Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 33-ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l'adozione della delibera quadro nonchè disposizioni attuative per il progressivo miglioramento, mediante un sistema di benchmarking, della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie misure di attuazione.
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazione, ed in particolare gli articoli 3-bis e 4;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità di stabilità 2012)", ed in particolare l'articolo 9;
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ed in particolare l'articolo 14;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ed in particolare l'articolo 25;
SENTITA la Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si è espressa nella seduta del
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultava per gli atti normativa nell'adunanza del
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota prot. n.
in data
ADOTTA
il seguente Regolamento:
Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, i criteri per l'adozione della relativa delibera quadro di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, le modalità di pubblicità dei dati relativi alla gestione dei medesimi servizi ai sensi del comma 33-bis del medesimo articolo 4, nonché le ulteriori necessarie misure di attuazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli enti territoriali, anche in forma associata o consorziata nelle forme previste dalla legge, nonché alle autorità amministrative competenti che esercitino funzioni in materia di affidamento e gestione di servizi pubblici locali.
Articolo 2
(Verifica di mercato)
1 La verifica di cui al comma 1 dell'articolo 1, di seguito denominata "verifica di mercato", è effettuata con apposita relazione istruttoria, che ne costituisce parte integrante.
2. La verifica di mercato descrive, in via preliminare, le modalità di gestione con cui il servizio pubblico locale viene attualmente espletato, indicando in particolare le eventuali compensazioni economiche riconosciute ai gestori.
3. Al fine di individuare le condizioni per l'esercizio del servizio pubblico locale in regime di libero mercato, la verifica evidenzia i seguenti ulteriori elementi:
a) la prevista articolazione, operativa del servizio pubblico locale, eventualmente distinta in fasi di gestione separata, nonché l'eventuale offerta di servizi sostituivi;
b) le esigenze della comunità in relazione al servizio pubblico locale, con specifico riferimento alle caratteristiche sociali e demografiche, economiche, ambientali e geomorfologiche dell'ambito territoriale di riferimento;
c) gli obblighi di servizio pubblico e universale, gli standard minimi delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del servizio pubblico locale, le eventuali compensazioni economiche e l'adozione di puntuali misure per 1'efficientamento della gestione del personale, anche volte ad evitare possibili fenomeni di duplicazione degli oneri;
d) il valore economico stimato del servizio pubblico locale, sia globale, sia distinto nelle fasi eventuali di cui alla lettera a);
e) gli eventuali investimenti da programmare, anche per opere infrastrutturali, con i relativi tempi di attuazione.
4. Tenendo conto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la verifica di mercato:
a) è espletata attraverso una procedura di consultazione del mercato, adeguatamente pubblicizzata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, al fine di acquisire manifestazioni di interesse degli operatori del settore di riferimento alla gestione in concorrenza del servizio, ovvero di sue singole fasi suscettibili di gestione separata, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e universale e degli standard minimi delle prestazioni di cui alla lettera c) del comma 3;
b) evidenza la sussistenza di situazioni di monopolio naturale, anche con riferimento alla gestione delle opere infrastrutturali e degli impianti fissi, nonchè la possibilità di liberalizzare il servizio o singole fasi dello stesso, anche in considerazione di servizi identici od analoghi offerti da imprese già operanti sul mercato o in mercati contigui;
c) evidenzia altresì la incidenza, sulla gestione imprenditoriale del servizio o di singole fasi dello stesso, degli obblighi di servizio pubblico e universale e degli standard minimi delle prestazioni di cui alla lettera e) del comma 3, nonché delle caratteristiche della domanda dell'utenza e di tariffe sostenibili per realizzare e mantenere la coesione sociale, al fine della verifica della redditività;
d) valuta eventuali esperienze di gestione di servizi pubblici rinvenibili in altre realtà geografiche, anche con riferimento ai livelli tariffari praticati ed alle compensazioni economiche, nonché ogni altro indicatore utile, anche alla luce dei dati acquisiti e pubblicati al sensi dell'articolo 6.
