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progetto di legge regionale, 28/10/2003
Progetto di legge Regione Toscana n. 306 - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale.
progetto di legge regionale
Materia: servizi pubblici / disciplina

Progetto di legge regionale 28 ottobre 2003 n. 306

(di iniziativa della Giunta Regionale Toscana)

“Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica”

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Finalità della legge

 

1. La Regione Toscana stabilisce, con la presente legge, i principi relativi alle forme e alle procedure di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati all’articolo 2.

2. I servizi di cui alla presente legge sono prodotti garantendo l’uso sostenibile delle risorse naturali ed erogati nel rispetto dei principi di universalità, accessibilità, socialità, eguaglianza, continuità, qualità e trasparenza.

3. Al fine di migliorare il soddisfacimento della domanda dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Regione, in particolare, promuove:

a) la separazione fra le funzioni di programmazione, amministrazione e controllo attribuite alla pubblica amministrazione e le attività di produzione ed erogazione dei servizi affidate a soggetti di natura imprenditoriale, che assumono il relativo rischio di impresa;

b) lo sviluppo di un sistema concorrenziale, quale condizione per assicurare efficienza nella produzione dei servizi, favorendo, al contempo, il processo di aggregazione delle piccole e medie imprese;

c) la partecipazione e la tutela dei consumatori.

 

Articolo 2

Oggetto della legge

 

1. La presente legge disciplina i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, di seguito denominati “servizi”:

a) i servizi di trasporto pubblico locale di persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 luglio 1998, n.42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche;

b) il servizio idrico integrato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e disciplinato dalla legge regionale 21 luglio 1995, n.81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1995, n. 81, e successive modifiche);

c) il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche, comprensivo delle fasi identificate all’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto medesimo, e disciplinato ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche;

d) il servizio di distribuzione del gas, come definito dall’articolo 2, lettera n) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), nell’ambito ed entro i limiti della competenza attribuita alla Regione;

e) il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, come definito dall’articolo 2, comma 14, del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nell’ambito ed entro i limiti della competenza attribuita alla Regione.

 

Articolo 3

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) rete: il complesso delle infrastrutture lineari, funzionali alla gestione dei servizi;

b) impianto: il complesso delle infrastrutture puntuali fisse, impiegate in maniera coordinata e complementare per la gestione dei servizi;

c) dotazione patrimoniale: i beni mobili ed immobili, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), funzionali alla gestione dei servizi;

d) beni essenziali all’espletamento del servizio: i beni di cui alle lettere a), b) e c), indispensabili all’espletamento dei servizi ed individuati, ai fini di cui all’articolo 6, comma 1, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;

e) gestione della rete: il complesso delle attività attinenti all’uso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al potenziamento ed al rinnovo, anche sotto il profilo tecnologico, delle reti e degli impianti di cui alle lettere a) e b);

f) gestione del servizio: il complesso delle attività inerenti alla prestazione del servizio di cui si tratti;

g) gestione integrata: il complesso delle attività risultanti dalla somma delle attività di cui alle lettere e) ed f).

 

Articolo 4

Proprietà pubblica. Norme sulla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali

 

1. La proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali individuate dall’articolo 3, comma 1, lettera d) è inalienabile. Tuttavia detti beni possono essere ceduti dagli enti locali, esclusivamente a favore di società o altri organismi aventi le caratteristiche di cui all’articolo 9, costituiti a tale scopo dagli stessi enti locali. Analogamente può procedere la Regione, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico di propria competenza. Resta fermo in ogni caso, anche con riferimento alle società o altri organismi costituiti ai sensi del presente comma, il vincolo di inalienabilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni individuate dall’articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Gli enti, le società e gli altri organismi di cui al comma 1 pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, a disposizione dei soggetti affidatari della gestione, anche integrata, del servizio, nonché, ove sia prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima.

