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schema di decreto del presidente della repubblica, 7/8/2002
Schema di decreto del presidente della repubblica - "Regolamento di esecuzione e attuazione dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448", in materia di servizi pubblici locali.
Testo provvisorio, non ufficiale
schema di decreto del presidente della repubblica
Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica ("Regolamento di esecuzione e attuazione dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.  448"), in materia di servizi pubblici locali.

 

TESTO PROVVISORIO

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

1.Origini e finalità del provvedimento

 

L'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) reca Norme in materia di servizi pubblici locali.  Esso interviene sul decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), novellando l'articolo 113 e introducendo un nuovo articolo, il 113 bis: il nuovo articolo 113 detta la disciplina per la gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale; la gestione e l’affidamento dei restanti servizi pubblici locali, quelli cioè privi di rilevanza industriale, sono regolati dall'articolo 113 bis. L’articolo 35 detta, inoltre, disposizioni transitorie, dirette a consentire un'efficace implementazione della riforma (commi da 2 a 11, comma 16). 

L’esecuzione e l'attuazione dell'articolo 35 sono demandati a un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In particolare, l’articolo 35 prevede espressamente che il regolamento di esecuzione e attuazione provveda a:

-          individuare quali siano i settori a rilevanza industriale di cui all’articolo 113, d. lgs. n. 267/2000 (articolo 35, c. 16);

-          definire i termini di scadenza o anticipata cessazione delle concessioni di servizi pubblici rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica (articolo 35, c.  2);

-          definire le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere o italiane che abbiano avuto all'estero la gestione di servizi pubblici senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'apertura effettiva dei relativi mercati (articolo 35, c. 2). 

Peraltro, per quanto attiene ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale, l'ambito di applicazione della nuova disciplina, e conseguentemente del regolamento di attuazione, è limitato dalla previsione del comma 2 del nuovo articolo 113, che stabilisce espressamente che “restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle nom1ative comunitarie".

Con l’espressione "disposizioni nazionali di attuazione delle normative comunitarie" si intende, tra l'altro, fare riferimento al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che recepiscono rispettivamente la direttiva 96/92/CE, recante nonne comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e la direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale. 

La richiamata disposizione dell'articolo 113, comma 2, del T.U.E.L. e l'assetto istituzionale completo definito dai citati decreti legislativi escludono, allo stato, l'applicabilità della nuova disciplina ai servizi di rilevanza locale nei settori dell'energia elettrica e del gas, cioè ai servizi di distribuzione. 

In particolare, il d. lgs. n. 79/1999 prevede che la concessione per il servizio di distribuzione di energia elettrica sia rilasciata dal Ministero delle attività produttive, e non dagli enti locali.  La scadenza delle concessioni in essere è fissata al 31 dicembre 2030. Le modalità per il rilascio delle nuove concessioni sono definite con regolamento del Ministero delle attività produttive. 

Per quanto riguarda la distribuzione di gas naturale, il d. lgs.  n. 164/2000 detta una disciplina completa, del tutto analoga a quella dell'articolo 113 T.U.E.L.. I termini di scadenza degli affidamenti in essere sono fissati.  Il periodo di transizione è regolamentato, cosi come le condizioni per la partecipazione alle gare, durante tale periodo, delle imprese titolari di affidamenti diretti.  Le concessioni sono effettivamente rilasciate dai Comuni, ma la completezza della disciplina e la salvezza espressa delle disposizioni di attuazione delle normative comunitarie fanno ritenere, allo stato attuale, inapplicabile la nuova disciplina dettata dall'articolo 113 e dal presente regolamento di attuazione al servizio di distribuzione del gas naturale. 

Lo schema di regolamento predisposto.  ricostruisce e razionalizza la disciplina dettata dall'articolo 35 della legge n. 448/2001 e le dà attuazione per gli aspetti sopra richiamati. 

 

2.Illustrazione analitica dello schema di regolamento

 

Il regolamento è diviso in due titoli. Il Titolo I contiene la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale; il Titolo II contiene la disciplina dei restanti servizi pubblici locali, quelli cioè privi di rilevanza industriale.

 

L'articolo 1 contiene le definizioni di alcuni termini utilizzati nel Titolo I.

In particolare, nel definire l’autorità di settore, si prevede che, ove questa manchi, provveda l'ente locale.

Come accennato, uno dei compiti espressamente demandati dall'articolo 35, legge n. 448/2001, al regolamento di attuazione è la definizione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale.  Nella definizione si è preferito fare riferimento ai settori, anziché individuare in dettaglio ciascun servizio.  In tal modo, si evita il rischio che la definizione diventi rapidamente obsoleta, per innovazioni normative o ragione, in particolare per gli imprevedibili sviluppi tecnologici, è stato 8inserito anche il settore delle telecomunicazioni, nel quale, al momento non si riscontrano servizi pubblici di rilevanza locali.  In sostanza, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono quelli che, nei settori individuati, presentano sia il carattere pubblico, sia quello locale.

