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schema di decreto legislativo, 12/10/2006
Schema di decreto legislativo concernente "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
Testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri n. 19 del 12/10/2006.
schema di decreto legislativo
Materia: ambiente / disciplina

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli  76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data;

VISTA la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il secondo parere della Commissione VIII della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le  innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

 

1. All’articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: “dd) ‘rete fognaria’: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.”.

2. All’articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: “qualsiasi immissione di acque reflue in” sono sostituite dalle seguenti: “qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle”.

3. All’articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “ h) ‘acque reflue industriali’: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;”.

4. All’articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “ i) ‘acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;”.

5. All’articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: “in una fognatura dinamica” sono soppresse.

6. All’articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.”.

7. All’articolo 74, comma 2, la lettera qq) è abrogata.

8. All’articolo 101, comma 5, le parole: “può prescrivere” sono sostituite dalla seguente: “prescrive”.

9.  All’articolo 108, comma 2, le parole: “può fissare” sono sostituite dalla seguente: “fissa”.

10. All’articolo 108, comma 5, le parole: “Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,” sono sostituite dalle seguenti: “Qualora, come nel caso dell’articolo 124, comma 2, secondo periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,”.

11. All’articolo 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”.

12. All’articolo 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.”.

13. All’articolo 147, comma 2, lettera b), ed all’articolo 150, comma 1, le parole: “unicità della gestione” sono sostituite dalle seguenti: “unitarietà della gestione”.

14. All’articolo 148, il comma 5 è abrogato.

15. L’articolo 161 è sostituito dal seguente:

"      ART. 161

(Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti)

 a). Al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio nazionale di quanto previsto dagli articoli 147, 148, 149 e 150, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche , di seguito definito Comitato.

 b). Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

 c). I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del  Comitato.

 d). Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponili a legislazione vigente.

 e). Il Comitato definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

 f). Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

 i)) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

 ii)) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

 iii)) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

 iv)) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

 v)) verifica i costi di recupero e smaltimento;

 vi)) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

 vii)) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 g). L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composto da sette  membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui uno con funzioni di Presidente.

 h). I componenti  l’Osservatorio durano in carica cinque anni. Il trattamento economico ad essi spettante  dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 i). Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, l’Osservatorio si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponili a legisla-zione vigente.

 j). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.”.

16. All’articolo 177 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell’APAT.”.

17. All’articolo 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In secondo luogo, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia”.

18. L’articolo 181 è sostituito dal seguente:

"      ART. 181

(Recupero dei rifiuti)

 a). Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

 i)) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

 ii)) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

 iii)) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

 b). Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

 c). Le autorità competenti, con l’eventuale ausilio tecnico dell’APAT, promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

 d). I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima o prodotti devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico.

 e). La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.”.

19. All’articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati.

20. L’articolo 183 è sostituito dal seguente:

"      ART. 183

(Definizioni)

 a). Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

 i)) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva nonché di tutela della salute umana e dell’ambiente;

 ii)) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

 iii)) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

 iv)) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

 v)) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

 vi)) raccolta differenziata: la raccolta  idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

 vii)) smaltimento: le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

 viii)) recupero: le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

 ix)) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

 xii)) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta;

 xiii)) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

 (1)) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, poli-clorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

 (2)) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

 (3)) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

 (4)) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

 (5)) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e 1 etichettatura dei rifiuti pericolosi.

 xiv)) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

 xv)) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

 xvi)) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181;

 xvii)) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

 (1)) il rischio ambientale e sanitario;

 (2)) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

 (3)) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.

 xviii)) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

 xix)) composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

 xx)) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

 xxi)) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

 xxii)) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;

 xxvi)) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade;

 xxvii)) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

 xxviii)) prodotto recuperato: prodotto finito, derivante da un completo trattamento di recupero, che non può più essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie.”.

21. All’articolo 184, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:  “ 5-bis. I sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati  dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dal 1° gennaio 2007. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.”.

22. L’articolo 185 è sostituito dal seguente:

"      ART. 185

(Limiti al campo di applicazione)

 a). Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

 i)) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t);

 ii)) qualora contemplati da altra normativa:

 (1)) i rifiuti radioattivi;

 (2)) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

 (3)) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;

 (4)) materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate, nell’ambito di specifici accordi, senza trasformazioni, alla combustione in impianti aziendali e interaziendali ed alla produzione di fertilizzanti, nonché ai trattamenti di cui all’allegato III del decreto interministeriale 7 aprile 2006;

 (5)) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

 (6)) i materiali esplosivi in disuso.

 iii)) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinate, tramite specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, nel rispetto della normativa vigente.”.

23. L’articolo 186 è sostituito dal seguente:

"      ART. 186

(Terre e rocce da scavo)

 a). Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti e rilevati nell’ambito del medesimo processo produttivo purché vi sia certezza dell’utilizzo senza necessità di preventivo trattamento e sia garantito un elevato livello di tutela ambientale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

 b). La certezza dell’integrale utilizzo può ritenersi dimostrata nel caso in cui il progetto dell’intervento principale sottoposto a valutazione di impatto ambientale contenga apposite previsioni in relazione all’utilizzo di terre e rocce da scavo.

 c). Qualora il progetto dell’intervento principale non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo devono formare oggetto di apposito progetto esecutivo comprensivo dell’attività analitica di cui al comma 6, che deve essere approvato dall’autorità amministrativa competente, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

 d). Il parere di cui al comma 3 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione, entro i successivi trenta giorni.

 5. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al presente articolo è subordinato all’effettuazione di determinazioni analitiche volte a verificare che il materiale da utilizzare non superi i valori limite di concentrazione di cui all’Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna A, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione. I parametri da verificare devono essere riferiti alle attività, attuali e pregresse, realmente svolte sul sito interessato dall’attività di scavo.