3. Alle società ed agli altri organismi costituiti ai sensi del comma 1, può essere attribuito altresì il compito di espletare le gare per l’affidamento della gestione, anche integrata, del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 e fatto salvo altresì quanto disposto dall’articolo 10, in ordine all’affidamento da parte dei competenti Ambiti Territoriali Ottimali.

4. Alle società e agli altri organismi costituiti ai sensi del comma 1 non è consentita la partecipazione alle gare di cui agli articoli 7 e 8.

 

Articolo 5

Separazione della gestione delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali, dalla gestione del servizio

 

1. La gestione delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali di cui alla presente legge può essere separata da quella del corrispondente servizio, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalle normative di settore. Restano ferme le eccezioni espressamente disposte, rispettivamente, dall’articolo 16, comma 3 e dall’articolo 20.

2. E’ fatto salvo, in ogni caso, l’accesso alle reti, agli impianti ed alle altre dotazioni patrimoniali di cui alla presente legge, da parte di tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei servizi medesimi, a fronte del pagamento del relativo canone. La misura di tale canone è stabilita dagli enti competenti all’affidamento dei servizi, fatte salve le disposizioni eventualmente difformi previste dalle normative di settore.

3. In caso di separazione di cui al comma 1, all’affidamento della gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, si può procedere, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore:

a) tramite affidamento diretto alle società o agli altri organismi eventualmente costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1;

b) mediante affidamento ad imprese appositamente individuate tramite gara con procedura ad evidenza pubblica.

 

CAPO II

BENI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

 

Articolo 6

Beni essenziali all’espletamento del servizio

 

1. Le normative di settore, al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza tra le imprese partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio, disciplinano l’obbligo di messa a disposizione dei beni essenziali all’espletamento del servizio, individuati dal comma 2, a favore del soggetto aggiudicatario del medesimo. Esse disciplinano altresì le condizioni e le modalità di corresponsione dell’indennizzo dovuto al gestore uscente, relativamente ai beni realizzati dallo stesso, secondo quanto concordato con gli enti affidanti.

2. I beni di cui al comma 1 sono individuati dagli enti competenti all’affidamento dei servizi, nell’ambito delle tipologie identificate con deliberazione della Giunta regionale, in relazione ai singoli servizi di cui al comma 1 dell’articolo 2.

 

Articolo 7

Scelta del soggetto gestore del servizio

 

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione, anche integrata, dei servizi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore, mediante l’espletamento di gare ad evidenza pubblica. Le normative di settore possono escludere il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, disponendo secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

2. All’affidamento dei servizi provvedono gli Enti competenti ovvero le società costituite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo. E’ fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’articolo 10, in ordine all’affidamento da parte dei competenti Ambiti Territoriali Ottimali.

3. Le gare di cui al comma 1 sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di sicurezza e di adeguata distribuzione sul territorio definiti dagli enti affidanti.

4. I servizi sono aggiudicati utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della valutazione di detta offerta, deve, in ogni caso, farsi riferimento:

a) al livello di qualità e sicurezza nella prestazione del servizio;

b) ai contenuti di innovazione tecnologica e gestionale;

c) ai piani di investimento per lo sviluppo, il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione delle reti e degli impianti, ove si proceda ad affidamento della gestione integrata del servizio;

d) alla riduzione degli oneri finanziari a carico degli utenti dei servizi ovvero degli enti affidanti.

 

Articolo 8

Individuazione del socio privato

 

1. Le normative di settore possono disciplinare l’affidamento diretto della gestione, anche integrata, del servizio a società di capitali partecipate dagli enti affidanti, prevedendo l’obbligo di individuazione, tramite gara con procedura ad evidenza pubblica, di soci privati delle società medesime per una quota azionaria comunque non inferiore al 40 per cento del capitale sociale.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e fatta salva la quota azionaria percentuale ivi prevista, gli enti competenti possono destinare ulteriori quote ad azionariato diffuso a favore dei lavoratori dipendenti del soggetto gestore e dei cittadini residenti nell’ambito del bacino di utenza dei servizi.