Poiché sono fatte salve le discipline di settore, la definizione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale non implica l'automatica applicazione ai servizi individuati della disciplina recata dall'articolo 113 T.U.E.L. e dal regolamento in oggetto.  Pertanto, solo per la completezza della definizione e nell'eventualità di modifiche normative, sono stati inclusi tra i settori anche quelli dell'energia elettrica e del gas naturale, pur restando ferme le discipline contenute rispettivamente nel d. lgs. n. 79/99 e nel d. lgs. n. 164/2000.

 

L’articolo 2 ribadisce la salvezza delle discipline di settore, e l’inapplicabilità della disciplina alle Regioni a statuto speciale e alle Province di Trento e Bolzano.

 

L’articolo 3 regolamenta la proprietà della rete.

Se la rete è di proprietà di un ente locale, questo non può cederla; può, tuttavia, conferirla in una società di capitali di cui è obbligato a detenere la maggioranza.

Il conferimento può essere effettuato anche da più enti locali congiuntamente; in tale ipotesi, gli enti locali, nel loro complesso, devono detenere almeno la maggioranza del capitale.  Ciascun ente locale conserva la propria quota relativa nella partecipazione pubblica, vale a dire che, in caso dì conferimento congiunto, nessuno degli enti conferenti può uscire definitivamente dalla compagine sociale, e deve anzi essere conservato il rapporto di forza relativo con gli altri enti locali.

Se la rete appartiene ad una società, controllata da un ente locale, che gestisca il servizio pubblico, la rete deve essere trasferita ad una società di capitali meramente proprietaria, partecipata maggioritariamente dall'ente locale,

La rete di proprietà di soggetti privati diversi da quelli sopra menzionati resta a questi.

Al proprietario della rete spetta un canone per il suo utilizzo

 

L’articolo 4 detta la disciplina della gestione della rete, quando questa sia separata dall'erogazione del servizio.

La gestione separata della rete è da considerare un'ipotesi residuale, di difficile attuazione pratica, considerando il tipo di servizi cui si applicherà l'articolo 113 T.U.E.L. (trasporto locale, gestione dei rifiuti, servizio idrico integrato). Il regolamento prevede che la gestione sia normalmente integrata, cioè che riguardi sia la rete sia l'erogazione del servizio; a norma dell'articolo 113, la gestione della rete può essere separata solo quando ciò sia previsto dalle discipline di settore.

L'accesso alla rete è garantito a tutti i gestori del servizio che sulla rete si innesta, con parità di trattamento.

La gestione della rete può essere affidata, anche da più enti locali congiuntamente, alla società proprietaria della rete o a un’altra società di capitali, scelta con gara.  La società proprietaria può in ogni caso essere incaricata di espletare la gara.

Dalla gara sono escluse le società che, in Italia o nell'Unione europea, gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza industriale in virtù di un affidamento diretto.  L’esclusione si estende alle società appartenenti al gruppo di cui fa parte l’affidataria diretta ed a quelle alle stesse collegate.

Gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di equa distribuzione sul territorio da rispettare nella gestione della rete e da porre a base della gara sono fissati dall’Autorità di settore. Pertanto, nel caso in cui questa non sia prevista, provvederà l'ente locale.  L’Autorità (o l'ente locale) fissa anche la durata massima e minima degli affidamenti, in modo da assicurare la contendibilità del servizio.

La gara è aggiudicata sulla base dei livelli di qualità e sicurezza, delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani d'investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il rinnovo e la manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.

I rapporti tra ente locale e gestore della rete sono regolati da contratti di servizio, allegati al bando e che prevedono il livello del servizio da garantire e le modalità di verifica del rispetto degli obblighi del gestore.

Al termine del periodo di gestione, la rete che deve essere riconsegnata in buono stato di manutenzione ed efficienza è affidata al nuovo gestore, scelto a sua volta con gara.

Al gestore uscente è dovuto un indennizzo pari al valore residuo degli investimenti effettuati. La base di partenza per il calcolo di tale valore è il valore contabile non ancora ammortizzato degli investimenti effettuati.  Al fine di incentivare investimenti efficienti, e al contempo disincentivare investimenti inefficienti, il valore contabile può essere corretto tenendo conto della svalutazione monetaria e del valore economico residuo degli investimenti.  I criteri e le modalità per il calcolo dell’indennizzo sono dettati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che definisce anche i criteri per il calcolo delle quote d’ammortamento.  L’indennizzo da corrispondere al gestore uscente in occasione della prima gara dovrà con ogni probabilità essere calcolato con modalità specifiche, che non sono definibili nel regolamento, a causa della complessa e differenziata situazione dei rapporti giuridici che legano gli enti locali e gli attuali affidatari.  Le modalità per il calcolo dell’indennizzo spettante in occasione della prima gara sono definite, anche in questo caso, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’ammontare dell’indennizzo è indicato nel bando di gara.

 

L’articolo 5 definisce le modalità per l’affidamento della gestione integrata, cioè della gestione relativa sia alla rete sia all'erogazione del servizio.

L’affidamento della gestione integrata avviene secondo le regole, sopra illustrate, per l’affidamento della gestione della rete.