5. Qualora dalla verifica non emerga la realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio o di singole fasi dello stesso, l'ente competente può procedere all'affidamento in esclusiva dei servizi nelle forme previste dall'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.
Articolo 3
(Trasporto pubblico locale)
1. Con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, oltre agli elementi di cui all'articolo 2, la verifica di mercato evidenzia in particolare:
a) la valutazione distinta dei settori del trasporto su ferro, su gomma e su altre modalità;
b) la valutazione distinta delle fasi relative alla gestione degli impianti e delle reti, dei terminal e dei servizi di manutenzione;
c) la possibilità di gestione integrata o di coordinamento dei settori e delle fasi di cui alle lettere a) e b).
2. Tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 2 e al comma 1 del presente articolo, la verifica di mercato individua le condizioni per l'esercizio del servizio, nell'ambito dei bacini di traffico attualmente in affidamento, da parte di operatori in regime di concorrenza all'interno del mercato rilevante, con specifico riferimento altresì:
a) alla presenza di situazioni di monopolio naturale in relazione alla gestione di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo;
b) alla sostituibilità per gli utenti di modalità diverse di servizi di trasporto su medesime direttrici ed alla conseguente possibilità di liberalizzare il servizio di una o più di tali modalità;
c) alle tratte dei servizi di trasporto a domanda debole che non assicurano adeguata remuneratività, specificando il tipo di vettore utilizzato e le cause della inadeguata remuneratività, nonché le ragioni del mantenimento del servizio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera c).
Articolo 4
(Rifiuti)
1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 2, la verifica di mercato nel settore dei rifiuti evidenzia in particolare:
a) la valutazione distinta delle operazioni di spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;
b) la possibilità di coordinamento e di gestione congiunta delle operazioni di cui alla lettera a);
c) le condizioni di concorrenzialità relative a ciascuna delle operazioni di cui alla lettera a), circoscrivendo quelle potenzialmente erogabili in regime di piena liberalizzazione nel mercato.
Articolo 5
(Delibera quadro)
1. All'esito della verifica di mercato, l'ente competente adotta la delibera quadro di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.
2. Nei casi previsti dalla legge, la verifica di mercato di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, corredata dalla istruttoria svolta e dallo schema della delibera quadro, è trasmessa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale si pronuncia entro sessanta giorni in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera quadro è adottata dall'ente competente entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. La delibera quadro:
a) provvede in ordine alle modalità di espletamento dei servizi pubblici locali interessati dalla verifica di mercato, e, nel rispetto delle norme di settore, provvede alla liberalizzazione delle relative attività economiche, ovvero all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 4 del citato decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni;
b) motiva le scelte effettuate alla luce delle risultanze dell'istruttoria compiuta con la verifica di mercato, specificando le ragioni per le quali sono state previste attribuzioni di diritti di esclusiva, e i benefici che ne derivano per la comunità interessata. A tal fine, la relazione istruttoria di cui al comma 1 dell'articolo 2 è allegata alla delibera quadro, e ne forma parte integrante;
c) dispone altresì circa i successivi adempimenti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali, stabilendo i tempi di attuazione, anche con riguardo alle eventuali procedure competitive ad evidenza pubblica da espletare. Nel caso in cui si preveda l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, la delibera indica espressamente le ragioni per le quali tale scelta è ritenuta economicamente vantaggiosa, ai sensi del comma 4.
4. Al fine di dimostrare il vantaggio economico del simultaneo affidamento di più servizi pubblici locali, l'ente competente verifica:
a) l'impatto sui costi totali di affidamenti congiunti o disgiunti di più servizi, distinguendo i casi di affidamenti verticalmente integrati da quelli di affidamenti orizzontali;
c) i possibili effetti anticoncorrenziali, in particolare nei casi di integrazione verticale, allorché i mercati a valle siano aperti alla concorrenza e in essi operi anche il gestore dei segmenti a monte.
5. Entro 15 giorni dalla adozione, la delibera quadro ed il parere reso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono pubblicati sull'albo pretorio del comune ovvero sulla pubblicazione ufficiale dell'ente competente, ove esistente, ed in ogni caso sui siti internet dell'ente medesimo. Nel medesimo termine la delibera ed il parere sono trasmessi anche all'Osservatorio di cui all'articolo 7.