 6. Qualora le terre e rocce da scavo di cui al presente articolo siano destinate all’utilizzo su siti ad uso commerciale ed industriale le autorità competenti possono autorizzarne la collocazione in deroga ai valori limite di cui al comma 6, comunque nel rispetto dei valori limite di concentrazione di cui all’Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna B.

 7. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

 8. Con decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita l’APAT, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo.”.

24. All’articolo 189, comma 3, dopo le parole: “le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi” sono inserite le seguenti: “e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché”; al comma 4 la parola: “pericolosi” è soppressa.

25. All’articolo 193, il comma 8, è abrogato.

26. All’articolo 195, comma 2, lettera e) sono soppresse le parole: “, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”.

27. All’articolo 197, comma 1, dopo le parole: “alle province competono” sono inserite le seguenti: “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:”.

28. L’articolo 202, comma 1, le parole: “gara disciplinata” sono sostituite dalle seguenti:  “procedure disciplinate” ed è soppresso il riferimento al comma 7.

29. L’articolo 206 è sostituito dal seguente:

"      ART. 206

(Accordi, contratti di programma, incentivi)

 a). Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:

 i)) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

 ii)) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;

 iii)) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

 iv)) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

 v)) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

 vi)) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

 vii)) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;

 viii)) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

 ix)) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

 xii)) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

 b). Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:

 i)) promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;

 ii)) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

 c). Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

 d). Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002  della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell’ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”.

30. All’articolo 212, comma 5, le parole: “prodotti da terzi” sono soppresse; al comma 8 le parole: “a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta scritta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”; i commi 12, 22 e 25 sono abrogati.

31. All’articolo 212, il comma 14, è sostituito dal seguente: “14. Nelle more dell'emana-zione dei decreti di cui al presente articolo, continuano temporaneamente ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti che risultino vigenti sino alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.”.

32. All’articolo 214, comma 9 le parole: “alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia.”.

33. All’articolo 215, comma 1, le parole: “alla competente Sezione regionale dell’Albo di cui all’articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell’Albo.”.

34. All’articolo 215, comma 3, le parole: ”La sezione regionale dell’Albo” sono sostituite dalle seguenti: “ La provincia.”.

35. All’articolo 215, comma 4, le parole da: ”La sezione regionale dell’Albo” fino a “disporre” sono sostituite dalle seguenti: “ La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone”.

36. All’articolo 216, comma 1, le parole: ”alla competente Sezione regionale dell’Albo di cui all’articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla  Sezione regionale dell’Albo.”.

37. All’articolo 216, comma 3, le parole: ”La sezione regionale dell’Albo” sono sostituite dalle seguenti: “ La provincia”.

38. All’articolo 216, comma 4, le parole da: ”La sezione regionale dell’Albo” fino a “disporre” sono sostituite dalle seguenti: “ La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone”.

39. All’articolo 216, il comma 15, è sostituito dal seguente: “15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell’Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.”.

40. Il comma 1 dell’articolo 229 è sostituito dal seguente: “ 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall’articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.”.

41. All’articolo 229 sono soppressi l’ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2, 5 e 6.

42. All’articolo 235, comma 17, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.

43. L’allegato 1 al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è soppresso.

44. All’articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E’ fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione del tributo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

45. All’articolo 265, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per i procedimenti attivati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione.”.

46. All’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.

47. Dall’attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

ART. 2

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Il presente provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e viene emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 6 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente la emanazione di disposizioni correttive e integrative del predetto decreto entro due anni dalla sua emanazione.

Il provvedimento in esame fa seguito ad un primo decreto legislativo correttivo, approvato in via definitiva dal Governo il 30 agosto u.s. e alla firma del Capo dello Stato, con cui si sono operate le prime, urgenti, modifiche al codice ambientale.

Con esso anzitutto si è posto rimedio alla soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge del 1989 n. 183, disposta in via immediata, a partire dal 30 aprile 2006, dall’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo un regime transitorio per evitare soluzioni di continuità, a livello operativo, tra l’applicazione del vecchio e del nuovo regime e, in secondo luogo, è stata soppressa l’“Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sorta sulle ceneri del precedente “Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche”, in modo da inglobare anche le competenze prima spettanti all’Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Infine, è stato prorogato da sei a dodici mesi il termine posto dall’articolo 224, al comma 2, per l’adeguamento dello Statuto del Conai ai principi del codice ambientale.

Ciò posto, si ritiene necessario ora procedere all’adozione di un secondo decreto correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli interventi modificativi della normativa vigente che si intendono in questa sede operare si prospettano come urgenti, sia per recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata sul primo decreto correttivo, sia al fine di adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, anche per determinare la chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato pendenti nei confronti dell’Italia ed evitare così il rischio di pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia. Sono invece rinviate ad un secondo momento altre modifiche suggerite dai predetti pareri, di cui non è stato possibile l’immediato recepimento, congiuntamente alla realizzazione degli obiettivi inerenti la garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute e dell’utilizzazione razionale delle risorse naturali, nonché una maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali e la valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale, anche secondo taluni criteri direttivi delineati dalla legge delega.

Le modifiche introdotte con il decreto legislativo in esame sono soprattutto finalizzate a porre rimedio alle violazioni ed ai pericoli derivanti dall’errato o non completo recepimento della normativa comunitaria, sia in materia di risorse idriche che, soprattutto, di rifiuti.

Il problema è oggi più sentito e comporta ricadute economiche negative più gravi per il Paese, alla luce delle recenti novità introdotte, a livello comunitario, in materia di ricorso della Commissione alla Corte di Giustizia ex articolo 228 del Trattato CE per l’esecuzione delle sentenze già emanate da quest’ultima.