3. Il bando relativo alle gare di cui al comma 1, a cui è allegato lo statuto della società, deve, in ogni caso, specificare:

a) la natura del servizio da gestire e le relative modalità di effettuazione;

b) la disciplina concernente i rapporti tra azionisti pubblici e privati.

4. Il bando di gara contiene inoltre l’indicazione dei necessari requisiti, di natura sia economico-finanziaria che tecnico-organizzativa, richiesti per la partecipazione alle gare, con riferimento specifico altresì alle precedenti esperienze di gestione imprenditoriale di servizi analoghi a quello di cui si tratti. Il bando di gara deve inoltre fare riferimento a quanto disposto all’articolo 7, commi 3 e 4.

 

Articolo 9

Affidamento diretto della gestione del servizio

 

1. Le normative di settore possono prevedere l’affidamento diretto della gestione, anche integrata, del servizio a società interamente partecipate dagli stessi enti affidanti, ovvero ad altri organismi aventi i requisiti di cui al comma 2.

2. Le società o gli altri organismi affidatari eventualmente costituiti ai sensi del comma 1 sono tenuti a prestare la parte più importante della propria attività a favore degli enti proprietari affidanti. Essi sono inoltre soggetti al generale potere di direzione, coordinamento e controllo dell’ente affidante, analogo a quello esercitato da quest’ultimo sui servizi gestiti da proprie strutture interne, con particolare riferimento alla effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione dell’affidatario.

3. Non può procedersi in alcun caso alla cessione della partecipazione pubblica dell’ente affidante nelle società eventualmente costituite ai sensi del comma 1. A tali società ed agli altri organismi affidatari è inoltre vietata la partecipazione alle gare di cui agli articoli 7 e 8.

 

Articolo 10

Affidamento del servizio da parte degli ATO

 

1. Qualora le normative di settore prevedano la costituzione di appositi Ambiti Territoriali Ottimali, all’affidamento del relativo servizio provvedono, esclusivamente, i competenti organi dello stesso ATO. Il servizio è affidato ad un unico gestore per Ambito.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

 

Articolo 11

Contratto di servizio e schema tipo del contratto e della carta dei servizi

 

1. Gli affidamenti di cui alla presente legge sono regolati da apposito contratto di servizio, che, nei casi di affidamento del servizio ai sensi dell’articolo 7, deve essere allegato al bando di gara. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali, dei consumatori e ambientaliste, nonché le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali approva, per ciascun servizio, lo schema tipo del contratto di servizio che può essere adottato, con i necessari adeguamenti, da parte degli enti affidanti.

2. I contratti assicurano il rispetto dei principi di cui all’articolo 1, determinando in ogni caso:

a) il livello del servizio da erogare, definito con riferimento a standard quantitativi, qualitativi ed ambientali;

b) i criteri e le procedure per la determinazione delle tariffe;

c) il corrispettivo eventualmente dovuto dall’ente pubblico e le modalità del pagamento;

d) l’obbligo del gestore di pubblicare e diffondere la carta dei servizi sulla base dello schema tipo approvato, per ciascun servizio, dalla Giunta regionale ed eventualmente integrato dagli enti affidanti;

e) l’obbligo del gestore di monitorare, in relazione agli standard stabiliti, la qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti;

f) le inadempienze dovute a cause imputabili al gestore, a fronte delle quali sussista, per il gestore medesimo, l’obbligo di rimborsare ed eventualmente quello di indennizzare l’utente interessato;

g) le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti;

h) l’obbligo del gestore di comunicare i dati richiesti dall’ente affidante, anche ai fini dell’implementazione dell’Osservatorio di cui all’articolo 14;

i) l’obbligo della certificazione di bilancio e della separazione contabile per ciascun servizio e ambito territoriale di affidamento;

j) l’acquisizione, entro i termini stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale, della

certificazione ambientale, sociale e di qualità;

k) le modalità di verifica del rispetto dei contenuti contrattuali e le penalità in caso di inadempienza.