Viene ripreso quanto disposto dall'articolo 113, comma 14, T.U.E.L., come novellato dall'articolo 35, legge n. 448/2001, che prevede la possibilità di affidare direttamente la gestione dei servizi in tutto o in parte, ai soggetti, diversi dagli enti locali o dalla società da questi costituita allo scopo, che siano proprietari delle reti, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali. Tale affidamento diretto può avvenire a condizione che la gestione del servizio avvenga nel rispetto degli standard definiti dall’Autorità di settore e a tariffe non superiori alla media regionale. Nel regolamento la disposizione di legge viene interpretata nel senso che, comunque, l' affidamento diretto è possibile soltanto nella misura in cui, espletata la gara per l'affidamento del servizio, non sia stato possibile procedere all'aggiudicazione ovvero la copertura del servizio non sia risultata soddisfacente.  Questa interpretazione sembra opportuna, al fine di evitare che vi siano affidamenti "riservati" che possono facilmente portare a inefficienze di gestione. Nel caso in cui il soggetto proprietario non dovesse risultare vincitore della gara ovvero non venga autorizzato a gestire il servizio, avrà in ogni caso diritto alla corresponsione del canone per la messa a disposizione della rete e degli impianti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del regolamento.

 

L’articolo 6 disciplina l’affidamento della gestione del servizio, cioè dell’erogazione del servizio quando sia separata dalla gestione della rete.

La disciplina ricalca, anche in questo caso e con adattamenti minimi, quella sopra illustrata per l’affidamento del servizio di gestione della rete.

 

L’articolo 7 disciplina le modalità per l’affidamento congiunto dì una pluralità di servizi, richiamando in parte de qua le disposizioni del precedente articolo 4. Come previsto dall'articolo 113, comma 8, t.u.e.l., detta tipologia di affidamento non è estensibile al trasporto collettivo, stanti anche le peculiarità del settore e della disciplina recata dal d. lgs. n. 422/97.

Considerato che in caso di affidamento congiunto la durata dell'affidamento è unica, pur essendo riferita a servizi che presentano caratteristiche diverse e le cui reti richiedono piani di investimento di differente rilevanza economica, il terzo comma indica, come criterio per la determinazione della durata, il ricorso ad una media delle singole durate, ponderata sulla base di pesi la cui individuazione è rimessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le Autorità di settore.

Al fine di evitare pratiche di sussidi incrociati, il quarto comma richiede alle imprese interessate la tenuta di contabilità separate per ciascun servizio.

 

L’articolo 8 definisce i casi di esclusione dalle procedure per l’affidamento della gestione del servizio, separata o integrata.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 113, T.U.E L., e dall'articolo 35, comma 2, e fatta salva l’applicazione del principio di reciprocità per le società estere, si ribadisce l' esclusione dalle gare per:

a) le società che gestiscono, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, servizi pubblici locali di rilevanza industriale in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;

b) le società alle quali gli enti locali hanno affidato la gestione separata delle reti e degli impianti, ai sensi dell'articolo 4;

c) le società controllate da quelle indicate alle lettere a) e b) e le loro collegate, le loro controllanti, nonché le società controllate da queste o a loro collegate. 

Il divieto di partecipazione si applica a tutte le procedure indette dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 11, comma 1, vale a dire tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, fatta salva l'ipotesi di un termine più lungo per il periodo transitorio eventualmente previsto dalle discipline di settore.

Infine, viene richiamata la previsione dell'articolo 35, comma 2, legge n. 448/2001 relativa alla possibilità, per le società che al termine del periodo transitorio risultino affidatarie dirette del servizio, di partecipare alla prima gara relativa all'affidamento del medesimo servizio per il medesimo ambito locale.

 

L’articolo 9 prevede che, in caso di gestione del servizio per ambiti sovracomunali, il gestore del servizio stipuli, in ogni caso, contratti di servizio con i Comuni di dimensione demografica inferiore ai 5.000 abitanti; nell'ipotesi di mancato rispetto degli standard previsti in tali contratti, il soggetto che ha affidato il servizio deve procedere alla revoca per l'intero ambito.

 

L'articolo 10 dà attuazione alla previsione dell'articolo 35, comma 5, legge n. 448/2001, relativa alle modalità e condizioni per procedere, nella fase transitoria, a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato, in deroga alla disciplina generale recata dalla riforma.

Entro il 1° luglio 2003, i soggetti individuati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, legge n. 36/94, possono affidare il servizio idrico integrato, anche senza procedure competitive.  Al fine di potersi avvalere di tale possibilità, il soggetto affidatario deve essere una società di capitali, costituita o partecipata da enti locali facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale e che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione dell'ambito. 

L’affidamento diretto, di cui a tale disciplina eccezionale, non può avere un durata superiore al periodo transitorio, come definito dall’articolo 11, comma 1; la società decade dall’affidamento, qualora, entro due anni dall'affidamento, la quota di partecipazione di soggetti privati non abbia raggiunto il quaranta per cento del capitale avente diritto di voto.  L’individuazione di tali soggetti privati avviene mediante procedure ad evidenza pubblica.