È stata infatti emanata dalla Commissione europea la Comunicazione SEC (2005) 1658 del 13 dicembre 2005, con cui si è inasprita la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro che non abbia tempestivamente eseguito la prima sentenza comunitaria, che ha constatato ex art. 226 Trattato CE, il suo inadempimento agli obblighi del trattato CE.

Sinora, per prassi, la Commissione si è limitata a chiedere l’applica-zione della sola penalità di mora, volta a sanzionare ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della seconda sentenza, emanata dalla Corte di Giustizia ex art. 228 Tr. CE.

Ciò ha di fatto consentito che andasse esente da ogni sanzione l’adeguamento tardivo, da parte dello Stato membro, agli obblighi comunitari di cui era stata constatata la violazione con la prima sentenza emanata dalla Corte ai sensi dell’art. 226 Tr. CE, purché esso fosse effettuato prima della seconda sentenza emanata ex art. 228 Tr. CE, con evidente vanificazione di ogni effetto dissuasivo della procedura ex art.228.

A decorrere invece dal 1° gennaio 2006, la Commissione ha deciso che non desisterà più dalla procedura a seguito del tardivo adempimento da parte dello Stato membro in sede di esecuzione della sentenza comunitaria, ma chiederà comunque e sempre la prosecuzione del giudizio per l’irrogazione della sanzione pecuniaria forfettaria, con la quale si censura, in definitiva, la mancata tempestiva riparazione dell’infrazione.

In base a questa novità, e considerato che sono stati dalla Commis-sione contestualmente rivisti in relazione ad ogni Stato ed aggiornati in aumento i criteri di computo sia della penalità di mora sia della sanzione pecuniaria forfetaria, ciò significa che l’Italia si trova concretamente esposta al rischio di dover pagare, per ogni procedura avviata ex art. 228 Tr. CE, quanto meno nove milioni e novecentoventimila euro a titolo di sanzione pecuniaria forfettaria cui deve aggiungersi, ove l’adeguamento sia successivo alla seconda sentenza, una penalità di mora compresa tra un minimo di 11.904 ed un massimo di 714.240 euro per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso la somma forfettaria, il cui importo verrà aggiornato in sede comunitaria ogni tre anni per adeguarlo all’andamento dell’inflazione, potrebbe essere ritenuta dalla Commissione non adeguata, avuto riguardo alla lunghezza di protrazione nel tempo dell’infrazione, che va computata a decorrere dal giorno di emanazione della prima sentenza intervenuta ai sensi dell’art. 226 del trattato CE.

In tal caso, secondo quanto indicato nella citata Comunicazione della Commissione, siamo esposti anche al rischio di una condanna maggiore, da calcolarsi moltiplicando un importo giornaliero analogo a quello applicabile per la penalità di mora, per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione.

L’adeguamento agli obblighi comunitari è vieppiù urgente, considerato che la predetta Comunicazione prevede, in conclusione, una norma transitoria che consente agli Stati membri che procederanno a regolarizzare i loro inadempimenti agli obblighi comunitari nel corso di tutto il 2006 di beneficiare ancora della prassi precedente, evitando il rischio della sanzione pecuniaria forfettaria.

Si prospetta come urgente anzitutto la modificazione di alcune disposizioni in materia di rifiuti contenute nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto occorre rielaborare la nozione di rifiuto in modo meno restrittivo, onde determinare la chiusura della procedura di infrazione n. 2002/2213, già aperta sull’art. 14 della legge  n. 178 del 2002, che pur formalmente abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. l del codice ambientale, è stato sostanzialmente riprodotto -nei suoi contenuti- negli articoli 183 e 185. La definizione di “rifiuto” va inoltre dettata in modo da tener conto anche della nota Sentenza della Corte di Giustizia Europea (25.6.1997, Sez. VI, Tombesi), che ha stabilito che la nozione di “rifiuto”, ai sensi delle direttive europee “(…) non deve intendersi nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Una normativa nazionale che adotti una definizione della nozione di rifiuti che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile (…)” con le  Direttive.

La modifica è urgente, considerato che in data 3 luglio 2006 l’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia a causa della restrittività della nozione di “rifiuto” introdotta a livello nazionale. Perciò occorre anche rielaborare e precisare meglio la nozione di “materia prima secondaria”, che già nell’art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29 della legge delega n. 308/2004 è stata eccessivamente ampliata in modo contrario al diritto comunitario, consentendo di escludere, per tale via, dalla disciplina dei “rifiuto” sostanze ed oggetti, che ai sensi della normativa comunitaria avrebbero dovuto invece essere considerati rifiuti, come già constatato dalla Commissione Europea (in sede di lettera di messa in mora all’Italia del 5.7.2005 e di successivo parere motivato del 13.1.2006).

Con queste norme-delega, in parte qua di portata eccezionalmente precettiva e non soltanto programmatica, in sostanza, l’Italia ha ampliato a dismisura le categorie di prodotti industriali e delle sostanze pericolose per l’ambiente e per la salute (includendovi addirittura i residui di lavorazione delle attività siderurgiche e metallurgiche), che confluendo nella nozione di “materie prime secondarie” possono restare sottratte alla definizione di “rifiuto”, in evidente contrasto con le norme comunitarie sui rifiuti e sulla loro gestione.

La nozione di “materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche” di cui alla lett. u) del comma 1, dell’articolo 183 va perciò abrogata in quanto già oggetto di procedura di infrazione in corso (cfr. parere motivato del 13 dicembre 2005 e parere motivato del 19.12.2005, pronunziato nei confronti della Repubblica italiana e relativo alla  procedura di infrazione n. 2005/4051) ed in ogni caso poiché foriera di gravi rischi per l’ambiente e per la salute umana. La Commissione ha infatti evidenziato come la rispondenza di detti rottami a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO etc. non sia sufficiente a renderle sottraibili al regime giuridico dei rifiuti.

