il   procedimento   di
autorizzazione unica»;
    c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «b) i termini del  procedimento  di  autorizzazione  unica  per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con  arrotondamento
per difetto al numero intero ove necessario.».
  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole:  «di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
  3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del decreto-legge  9  dicembre
2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  febbraio
2024, n. 11, le parole: «ai sensi  dell'articolo  12,  comma  3,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse.
  4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239,  le
parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
  5. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con il  Ministro  della  cultura  e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 settembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219  del  18  settembre  2010,
sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.
  6. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e' adeguato alle
disposizioni del presente decreto.
  7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche  di  cui
agli articoli 12, 13 e 140  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  non
si applicano agli interventi di cui al presente  decreto  che,  prima
dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:
    a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7,  8  e
9;
    b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14, il
provvedimento favorevole di valutazione ambientale.
  8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati  a
terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti  e'
consentita nei limiti  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
  9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica  il
regime piu' oneroso tra quelli previsti per le singole  tipologie  di
interventi di cui agli allegati A, B o C.
  10. Al testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo  VI  del  titolo
IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di
energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo di attuazione dell'articolo  26,  commi  4  e  5,
lettera d),  della  legge  5  agosto  2022,  n.  118.  Ai  soli  fini
dell'acquisizione del titolo edilizio necessario  alla  realizzazione
delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti resta altresi' ferma la normativa tecnica di cui al presente
decreto.»;
    b) all'articolo 123, comma 1:
      1) al secondo periodo, dopo le  parole:  «1991,  n.  10,»  sono
inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti
rinnovabili di energia,»;
      2) il terzo periodo e' soppresso.

                               Art. 15
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie
 
  1. Le disposizioni di cui all'allegato  D,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, sono  abrogate,  unitamente  a  ogni
altra disposizione incompatibile.  A  decorrere  dalla  data  di  cui
all'articolo 17, eventuali rinvii ad altre  disposizioni  concernenti
la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di  energia
da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.
  2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai  sensi
dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad
applicarsi alle procedure in  corso,  fatta  salva  la  facolta'  del
soggetto proponente di optare per l'applicazione  delle  disposizioni
di cui al presente decreto. Ai fini di  cui  al  primo  periodo,  per
procedure in corso si intendono quelle abilitative  o  autorizzatorie
per  le  quali  la  verifica  di  completezza  della   documentazione
presentata a corredo del  progetto  risulti  compiuta  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 16
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 17
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 25 novembre 2024
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Alberti Casellati, Ministro per  le
                                  riforme    istituzionali    e    la
                                  semplificazione normativa
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Giuli, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
                                                         (Articolo 7)
 