Articolo 6
(Pubblicità dei dati sulle gestioni di servizi pubblici)
1. L'ente competente assicura la pubblicità delle informazioni di cui al comma 33-bis dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazione, secondo quanto previsto nel presente articolo, con riguardo a tutte le modalità di affidamento in gestione dei servizi pubblici locali sia in forma liberalizzata che in regime di attribuzione di diritti di esclusiva.
2. Tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano a qualsiasi titolo attività di gestione di servizi pubblici locali, anche in forma liberalizzata, comprese quelle in corso, forniscono senza ritardo all'ente competente tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui al presente articolo.
3. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2 nonché dei dati gestionali di propria pertinenza, l'ente competente rende pubblici gli indicatori di gestione relativi a ciascun settore di operatività dei servizi pubblici locali di interesse, ed a ciascuna fase di riferimento, sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui all'Allegato "A" al presente decreto.
4. La pubblicazione di cui al comma 3 viene effettuata dagli enti competenti il 30 settembre di ogni anno, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 5.
Articolo 7
(Osservatorio dei servizi pubblici locali)
1 Al fine di assicurare, mediante un sistema di benchmarking il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché di monitorare l'attuazione del presente decreto, è istituito nell'ambito della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio dei servizi pubblici locali.
2. L'Osservatorio, fermo quanto previsto al comma 3 con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti le modalità di gestione dei servizi pubblici locali su tutto il territorio nazionale;
b) assicura la pubblicità e la conoscibilità, anche tramite apposito sito internet, dei dati di cui alla lettera a) in forma aggregata, nonché delle delibere quadro di cui all'articolo 5;
c) effettua valutazioni comparative delle diverse gestioni, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito, in modo da assicurare il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei servizi pubblici locali;
d) predispone ed invia alla Conferenza Unificata una relazione annuale sullo stato del settore dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento allo stato di attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, e del presente decreto;
e) segnala al Governa proposte di modifica alla normativa che disciplina il settore dei servizi pubblici locali.
3. Ferme restando le competenze dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Osservatorio dei servizi pubblici locali acquisisce i relativi dati informativi con modalità da definire con apposito protocollo d'intesa da stipulare tra i due organismi.
4. La composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali sono disciplinati con deliberazione della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Allegato 'A'
Indicatori di gestione dei servizi pubblici locali (Articolo 6)
1. La qualità e l'efficienza della gestione di servizi pubblici locali sono determinate da tre ordini di cause:
1.1 dalle caratteristiche strutturali (morfologiche, demografiche, insediative ed economiche) dell'ambito territoriale nel quale il servizio pubblico locale deve essere espletato, le quali costituiscono vincoli esterni non modificabili;
1.2 dalle scelte gestionali in concreto adottate dagli enti competenti, e dalle variabili conseguenti alle anzidette scelte, le quali definiscono il contesto nel quale i servizi pubblici locali vengono gestiti;
1.3 dalle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in concreto adottate dai soggetti esercenti.
2. La relativa valutazione deve dunque svolgersi sulla base di due criteri concorrenti:
2.1 efficienza dell'attività gestionale dei soggetti esercenti (criterio statico);
2.2 efficienza della scelta gestionale pubblica a monte (criterio dinamico) tenendo conto delle caratteristiche strutturali di cui al punto 1.1.