Conseguentemente a tale eliminazione, occorre anche abrogare il comma 12 dell’articolo 212, che prevedeva l’istituzione di una Sezione speciale dell’Albo nazionale dei gestori ambientali per le imprese che si occupano del recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi di cui all’articolo 183, comma uno, lett. u).

E’ altresì necessario abrogare l’articolo 182, comma 8, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla ratio della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane, la quale mira a salvaguardare queste ultime da processi di eutrofizzazione (ossia di arricchimento delle stesse con azoto e fosforo che possono provocare proliferazione di alghe e così alterare la qualità delle acque).

All’articolo 183 del decreto n. 152 del 2006 si ritiene necessario cor-reggere quelle di “smaltimento” alla lett. g) e di “recupero” alla lett h) che contrastano con l’orientamento della Corte di Giustizia (ed in particolare con la sentenza Niselli dell’11 novembre 2004).

In merito, poi, alle definizioni di cui all’articolo 185, occorre limitare le esclusioni dei casi di sostanze che possono essere sottratte all’applicazione della Parte quarta, che allo stato sono illegittimamente operate in modo del tutto esorbitante rispetto alle tassative previsioni dell’art. 2 della Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti.

Esse dunque vanno ricondotte in quest’ambito, mediante l’opportuna abrogazione di ipotesi non contemplate a livello comunitario, come è già stato richiesto dalla Commissione UE nella lettera di richiamo a Ronchi del settembre 1997 e dalla Sentenza della corte di Giustizia dell’11 settembre 2003.

Uno degli articoli più controversi del decreto 152 del 2006, sul quale le Commissioni parlamentari e la Conferenza Unificata hanno chiesto di intervenire, è senza dubbio quello riguardante le terre e rocce da scavo (articolo 186). Nel  codice ambientale, infatti, sono state escluse in modo troppo ampio dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti; serve ora restringerne la nozione, onde chiudere la procedura di infrazione 2002/2077, sorta sull’articolo 8 del Decreto Ronchi come autenticamente interpretato dalla legge obiettivo 2001, n. 443. La formale abrogazione di queste norme non ha infatti risolto il problema poiché il 186 sostanzialmente ne riproduce i contenuti, per cui è opportuno provvedere a riformularlo, limitando le terre e rocce da scavo sottraibili alla disciplina dei rifiuti a quelle che sono destinate in modo certo e senza necessità di trattamenti preventivi, in modo integrale o parziale, all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati nell’ambito del progetto sottoposto a VIA o di un progetto specifico approvato dall’autorità competente, che comunque contenga il riferimento analitico ai dati tecnici che consentano di verificare che il materiale da utilizzare non superi i valori limite di concentrazione di cui all’Allegato 5, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione, con specifico riferimento alle attività, attuali e pregresse, realmente svolte sul sito interessato dall’attività di scavo.

Anche  l’art. 229, comma 2, del decreto 152 del 2006, che costituisce applicazione dell’art.29, lett. b) della legge delega, viola il diritto comuni-tario nella parte in cui consente di escludere dal regime giuridico dei rifiuti di cui alla Parte Quarta “il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q), che si distingue da quello di qualità normale per la minore presenza di umidità e di sostanze inquinanti e per il maggior potere calorifico.

Il Cdr-Q, come definito dall’art. 183, comma 1, lett. s)” è escluso dal regime giuridico dei rifiuti, purché sia:

-“prodotto nell’ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard  Uni-En Iso 9001

-e destinato all’effettivo utilizzo in co-combustione in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici…”.

La contrarietà del menzionato art. 1, comma 29 lett. b) della legge delega n. 308 del 2004 alla disciplina comunitaria Rifiuti, a causa della illegittima esclusione dal regime giuridico dei rifiuti di sostanze ed oggetti, che sono e restano rifiuti, quali il combustibile derivante dai rifiuti, è già stata contestata dalla Commissione Europea nella lettera di messa in mora del 5 luglio 2005 indirizzata all’Italia nell’ambito della procedura di infrazione n.2005/4051, cui è seguito parere motivato del 13 dicembre 2005, per aver violato gli obblighi previsti dalla Direttiva 75/442/CEE, come sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE. La Commissione ha ivi evidenziato come sia pacifico che il combustibile derivante da rifiuti, a prescindere dalla sua qualità più o meno elevata, sia il risultato di un processo di selezione e di miscelazione dei rifiuti e sia perciò da considerare rifiuto a tutti gli effetti sino a che non viene combusto ed anche dopo  quanto ai residui di combustione.

Ciò ha comportato la riscrittura di alcune significative parti dell’articolo 229.

Passando ad un esame puntuale delle singole disposizioni si fa presente che il provvedimento che si propone è composto da un articolo contenente 48 commi.

Le modifiche contenute nei commi da 1 a 5 nascono dall’esigenza di ripristinare, come correttamente segnalato dal parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato sul primo decreto legislativo correttivo, all’articolo 74, la nozione di “scarico diretto”, quale già contenuta nell’articolo 2, comma 1, lett. bb) del D. Lgs. n.152/99, in modo precludere la possibilità che i rifiuti liquidi possano venire a confluire nelle acque reflue esenti da smaltimento, il che potrebbe seriamente compromettere lo stato delle risorse idriche sotterranee, consentendo la diffusione in esse finanche di diossina e di mercurio liquido.

Ripristinando una chiara e netta distinzione tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi, si garantirà che questi ultimi possano e debbano essere sottoposti ai dovuti controlli onde evitare nocumento alla salute pubblica. Collegata a queste problematiche si prospetta anche la modifica dell’articolo 182, di cui è necessario abrogare il comma 8, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla ratio della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane, la quale mira a salvaguardare queste ultime da processi di eutrofizzazione (ossia di arricchimento delle stesse con azoto e fosforo che possono provocare proliferazione di alghe e così alterare la qualità delle acque).