 

L’articolo 11 definisce la disciplina del periodo transitorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35, commi 2,3,4 e 7, legge n. 448/2001.

Il primo comma definisce la durata del periodo transitorio ed i commi da 3 a 6 quella delle relative proroghe, mentre il secondo comma precisa la nozione di "gestione di servizi affidata con procedura competitiva": la gestione si considera affidata con procedura competitiva anche nell'ipotesi in cui con tale modalità sia stato individuato il socio privato di maggioranza della società affidataria del servizio, in quanto in detta ipotesi la scelta dell'ente locale ha una valenza gestionale, oltre che economica, ed è stato rispettato il requisito dell’adozione della procedura competitiva. 

Sia la durata del periodo transitorio che quella delle proroghe previste dall'articolo 35, legge n. 448/2001, vengono fissate nella misura minima indicata dalla legge, mentre si consente alle Regioni di poter eventualmente disposte delle ulteriori proroghe, per un periodo complessivamente non superiore a due anni, al ricorrere di una o più delle condizioni indicate dall'articolo 35, comma ,..  3, e riprese dall'articolo 11, commi 3 e 4.

Per quanto riguarda la durata del periodo transitorio, fissata unitariamente in tre anni, vengono fatte salve le diverse disposizioni delle discipline di settore, laddove prevedano una durata maggiore del periodo transitorio; detto termine è prorogato di un anno ovvero di due anni, se almeno dodici mesi prima della sua scadenza, si verifichi rispettivamente una della condizioni indicate al comma 3 ovvero la condizione indicata al comma 4; viene, inoltre, precisato che la condizione relativa alla  partecipazione di soggetti privati al capitale della società affidataria in misura pari ad almeno il 51 % consente di beneficiare della proroga di due anni, qualora sia realizzata con un’unica operazione ed a prescindere dalla previa realizzazione della condizione relativa alla soglia del 40%. 

Se ricorrono più condizioni, è consentito il cumulo delle proroghe; in tali ipotesi il termine per la realizzazione delle condizioni (12 mesi prima della scadenza del periodo transitorio) viene determinato con riferimento alla scadenza del periodo transitorio come prorogata per effetto delle condizioni precedentemente verificatesi. 

Il settimo comma dispone che alla scadenza del periodo transitorio, eventualmente prorogato come sopra gli attuali gestori reintegrano nel possesso delle reti e degli impianti gli enti locali o la società di capitali, costituita allo scopo dagli enti locali, ovvero il privato proprietario.  Per gli investimenti che abbia realizzato, in tutto o in parte, con fondi propri, il gestore ha diritto a ricevere un indennizzo commisurato al valore contabile non ancora ammortizzato di tali investimenti, nella misura in cui sono stati a suo carico diretto; l'ammontare di detto indennizzo deve essere indicato nel bando di gara.  La determinazione dei criteri per la quantificazione di tale indennizzo, in analogia con quanto previsto all'articolo 4, commi 12 e 13, è rimessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che fissa tali criteri in modo da tener conto, peraltro, di specifiche previsioni eventualmente contenute negli atti convenzionali disciplinanti i rapporti tra gestore uscente ed ente locale e stipulati prima dell'emanazione della legge n. 448/2001.

In considerazione della circostanza che per effetto delle proroghe il periodo transitorio potrebbe avere durate disomogenee per i diversi ambiti territoriali, l'ultimo comma ribadisce il legame funzionale che deve legare la società a partecipazione pubblica maggioritaria alla collettività di riferimento, fin quando la prima sia beneficiaria dell’affidamento diretto. Pertanto, le società a partecipazione pubblica maggioritaria titolari di affidamenti senza gara non possono svolgere attività imprenditoriali al di fuori del territorio degli enti locali partecipanti. 

 

L'articolo 12 ribadisce l'obbligo, già contenuto nell'articolo 35, legge n. 448/2001, di procedere, entro il 31 dicembre 2002, alla trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, d. lgs. n. 267/2000, che gestiscano servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

Il secondo comma precisa che gli enti locali possono cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione nelle società che attualmente gestiscono il servizio, senza pregiudizio per gli affidamenti in essere; nell'ipotesi in cui tale società sia anche proprietaria delle reti e degli impianti e l'ente locale detenga la maggioranza del capitale avente diritto di voto, lo stesso non potrà procedere alla cessione fino al completamento delle operazioni societarie di cui all’articolo 3, comma 5, cioè fino a che la rete non sia stata trasferita a una società di capitali meramente proprietaria, partecipata maggioritariamente dall'ente locale.

Il terzo comma prevede, in deroga al secondo comma, ultimo periodo, che può, comunque, procedersi alla cessione della partecipazione ove si tratti di società già quotate o il cui procedimento di quotazione in borsa, da concludere tassativamente entro il 31 dicembre 2003, sia stato già deliberato dall’ente locale alla data del 1° gennaio 2002. In tal caso, gli enti locali mantengono un diritto di uso perpetuo ed inalienabile sulle reti e sugli impianti di proprietà della società ceduta; se il gestore del1e reti e degli impianti è un soggetto diverso dal proprietario, la società ha diritto a percepire un canone, determinato dall’Autorità di settore.