3. Sulla base di quanto sopra, la valutazione della qualità e dell'efficienza della gestione di servizi pubblici locali va svolta sulla base delle seguenti categorie di indicatori, riferiti agli ultimi 5 anni:
3.1 indicatori di performance:
- livello di servizio: unità di servizi offerti / popolazione residente;
- qualità dei servizi;
-efficienza gestionale, secondo i seguenti sotto-indicatori: costi/unità di Servizio offerto; costo del personale/costo totale; personale diretto/personale totale; ore annue di impiego effettivo del personale;
- livello degli investimenti: ammortamenti (inclusi gli ammortamenti figurativi su investimenti finanziati con contribuiti erogati a titolo non oneroso;/costi totali;
- percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli programmati;
- prezzo medio per l'utente: ricavi da vendite/unità di servizio;
- margine di copertura dei costi con i ricavi: ricavi da vendite/costi totali; percentuale di incidenza delle contribuzioni pubbliche: finanziamenti in conto esercizio/costi operativi totali; finanziamenti in conto investimenti/investimenti totali;
- redditività: MOL (margine operativo lordo) /ricavi totali; 1.EBlT (earning before interest and taxes) /ricavi totali;
3.2 indicatori di contesto:
- dimensione geografica e demografica dei bacini di utenza;
- affidamenti singoli o plurimi eserciti dalle imprese oggetto della rilevazione;
- modalità di affidamento adottate;
- criteri di revisione tariffaria e delle compensazioni in conto esercizio;
- tipologia dei contratti di servizio.
4. Indicatori per il trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari regionali
4.1 Gli indicatori di cui ai punti 3.1 e 3.2 di cui sopra varino declinati o integrati distintamente per i servizi urbani e per quelli extraurbani. Per i primi dovranno essere forniti dati distinti per il trasporto su gomma, tram e metropolitana, sistemi innovativi e per il trasporto su vie d'acqua; per i secondi, i dati distinti per il trasporto su gomma, per il trasporto su ferro, sistemi innovativi e per il trasporto su vie d'acqua.
4.2 Indicatori di performance (serie storiche ultimi cinque anni):
a) livelli di servizio (fissati dai contratti di servizio e consuntivati):
a.1) indicatori di offerta distinti per tipologia di trasporto:
posti-km offerti/ popolazione residente;
vetture km/popolazione residente;
frequenze medie ore di punta e di morbida;
a.2) indicatori di domanda distinti per tipologia di trasporto: passeggeri-km/popolazione residente;
b) qualità dei servizi distinti per tipologia di trasporto:
b). 1 distribuzione del parco rotabile per età o classe ambientale,
b). 2 velocità commerciale media;
b) 3 regolarità: corse effettuate/corse programmate;
b) 4 puntualità: rispetto delle frequenze c/o degli orari programmati;
b) 5 affidabilità: numero guasti con discesa passeggeri/10.000 km;
b) 6 parco mezzi: età e caratteristiche di impatto ambientale;
b) 7 sicurezza: numero sinistri passivi/ 10.000 km;
b) 8 accessibilità disabili: numero mezzi con pianale ribassato e pedana/totale parco;
b) 9 informazioni al pubblico: disponibilità orari e lenee alle fermate, sul sito internet e tramite call center;
b) 10 customer satisfaction: metodologia omogenea e standardizzata;
c) efficienza gestionale distinti per tipologia di trasporto:
c. 1) costi totali/posti-km offerti;
c. 2) costi totali /vetture -km;
c. 3)costi totali/passeggeri-km;
c. 4) :ricavi da mercato/costi totali;
c. 5 costi di gestione dell'infrastruttura;
d) investimenti:
d.1) ammortamenti/costi totali (inclusi ammortamenti figurativi su investimenti finanziati con contribuiti erogati a titolo non oneroso);
d.2) percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli programmati
e) prezzo medio per l'utente: introiti da utenti/unità di servizio (NB: complicazioni ex tariffe integrate)
f.) contribuzioni pubbliche:
f.1) contributi pubblici in conto esercizio ex contratti di servizio/costi totali;
f.2) contributi pubblici in conto investimenti ex contratti di servizio/investimenti totali;
f.3) altri contributi pubblici;
f.4) contributi pubblici totali ex contratti di servizio/posti-km offerti;
f.5) contributi pubblici totali ex contratti di servi zio/ passeggeri-km;
g) redditività:
g. 1) MOL (margine operativo lordo)/ricavi totali;
g.2) EBIT ((earning before interest and taxes))/ricavi totali
4.3. Indicatori di contesto:
a) dimensione. geografica e demografica dei bacini affi.dati a singole imprese o associazioni di imprese;
b) velocità commerciale media;
c) chilometri di corsie preferenziali/chilometri totali di rete stradale urbana;
d) affidamenti singoli o plurimi eserciti dalle imprese oggetto della rilevazione;