I commi 6 e 7 valgono a rendere più completa ed organica la nozione di “valore limite di emissione”, prima frammentata in due diverse parti dell’articolo 74.

I commi 8 e 9 hanno reso obbligatoria la fissazione di valori limite di emissione più restrittivi, in sede di autorizzazione, nel caso in cui sia accertato che vi siano dei fattori che impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’articolo 121, poiché il perseguimento di questi ultimi si prospetta come ineludibile e non può essere oggetto di valutazione discrezionale.

Le modifiche dell’articolo 108, comma 5, operate al comma 10, sono rese necessarie per coordinare il citato comma con la seconda parte del comma 2 dell’articolo 124, relativo ai criteri generali per l’autorizzazione, come sostituito dal comma 11. Nel caso di impianti di depurazione che trattano acque reflue che provengono da soggetti diversi, va infatti puntualizzata la necessità che tali scarichi avvengano tramite condotta perché siano configurabili come scarichi idrici e non considerati rifiuti. È necessario chiarire che i problemi derivanti dalla possibile diluizione degli scarichi non sono causati solo dall’arrivo di altri scarichi contenenti sostanze pericolose, ma -anche e soprattutto- dall’arrivo di acque reflue urbane.

Il comma 12 prevede la soppressione dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 124: tale disposizione non sembra coerente con i principi comu-nitari, introducendo una sorta di silenzio-assenso nelle procedure autorizzative per gli scarichi.

Il comma 13 prevede, così come richiesto dalla VIII Commissione della Camera dei deputati l’unitarietà anziché l’unicità della gestione del servizio idrico integrato, in quanto non è necessario che ci sia un unico gestore ma che la gestione sia fatta con criteri unitari.

Al comma 14 viene prevista l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 148, poiché la facoltatività dell’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è foriera di difficoltà applicative di non poco conto, anche se sul punto si potrà eventualmente dettare appena possibile una nuova disciplina che consenta comunque delle eccezioni a date condizioni.

Il comma 15 prevede la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti che erano stati soppressi dal decreto 152 del 2006 che istituiva un’Autorità indipendente soppressa dal primo decreto correttivo, in corso di pubblicazione ma ne muta la struttura, riducendo il numero dei membri rispetto a quello originario, anche per perseguire l’obiettivo della riduzione delle relative spese di funzionamento.

Il comma 16 inserisce all’articolo 177, una disposizione che prevede, ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la possibilità per il Ministro di avvalersi del supporto tecnico dell’APAT con invarianza di spesa.

Il comma 17 apporta alcune modifiche formali al comma 2 dell’articolo 179.

Con il comma 18 viene prevista la sostituzione della disposizione (art. 181) del decreto n. 152 del 2006 in materia di recupero dei rifiuti.

L’articolo 181, infatti, travisando l’obiettivo di un miglioramento ambientale che il meccanismo dell’accordo di programma dovrebbe perseguire, consente a coloro che aderiscono agli accordi, di sottrarsi alle autorizzazioni necessarie secondo l’articolo 10 della direttiva 2006/12/CE per svolgere attività che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, si configurano a tutti gli effetti come operazioni di recupero di rifiuti. La deroga prevista dall’art. 11 della stessa direttiva consente una dispensa dall’autorizzazione alle imprese o stabilimenti che recuperano rifiuti, soltanto qualora le Autorità competenti abbiano adottato, per ciascun tipo di attività, norme generali che fissino i tipi, le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali l’attività di recupero possa essere esentata dall’autorizzazione e purché tali Imprese o stabilimenti siano, comunque, iscritte e sottoposte ad adeguati controlli periodici da parte dell’Autorità competente.

Ci si troverebbe, tra l’altro, lasciando invariate le previsioni dell’art.181, di fronte ad una difformità di applicazione della normativa da settore produttivo a settore produttivo, senza la possibilità di operare dei controlli uniformi sul territorio nazionale e sul ciclo di gestione dei rifiuti.

Va evidenziato che invece lo strumento degli Accordi ambientali, così come esplicitamente riportato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni, Com (2002) 412, “deve fornire un valore aggiunto in termini di elevato livello di tutela dell’ambiente” e non essere utilizzato per aggirare le prescrizioni imposte alle imprese dalla norma tecnica nazionale, sostituendole con altre più permissive concordate con le singole associazioni di categoria.

Per ragioni anche di chiarezza normativa si è preferito sostituire l’intero articolo anziché novellarle in più parti.

Con il comma 19 sono abrogati i commi 6 e 8 dell’articolo 182, che prevedono modalità di smaltimento della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani non contemplate dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti e di acque reflue, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla ratio della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane.

Con il comma 20 vengono riscritte le “definizioni” in materia di rifiuti. La nozione di “rifiuto”, adottata dal codice ed ancor prima già contenuta nella legge-delega n. 308 del 2004, è stata censurata come restrittiva dal parere motivato della Commissione UE del 13.12.2005, in cui è stata contestata alla Repubblica Italiana ancora una volta la reiterata e persistente violazione dell’art. 1, lettera a) della direttiva Rifiuti. Si segnala la perdurante pendenza della procedura d’infrazione n. 2002/2213 sulla definizione di rifiuto introdotta dall’articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178, e riproposta agli articoli 183 e 185 del  decreto n. 152.

Il decreto legislativo 152, del 2006 introducendo, all’articolo 183 del decreto legislativo, il concetto di “sottoprodotto” e di “materia prima seconda” ed escludendoli dal regime giuridico del “rifiuto” ha aggravato la posizione dell’Italia in relazione alle violazioni già contestate.