                             Allegato A
                   Interventi in attivita' libera
 
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
    1. Sono soggetti al regime di  attivita'  libera  gli  interventi
relativi a:
      a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12  MW,
integrati su coperture di  strutture  o  edifici  esistenti  o  sulle
relative  pertinenze,  con  la  stessa  inclinazione  e   lo   stesso
orientamento  della  falda,  senza  modifiche  della   sagoma   della
struttura o dell'edificio e con superficie  non  superiore  a  quella
della copertura su cui e' realizzato;
      b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati
al di fuori della zona A) di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
        1) inferiore a 12 MW, se installati su  strutture  o  edifici
esistenti  o  sulle  relative  pertinenze  o  posti  su  strutture  o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
        2) fino a 1 MW,  se  collocati  a  terra  in  adiacenza  agli
edifici esistenti cui sono asserviti;
      c) impianti solari fotovoltaici di potenza  inferiore  a  5  MW
installati a terra ubicati nelle zone e  nelle  aree  a  destinazione
industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti
di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o  porzioni
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
      d)  impianti  solari  fotovoltaici  ubicati   in   aree   nella
disponibilita' di  strutture  turistiche  o  termali,  finalizzati  a
utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per  i  fabbisogni
delle medesime strutture, di potenza:
        1) inferiore a 10 MW, se installati su  strutture  o  edifici
esistenti  o  sulle  relative  pertinenze  o  posti  su  strutture  o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
        2) fino a 1 MW,  se  collocati  a  terra  in  adiacenza  agli
edifici esistenti cui sono asserviti;
      e) impianti agrivoltaici  di  potenza  inferiore  a  5  MW  che
consentono la continuita' dell'attivita' agricola e pastorale;
      f) singoli generatori eolici installati  su  edifici  esistenti
con altezza complessiva non superiore a  1,5  metri  e  diametro  non
superiore a 1 metro;
      g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione  temporanea
del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante
strutture mobili, semifisse  o  comunque  amovibili,  fermo  restando
l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei
luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
      h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20  kW  posti
al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto  del
Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
      i) impianti eolici con potenza  complessiva  fino  a  20  kW  e
altezza non superiore a 5 metri;
      l) impianti alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a  50
kW operanti in assetto cogenerativo;
      m) impianti solari termici a servizio di edifici,  con  potenza
nominale utile fino a  10  MW,  installati  su  strutture  o  edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su  strutture  o  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a  terra  in  adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti, purche' al di fuori  della
zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per  i  lavori
pubblici n. 1444 del 1968;
      n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione
e l'acqua calda sanitaria;
      o) impianti a biomassa per la produzione di energia  termica  a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
      p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
      q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20  del  2007  a  servizio  di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con  potenza
nominale utile fino a 200 kW;
      r) generatori di calore  a  servizio  di  edifici,  diversi  da
quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione
e l'acqua calda sanitaria;
      s) sonde geotermiche a circuito chiuso a  servizio  di  edifici
esistenti, che non alterano  volumi  e/o  superfici,  ne'  comportano
modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti  strutturali
dell'edificio,  aumento  del  numero  delle  unita'   immobiliari   o
incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva
fino a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal  piano  di
campagna, se orizzontali, e non superiore a 80  metri  dal  piano  di
campagna, se verticali;
      t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza  fino  a  10
MW;
      u)  elettrolizzatori,  compresi  compressori  e  depositi,  con
potenza fino a 10 MW;
      v) le opere connesse e le  infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  cui  alle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
    1. Sono soggetti al regime di  attivita'  libera  gli  interventi
consistenti in:
      a)  modifiche  su  impianti  solari   fotovoltaici   esistenti,
abilitati  o  autorizzati,   ivi   inclusi   il   potenziamento,   il
ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione,
anche integrale, a condizione che:
        1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli  collocati  a
terra, non incrementino l'area occupata e comportino  una  variazione
dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per  cento,  anche
qualora consistenti nella sostituzione  della  soluzione  tecnologica
utilizzata,  mediante  la  sostituzione  dei  moduli  e  degli  altri
componenti e/o la modifica del layout  dell'impianto,  a  prescindere
dalla potenza risultante;
        2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su  strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze,  non  comportino  un
incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a  quella  della
balaustra perimetrale;
        3) nel caso di moduli fotovoltaici  su  edifici,  che,  senza
incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle  opere  connesse,
anche  qualora  consistenti  nella   sostituzione   della   soluzione
tecnologica  utilizzata  e  a  prescindere  dalla  potenza  elettrica
risultante, non comportano  variazioni  o  comportano  variazioni  in
diminuzione dell'angolo tra il piano dei  moduli  e  il  piano  della
superficie su cui i moduli sono collocati;
        4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati  su  coperture
di strutture o edifici  esistenti  o  sulle  relative  pertinenze,  a
condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;
      b)  modifiche  su  impianti  eolici  esistenti,   abilitati   o
autorizzati, ivi incluse quelle relative alla  soluzione  tecnologica
utilizzata che, senza incremento dell'area occupata  dall'impianto  e
dalle  opere  connesse  e  a  prescindere  dalla  potenza   elettrica
