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EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE AS N° 772
Art. 1
1.1
Il Governo
All'articolo 1, comma 2, le parole: "Costituisce funzione fondamentale" sono sostituite dalle seguenti: "E' competenza di".
1.2
Il Governo
All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le competenze regionali in materia.".
1.3
Il Governo
All'articolo 1, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "nel rispetto", aggiungere le seguenti parole: "delle competenze legislative regionali nonché".
1.4
Il Governo
All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "devono essere", aggiungere la seguente parola: "contestualmente".
Art. 2
2.1
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "delegato ad adottare,",aggiungere il seguente periodo: "previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".
2.2
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "in materia di servizi pubblici locali", aggiungere le seguenti parole: "di rilevanza economica".
2.3
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola: "prevedere", aggiungere il seguente periodo: ", ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia,".
2.4
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) e nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, che svolga la parte prevalente della sua attività in favore dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici;".
2.5
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire la parola: "eccezionalmente" con le seguenti parole: ", nei medesimi casi indicati alla lettera b),".
2.6
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: "mediante procedure competitive", aggiungere il seguente periodo: ", nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio,".
2.7
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere che l'Ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché le modalità di cui alla lettera a). In particolare l'Ente locale dovrà pubblicizzare in modo adeguato tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una valutazione comparativa rispetto all'offerta privata da inviarsi per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;".
2.8
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) prevedere un controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite, sulle motivazioni a fondamento della determinazione di affidare il servizio con forme diverse dalle procedure concorsuali;".
2.9
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
"f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori;".
2.10
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, lettera g), dopo la parola: "armonizzare", inserire il seguente periodo: ", nel rispetto delle competenze della Regione,".
2.11
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore".
2.12
Il Governo
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:
"m-bis) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;
m-ter) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti.".
2.13
Il Governo
All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "delegato ad adottare", aggiungere il seguente periodo: ", previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".
Art. 3
3.1
Il Governo
All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "delegato ad adottare,", aggiungere il seguente periodo: "previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,".
3.2
Il Governo
All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) prevedere l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;".
3.3
Il Governo
All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "effettuati a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;" con le seguenti parole: "effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività;".
3.4
Il Governo
All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "delegato ad adottare", aggiungere il seguente periodo: ", previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,".
3.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
"Art. 3-bis
(Disposizioni finali)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.".
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