La nozione di rifiuto delineata dall’ordinamento italiano, infatti, è stata oggetto di ripetute condanne e infrazioni in sede UE per essere eccessivamente limitativa e restrittiva rispetto alla normativa europea, con l’evidente rischio di ridurre il livello di tutela ambientale, agevolando la sottrazione al regime giuridico dei rifiuti di sostanze che dovrebbero esservi ricomprese, come ribadito dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Per porre rimedio a tale situazione è opportuno eliminare la nozione di sottoprodotto introdotta dal decreto legislativo n.152 del 2006 all’articolo 183, lett. n), e quella di materia prima secondaria sin dall’origine, contemplata nell’articolo 181, recependo fedelmente le osservazioni della competente Commissione del Senato e più in generale anche dalla Camera o quanto meno recepire le indicazioni fornite dall’orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio nella Sentenza Palin Granit Oy del 18 aprile 2002).

Tra le definizioni del 183 vengono, in particolare, corrette quelle di “smaltimento” alla lett. g) e di “recupero” alla lett h) che contrastano con l’orientamento della Corte di Giustizia (ed in particolare con la sentenza Niselli dell’11 novembre 2004).

In relazione al “recupero” occorre  anche ridisciplinare in modo più rigoroso le condizioni ed i limiti temporali secondo cui può essere effettuato il deposito temporaneo, “prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti”, poiché quelle vigenti non sono conformi alle previsioni della Direttiva 75/442/CEE e contrastano con la Sentenza della corte di Giustizia del 5 ottobre 1999 (Lirussi e Bizzarro) la quale ha chiarito che “il deposito temporaneo di rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, dev’essere definito come un’operazione preliminare ad un’operazione di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art.1, lett. d) della direttiva 75/442/CEE”.

Il comma 21 introduce una modifica all’articolo 184, volta ad evitare la sottrazione al regime giuridico dei rifiuti cosiddetti “dei sistemi d’arma”, derivanti dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare.

Conseguentemente, con il comma 22, che sostituisce l’articolo 185, viene disposta, in modo pressoché conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria, una restrizione delle limitazioni previste nel predetto articolo 185.

Il comma 23 sostituisce l’articolo 186, in materia di terre e rocce da scavo. La modifica trova le sue motivazioni nella necessità di adeguarsi alle contestazioni formulate dalla Commissione europea, che hanno dato luogo alla procedura di infrazione n. 2002/2077.

Il comma 24 ripristina l’obbligo di comunicazione alle Camere di commercio, industria e artigianato, con le modalità di cui alla L. 70/94, anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, poiché il pregresso esonero era in contrasto con le finalità e le funzioni del catasto dei rifiuti che è specificamente preposto ad assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Il comma 25 abroga il comma 8, dell’articolo 193, relativo all’applicazione del formulario di identificazione ai fanghi in agricoltura.

Il comma 26 elimina una parte dell’articolo 195, comma 2, lettera e), che prevedeva dei criteri di determinazione delle condizioni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani così analitici e dettagliati da risultare invasivi delle competenze delle autonomie locali. Per di più l’introduzione di siffatti limiti restrittivi avrebbe potuto avere ripercussioni negative anche economiche sui Comuni, che nella maggior parte dei casi hanno predisposto regolamenti che prevedono l’assimilazioni di molte tipologie di rifiuti, per cui pare preferibile lasciare i criteri di dettaglio alla regolamentazione territoriale, ferma in capo allo Stato l’individuazione degli indirizzi generali.

Il comma 27 introduce al comma 1, dell’articolo 197, una modifica volta una migliore individuazione delle competenze provinciali in materia di funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti.

Il comma 28 introduce, al comma 1, dell’articolo 202, una modifica di carattere meramente formale volta a definire  con maggiore precisione le procedure di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte delle Autorità d’ambito, che devono intendersi come riferite a tutte le procedure di cui all’articolo 113 TUEL, senza che possa farsi limitato riferimento alla gara ad evidenza pubblica.

Il comma 29 prevede la sostituzione dell’articolo 206, in materia di accordi, contratti di programma, incentivi, onde meglio precisare la corretta portata operativa di tali strumenti negoziali.

Il comma 30 introduce modifiche ai commi 5 e 8 dell’articolo 212, recante “Albo nazionale gestori ambientali” per adeguare, come richiesto dal parere della commissione ambiente del Senato, il trasporto di rifiuti propri ai principi formulati con la sentenza ex art.226 Trattato UE della Corte di Giustizia del 9 giugno 2005. Detta sentenza ha condannato l’Italia in quanto consentiva già nella disciplina dettata dal decreto Ronchi  <<di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti>> e <<di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo>>. Non si può aggirare questa sentenza sostituendo, come nel testo vigente è stato fatto, l’obbligo di iscrizione richiesto dalla UE con la sola richiesta di iscrizione (cui consegue automaticamente e sempre l’iscrizione stessa), ma si possono semmai prevedere procedure semplificate da individuarsi mediante decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 12 deve essere abrogato per le motivazioni già esposte in merito ai rottami ferrosi, mentre il comma 22, come il comma 8, sostituisce l’obbligo di iscrizione richiesto dalla nor-mativa comunitaria con la sola richiesta di iscrizione. Infine, il comma 25 va abrogato, in quanto riferito al registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata, competenza che con la modifica dell’articolo 197 si è fatta tornare alla province.

Il comma 31 novella il comma 14 dell’articolo 212, per introdurre in modo più chiaro disposizioni di carattere transitorio atte ad evitare che vi sia un vuoto di regolamentazione nelle more dell’emanazione dei decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare volti a disciplinare l’Albo nazionale gestori ambientali.