risultante, consistono nella sostituzione della tipologia  di  rotore
che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle
pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;
      c)  modifiche  su  impianti  eolici  esistenti,   abilitati   o
autorizzati, ivi incluse quelle relative alla  soluzione  tecnologica
utilizzata che, senza incremento dell'area occupata  dall'impianto  e
dalle  opere  connesse  e  a  prescindere  dalla  potenza   elettrica
risultante, consistono in una riduzione di superficie  o  di  volume,
indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;
      d)  modifiche  su  impianti  eolici  esistenti,   abilitati   o
autorizzati che comportano una  riduzione  minima  del  numero  degli
aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e
sono realizzati nello stesso sito dell'impianto  esistente.  Ai  fini
della presente lettera:
        1) nel caso di impianti  su  un'unica  direttrice,  il  nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione
massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza piu'  una
tolleranza  pari  al  20  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto
esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli  assi  dei  due
aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
        2) nel caso di impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al  massimo
pari alla superficie oggetto di abilitazione  o  autorizzazione,  con
una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di
abilitazione o autorizzazione e' definita dal perimetro  individuato,
planimetricamente, dalla linea che  unisce,  formando  sempre  angoli
convessi, i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli  aerogeneratori
autorizzati piu' esterni;
        3) i nuovi aerogeneratori, a  fronte  di  un  incremento  del
diametro,  presentano  un'altezza  massima,  da  intendersi  come  il
prodotto  tra  l'altezza  massima  dal   suolo   (h1)   raggiungibile
dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia'  esistente  e  il
rapporto tra i diametri del rotore del nuovo  aerogeneratore  (d2)  e
dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 =  h1*(d2/d1),  non  superiore
all'altezza massima dal suolo raggiungibile  dalla  estremita'  delle
pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto  fra
il diametro  del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  e  il  diametro
dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima  dal
suolo    (h1)    raggiungibile     dall'estremita'     delle     pale
dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i  diametri  del
rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore  esistente
(d1): h2 = h1*(d2/d1);
        4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati  o
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri,  il
numero dei nuovi aerogeneratori non supera il  minore  fra  n1*2/3  e
n1*d1/(d2-d1);
        5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70  metri,  il  numero  dei  nuovi
aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2  arrotondato  per  eccesso
dove:
          5.1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;
          5.2)   n1:   numero   aerogeneratori   gia'   esistenti   o
autorizzati;
          5.3) d2: diametro nuovi rotori;
          5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle  pale
rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'   esistente   o
autorizzato;
      e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti,  abilitati  o
autorizzati  senza  incremento  della  portata   derivata   e   senza
incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a
prescindere  dalla  potenza  elettrica  risultante,  comportano   una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria
delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento;
      f)  sostituzione  di  impianti  solari  termici,  con   potenza
nominale utile fino a 10 MW, a  servizio  di  edifici  installati  su
strutture o edifici esistenti o sulle  loro  pertinenze  o  posti  su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a
terra in adiacenza,  purche'  al  di  fuori  della  zona  A)  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444
del 1968;
      g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
      h) sostituzione di impianti a biomassa  per  la  produzione  di
energia termica a  servizio  di  edifici  per  la  climatizzazione  e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti  e  negli
spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino
a 2 MW;
      i)  sostituzione  di  unita'  di  microcogenerazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  n.  20
del 2007;
      l)  sostituzione  di   impianti   di   cogenerazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.  20
del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda
sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;
      m) sostituzione di generatori di calore a servizio  di  edifici
per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
      n) modifiche su sistemi di accumulo  elettrochimico  esistenti,
abilitati o autorizzati  da  realizzare  all'interno  dell'area  gia'
occupata dall'impianto  che  non  comportino  aggravi  degli  impatti
acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori  al  20
per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10  per
cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;
      o)  modifiche  su  elettrolizzatori  esistenti,   abilitati   o
autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino  a  10
MW, purche' non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a
progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati,  un  incremento
dell'altezza  dei  manufatti  superiore  al  10  per  cento  ne'   un
incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
      p) realizzazione delle opere connesse  e  delle  infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli  impianti  come
modificati  o  sostituiti  ai   sensi   delle   precedenti   lettere,
comprensive delle opere di connessione alla rete di  distribuzione  e
alla  rete  di  trasmissione  nazionale   necessarie   all'immissione
dell'energia  prodotta  dagli  impianti  medesimi,  risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
    2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino
un incremento di potenza di impianti esistenti  o  gia'  abilitati  o
comunque   autorizzati,    la    potenza    complessiva    risultante
dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite  negli
allegati II,  II-bis,  III  e  IV  alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai  casi
per i quali la presente  sezione  rechi  disposizioni  specifiche  in
relazione alla potenza.
 