e) modalità di affidamento e relative scadenze naturali o ai sensi dell’articolo 4, comma 32, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazione;
f) criteri di revisione tariffaria e delle compensazione in conto esercizio
g) tipologia dei contratti di servizio;
h) integrazione tariffaria:
h.1) copertura territoriale
li.2) copertura intermodale
5. Indicatori per il servizio rifiuti solidi urbani
5.1 Indicatori di contesto
a) produzione pro-capite RSU in kg/ab*anno;
b) produzione pro-capite rifiuti differenziati in kg/ab*anno;
c) densità dell'utenza domestica in ab/kmq;
5.2 Indicatori dell'efficienza ambientale
a) rifiuto urbano pro-capite trattato in impianti di incenerimento kg/ab*anno
b) rifiuto urbano pro-capite smaltito in discarica in kg/ab*anno;
c) rifiuto urbano pro-capite trattato in impianti di compostaggio in Irg/ab*anno;
d) rapporto in % RSU smaltita in discarica/produzione totale RSU;
rapporto in % RSU oggetto di raccolta differenziata/produzione totale RSU;
e) rapporto in % RSU trattati in impianti di compostaggio e digestione aerobica/ produzione di frazioni umide e verdi;
f) rapporto in % RSU trattati in impianti di compostaggio/produzione totale RSU;
g) rapporto in % RSU trattati in impianti di incenerimento/produzione totale RSU;
h) produzione pro-capite RSU attuale - produzione procapite RSU nell'anno 2000/ produzione pro-capite RSU.
Indicatori dell'efficienza economica-gestionale raccolta e trasporto
a)costo medio in €/tonnellata di raccolta e trasporto indifferenziati);
b)costo medio in €/tonnellata di raccolta e trasporto differenziati)
Indicatori dell'efficienza economica-gestionale impiantistica
a) rapporto in % RSU trattati in impianti di compostaggio /capacità massima autorizzata
b) rapporto in % capacità massima autorizzata per impianti di compostaggio/produzione totale RSU
c) rapporto in % rifiuto trattato in discarica/ capacità massima autorizzata
d) rapporto in % capacità massima autorizzata per impianti di incenerimento/ produzione totale RSU.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PREMESSA
L'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 cono. con modificazione in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazione, si caratterizza per la volontà di pervenire ad una liberalizzazione, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio, dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sottoposti alla disciplina del medesimo articolo.
Infatti, il legislatore stabilisce la regola generale della liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (commi da 1 a 5 dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011), limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva – tramite gara, conferimenti a società mista o affidamenti a società in house providing - alle ipotesi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
In relazione a quanto sopra, gli enti locali devono verificare, prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, la realizzabilità dà una gestione concorrenziale nel mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
All'esito di tale verifica, che deve essere effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 138/2011 e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti, l'ente locale adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazionc, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
Si aggiunga, inoltre, che il legislatore, al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali, ha introdotto un sistema di misurazione delle prestazioni dei gestori di servizi pubblici locali.
Infatti, l'art. 4, comma 33-bis del d.l. n. 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni prevede, al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, l'obbligo per gli enti competenti di rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.
ART. 1
Tale articolo definisce i contenuti del decreto ministeriale conformemente a quanto previsto dal comma 33-ter dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011. Tale disposizione definisce, altresì, l'ambito soggettivo di applicazione del decreto ministeriale stabilendo che esso si applica a tutti gli enti territoriali, anche in forma associata o consorziata nelle forme previste dalla vigente legislazione, nonché alle autorità amministrative competenti che esercitino funzioni in materia di affidamento e gestione di servizi pubblici locali.
ART. 2
Tale articolo stabilisce che la "verifica di mercato" deve essere effettuata con un'apposita relazione istruttoria nella quale si illustrano e si evidenziano gli elementi indicati nei commi 2, 3 e 4.
Nel comma 2 si stabilisce che l'ente affidante deve compiere una ricognizione delle gestioni in essere sul proprio territorio di riferimento.