I commi 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 introducono le modifiche agli articoli 215 e 216 necessarie a restituire alle province le competenze in materia di autosmaltimento e di operazioni di recupero, come sollecitato dal parere della Conferenza Unificata.

I commi 40 e 41 introducono modifiche all’articolo 229, volte ad integrare, il combustibile da rifiuti di qualità elevata, nella nozione di rifiuto speciale.

Il comma 42 è teso a prorogare, da sei a dodici mesi, il termine previsto dall’articolo 235, coma 17, per l’adeguamento dello statuto del consorzio di cui all’articolo 9-quinquies  del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 1988 n. 475 (Consorzio Nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie del piombo esauste e dei rifiuti piombosi) ai principi del codice ambientale, che era l’unico consorzio fortuitamente rimasto fuori dalle analoghe proroghe di termini già disposte con il primo decreto correttivo.

Il comma 43 prevede la soppressione del predetto allegato 1.

Il comma 44 modifica il comma 1, dell’articolo 264, prevedendo la soppressione della lettera n) che abrogava l’articolo 19 del decreto legislativo 1992 n. 504. Viene, altresì, fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’applicazione del tributo previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il comma 45, sostituisce il comma 4, dell’articolo 265, recante “disposizioni transitorie” finalizzate alla risoluzione delle problematiche di diritto intertemporale connesse all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 sulla nuova disciplina in materia di bonifica e ripristino ambientale.

Il regime di transizione previsto dal testo vigente dell’art. 265, comma 4, è di difficile applicazione, perché richiederebbe una revisione dell’intero iter di ogni progetto, con conseguenti ingiustificabili ritardi dell’azione di bonifica, soprattutto per gli interventi in avanzato stato di progettazione. L’emendamento proposto consente, nel passaggio dalla previgente alla nuova normativa, di regolamentare in maniera certa ed efficace i procedimenti in corso, in modo che essi proseguano secondo la normativa vigente al momento in cui sono stati attivati.

Con il comma 46 si è disposta l’abrogazione  dell’art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29 della legge delega n. 308/2004, in linea con quella giurisprudenza della Corte Costituzionale che consente eccezionalmente di intervenire sulle disposizioni della legge delega, purché abbiano portata precettiva e non soltanto programmatica.

L’abrogazione dei citati commi si rende necessaria poiché con essi, è stata eccessivamente ristretta, in modo contrario al diritto comunitario, la nozione giuridica di rifiuto e si è consentito di sottrarre al relativo regime giuridico sostanze ed oggetti (addirittura i residui di lavorazione delle attività siderurgiche e metallurgiche), che ai sensi della normativa comunitaria avrebbero dovuto invece esservi ricompresi, come già constatato dalla Commissione Europea (in sede di lettera di messa in mora all’Italia del 5.7.2005 e di successivo parere motivato del 13.1.2006).

Il comma 47, infine, reca la formula dell’invarianza della spesa e fa un esplicito rinvio all’articolo 29 del decreto “Bersani” per quanto concerne il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi delle pubbliche amministrazioni.

 

 

ANALISI TECNICO NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico normativi:

 

a) Necessità dell’intervento normativo

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attuativo della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, ha previsto un nuovo corpus giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primissima fase di attuazione del predetto decreto legislativo è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche, che riguardano sia aspetti prettamente formali che, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall’errato recepimento della normativa comunitaria.

Con un primo decreto correttivo, alla firma del Capo dello Stato, adottato ai sensi del comma 6 dell’art. 1 della legge 308 del 2004, sono state operate le prime, urgenti, modifiche al codice ambientale.

Con esso anzitutto si è posto rimedio alla soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge del 1989 n. 183, disposta in via immediata, a partire dal 30 aprile 2006, dall’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo un regime transitorio per evitare soluzioni di continuità, a livello operativo, tra l’applicazione del vecchio e del nuovo regime e, in secondo luogo, è stata soppressa l’“Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sorta sulle ceneri del precedente “Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche”, in modo da inglobare anche le competenze prima spettanti all’Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Infine, è stato prorogato da sei a dodici mesi il termine posto dall’articolo 224, al comma 2, per l’adeguamento dello Statuto del Conai ai principi del codice ambientale.

Ciò posto, è necessario ora procedere all’adozione di un secondo decreto correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli interventi modificativi della normativa vigente che si intendono in questa sede operare si prospettano come urgenti, sia per recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata sul primo decreto correttivo, sia al fine di adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, anche per determinare la chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato pendenti nei confronti dell’Italia ed evitare così il rischio di pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia.

b) Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

Il presente provvedimento  viene emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo entro due anni dalla sua emanazione.

c) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario: il provvedimento nasce proprio dalla necessità di apportare alcune modifiche che riguardano, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall’errato recepimento della normativa comunitaria, effettuato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Il problema oggi è ancora più sentito e comporta ricadute economiche negative più gravi per il Paese, alla luce delle recenti novità introdotte, a livello comunitario, in materia di ricorso della Commissione alla Corte di Giustizia ex articolo 228 del Trattato CE per l’esecuzione delle sentenze già emanate da quest’ultima.

È stata infatti emanata dalla Commissione europea la Comunicazione SEC (2005) 1658 del 13 dicembre 2005, con cui si è inasprita la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro che non abbia tempestivamente eseguito la prima sentenza comunitaria, che ha constatato ex art. 226 del Trattato CE, il suo inadempimento agli obblighi del trattato medesimo.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Anche in questo caso non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale Anzi va ribadito che con il provvedimento in esame sono recepite le indicazioni contenute nel parere a suo tempo espresso dalla Conferenza unificata in occasione dell’esame del primo decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislativo primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Analogamente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

f) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento, come già rilevato, prevedendo la necessità di apportare le dovute correzioni ed integrazioni al vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non comporta aspetti di rilegificazione.