                                                         (Articolo 8)
 
                             Allegato B
                     Interventi in regime di PAS
 
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
    1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
      a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10  MW,
diversi da quelli di cui alle  lettere  a)  e  b),  numero  1,  della
sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con  qualsiasi
modalita' su edifici e per i  quali  la  superficie  complessiva  dei
moduli fotovoltaici dell'impianto non  sia  superiore  a  quella  del
tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
      b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui  alle
lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e  da  quelli
di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma  8  del
medesimo articolo 20;
      c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW  i
cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su
cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
      d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a
15  MW  installati  a  terra  ubicati  nelle  zone  e  nelle  aree  a
destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento;
      e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati
in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e  di  bacini
idrici su aree pubbliche o  demaniali,  compresi  gli  invasi  idrici
nelle cave dismesse o in esercizio,  o  installati  a  copertura  dei
canali di irrigazione, diversi  da  quelli  di  cui  all'allegato  C,
sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;
      f) impianti solari  fotovoltaici  o  agrivoltaici,  diversi  da
quelli di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  della  sezione  I
dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla  presente  sezione,  di
potenza fino a 1 MW;
      g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore  a
60 kW, posti al di fuori di  aree  protette  o  appartenenti  a  Rete
Natura 2000;
      h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione  temporanea
del vento per un periodo superiore a  36  mesi,  realizzate  mediante
strutture mobili, semifisse  o  comunque  amovibili,  fermo  restando
l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei
luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
      i)  impianti  idroelettrici  con   capacita'   di   generazione
inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
      l) impianti alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e
inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
      m) impianti per la produzione di energia  elettrica  alimentati
da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas  residuati  dai  processi  di
depurazione e biogas non operanti in assetto  cogenerativo  e  aventi
capacita' di generazione:
        1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
        2) inferiore a 300 kW, per gas di  discarica,  gas  residuati
dai processi di depurazione e biogas;
      n) sonde geotermiche a  circuito  chiuso  con  potenza  termica
complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW,  con  profondita'
non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e  non
superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;
      o) impianti solari termici, con potenza termica nominale  utile
fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su  strutture  e  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra  in  adiacenza,
all'interno della zona A) di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
      p) impianti solari termici, con potenza termica fino a  10  MW,
asserviti a processi produttivi;
      q) pompe di calore asservite a processi produttivi con  potenza
termica utile nominale fino a 50 MW;
      r) impianti a biomassa per la  produzione  di  energia  termica
asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile  nominale
fino a 1 MW;
      s) impianti a biomassa per la produzione di energia  termica  a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
      t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del  2007,  a  servizio  di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con  potenza
termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
      u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  n.  20  del  2007,  asserviti  a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
      v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle  lettere
o), p), q), r), s), t),  u),  asserviti  a  processi  produttivi  con
potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
      z) impianti a biometano di  capacita'  produttiva  fino  a  500
standard metri cubi/ora;
      aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati  esclusivamente
all'interno  del  perimetro  di  impianti  industriali  di  qualsiasi
natura, anche non piu'  operativi  o  in  corso  di  dismissione,  di
impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o  all'interno
di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi  liquidi
e gassosi in  via  di  dismissione,  per  i  quali  la  realizzazione
dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento  degli  ingombri  in
altezza rispetto alla situazione  esistente,  ne'  richiede  variante
agli strumenti urbanistici adottati;
      bb) elettrolizzatori,  compresi  compressori  e  depositi,  con
potenza superiore a 10 MW ubicati  all'interno  di  aree  industriali
ovvero di aree ove sono situati impianti  industriali  anche  per  la
produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili,  ancorche'  non  piu'
operativi o  in  corso  di  dismissione,  la  cui  realizzazione  non
comporti occupazione in estensione delle  aree  stesse,  ne'  aumento
degli ingombri in altezza rispetto alla situazione  esistente  e  che
non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;
      cc) le opere connesse e le infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  cui  alle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
    1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
      a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento,
il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale,
di  impianti  a  fonti  rinnovabili  per  la  produzione  di  energia
elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli
impianti di produzione di biometano, a condizione che non  comportino
un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al
20 per cento;
      b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su  strutture  e  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra  in  adiacenza,
all'interno della zona A) di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
      c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
      d)  sostituzione  di  pompe  di  calore  asservite  a  processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
      e) sostituzione di impianti a biomassa  per  la  produzione  di
energia termica asserviti a processi produttivi con  potenza  termica
utile nominale fino a 1 MW;
      f) sostituzione di impianti a biomassa  per  la  produzione  di
energia termica a  servizio  di  edifici  per  la  climatizzazione  e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti  e  negli
spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore  a
2 MW e fino a 10 MW;
      g)  sostituzione  di   impianti   di   cogenerazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.  20
del 2007, a servizio di edifici  per  la  climatizzazione  e  l'acqua
calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e
inferiore a 10 MW;
      h)  sostituzione  di   impianti   di   cogenerazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.  20
del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile
nominale fino a 1 MW;
      i) sostituzione di generatori di calore, diversi da  quelli  di
cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h),  asserviti  a  processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
      l) parziale o completa riconversione di impianti di  produzione
di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di
biometano con capacita' non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
      m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati  o
autorizzati che non comportino un incremento dell'area  gia'  oggetto
di abilitazione o autorizzazione  ne'  modifiche  alle  matrici  gia'
oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
        1) la targa del sistema di upgrading  indichi  il  valore  di
capacita' produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
        2) nel caso di  impianti  collegati  alla  rete,  vi  sia  la
disponibilita' del gestore di rete a immettere  i  volumi  aggiuntivi
derivanti dalla realizzazione degli interventi;
        3) l'eventuale aumento delle aree  dedicate  alla  digestione
anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
      n) realizzazione delle opere connesse  e  delle  infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli  impianti  come
modificati, sostituiti  o  riconvertiti  ai  sensi  delle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione  dell'energia  prodotta   dagli   impianti   medesimi,
risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal  gestore  di
rete.
    2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino
un incremento di potenza di impianti esistenti  o  gia'  abilitati  o
comunque   autorizzati,    la    potenza    complessiva    risultante
dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite  negli
allegati II, II-bis,  III  e  IV,  alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai  casi
per i quali la presente  sezione  rechi  disposizioni  specifiche  in
relazione alla potenza.
 