 

L'articolo 13 definisce l'ambito di applicazione del Titolo II del regolamento, relativo ai servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, di cui all'articolo 113-bis, T.U.E.L..

Il primo comma precisa che come tali devono intendersi tutti i servizi pubblici locali, diversi da quelli individuati dall’articolo 1, comma 2.

Il secondo comma ribadisce che è esclusa l'applicabilità delle disposizioni del regolamento alle regioni a statuto speciale ed al1e province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 

 

L’articolo 14. definisce le forme che può assumere la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, nonché i principi da osservare per la disciplina dei rapporti con il soggetto erogatore del servizio.

Il primo comma individua le diverse forme di gestione possibili: in economia; a mezzo di istituzione; a mezzo dì azienda speciale; a mezzo di società di capitali; mediante affidamento a soggetti privati, scelti a seguito di procedure competitive; a mezzo di associazioni o fondazioni, costituite o partecipate dall'ente locale. 

La scelta è effettuata dall’ente locale, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del servizio interessato: laddove il servizio presenti caratteri di imprenditorialità, verrà prescelto un modulo gestionale idoneo (azienda speciale, società di capitali, affidamento a soggetti privati scelti con procedure competitive); i servizi di modeste dimensioni potranno essere gestiti in economia, mentre i servizi sociali potranno essere affidati ad istituzioni dello stesso ente locale ovvero, se si tratta di servizi culturali o del tempo libero, che per dimensioni e caratteristiche non assumano rilevanza imprenditoriale, potranno essere affidati a associazioni o fondazioni con le quali I' ente locale abbia almeno un rapporto di partecipazione. 

La gestione può essere effettuata anche in foffi1a associata da più enti locali interessati, mediante un modulo che consenta tale gestione associata. 

Il secondo comma prevede che i rapporti tra l’ente locale ed il soggetto erogatore del servizio siano regolati da apposito contratto che definisca le modalità di erogazione del servizio, ivi inclusi i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, non che le relative modalità di verifica. 

Il terzo comma impegna gli enti locali a definire i principi che devono regolare i rapporti tra il soggetto erogatore del servizio e gli utenti, prevedendo tra l' altro, che gli utenti possano partecipare alle attività sia di individuazione sia di verifica degli standard qualitativi e quantitativi per la

prestazione del servizio. 

 

L'articolo 15 (inserire qualora venga prevista una vacatio legis eccezionale).

 

***

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, e in particolare il secondo comma, lettere e), m) e p), che riservano alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della tutela della concorrenza, , della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

Visto l’articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n.  400;

Visto l'articolo 35, comma 16, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l’esecuzione e l’attuazione del suddetto articolo 35;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli articoli 113 e 113 - bis, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n.  287; Vista la legge 5 gennaio 1994, n.  36;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995.  n.  157; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  158; Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997.  n.  422; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164;

Considerata la necessità di assicurare la tutela della concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del……….

Acquisito il parere dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data …..;

Acquisito il parere dell’autorità per l'eI1ergia elettrica ed il gas, espresso in data . . ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, reso nella seduta del …..;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del …..;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …., sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro …., di concerto con il Ministro …..;

 

EMANA

Il seguente regolamento

 

TITOLO I

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

 

CAPOI

Disposizioni generali

 

Articolo 1

(Definizioni)

 

1.  Nel presente regolamento si intendono per:

a) “reti ed impianti”: le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoni ali strettamente funzionati alla produzione e all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale;

b) “discipline di settore”: le disposizioni nazionali e regionali disciplinanti i servizi pubblici locali di rilevanza industriale;

c) “gestione della rete”: le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di potenziamento e di rinnovo delle reti e degli impianti;

d) “gestione del servizio”: l'attività di erogazione del servizio;

e) “gestione integrata”: le attività di gestione della rete e di gestione del servizio svolte dal medesimo soggetto;

f) “servizio idrico integrato”: l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) “autorità di settore”: l’autorità di regolamentazione individuata dalle discipline di settore; ove non sia prevista, provvedono gli enti locali, nel rispetto dei principi che informano la politica regolatoria dei servizi di pubblica utilità a livello nazionale e comunitario, ferme restando le competenze del CIPE in materia e salvo diverse disposizioni del presente regolamento. 

2.  Per “servizi pubblici locali di rilevanza industriale” si intendono i servizi pubblici locali relativi ai seguenti settori:

a)         energia elettrica;

b)         energia termica;

c)         gas naturale;

d)         ciclo dei rifiuti;

e)         risorse idriche;

f)          telecomunicazioni;

g)         trasporto.

 

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

 

1.  Le disposizioni del presente titolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. 

2.  Restano ferme le discipline di settore, ove non diversamente previsto. 

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 

 

CAPO II

Disciplina della rete e degli impianti

 

Articolo 3

(Proprietà delle reti e degli impianti)

 

 l.  La proprietà delle reti e degli impianti è pubblica o privata. 