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative in senso generale. Sono, invece, sicuramente apportate modifiche alle definizioni, in materia di rifiuti, di “smaltimento” e di “recupero”, al fine di far rientrare la nozione stessa di rifiuto così come delineata nel nostro ordinamento a quello dell’ordinamento comunitario ed in particolare della Corte di Giustizia europea (si veda in particolare la sentenza Niselli dell’11 novembre 2004).

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E’ stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell’articolo 1 del  provvedimento in esame.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è proceduto all’uso della novella legislativa al citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto riguarda numerose disposizioni contenute nel medesimo decreto e, in particolare, per gli articoli 74 e 101 in materia di risorse idriche, mentre in materia di rifiuti e di danno ambientale si è provveduto alla modifica normativa andando a sostituire integralmente alcuni articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Gli effetti abrogativi individuati sono espliciti. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006: l’art. 74, comma 2, lettera qq); l’art. 148, comma 5; l’art. 182, comma 8; l’art. 193, comma 8; l’art. 212, ultimo periodo del comma 4 ed i commi 12 e 22; l’art. 264, comma 1, lettera n).

Inoltre, con il comma 46 del presente provvedimento sono stati abrogati i commi 25,26, 27, 28 e 29 dell’art.1 della legge 15 dicembre 2004, n.308.

 

ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

 

 

a)Ambito dell’intervento con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Destinatari diretti dell’intervento si configurano tutti i soggetti istituzionali coinvolti, non solo dunque il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ma anche gli altri dicasteri concertanti.

Ai Ministeri vanno aggiunti tutti quegli enti pubblici, autorità indipendenti, e altre amministrazioni che a vario titolo annoverano tra le proprie prerogative istituzionali l’esercizio di poteri in materia ambientale.

Vanno poi inseriti tra i destinatari del provvedimento le regioni e gli enti locali sulla base anche delle prerogative a loro costituzionalmente riconosciute.

In considerazione della complessità della materia e dei riflessi economici vanno citati gli operatori economici, le strutture imprenditoriali  che come i privati cittadini possono essere destinatari, diretti o indiretti, del provvedimento.

b) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Le motivazioni dell’intervento sono state ampiamente evidenziate nella relazione illustrativa alla quale si rimanda.

L’obiettivo è in ogni caso quello di adeguare il quadro normativo in materia ambientale del nostro Paese, alla normativa europea, mediante il corretto recepimento delle direttive comunitarie.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Proprio per conseguire una reale razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi è necessario una breve fase di studio e analisi dei nuovi istituti introdotti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ciò al fine di evitare duplicazioni di autorizzazioni, procedimenti e  giudizi.

d) Aree di criticità

Il provvedimento in esame nasce dall’esigenza anche di evitare criticità e disfunzioni dall’attuazione immediata del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non sussistono altre opzioni possibili o praticabili.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente, appunto, l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo entro due anni dalla sua emanazione.

 

 

RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell’art. 11- ter legge 468/1978

 

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha previsto la possibilità per il governo di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati e con la medesima procedura di sui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati.

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica.

La disposizione di cui all’art. 1, comma 15, del presente provvedimento prevede la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti in sostituzione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti soppressa dal decreto legislativo n.     del    2006, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tale ricostituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la composizione, i compiti e le funzioni degli organismi previsti sono gli stessi dei precedenti organismi soppressi dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e le risorse necessarie  per il loro funzionamento sono quelle già previste e stanziate nel bilancio di questa Amministrazione. Si rimane dunque nell’ambito della medesima copertura finanziaria originariamente prevista (come è agevole constatare anche raffrontando il numero dei componenti- ventidue- della soppressa Autorità- con quello -dodici- costituente la somma dei membri dei due nuovi organismi) ed inoltre pure le apposite strutture di supporto, previste dai commi 4 e 9 del nuovo testo dell’articolo 161 come introdotto dal comma 15 per l'espletamento dei compiti e per lo svolgimento delle funzioni ispettive, sia del nuovo Comitato sia del nuovo Osservatorio, rispettano il principio dell’invarianza della spesa, poiché saranno costituite con decreto ministeriale all’interno dello stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dunque avvalendosi delle attuali disponibilità di personale, di mezzi e di risorse finanziarie.

Con successivo provvedimento si procederà al riordino degli organismi in questione ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della riduzione della spesa complessiva prevista dalla citata disposizione.

La disposizione di cui all’art. 1, comma 16, del presente provvedimento, prevede che il Ministro possa avvalersi del supporto tecnico dell’APAT per l’attuazione dei principi e degli obiettivi posti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006; ciò avverrà nei limiti del personale, dei mezzi strumentali e delle risorse disponibili a legislazione vigente e lo stesso vale per gli altri casi in cui il decreto legislativo correttivo consente il ricorso all’APAT o agli ARPA onde far salvo il principio di invarianza degli oneri finanziari.

Per quanto concerne poi il comma 23, che sostituisce l’articolo 186 in materia di terre e rocce da scavo, si fa presente che gli eventuali costi del progetto esecutivo, per le opere non soggette a valutazione di impatto ambientale, previsto nel nuovo comma 3 dell’articolo 186, si intendono compresi nei costi previsti per l’intero intervento da realizzare.

Infine, la disposizione di cui all’art. 1, comma 27, non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché introduce al comma 1, dell’articolo 197, una modifica sostanzialmente volta a restituire alle Province, in accoglimento delle istanze rappresentate nel parere della Conferenza unificata, competenze in materia di programmazione e di organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, di cui erano in precedenza titolari in base al d. lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (c.d. Ronchi), essendo state ad esse sottratte con l’entrata in vigore del testo vigente del codice ambientale, e che dovranno comunque essere esercitate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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