Nei commi 3 e 4 si indicano specificatamente gli elementi che devono essere evidenziati nella predetta verifica di mercato, la quele viene espletata attraverso una procedura di consultazione adeguatamente pubblicizzata, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici a gestire in concorrenza il servizio in questione ovvero sue singole fasi suscettibili di autonoma gestione.
Qualora, a seguito di tale verifica, risulti non praticabile la liberalizzazione del servizio , allora l'ente competente potrà procedere ad attribuire diritti di esclusiva nella gestione del servizio in questione.
ART. 3
Con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, la "verifica di mercato" evidenzia, oltre agli elementi indicati nell'art. 2 che valgono in generale per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica sottoposti alla disciplina del presente regolamento, anche gli elementi specificatamente individuati per tale settore nel comma 1 dell'articolo in esame.
Sulla base di tali elementi, la "verifica di mercato" individua le condizioni per l'esercizio del servizio in regime di gestione concorrenziale, con specifico riferimento agli elementi indicati al comma 2 dell'articolo in esame.
ART. 4
Tale articolo, analogamente a quanto previsto per il settore del trasporto pubblico locale, indica, al fine di compiere la "verifica di mercato" oltre agli elementi indicati nell'art. 2 che valgono in generale per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica sottoposti alla disciplina del presente regolamento, anche criteri specifici per il settore dei rifiuti.
ART. 5
Tale articolo disciplina il procedimento di adozione della delibera quadro (commi 2 e 5) ed il relativo contenuto (commi 3 e 4).
Nei casi previsti dalla legge la delibera quadro, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.l. n. 138/2011, è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, la quale si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della delibera in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi. La delibera quadro viene adottata entro trenta giorni dal ricevimento del parere dell’AGCM. Entro quindici giorni dalla adozione, il parere dell'AGCM e la delibera quadro sono resi pubblici secondo le modalità indicate nel comma 5, e trasmessi all'Osservatorio dei servizi pubblici locali di cui all'art. 7.
La delibera quadro deve, in particolare, motivare le scelte effettuate alla luce delle risultanze dell'istruttoria compiuta con la verifica di mercato, illustrando le ragioni per le duali l'ente affidante, anziché liberalizzare, decide di attribuire diritti di esclusiva e, conseguentemente, i benefici per la comunità locale che derivano dal mantenimento del regime di esclusiva. Qualora l'ente affidante decida di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali, la delibera quadro deve dimostrare quanto indicato nel comma 4.
AR.T. 6
Tale articolo, al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazione comparative delle diverse gestioni, definisce le modalità attuative per rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 33-bis dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011.
La disposizione prevede che i gestori di servizi pubblici locali, anche in forma liberalizzata, debbano fornire agli enti locali competenti tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti del presente articolo.
Gli enti locali, sulla base delle informazioni ricevute e dei dati gestionali di propria pertinenza, pubblicano, entro il 30 settembre di ogni anno, gli indicatori di gestione, per ciascun settore dei servizi pubblici locali e per ciascuna fase di riferimento, sulla base di criteri e secondo modalità stabilite dall'allegato A di cui al presente regolamento.
ART. 7
L'articolo istituisce l'Osservatorio dei servizi pubblici locali presso la Conferenza Unificata per la realizzazione di un sistema c.d. di benchmarking, finalizzato a consentire il progressivo miglioramento della qualità e dell' efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
L'Osservatorio, per il quale si prevede l'utilizzazione di risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili presso la Conferenza Unificata, provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico, assicura la pubblicità di tali dati e delle delibero quadro di cui all'art. 5 del regolamento, predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali, nonché segnala al Governo proposte di modifica legislativa in materia di servizi pubblici locali.
Nello svolgimento della sua attività, e con specifico riguardo al settore del trasporto pubblico locale, l'Osservatorio dei servizi pubblici locali si coordina con l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 300, della Legge n. 244/2007, acquisendone i relativi dati informativi con modalità da definire con apposito protocollo d'intesa da stipulare tra i due organismi.
|