2.  L’ente locale non può cedere la proprietà delle reti e degli impianti.  Può tuttavia conferirla in società di capitali di cui detenga almeno la maggioranza del capitale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria.  La partecipazione dell’ente locale non può scendere al di sotto della maggioranza. Tale vincolo è inserito nello statuto della società. 

3.  Il conferimento della proprietà delle reti e degli impianti alla società di cui al comma 1 può essere effettuato anche congiuntamente da più enti locali.  In tale caso gli enti locali conferenti stipulano preventivamente accordi, anche di natura associativa, che siano idonei ad assicurare la compartecipazione di tutti gli enti interessati alla gestione della società.

4.  Nel caso del conferimento congiunto di cui al comma 3, le disposizioni di cui al comma 2 relative alla partecipazione maggioritaria nella società conferitaria si riferiscono all'insieme degli enti locali conferenti.  Le quote relative di proprietà dei singoli enti conferenti non possono essere modificate.

5.  L’ente locale che alla data del 1° gennaio 2002 detenga la maggioranza del capitale avente diritto di voto della società che gestisce il servizio, la quale sia anche proprietaria delle reti e degli impianti, pone in essere, anche in deroga alle discipline di settore.  le operazioni societarie idonee a ricondurre entro il 1° gennaio 2003 la proprietà delle reti e degli impianti alla società di cui al comma 2. 

6, Resta salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3. 

7.  Il soggetto, pubblico o privato, proprietario delle reti e degli impianti, li pone a disposizione del gestore del servizio integrato o del gestore della rete a fronte di un canone stabilito dall’autorità di settore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4. 

 

Articolo 4

(Gestione della rete)

 

1. La gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale è normalmente integrata.  La gestione della rete può essere separata dalla gestione del servizio nei casi in cui la separazione è consentita dalle discipline di settore. 

2.  A tutti i gestori dei servizi deve essere comunque assicurato l'accesso alle reti e agli impianti, alle condizioni anche tariffarie che verranno stabilite dall’Autorità di settore al fine di garantire la parità di accesso e l'individuazione delle rispettive responsabilità. 

3.  In caso di gestione separata, l’ente locale proprietario della rete e degli impianti, o che ne ha conferito la proprietà alla società di cui all'articolo 3, comma 2, affida la gestione della rete:

a)         alla società di cui all'articolo 3, comma 2; ovvero

b)         a una società di capitali scelta mediante procedure competitive.

4.  L’affidamento di cui al comma 3 può essere effettuato anche congiuntamente da più enti locali.  In tal caso, gli enti locali interessati stipulano preventivamente accordi, anche di natura associativa, che siano idonei ad assicurare la compartecipazione di tutti gli enti interessati alla regolazione dei rapporti con il gestore della rete. 

5.  Non possono partecipare alla gara di cui al comma 3, lettera b), i soggetti indicati all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c).  Si applicano le disposizioni dell’articolo 8, commi 2 e 3. 

6. La gara si svolge nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa agli appalti pubblici.

7.  La gara è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, fissati dall’Autorità di settore in modo da assicurare sufficiente omogeneità nell'erogazione del servizio a livello regionale.

8, In mancanza di disposizioni della disciplina di settore sulla durata degli affidamenti, l’Autorità di settore determina la durata massima e l’eventuale durata minima degli affidamenti in funzione delle caratteristiche del servizio e dell’ esigenza di assicurare la contendibilità della gestione. 

9.  La gara è aggiudicata sulla base dei livelli di qualità e sicurezza, delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani d'investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il rinnovo e la manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. 

10.  L’ente locale può incaricare la società di cui all'articolo 3, comma 2, di espletare la gara.

11  I rapporti tra gli enti locali e la società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, il cui schema viene allegato ai capitolati di gara e che prevedono il livello del servizio da garantire, le modalità di verifica del rispetto degli obblighi del gestore, nonché gli altri elementi indicati al precedente comma 9.  In tali contratti può essere prevista la possibilità di procedere a revisioni periodiche degli stessi al manifestarsi di esigenze non prevedibili al momento della stipula, fermo restando il rispetto dei parametri di cui al comma 7. 

12. Al termine del periodo di affidamento le reti e gli impianti sono assegnati al nuovo gestore, selezionato ai sensi del comma 3, unitamente ai beni realizzati dal gestore uscente in esecuzione dei piani di investimento che si era impegnato a realizzare.  Il gestore uscente riconsegna le reti e gli impianti in buono stato di manutenzione ed efficienza. 

13.  Al gestore uscente è dovuto un indennizzo da parte del nuovo gestore calcolato sulla base del valore contabile non ancora ammortizzato degli investimenti effettuati con fondi propri, eventualmente corretto in funzione dell’andamento dei prezzi e del valore economico degli investimenti stessi, secondo modalità definite dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.  La medesima Autorità detta i criteri per l'ammortamento in conformità ai principi contabili generalmente riconosciuti, nonché definisce i criteri per la determinazione dell'indennizzo dovuto dal gestore subentrante in occasione del primo affidamento effettuato ai sensi del presente regolamento.  L’ammontare dell'indennizzo è indicato nel bando di gara. 