3. Lo schema di cui alla lettera d) del comma 2 deve specificamente prevedere:

a) l’adozione di indicatori e standard di qualità del servizio;

b) l’obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati;

c) l’istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico;

d) la procedura per l’inoltro dei reclami da parte degli utenti;

e) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuto all’utenza.

 

Articolo 12

Obblighi delle società affidatarie relativi al personale dipendente

 

1. In caso di subentro nella gestione del servizio a seguito di effettuazione delle gare di cui all’articolo 7, ed altresì nei casi di affidamento al gestore unico di Ambito Territoriale Ottimale ai sensi degli articoli 18 e 21, il personale dipendente dai precedenti gestori già addetto al servizio oggetto dell’affidamento passa alle dipendenze del nuovo gestore.

2. Nei casi di cui al comma 1, il processo di armonizzazione dei trattamenti contrattuali e delle disposizioni concernenti l’organizzazione del lavoro è definito in sede di contrattazione decentrata, nel rispetto delle ulteriori eventuali disposizioni previste dalle normative di settore.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ciascuna impresa titolare dei contratti di cui all’articolo 11 applica al personale dipendente il trattamento previsto dal contratto collettivo di settore e dagli eventuali accordi integrativi. Sono comunque fatte salve le eventuali disposizioni difformi concernenti gli accordi integrativi previste dalle normative di settore in relazione al trattamento dei dipendenti nei casi di cui al comma 1.

4. I bandi di gara relativi all’affidamento dei servizi disciplinati dalla presente legge devono prevedere espressamente gli obblighi di cui ai commi 1 e 3, nonché la sanzione della revoca dell’affidamento medesimo in caso di mancato rispetto degli obblighi stessi.

5. Il gestore è tenuto a presentare, preliminarmente all’inizio del servizio, pena la revoca dell’affidamento del servizio da parte dell’ente competente, il programma di sicurezza e prevenzione, con i contenuti dettati dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.

 

CAPO IV

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

 

Articolo 13

Informazione e partecipazione

 

1. Gli enti competenti all’affidamento dei servizi assicurano la diffusione dell’informazione e promuovono la partecipazione dei cittadini singoli ed associati.

2. Gli enti competenti provvedono, in particolare, ad espletare un confronto preventivo all’affidamento dei servizi con le organizzazioni sindacali confederali e con le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio, avente ad oggetto gli obiettivi e le caratteristiche organizzative fondamentali dei servizi medesimi, anche in riferimento all’individuazione delle clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti nell’ambito dei contratti di servizio di cui all’articolo 11.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, gli enti competenti all’affidamento dei servizi disciplinati dalla presente legge provvedono a costituire apposite consulte di cui fanno parte, in ogni caso, membri designati dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali, dei consumatori e ambientaliste. Dette Consulte concorrono, mediante pareri e proposte, alla definizione dei contenuti dei contratti di servizio, nonché alla determinazione delle modalità del relativo controllo, con particolare riferimento alle segnalazioni di cui alla lettera c) del comma 5.

4. Qualora le normative di settore prevedano la costituzione di appositi ATO, agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 provvedono esclusivamente i relativi organi di gestione.

5. Gli enti competenti all’affidamento dei servizi provvedono altresì in relazione:

a) alla diffusione di dati statistici ed analisi relativi ai servizi;

b) all’acquisizione ed alla valutazione periodica dei risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, anche con specifico riferimento alla qualità percepita dagli utenti;

c) alla istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell’utenza, degli eventuali disservizi;

d) alla istituzione di apposite commissioni conciliative, a cui gli utenti possano rivolgersi, in seconda istanza, qualora insoddisfatti dell’esito dei reclami proposti al soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d).

6. Gli enti competenti all’affidamento dei servizi disciplinano le regole per il funzionamento delle commissioni conciliative di cui al comma 5, lettera d), nonché la composizione delle stesse, garantendo, in ogni caso, sia la presenza della rappresentanza istituzionale, che di quella degli utenti dei servizi e dei gestori degli stessi.