                                                         (Articolo 9)
 
                             Allegato C
            Interventi in regime di autorizzazione unica
 
Sezione I - Interventi di competenza regionale
    1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime  di  attivita'
libera o di PAS di cui rispettivamente agli  allegati  A  e  B,  sono
soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della
provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
      a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1  MW  e
fino a 300 MW;
      b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
      c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a
300  MW,  nonche'  quelli  posti  all'interno  di  aree  protette   o
appartenenti a Rete Natura 2000;
      d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100  kW
e fino a 300 MW;
      e) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi
gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
      f) impianti a biometano di capacita' produttiva superiore a 500
standard metri cubi/ora;
      g) impianti alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione e biogas  operanti  in  assetto
cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
      h) impianti per la produzione di energia  elettrica  alimentati
da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas  residuati  dai  processi  di
depurazione e biogas non  operanti  in  assetto  cogenerativo  aventi
capacita' di generazione:
        1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti  a
biomassa;
        2) pari o superiore a 300 kW e fino a  300  MW,  per  gas  di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
      i) pompe di calore asservite a processi produttivi con  potenza
termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
      l) impianti a biomassa per la  produzione  di  energia  termica
asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile  nominale
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
      m) impianti a biomassa per la produzione di energia  termica  a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
      n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a  10
MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su  strutture  e
edifici esistenti o sulle loro pertinenze  o  posti  su  strutture  e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in
adiacenza;
      o) impianti solari termici, con  potenza  termica  con  potenza
termica superiore a 10 MW e fino  a  300  MW,  asserviti  a  processi
produttivi;
      p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del  2007,  a  servizio  di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con  potenza
termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
      q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto  legislativo  n.  20  del  2007  asserviti  a
processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a  1
MW e fino a 300 MW;
      r) generatori di calore, asserviti a processi  produttivi,  con
potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
      s) elettrolizzatori stand alone e le  infrastrutture  connesse,
compresi compressori e  depositi,  da  realizzare  in  connessione  a
impianti di produzione di energia  elettrica  di  cui  alla  presente
sezione;
      t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti  ad
impianti di produzione di  energia  elettrica  di  potenza  uguale  o
inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
      u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree  diverse
da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I  dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio  della  rete
elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW
      v)  opere  connesse  e   infrastrutture   indispensabili   alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  cui  alle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
      z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in  potenziamento,
ripotenziamento,   rifacimento,   riattivazione   e    ricostruzione,
sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati  che
comportino una potenza complessiva fino a  300  MW,  unitamente  alle
opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla  costruzione
e all'esercizio degli impianti oggetto di  modifica,  sostituzione  o
riconversione, comprensive delle opere di connessione  alla  rete  di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione  dell'energia  prodotta   dagli   impianti   medesimi,
risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal  gestore  di
rete;
      aa)  impianti  solari  fotovoltaici  collocati   in   modalita'
flottante sullo  specchio  d'acqua  di  invasi  realizzati  da  dighe
diverse da quelle di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  8  agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
1994, n. 584.
Sezione II - Interventi di competenza statale
    1. Sono soggetti ad autorizzazione unica  di  competenza  statale
gli interventi relativi a:
      a)  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  a   fonti
rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
      b) impianti di produzione di energia  elettrica  alimentati  da
biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a  300
MW;
      c) impianti alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a
300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
      d) pompe di calore asservite a processi produttivi con  potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW;
      e) impianti a biomassa per la  produzione  di  energia  termica
asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile  nominale
superiore a 300 MW
      f) impianti a biomassa per la produzione di energia  termica  a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
      g) impianti a biomassa per la  produzione  di  energia  termica
asserviti a processi produttivi, con potenza termica  utile  nominale
superiore a 300 MW;
      h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300
MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti
o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori  terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
      i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300
MW, asserviti a processi produttivi;
      l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20  del  2007  a  servizio  di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW;
      m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto  legislativo  n.  20  del  2007  asserviti  a
processi produttivi, con potenza termica utile nominale  superiore  a
300 MW;
      n) generatori di calore, asserviti a processi  produttivi,  con
potenza termica utile superiore a 300 MW;
      o) impianti geotermici pilota  di  cui  all'articolo  1,  comma
3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
      p) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree  diverse
da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I  dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio  della  rete
elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
      q) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti  ad
impianti di produzione di energia elettrica di  potenza  superiore  a
300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
      r) impianti  di  accumulo  idroelettrico  attraverso  pompaggio
puro;
      s)  elettrolizzatori  stand  alone,  compresi   compressori   e
depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A  e  B,
da realizzare in connessione a  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica di cui alla presente sezione;
      t) impianti off-shore a mare;
      u)  opere  connesse  e   infrastrutture   indispensabili   alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  cui  alle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
      v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in  potenziamento,
ripotenziamento,   rifacimento,   riattivazione   e    ricostruzione,
sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati  che
comportino una potenza complessiva superiore  a  300  MW,  unitamente
alle  opere  connesse  e  alle  infrastrutture  indispensabili   alla
costruzione e  all'esercizio  degli  impianti  oggetto  di  modifica,
sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di  connessione
alla rete di distribuzione e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale
necessarie  all'immissione  dell'energia  prodotta   dagli   impianti
medesimi, risultanti dalla soluzione di  connessione  rilasciata  dal
gestore di rete;
      z)  impianti  solari  fotovoltaici   collocati   in   modalita'
flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
 
                                                        (Articolo 15)
 
                             Allegato D
                 Elenco delle disposizioni abrogate
 
    a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della  legge  9
gennaio 1991, n. 10;
    b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    c) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2002,  n.
55;
    d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,
e la relativa tabella A;
    e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244;
    f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e  44,  della  legge  23  luglio
2009, n. 99;
    g) articolo 1-octies del decreto-legge 8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
    h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28;
    i) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    l) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
    m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116;
    n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120;
    o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis,
31-bis,  comma  2,  31-quater,  comma  1,  lettera  b),  e   32   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,  nonche'  la  tabella  di  cui
all'allegato II al medesimo decreto;
    p) articoli 18, commi 1 e 2, 22-bis, 23, comma 1,  24,  comma  1,
25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199 e il relativo allegato II;
    q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter,
10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34;
    r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter  e  3-quinquies,  e  11,  comma
1-bis, del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
    s) articoli 7-bis e 7-quinquies del decreto-legge 21 marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51;
    t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79;
    u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e
11-ter, 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
    v) articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;
    z) articolo 3-quinquies, comma 1,  del  decreto-legge  29  maggio
2023, n. 57, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  luglio
2023, n. 96;
    aa) articolo 12-ter, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
    bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies  e  9-decies,
del  decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.   181,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

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