 

CAPO III

Disciplina del servizio

 

Articolo 5

(Affidamento della gestione integrata)

 

1. La gestione integrata viene affidata dall’ente locale a società di capitali scelte mediante procedura competitiva. 

2. Il servizio è svolto in regime di concorrenza, secondo le discipline di settore.

3. All'affidamento della gestione integrata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 e 13. 

4.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i soggetti diversi dagli enti locali e dalle società di cui all'articolo 3, comma 2, che sono proprietari di reti ed impianti, possono essere autorizzati a gestire i servizi, in tutto o in parte, quando, esperita la relativa gara, non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata ovvero non sia stato possibile garantire una copertura soddisfacente del servizio ed a condizione che siano rispettati gli standard di cui all'articolo 4, comma 7, e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale.  Resta fermo il rispetto di quanto stabilito al riguardo dalle discipline di settore o dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.  Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 

 

Articolo 6

(Affidamento della gestione del servizio)

 

1. La gestione del servizio viene affidata dall’ente locale a società di capitali scelte mediante procedura competitiva.

2. Il servizio è svolto in regime di concorrenza, secondo le discipline di settore. 

3. All’affidamento della gestione del servizio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 6, 7,8 e 10. 

4.  La gara è aggiudicata sulla base dei livelli di qualità e di sicurezza, delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. 

5. I rapporti tra l’ente locale e la società di gestione del servizio sono regolati da contratti di servizio, il cui schema viene allegato ai capitolati di gara e che prevedono il livello del servizio da garantire, le modalità di verifica del rispetto degli obblighi del gestore, nonché gli altri elementi indicati al precedente comma 4.  In tali contratti può essere prevista la possibilità di procedere a revisioni periodiche degli stessi, al manifestarsi di esigenze non prevedibili al momento della stipula, fermo restando il rispetto dei parametri di cui all'articolo 4, comma 7. 

 

Articolo 7

(Affidamento congiunto)

 

1. Qualora risulti economicamente conveniente l'ente locale può svolgere un'unica procedura competitiva per la selezione del soggetto cui affidare una pluralità di servizi, ad esclusione dei servizi di trasporto collettivo. 

2.  All'affidamento congiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

3.  La durata dell’affidamento è unica per tutti i servizi e non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore o determinate dalle relative Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le Autorità di settore, disciplina le modalità di calcolo della media, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei servizi e della loro relativa rilevanza economica.

4. L’affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

 

Articolo 8

(Soggetti esclusi)

 

1. Non possono partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 5,6 e 7:

a)         le società che gestiscono, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, servizi pubblici locali di rilevanza industriale in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;

b)         le società alle quali gli enti locali hanno affidato la gestione separata delle reti e degli impianti, ai sensi dell'articolo 4;

c) le società controllate, da quelle indicate alle lettere a) e b) e le loro collegate, le loro controllanti, nonché le società controllate da queste o a loro collegate.

2. Per l'ammissione di società estere alle procedure di affidamento è in ogni caso fatto salvo il principio di reciprocità.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica a far data dal termine di cui all'articolo 11, comma 1. Sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alla prima gara, le società che, al termine del periodo transitorio, risultassero affidatarie dirette del servizio oggetto della gara nell'ambito locale interessato.

 

 

Articolo 9

(Servizi in ambito sovracomunale)

 

1. Qualora le discipline di settore prevedano la gestione del servizio in ambiti sovracomunali, il gestore del servizio stipula appositi contratti di servizio con i Comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei Comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell’ ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

 

Articolo 10

(Affidamento del servizio idrico integrato)

 

1. In deroga all’articolo 5, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro il 1° luglio 2003, il servizio idrico integrato a società di capitali costituite o partecipate da enti locali facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale; non è ammessa la partecipazione di altri enti locali.

2.  Gli enti locali che partecipano al capitale della società affidataria devono essere rappresentativi almeno della maggioranza della popolazione dell’ambito territoriale ottimale. 

3.  L’affidamento non può avere una durata superiore al termine indicato dall’articolo 11, comma 1.

4. Entro due anni dall'affidamento, la società di cui al comma 1 deve essere partecipata, in esito a procedure ad evidenza pubblica, da soggetti privati m misura non inferiore al 40% del capitale avente diritto di voto.  In caso di mancato rispetto della condizione di cui al presente comma, la società affidataria decade dalla gestione del servizio. 

 

Articolo 11

(Affidamenti in corso senza procedure competitive)

 

1.  La gestione dei servizi affidata senza procedure competitive scade nel termine di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.  Sono fatti salvi i termini più lunghi previsti dalle discipline di settore. 

2.  La gestione dei servizi si considera affidata con procedura competitiva se tale tipo di procedura è stata adottata per la scelta del gestore ovvero del socio privato di maggioranza della società affidataria.  Si applica l'articolo 4, comma 8, qualora le parti non abbiano previsto un termine di durata massima dell'affidamento. 

