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schema di decreto del presidente della repubblica, 3/8/2012
Schema di Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pp.aa., ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del c.c., non quotate in mercati regolamentati.
Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 41 del 03 agosto 2012 (bozza provvisoria)
schema di decreto del presidente della repubblica
Materia: società / disciplina

SCHEMA DI D.P.R.

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati

regolamentati.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 120 e, in particolare l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale devono stabilirsi con regolamento le relative modalità di attuazione, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, la vigilanza sull'applicazione della stessa legge, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, -.... Sezione - Adunanza del ;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

 

Emana il seguente regolamento

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società di cui all’ articolo 3, legge 12 luglio 2011. n.120, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni indicate nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

 

Art. 2

(Composizione degli organi sociali)

1. Secondo quanto previsto all’articolo 2, legge 12 luglio 2011. n.120. negli organi sociali di amministrazione e ai controllo, composti da almeno tre membri, ciascun organo sociale deve essere composto da almeno un terzo dei membri appartenente al genere meno rappresentato. Per il primo mandato successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, la quota di cui al precedente periodo deve essere pari ad almeno un quinto.

2. Qualora detta quota corrisponda ad una frazione di numero, l'arrotondamento viene fatto per eccesso all'unità superiore.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori, ovvero l'assemblea dei soci, provvedono alla sostituzione nel rispetto dei criteri di riparto sopra indicati.

4. In sede di nomina dei collegi sindacali l'assemblea dei soci assicura che le quote di cui al comma 1 siano applicate anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle medesime quote.

 

Art. 3

(Adeguamento statutario)

1. Ferme restando previsioni normative speciali in materia di modifiche statutarie, gli organi di amministrazione delle società di cui all'articolo 1 adeguano gli statuti sociali alla disposizione dell'art. 2 entro XXX giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, prevedendo altresì che il mancato rispetto dei criteri di riparto di cui all'articolo 2 sia causa di decadenza dell'intero organo sociale di amministrazione o di controllo, qualora non si sia ottemperato alle diffide previste dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, e che si provveda alla convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci per la ricostituzione dell'organo stesso nel rispetto del presente regolamento. Nelle fattispecie di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 in caso di cooptazione o di subentro di un soggetto che determini il mancato rispetto dei criteri di riparto, detto soggetto, in ogni caso decade dall'incarico. In tutti i casi di decadenza non può essere corrisposto alcun risarcimento o indennizzo.

2. Le clausole statutarie modificate ai sensi del presente articolo devono essere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità e ai soci entro 15 giorni dalla loro approvazione.

 

Art. 4

(Monitoraggio e vigilanza sull’applicazione della normativa)

1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità vigila sul rispetto della normativa e relaziona al Parlamento con cadenza triennale sullo stato di applicazione della stessa.

2. A tal fine, le società di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono tenute a comunicare al Dipartimento per le pari opportunità la composizione del organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi ovvero, in corso di mandato, in caso di modificazione della composizione.

3. Le società tenute ad inviare i dati relativi alla composizione dei propri organi sociali alle banche dati costituite presso la Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica integrano le informazione fornite con riferimento ai dati di genere e alle date di rinnovo degli organi sociali di amministrazione e controllo.

4. Gli organi di amministrazione e di controllo delle società di cui all’articolo 1 del presente regolamento comunicano alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità il verificarsi di situazioni di squilibrio tra i generi, anche quando queste si verifichino in corso di mandato.

5. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire chiunque vi abbia interesse

6. Nei casi in cui la Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità accerti l’inosservanza dei criteri di ripartto degli organi sociali, stabiliti dall’articolo 2, diffida la società a porre in essere tempestivamente ogni iniziativa atta a ricostituire l’organo decaduto nel rispetto dei criteri di riparto tra i generi entro il termine massimo di cui al comma 1-ter dell’articolo 147 ovvero di cui al comma 1-bis dell’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

7. Verificata l’inottemperanza alla diffida, il Dipartimento per le pari opportunità trasmette gli atti al prefetto del luogo in cui la società, di cui all’articolo 1, ha sede legale, che provvede ad applicare,ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 la sanzione amministrativa di cui al comma 1-ter dell’articolo 147-ter, ovvero di cui al comma 1-bis dell’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Il prefetto, nel provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissa un nuovo termine per adempiere ai sensi del comma 1-ter, ovvero del comma 1-bis dell’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 11988, n. 58, e successive modificazioni.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7 del presente articolo i componenti eletti decadono dalla carica, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 147- ter, ovvero del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 .

Art.5

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

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