 

Articolo 14

Osservatorio dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

 

1. La Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo territoriale di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche, istituisce uno specifico Osservatorio finalizzato al monitoraggio delle politiche regionali relative ai servizi disciplinati dalla presente legge. I soggetti affidatari dei servizi di cui alla presente legge comunicano all’Osservatorio i dati e le informazioni indicate dalla Giunta ai sensi dell’articolo 15.

2. La Giunta regionale, ai fini della programmazione dell’attività dell’Osservatorio provvede alla costituzione di un apposito comitato di indirizzo, con compiti di proposta e consulenza. A tale comitato partecipano membri designati dalle associazioni degli enti locali, ambientaliste e dei consumatori, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni imprenditoriali.

 

Articolo 15

Relazione sullo stato dei servizi

 

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale ed informa il Consiglio delle Autonomie Locali sullo stato dei servizi disciplinati dalla presente legge. La Giunta regionale individua, anche sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle Autonomie Locali, i dati e le informazioni che i soggetti affidatari della gestione dei servizi sono tenuti a fornire all’Osservatorio regionale istituito ai sensi dell’articolo 14.

 

CAPO V

NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

 

Articolo 16

Maggioranza pubblica obbligatoria e divieto di separazione nella gestione del servizio idrico integrato

 

1. In conformità a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE ed in attuazione altresì dei principi di solidarietà e sostenibilità di cui all’articolo 1 della L. 36/1994, l’acqua è definita “bene comune”. In quanto tale, essa è tutelata al fine di garantirne l’accesso generalizzato per il consumo umano, preservando al contempo il corretto funzionamento degli ecosistemi.

2. In considerazione della natura del bene oggetto del servizio stesso, l’affidamento del servizio idrico integrato è effettuato esclusivamente ai sensi degli articoli 8 e 9, al fine di assicurare la partecipazione pubblica degli enti affidanti nelle società di gestione per una quota azionaria comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. In caso di affidamento del servizio ai sensi dell’articolo 8, resta fermo l’obbligo di cui al comma 1 di tale articolo.

3. L’affidamento della gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato non può essere separato da quello di gestione del servizio medesimo.

 

Articolo 17

Disposizioni in materia di gestioni esistenti

 

1. Gli affidamenti del servizio idrico integrato ai gestori unici di Ambito Territoriale Ottimale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a favore di società di capitali partecipate dagli enti affidanti in cui sia stato individuato un socio privato mediante gara ad evidenza pubblica per una quota non inferiore al 40 per cento dell’intero capitale sociale, restano validi fino alla data di scadenza contrattualmente prevista, fatto salvo l’obbligo di integrare i relativi contratti di servizio in conformità con quanto disposto dall’articolo 11.

2. Restano altresì validi gli affidamenti ai gestori unici di Ambito Territoriale Ottimale effettuati in conformità all’articolo 8, ancorché non siano ancora espletate le procedure di gara finalizzate all’individuazione del socio privato. Tali procedure devono, in ogni caso, essere concluse entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza degli affidamenti medesimi.

3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini del raggiungimento della percentuale del 40 per cento di cui all’articolo 8, comma 1, sono fatte salve le partecipazioni azionarie dei soci privati, anche se relative a società confluite nella società affidataria quale gestore unico di Ambito.

4. Le gestioni salvaguardate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 36/1994 confluiscono, alla scadenza delle relative concessioni, nella gestione unica di Ambito di cui ai commi 1 e 2.

 

Articolo 18

Affidamento del servizio

 

1. Gli ATO che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di Ambito, procedono, entro i successivi 24 mesi, all’affidamento del servizio medesimo ai sensi dell’articolo 8. Il servizio è affidato per un periodo non superiore a 25 anni.