3.  Il termine di cui al comma 1 è prorogato di un anno qualora, almeno dodici mesi prima del suo scadere:

a) si dia luogo mediante una o più fusioni alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;

b) la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;

c) la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento da soggetti privati, salvo che tale partecipazione venga ottenuta con un’unica operazione che prescinda dalla realizzazione della condizione descritta alla precedente lettera b) nel qual caso la proroga è di due anni. 

4.  Il termine di cui al comma 1 è prorogato di due anni qualora, almeno dodici mesi prima del suo scadere, un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, sì trovi ad operare in un ambito corrispondente all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti. 

5.Le Regioni possono concedere ulteriori proroghe per un periodo complessivamente non superiore a due anni, in presenza di una o più delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, da individuarsi specificatamente con legge regionale.

6.  Se ricorre più di una delle condizioni indicate ai commi precedenti, i relativi periodi di proroga sono cumulati; la proroga ha effetto anche al fine della determinazione del termine entro il quale devono verificarsi le condizioni.  

7.  I gestori il cui affidamento scade ai sensi del presente articolo reintegrano gli enti locali o le società proprietarie di cui all'articolo 3, comma 2, o il privato proprietario, nel possesso delle reti e degli impianti.  Al gestore uscente è dovuto un indennizzo da parte del nuovo gestore individuato a seguito della procedura competitiva pari al valore contabile non ancora ammortizzato degli investimenti effettuati dal gestore a proprio carico diretto, eventualmente corretto in funzione dell'andamento dei prezzi e del valore economico degli investimenti stessi, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.  I criteri per la quantificazione del suddetto indennizzo sono individuati dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto anche di eventuali previsioni contenute nel contratto di servizio stipulato tra il gestore uscente e l’ente locale prima dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 

8. Le società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se affidatarie dirette, non possono svolgere attività imprenditoriali al di fuori del territorio di riferimento degli enti locali partecipanti al capitale. 

 

Articolo 12

(Imprese degli enti locali)

 

1.  Entro il 31 dicembre 2002 gli enti locali trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, che gestiscono i servizi pubblici locali di rilevanza industriale, in società di capitali, ai sensi dell’articolo 115 del citato decreto legislativo. 

2.  L’ente locale che detiene una partecipazione nella società di gestione del servizio, può cedere, in tutto o in parte la propria partecipazione, senza pregiudizio per la durata dell'affidamento in essere, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11.  Qualora la società di gestione del servizio sia proprietaria delle reti e degli impianti, la cessione può aver luogo solo dal momento in cui siano completate le operazioni societarie di separazione di cui all'articolo 3, comma 5. 

3.         In deroga all’ultimo periodo del comma 2 la cessione può aver luogo ove si tratti di società per azioni quotate in borsa o di società delle quali gli enti locali detenevano la maggioranza del capitale con diritto di voto alla data del 1° gennaio 2002 e per le quali abbiano già deliberato alla stessa data l’avvio del procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, Gli enti locali mantengono per legge un diritto di uso perpetuo e inalienabile sulle reti e gli impianti di proprietà della società ceduta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, col1Una 12; la società proprietaria delle reti e degli impianti è titolare del diritto a percepire un canone dal gestore delle reti e degli impianti, ove sia un soggetto diverso, determinato dall’Autorità di settore.  Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile. 

 

 

TITOLO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

 

Articolo 13

(Ambito di applicazione)

 

1.  Le disposizioni del presente titolo si applicano ai servizi pubblici locali diversi da quelli individuati all’articolo 1, comma 2, del presente regolamento. 

2.  Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative nonne di attuazione. 

 

Articolo 14

(Modalità di gestione)

 

1.  I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti, anche in forma associata, con le seguenti modalità:

a) in economia, in ragione delle modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio;

b) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali a carattere non imprenditoriale;

c) a mezzo di aziende speciali, anche consortili;

d) a mezzo di società per azioni con partecipazione minoritaria dell’ente locale a nonna dell’articolo 116, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

e) a mezzo di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ ente locale titolare del servizio, qualora sussistano ragioni di opportunità, preventivamente individuate, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, per la limitazione della partecipazione al capitale dei soggetti privati;

f) mediante affidamento a soggetti privati, scelti con procedure competitive, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, preventivamente individuate dagli enti locali;

g) a mezzo di associazioni o fondazioni, costituite o partecipate dall'ente locale, per l’esercizio di servizi culturali e del tempo libero che, per le dimensioni e le caratteristiche del servizio, non abbiano carattere imprenditoriale. 

2.  I rapporti tra l’ente locale ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 sono regolati da apposito contratto di servizio che definisce le modalità di erogazione del servizio, i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e le relative modalità di verifica. 

3.  L’ente locale definisce, in via generale ovvero in relazione allo specifico servizio, i principi che devono informare i rapporti del soggetto erogatore con gli utenti, prevedendo anche forme di partecipazione dell'utenza alle attività di individuazione e di verifica del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi per la prestazione del servizio. 

 

Articolo 15

(Entrata in vigore)

 

1.  Il presente regolamento entra in vigore il. giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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