2. Gli ATO, in alternativa all’affidamento ai sensi dell’articolo 8, possono procedere, ove ne ricorrano i presupposti e fermo restando il termine di 24 mesi di cui al comma 1, all’affidamento diretto del servizio idrico integrato ad un gestore unico di Ambito avente le caratteristiche di cui all’articolo 9.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le gestioni poste in essere dai comuni conservano validità fino al momento dell’affidamento al gestore unico di Ambito e decadono, in ogni caso, decorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine decade altresì, nel caso di cui al comma 1, l’affidamento al gestore unico, qualora le procedure relative alla scelta del socio privato non risultino concluse.

4. In caso di affidamento ai sensi del comma 1, ai fini del raggiungimento della percentuale del 40 per cento di cui all’articolo 8, comma 1, si applica quanto disposto al comma 3 dell’articolo 17.

5. Dagli affidamenti di cui al presente articolo restano escluse le gestioni salvaguardate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 36/1994, che, alla scadenza delle relative concessioni, confluiscono nella gestione unica di Ambito Territoriale Ottimale.

 

Articolo 19

Sospensione dell’erogazione dei contributi

 

1. Decorso il termine di 24 mesi previsto dall’articolo 18, comma 1, per l’affidamento al gestore unico dell’Ambito Territoriale Ottimale, è sospesa l’erogazione di contributi e di finanziamenti regionali, relativi al servizio idrico, a favore degli ATO che non abbiano provveduto all’affidamento medesimo.

 

CAPO VI

NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

Articolo 20

Divieto di separazione nella gestione del servizio

 

1. L’affidamento della gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al servizio di gestione dei rifiuti non può essere separato da quello di gestione del servizio medesimo.

 

Articolo 21

Affidamento del servizio

 

1. Le Comunità di Ambito provvedono, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti al gestore unico, procedendo alla scelta relativa con le modalità di cui all’articolo 7, ovvero ai sensi dell’articolo 8. Il servizio è affidato per un periodo non superiore a 15 anni.

2. In caso di affidamento ai sensi dell’articolo 8, ai fini del raggiungimento della percentuale del 40 per cento di cui al comma 1 dello stesso articolo 8, sono fatte salve le partecipazioni azionarie dei soci privati, anche se relative a società confluite nella società affidataria quale gestore unico di Ambito.

3. Le Comunità di Ambito competenti, in alternativa all’affidamento ai sensi del comma 1 e fermo restando il termine di 24 mesi ivi previsto, possono altresì procedere, ove ne ricorrano i presupposti, all’affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti ad un gestore unico di Ambito avente le caratteristiche di cui all’articolo 9.

4. Le gestioni poste in essere dai comuni conservano validità fino al momento dell’affidamento al gestore unico di Ambito ai sensi dei commi 1 e 3 e decadono, in ogni caso, decorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine decade altresì l’affidamento al gestore unico di Ambito effettuato ai sensi dell’articolo 8, qualora non risultino concluse le procedure relative alla scelta del socio privato.

 

Articolo 22

Sospensione dell’erogazione dei contributi

 

1. Decorso il termine di 24 mesi previsto dall’articolo 21 per l’affidamento al gestore

unico di Ambito, è sospesa l’erogazione di contributi e di finanziamenti regionali,

relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a favore dei comuni e delle aziende di

gestione localizzati negli ATO che non abbiano provveduto all’affidamento

medesimo.

 

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

 

Articolo 23

Norme in materia di gestioni in economia

 

1. Le gestioni in economia dei servizi disciplinati dalla presente legge cessano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, ferme restando le disposizioni difformi previste dalle normative di settore.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, è sospesa l’erogazione di contributi e di finanziamenti regionali relativi ai servizi a favore degli enti che non abbiano provveduto a quanto disposto in ordine alla cessazione.

 

Articolo 24

Norme in materia di servizi di distribuzione del gas e dell’energia elettrica

 

1. Alle gestioni in essere relative ai servizi di distribuzione del gas e dell’energia elettrica continuano ad applicarsi le normative vigenti, fermo restando l’obbligo di integrare i relativi atti di affidamento secondo quanto disposto all’articolo 11.

 

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